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GIURISDIZIONE NAZIONALE ABILITATA AL RINVIO
Definizione di giurisdizione nazionale: Sentenza Oberster Gerichthof
caratteristiche (cumulative) per essere abilitato al rinvio:
- origine legale dell’organo
- carattere permanente
- obbligatorietà della giurisdizione
- natura contradditoria
- applicazione di norme giuridiche
- indipendente
+ esercizio reale di funzioni giurisdizionali (compensa l’eventuale mancanza di
contraddittorio sentenza Politi c. Ministero delle Finanze, 1971: “…è sufficiente
constatare che il presidente del tribunale di Torino esercita funzioni giurisdizionali
(il presidente aveva posto delle questioni vertenti sull’interpretazione dei
regolamenti del Consiglio) nel senso previsto dall' art. 177 e ch' egli ha ritenuto
necessario, prima di pronunziarsi, che il diritto comunitario fosse interpretato”.)
Corte dei Conti sentenza ANAS, 1999: “La legittimazione di un organo a rinviare
alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato è determinata secondo criteri tanto
strutturali quanto funzionali. Per quanto riguarda questi ultimi criteri, un organo
nazionale può essere qualificato come “giurisdizione” ai sensi del detto articolo
quando esercita funzioni giurisdizionali, mentre, nell'esercizio di altre funzioni, in
particolare di natura amministrativa, tale qualifica non può essergli riconosciuta.
Ne consegue che, per stabilire se un organo nazionale cui la legge affida funzioni
di natura diversa debba essere qualificato come “giurisdizione”, è necessario
accertare quale sia la natura specifica delle funzioni che esso esercita nel
particolare contesto normativo in cui è indotto a rivolgersi alla Corte. Nell'ambito
di questo esame è ininfluente il fatto che altre sezioni dell'organo di cui trattasi, o
addirittura la stessa sezione che ha adito la Corte, ma nell'esercizio di funzioni
diverse da quelle che sono all'origine del rinvio, debbano essere qualificate come
“giurisdizioni”.
La “Corte dei conti” non esercita funzioni giurisdizionali e, pertanto, non può adire
la Corte quando, nel contesto che ha dato luogo alla domanda pregiudiziale,
esercita una funzione di controllo successivo che sostanzialmente si risolve in
una funzione di valutazione e controllo dei risultati dell'attività amministrativa.”
Arbitri sentenza Eco Swiss, 1999: “la Corte ha considerato che un collegio
arbitrale convenzionale non costituisce una “giurisdizione nazionale di uno Stato
membro” ai sensi dell'art. 177 del Trattato perché per le parti contraenti non vi è
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alcun obbligo, né di diritto né di fatto, di affidare la soluzione delle proprie liti a un
arbitrato e perché le autorità pubbliche dello Stato membro interessato non sono
implicate nella scelta della via dell'arbitrato né sono chiamate a intervenire
d'ufficio nello svolgimento del procedimento dinanzi all'arbitro.” non è un organo
permanente ed obbligatorio.
Il Tribunale invece, quando il lodo viene impugnato, è un organo giurisdizionale e
può adire la Corte.
Nel secondo paragrafo dell’art. 267 il giudice può adire la corte, ma nel terzo
paragrafo si fa riferimento a organi che hanno il dovere di adire la Corte organi
le cui sentenze non sono impugnabili (organi di ultima o unica istanza). L’obbligo
deriva dal fatto che l’organo di ultima o unica emette sentenze non impugnabili.
Ci sono dei limiti alla regola generale di suddivisione degli organi tra facoltà e
obbligo.
- Ci sono dei casi in cui l’obbligo si affievolisce a facoltà (sentenza Cilfit)
- e un caso in cui la facoltà si irrobustisce e diventa obbligo:
sentenza Foto-Frost quando il giudice ha un dubbio sulla validità dell’atto c’è un
obbligo di rinvio pregiudiziale.
Sentenza Cilfit: “La questione sollevata dalla corte di cassazione mira a stabilire
se, in determinate circostanze, l' obbligo sancito dall'art . 177, 3* comma, possa
incontrare dei limiti.
Va richiamato al riguardo quanto la corte ha affermato nella sentenza 27 marzo
1963 (cause 28-30/62, da Costa):
(…..)
..può tuttavia far cadere la causa di tale obbligo e cosi renderlo senza contenuto.
Ciò si verifica in ispecie qualora la questione sollevata sia materialmente identica
ad altra questione , sollevata in relazione ad analoga fattispecie, che sia già stata
decisa in via pregiudiziale.
Lo stesso effetto, per quanto riguarda i limiti dell'obbligo contemplato nell'art. 177,
3* comma, può risultare da una giurisprudenza costante della corte che,
indipendentemente dalla natura dei procedimenti da cui sia stata prodotta ,
risolva il punto di diritto litigioso, anche in mancanza di una stretta identità fra le
materie del contendere
Infine, la corretta applicazione del diritto comunitario può imporsi con tale
evidenza da non lasciar adito ad alcun ragionevole dubbio sulla soluzione da
dare alla questione sollevata. Prima di giungere a tale conclusione, il giudice
nazionale deve maturare il convincimento che la stessa evidenza si imporrebbe
anche ai giudici degli altri stati membri ed alla corte di giustizia. Solo in presenza
di tali condizioni il giudice nazionale può astenersi dal sottoporre la questione alla
corte risolvendola sotto la propria responsabilità.”
I limiti all’obbligo di rinvio pregiudiziale di interpretazione sono:
1) L’obbligo si affievolisce quando ci sia già una precedente sentenza della
Corte che risolve una controversie materialmente identica ad altra questione.
2) Tante sentenze anche non pregiudiziali sullo stesso punto di diritto anche
senza una stretta identità fra le materie.
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3) Non ci sono dubbi sulla soluzione teoria dell’atto chiaro.
In linea di principio quando il giudice decide di fare rinvio, il giudice sospende il
procedimento. Il giudice è l’unico che conosce i fatti e ha il potere di valutare la
pertinenza del rinvio.
Questo potere è stato oggetto di valutazione da parte della Corte di Giustizia:
Sentenza Lourenco Dias:
“ …..il giudice nazionale, che è l' unico ad avere conoscenza diretta dei fatti di
causa, è nella situazione più idonea per valutare, tenuto conto delle peculiarità di
questa, la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere posto in grado di
emettere la sentenza.
Di conseguenza, qualora le questioni sollevate dal giudice nazionale vertano sull'
interpretazione di una norma comunitaria, in via di principio la Corte è tenuta a
statuire.
La Corte ha ritenuto che, al fine di verificare la propria competenza, spettasse a
lei esaminare le condizioni in cui essa viene adita dal giudice nazionale. Invero,
lo spirito di collaborazione al quale dev' essere informato il funzionamento del
rinvio pregiudiziale implica altresì che il giudice nazionale debba a sua volta tener
presente la funzione di cui è investita la Corte, che è quella di contribuire all'
amministrazione della giustizia negli Stati membri e non di esprimere pareri su
questioni generali o ipotetiche.
In considerazione di questo compito la Corte ritiene di non poter statuire su una
questione pregiudiziale sollevata dinanzi ad un giudice nazionale in ispecie
quando l' interpretazione richiesta verta su atti non ancora emanati dalle
istituzioni della Comunità (v. sentenza 22 novembre 1978, causa 93/78,
Mattheus, punto 8), quando il giudizio dinanzi al giudice a quo si sia già concluso
(v. sentenza 21 aprile 1988, causa 338/85, Pardini, punto 11), o quando l'
interpretazione del diritto comunitario o l' esame della validità di una norma
comunitaria, richiesti dal giudice nazionale, non abbiano alcuna relazione con l'
effettività o l' oggetto della controversia nella causa principale.”
Quindi, il potere di valutare la pertinenza del rinvio spetta al giudice nazionale.
Tuttavia, deve esserci un effettivo bisogno dell’interpretazione; in particolare la
Corte non statuisce quando:
- l' interpretazione richiesta verta su atti non ancora emanati dalle istituzioni
della Comunità
- quando il giudizio dinanzi al giudice a quo si sia già concluso
- quando l' interpretazione del diritto comunitario o l' esame della validità di
una norma comunitaria, richiesti dal giudice nazionale, non abbiano alcuna
relazione con l' effettività o l' oggetto della controversia nella causa principale.
Oltre a questi casi: sentenza Foglia/Novello. Rinvio pregiudiziale del Pretore di
Bra. La lite era stata costruita dai 2 attori in modo artificioso per costringere il
giudice ad un rinvio pregiudiziale.
“…le parti della causa di merito intendono ottenere la condanna del regime
fiscale francese dei vini liquorosi attraverso l' espediente di un procedimento
dinanzi ad un giudice italiano fra due parti private d'accordo sul risultato da
conseguire, che hanno inserito una determinata clausola nel loro contratto per
indurre il giudice italiano a pronunciarsi sul punto. Il carattere artificioso di questa
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costruzione e resa più evidente dal fatto che l'impresa Danzas non ha fatto uso
dei rimedi offerti dal diritto francese contro l'imposizione al consumo, pur
avendone tutto l ' interesse, vista la clausola contrattuale da cui era anch' essa
legata, e che , per di più, il foglia ha pagato senza protestare la fattura di detta
impresa, comprendente un ' importo versato a titolo dell' imposta in questione .
La funzione che l'art. 177 del trattato affida alla corte di giustizia e quella di
fornire ai giudici della comunità gli elementi di interpretazione del diritto
comunitario loro necessari per la soluzione di controversie effettive loro
sottoposte….” la controversia deve dunque anche essere effettiva e non
artificiosa.
EFFETTI DELLE SENTENZE PREGIUDIZIALI DI INTERPRETAZIONE
Occorre distinguere gli effetti delle sentenze nello spazio e nel tempo.
Effetti nello spazio ha effetti anche nei confronti di soggetti che non sono parte.
Sentenza Cilfit: il giudice non deve fare rinvio pregiudiziale quando l’oggetto è
materialmente identico ad un’altra sentenza. La sentenza quindi vale anche per
gli altri giudici. La sentenza è quindi un precedente che ha effetti ultra partes. La
Cancelleria della Corte di Giustizia quando arriva un rinvio pregiudiziale e si
rende conto che è una causa identica a una già resa con sentenza, invia al
giudice nazionale una risposta in cui indica la sentenza che ha già risolto il caso
e chiede se vuole confermare il rinvio