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GIURISDIZIONE NAZIONALE ABILITATA AL RINVIO

Definizione di giurisdizione nazionale: Sentenza Oberster Gerichthof

caratteristiche (cumulative) per essere abilitato al rinvio:

- origine legale dell’organo

- carattere permanente

- obbligatorietà della giurisdizione

- natura contradditoria

- applicazione di norme giuridiche

- indipendente

+ esercizio reale di funzioni giurisdizionali (compensa l’eventuale mancanza di

contraddittorio sentenza Politi c. Ministero delle Finanze, 1971: “…è sufficiente

constatare che il presidente del tribunale di Torino esercita funzioni giurisdizionali

(il presidente aveva posto delle questioni vertenti sull’interpretazione dei

regolamenti del Consiglio) nel senso previsto dall' art. 177 e ch' egli ha ritenuto

necessario, prima di pronunziarsi, che il diritto comunitario fosse interpretato”.)

Corte dei Conti sentenza ANAS, 1999: “La legittimazione di un organo a rinviare

alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato è determinata secondo criteri tanto

strutturali quanto funzionali. Per quanto riguarda questi ultimi criteri, un organo

nazionale può essere qualificato come “giurisdizione” ai sensi del detto articolo

quando esercita funzioni giurisdizionali, mentre, nell'esercizio di altre funzioni, in

particolare di natura amministrativa, tale qualifica non può essergli riconosciuta.

Ne consegue che, per stabilire se un organo nazionale cui la legge affida funzioni

di natura diversa debba essere qualificato come “giurisdizione”, è necessario

accertare quale sia la natura specifica delle funzioni che esso esercita nel

particolare contesto normativo in cui è indotto a rivolgersi alla Corte. Nell'ambito

di questo esame è ininfluente il fatto che altre sezioni dell'organo di cui trattasi, o

addirittura la stessa sezione che ha adito la Corte, ma nell'esercizio di funzioni

diverse da quelle che sono all'origine del rinvio, debbano essere qualificate come

“giurisdizioni”.

La “Corte dei conti” non esercita funzioni giurisdizionali e, pertanto, non può adire

la Corte quando, nel contesto che ha dato luogo alla domanda pregiudiziale,

esercita una funzione di controllo successivo che sostanzialmente si risolve in

una funzione di valutazione e controllo dei risultati dell'attività amministrativa.”

Arbitri sentenza Eco Swiss, 1999: “la Corte ha considerato che un collegio

arbitrale convenzionale non costituisce una “giurisdizione nazionale di uno Stato

membro” ai sensi dell'art. 177 del Trattato perché per le parti contraenti non vi è

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alcun obbligo, né di diritto né di fatto, di affidare la soluzione delle proprie liti a un

arbitrato e perché le autorità pubbliche dello Stato membro interessato non sono

implicate nella scelta della via dell'arbitrato né sono chiamate a intervenire

d'ufficio nello svolgimento del procedimento dinanzi all'arbitro.”  non è un organo

permanente ed obbligatorio.

Il Tribunale invece, quando il lodo viene impugnato, è un organo giurisdizionale e

può adire la Corte.

Nel secondo paragrafo dell’art. 267 il giudice può adire la corte, ma nel terzo

paragrafo si fa riferimento a organi che hanno il dovere di adire la Corte organi

le cui sentenze non sono impugnabili (organi di ultima o unica istanza). L’obbligo

deriva dal fatto che l’organo di ultima o unica emette sentenze non impugnabili.

Ci sono dei limiti alla regola generale di suddivisione degli organi tra facoltà e

obbligo.

- Ci sono dei casi in cui l’obbligo si affievolisce a facoltà (sentenza Cilfit)

- e un caso in cui la facoltà si irrobustisce e diventa obbligo:

sentenza Foto-Frost quando il giudice ha un dubbio sulla validità dell’atto c’è un

obbligo di rinvio pregiudiziale.

Sentenza Cilfit: “La questione sollevata dalla corte di cassazione mira a stabilire

se, in determinate circostanze, l' obbligo sancito dall'art . 177, 3* comma, possa

incontrare dei limiti.

Va richiamato al riguardo quanto la corte ha affermato nella sentenza 27 marzo

1963 (cause 28-30/62, da Costa):

(…..)

..può tuttavia far cadere la causa di tale obbligo e cosi renderlo senza contenuto.

Ciò si verifica in ispecie qualora la questione sollevata sia materialmente identica

ad altra questione , sollevata in relazione ad analoga fattispecie, che sia già stata

decisa in via pregiudiziale.

Lo stesso effetto, per quanto riguarda i limiti dell'obbligo contemplato nell'art. 177,

3* comma, può risultare da una giurisprudenza costante della corte che,

indipendentemente dalla natura dei procedimenti da cui sia stata prodotta ,

risolva il punto di diritto litigioso, anche in mancanza di una stretta identità fra le

materie del contendere

Infine, la corretta applicazione del diritto comunitario può imporsi con tale

evidenza da non lasciar adito ad alcun ragionevole dubbio sulla soluzione da

dare alla questione sollevata. Prima di giungere a tale conclusione, il giudice

nazionale deve maturare il convincimento che la stessa evidenza si imporrebbe

anche ai giudici degli altri stati membri ed alla corte di giustizia. Solo in presenza

di tali condizioni il giudice nazionale può astenersi dal sottoporre la questione alla

corte risolvendola sotto la propria responsabilità.”

I limiti all’obbligo di rinvio pregiudiziale di interpretazione sono:

1) L’obbligo si affievolisce quando ci sia già una precedente sentenza della

Corte che risolve una controversie materialmente identica ad altra questione.

2) Tante sentenze anche non pregiudiziali sullo stesso punto di diritto anche

senza una stretta identità fra le materie.

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3) Non ci sono dubbi sulla soluzione teoria dell’atto chiaro.

In linea di principio quando il giudice decide di fare rinvio, il giudice sospende il

procedimento. Il giudice è l’unico che conosce i fatti e ha il potere di valutare la

pertinenza del rinvio.

Questo potere è stato oggetto di valutazione da parte della Corte di Giustizia:

Sentenza Lourenco Dias:

“ …..il giudice nazionale, che è l' unico ad avere conoscenza diretta dei fatti di

causa, è nella situazione più idonea per valutare, tenuto conto delle peculiarità di

questa, la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere posto in grado di

emettere la sentenza.

Di conseguenza, qualora le questioni sollevate dal giudice nazionale vertano sull'

interpretazione di una norma comunitaria, in via di principio la Corte è tenuta a

statuire.

La Corte ha ritenuto che, al fine di verificare la propria competenza, spettasse a

lei esaminare le condizioni in cui essa viene adita dal giudice nazionale. Invero,

lo spirito di collaborazione al quale dev' essere informato il funzionamento del

rinvio pregiudiziale implica altresì che il giudice nazionale debba a sua volta tener

presente la funzione di cui è investita la Corte, che è quella di contribuire all'

amministrazione della giustizia negli Stati membri e non di esprimere pareri su

questioni generali o ipotetiche.

In considerazione di questo compito la Corte ritiene di non poter statuire su una

questione pregiudiziale sollevata dinanzi ad un giudice nazionale in ispecie

quando l' interpretazione richiesta verta su atti non ancora emanati dalle

istituzioni della Comunità (v. sentenza 22 novembre 1978, causa 93/78,

Mattheus, punto 8), quando il giudizio dinanzi al giudice a quo si sia già concluso

(v. sentenza 21 aprile 1988, causa 338/85, Pardini, punto 11), o quando l'

interpretazione del diritto comunitario o l' esame della validità di una norma

comunitaria, richiesti dal giudice nazionale, non abbiano alcuna relazione con l'

effettività o l' oggetto della controversia nella causa principale.”

Quindi, il potere di valutare la pertinenza del rinvio spetta al giudice nazionale.

Tuttavia, deve esserci un effettivo bisogno dell’interpretazione; in particolare la

Corte non statuisce quando:

- l' interpretazione richiesta verta su atti non ancora emanati dalle istituzioni

della Comunità

- quando il giudizio dinanzi al giudice a quo si sia già concluso

- quando l' interpretazione del diritto comunitario o l' esame della validità di

una norma comunitaria, richiesti dal giudice nazionale, non abbiano alcuna

relazione con l' effettività o l' oggetto della controversia nella causa principale.

Oltre a questi casi: sentenza Foglia/Novello. Rinvio pregiudiziale del Pretore di

Bra. La lite era stata costruita dai 2 attori in modo artificioso per costringere il

giudice ad un rinvio pregiudiziale.

“…le parti della causa di merito intendono ottenere la condanna del regime

fiscale francese dei vini liquorosi attraverso l' espediente di un procedimento

dinanzi ad un giudice italiano fra due parti private d'accordo sul risultato da

conseguire, che hanno inserito una determinata clausola nel loro contratto per

indurre il giudice italiano a pronunciarsi sul punto. Il carattere artificioso di questa

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costruzione e resa più evidente dal fatto che l'impresa Danzas non ha fatto uso

dei rimedi offerti dal diritto francese contro l'imposizione al consumo, pur

avendone tutto l ' interesse, vista la clausola contrattuale da cui era anch' essa

legata, e che , per di più, il foglia ha pagato senza protestare la fattura di detta

impresa, comprendente un ' importo versato a titolo dell' imposta in questione .

La funzione che l'art. 177 del trattato affida alla corte di giustizia e quella di

fornire ai giudici della comunità gli elementi di interpretazione del diritto

comunitario loro necessari per la soluzione di controversie effettive loro

sottoposte….”  la controversia deve dunque anche essere effettiva e non

artificiosa.

EFFETTI DELLE SENTENZE PREGIUDIZIALI DI INTERPRETAZIONE

Occorre distinguere gli effetti delle sentenze nello spazio e nel tempo.

Effetti nello spazio ha effetti anche nei confronti di soggetti che non sono parte.

Sentenza Cilfit: il giudice non deve fare rinvio pregiudiziale quando l’oggetto è

materialmente identico ad un’altra sentenza. La sentenza quindi vale anche per

gli altri giudici. La sentenza è quindi un precedente che ha effetti ultra partes. La

Cancelleria della Corte di Giustizia quando arriva un rinvio pregiudiziale e si

rende conto che è una causa identica a una già resa con sentenza, invia al

giudice nazionale una risposta in cui indica la sentenza che ha già risolto il caso

e chiede se vuole confermare il rinvio

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A.A. 2015-2016
81 pagine
9 download
SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher zorro93 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Crespi Serena.