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Diritto dell'Unione Europea

Introduzione

L’Unione Europea nasce alla fine degli anni '50 con il termine Comunità europea. Si forma alla fine della Seconda Guerra Mondiale per comporre i conflitti tra gli stati in via diplomatica, creando un'unione tra gli stati dell'Europa che prima vivevano in conflittualità.

La CECA (Comunità europea carbone e acciaio) nasce nel 1957, in quanto beni principali utilizzati dagli stati membri. Lo stesso criterio venne utilizzato nell’anno successivo per la CEE (Comunità economica europea) e la CEA (Comunità europea dell’energia atomica o EURATOM) applicando gli stessi principi della CECA: creare regole comuni per lo scambio economico.

Queste comunità sono state create con tre trattati di diritto internazionale, che producono i loro effetti all’interno degli stati. Oggi, non si parla più di comunità europee e di diritto comunitario ma si parla di Unione europea e diritto dell'UE (diritto europeo si riferisce al diritto internazionale). Questa distinzione è fondamentale.

I trattati dell’UE sono il Trattato dell’Unione Europea (TUE) e il Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE). Il TUE contiene le regole generali, essenziali, fondamentali del diritto dell’Unione Europea. Ogni norma del TUE ha delle norme esplicative, applicative nel TFUE. Il TFUE ha 300 articoli. Dal 2012 si parla di TUE e TFUE.

Le modifiche ai trattati sono avvenute perché gli stati hanno deciso di modificare i trattati istitutivi (trattati originari degli anni '50) delle comunità europea: modifica oggettiva dell’UE. Le modifiche oggettive vennero apportate attraverso dei contratti modificativi, facendo diventare il trattato in versione consolidata. Di trattati modificativi ce ne sono stati moltissimi.

  • Trattato sulla fusione degli esecutivi (1965): si decide di unire le tre comunità europee in un'unica comunità europea.
  • Trattato di Maastricht (1992): fissa le regole politiche e i parametri economici necessari per l'ingresso dei vari Stati aderenti nella suddetta Unione. Entrata in vigore: 1993.
  • Trattato di Amsterdam (1997): primo tentativo di riformare le istituzioni europee in vista dell'allargamento. Entrata in vigore: 1999.
  • Trattato di Nizza (2001): riforma istituzioni europee in vista dell’allargamento. Entrata in vigore: 2003.
  • Trattato di Costituzione: non entra in vigore per mancanza di ratifica da parte di tutti gli Stati membri.
  • Trattato di Lisbona (2009)

I trattati possono essere modificati solo con la procedura prevista dall'art. 48 del TUE.

Modifica dei trattati - Articolo 48 TUE

Con il termine norma ci si riferisce ai trattati (diritto primario, si presumono valide, l’unico modo di modificarle è la procedura dell’art. 48 del TUE), gli atti non fanno parte dei trattati.

Art. 48 TUE: "1. I trattati possono essere modificati conformemente a una procedura di revisione ordinaria. Possono inoltre essere modificati conformemente a procedure di revisione semplificate.

2. Il governo di qualsiasi Stato membro, il Parlamento europeo o la Commissione possono sottoporre al Consiglio progetti intesi a modificare i trattati. Tali progetti possono, tra l'altro, essere intesi ad accrescere o a ridurre le competenze attribuite all'Unione nei trattati. Tali progetti sono trasmessi dal Consiglio al Consiglio europeo e notificati ai parlamenti nazionali.

3. Qualora il Consiglio europeo, previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, adotti a maggioranza semplice una decisione favorevole all'esame delle modifiche proposte, il presidente del Consiglio europeo convoca una convenzione composta da rappresentanti dei parlamenti nazionali, dei capi di Stato o di governo degli Stati membri, del Parlamento europeo e della Commissione. In caso di modifiche istituzionali nel settore monetario, è consultata anche la Banca centrale europea. La convenzione esamina i progetti di modifica e adotta per consenso una raccomandazione a una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri quale prevista al paragrafo 4. Il Consiglio europeo può decidere a maggioranza semplice, previa approvazione del Parlamento europeo, di non convocare una convenzione qualora l'entità delle modifiche non lo giustifichi. In questo caso, il Consiglio europeo definisce il mandato per una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri.

4. Una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri è convocata dal presidente del Consiglio allo scopo di stabilire di comune accordo le modifiche da apportare ai trattati. Le modifiche entrano in vigore dopo essere state ratificate da tutti gli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali.

5. Qualora, al termine di un periodo di due anni a decorrere dalla firma di un trattato che modifica i trattati, i quattro quinti degli Stati membri abbiano ratificato detto trattato e uno o più Stati membri abbiano incontrato difficoltà nelle procedure di ratifica, la questione è deferita al Consiglio europeo.

Procedure di revisione semplificate

6. Il governo di qualsiasi Stato membro, il Parlamento europeo o la Commissione possono sottoporre al Consiglio europeo progetti intesi a modificare in tutto o in parte le disposizioni della parte terza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relative alle politiche e azioni interne dell'Unione. Il Consiglio europeo può adottare una decisione che modifica in tutto o in parte le disposizioni della parte terza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il Consiglio europeo delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo, della Commissione e, in caso di modifiche istituzionali nel settore monetario, della Banca centrale europea. Tale decisione entra in vigore solo previa approvazione degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali. La decisione di cui al secondo comma non può estendere le competenze attribuite all'Unione nei trattati.

Trattati consolidati

7. Quando il trattato sul funzionamento dell'Unione europea o il titolo V del presente trattato prevedono che il Consiglio deliberi all'unanimità in un settore o in un caso determinato, il Consiglio europeo può adottare una decisione che consenta al Consiglio di deliberare a maggioranza qualificata in detto settore o caso. Il presente comma non si applica alle decisioni che hanno implicazioni militari o che rientrano nel settore della difesa. Quando il trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede che il Consiglio adotti atti legislativi secondo una procedura legislativa speciale, il Consiglio europeo può adottare una decisione che consenta l'adozione di tali atti secondo la procedura legislativa ordinaria. Ogni iniziativa presa dal Consiglio europeo in base al primo o al secondo comma è trasmessa ai parlamenti nazionali. In caso di opposizione di un parlamento nazionale notificata entro sei mesi dalla data di tale trasmissione, la decisione di cui al primo o al secondo comma non è adottata. In assenza di opposizione, il Consiglio europeo può adottare detta decisione. Per l'adozione delle decisioni di cui al primo o al secondo comma, il Consiglio europeo delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo, che si pronuncia a maggioranza dei membri che lo compongono."

Stati fondatori e adesioni successive

Gli stati fondatori erano: Italia, Francia, Germania, Paesi Bassi, Lussemburgo e Belgio. Ora ci sono 28 stati, attraverso l’art. 49 del TUE.

Art. 49 TUE: "Ogni Stato europeo che rispetti i valori di cui all'articolo 2 (diritti fondamentali. Dal 1993 è una condizione fondamentale per l’adesione all’Unione europea. I diritti fondamentali devono anche essere mantenuti, in caso ciò avvenga si applica l’art. 7: possono essere messi sotto osservazione, possono perdere diritti ma mantenendo obblighi oppure può esserci l’uscita dall’UE.) e si impegni a promuoverli può domandare di diventare membro dell'Unione. Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali sono informati di tale domanda. Lo Stato richiedente trasmette la sua domanda al Consiglio, che si pronuncia all'unanimità, previa consultazione della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo, che si pronuncia a maggioranza dei membri che lo compongono. Si tiene conto dei criteri di ammissibilità convenuti dal Consiglio europeo.

Le condizioni per l'ammissione e gli adattamenti dei trattati su cui è fondata l'Unione, da essa determinati, formano l'oggetto di un accordo tra gli Stati membri e lo Stato richiedente. Tale accordo è sottoposto a ratifica da tutti gli Stati contraenti conformemente alle loro rispettive norme costituzionali".

Ci sono anche dei criteri economici: solitamente lo stato viene messo sotto controllo (periodo transitorio di 5 anni) per attuare le modifiche strutturali.

I caratteri dell'Unione Europea – Dispensa 1

Carattere autonomo

Quando nascono le comunità europee non esiste il diritto dell’UE e di conseguenza il carattere è autonomo, rispetto al diritto nazionale e il diritto internazionale. Il diritto dell’UE ha caratteristiche sia del diritto nazionale sia del diritto internazionale, ma le caratteristiche sono combinate tra loro formando un tertium genus.

La sentenza della Corte di Giustizia "Van Gend en Loos" (1963) è un rinvio pregiudiziale di interpretazione: deve stabilire se un trattato abbia efficacia immediata negli ordinamenti interni e se stabilisca diritti soggettivi che il giudice deve tutelare.

Corte di Giustizia, 5 febbraio 1963, causa 26/62, Van Gend en Loos: "La prima questione deferita alla corte dalla Tariefcommissie consiste nello stabilire se l'articolo 12 del trattato abbia efficacia immediata negli ordinamenti interni degli stati membri, attribuendo ai singoli dei diritti soggettivi che il giudice nazionale ha il dovere di tutelare.

Per accertare se le disposizioni di un trattato internazionale abbiano tale valore, si deve aver riguardo allo spirito, alla struttura ed al tenore di esso. Lo scopo del trattato CEE, cioè l'instaurazione di un mercato comune il cui funzionamento incide direttamente sui soggetti della comunità, implica che esso va al di là di un accordo che si limitasse a creare degli obblighi reciproci fra gli stati contraenti. Ciò è confermato dal preambolo del trattato il quale, oltre a menzionare i governi, fa richiamo ai popoli e, più concretamente ancora, dalla instaurazione di organi investiti istituzionalmente di poteri sovrani da esercitarsi nei confronti sia degli stati membri sia dei loro cittadini. Va poi rilevato che i cittadini degli stati membri della comunità collaborano, attraverso il parlamento europeo e il comitato economico e sociale, alle attività della comunità stessa. Oltraccio', la funzione attribuita alla corte di giustizia dall'articolo 177, funzione il cui scopo è di garantire l'uniforme interpretazione del trattato da parte dei giudici nazionali, costituisce la riprova del fatto che gli stati hanno riconosciuto al diritto comunitario un'autorità tale da poter esser fatto valere dai loro cittadini davanti a detti giudici.

In considerazione di tutte queste circostanze si deve concludere che la comunità costituisce un ordinamento giuridico di nuovo genere nel campo del diritto internazionale, a favore del quale gli stati hanno rinunziato, anche se in settori limitati, ai loro poteri sovrani, ordinamento che riconosce come soggetti, non soltanto gli stati membri ma anche i loro cittadini.

Pertanto il diritto comunitario, indipendentemente dalle norme emananti dagli stati membri, nello stesso modo in cui impone ai singoli degli obblighi, attribuisce loro dei diritti soggettivi. Si deve ritenere che questi sussistano, non soltanto nei casi in cui il trattato espressamente li menziona, ma anche come contropartita di precisi obblighi imposti dal trattato ai singoli, agli stati membri o alle istituzioni comunitarie."

I trattati CEE sono trattati internazionali, ma c’è qualcosa di più: le norme dei trattati pongono diritti e obblighi anche direttamente in capo ai cittadini dell’UE, in quanto il preambolo fa richiamo anche ai cittadini e i cittadini collaborano (ad esempio nell’elezione del parlamento) alle attività.

Il diritto produce direttamente diritti in capo al cittadino indipendentemente dal fatto che ci sia un riconoscimento da parte dello Stato. I diritti non devono per forza essere espressi direttamente da testo del trattato, ma possono essere anche solo la controparte di obblighi previsti per lo Stato.

La sentenza "Costa contro Enel" (1964) presso la Corte di Giustizia, dice che il diritto dell’UE è diritto nazionale in quanto entra in vigore nell’ordinamento interno degli stati (è integrato):

"La corte rileva che, a differenza dei comuni trattati internazionali, il trattato CEE ha istituito un proprio ordinamento giuridico, integrato nell'ordinamento giuridico degli stati membri all'atto dell'entrata in vigore del trattato e che i giudici nazionali sono tenuti ad osservare. Infatti, istituendo una comunità senza limiti di durata, dotata di propri organi, di personalità, di capacità giuridica, di capacità di rappresentanza sul piano internazionale, ed in ispecie di poteri effettivi provenienti da una limitazione di competenza o da un trasferimento di attribuzioni degli stati alla comunità, questi hanno limitato, sia pure in campi circoscritti, i loro poteri sovrani e creato quindi un complesso di diritto vincolante per i loro cittadini e per loro stessi."

Sentenza Corte Costituzionale (2007) n. 348: "..Con l'adesione ai Trattati comunitari, l'Italia è entrata a far parte di un "ordinamento" più ampio, di natura sopranazionale, cedendo parte della sua sovranità, anche in riferimento al potere legislativo, nelle materie oggetto dei Trattati medesimi, con il solo limite dell’intangibilità dei principi e dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione".

Viene ribadito che invece la CEDU (non è un organo dell’Ue, non c’entra nulla, non confondere) non crea un ordinamento sopranazionale e quindi non produce norme direttamente applicabili, è solamente un trattato internazionale multilaterale: vengono posti degli obblighi, ma non l’incorporazione nell’ordinamento giuridico italiano.

Effetto diretto

Sentenza “Van Gend En Loss” art. 12 CEE: divieto di dazi doganali. L’ostacolo della ratifica viene superato con l’art. 12 del trattato CEE ragionando sulla singola norma: pone un divieto chiaro e incondizionato (non serve un’azione dello stato) (poi è stato aggiunto che deve essere anche precisa) di non fare. L’art. 12 ha effetto diretto, mentre il trattato nell’insieme ha bisogno della ratifica. La norma quindi va valutata volta per volta. Il disposto dell’art. 12 permette quindi al singolo di far valere nei confronti dello stato gli obblighi derivanti dalla norma del trattato che sia chiara, precisa e incondizionata. Per definizione le norme di non fare rispettano questi requisiti.

Caso Defrenne: art. 119 che stabilisce che deve esserci parità di retribuzione tra uomo e donna. Il giudice può tutelare la signora Defrenne? I trattati di regola non hanno effetto diretto, ma occorre guardare la singola norma che dice "divieto di differente retribuzione". La norma è chiara, precisa e incondizionata. La differenza è che la signora Defrenne agisce contro un altro privato e non contro lo Stato come Van Gend En Loss. La corte dice che si applica lo stesso principio anche sul piano orizzontale. Effetto diretto dei trattati anche sul piano orizzontale.

Supremazia del diritto UE

Nella giurisprudenza della Corte di giustizia si è affermata la tesi della preminenza delle norme comunitarie nei loro rapporti con gli stati membri. Le considerazioni svolte dalla Corte possono essere trasposte, dopo il Trattato di Lisbona, ai rapporti fra norme dell’Unione e norme degli Stati membri anche se i trattati, a differenza di quello stabilito dalla Costituzione elaborata nel 2004, non contengono l’enunciazione della preminenza del diritto dell’UE.

La dichiarazione n.17 del trattato di Lisbona (le dichiarazioni sono affermazioni che gli stati allegano al trattato: sono inseriti a parte in quanti gli stati non vogliono inserirlo nel trattato come un principio) rimanda alla giurisprudenza della Corte: "La conferenza ricorda che, per giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, i trattati e il diritto dell’Unione prevalgono sul diritto degli Stati membri, alle condizioni stabilite dalla summenzionata giurisprudenza".

Alla dichiarazione è allegato un parere del Servizio Giuridico del Consiglio nel quale si sostiene che la mancata enunciazione del principio della preminenza dei Trattati non altera in alcun modo l’esistenza del principio stesso e la giurisprudenza esistente della Corte di Giustizia.

La supremazia del diritto dell’UE si trova per la prima volta nella sentenza “Costa-Enel” del 1964: il giudice si trovava davanti a due leggi ordinarie: il giudice decide di fare un rinvio pregiudiziale alla Corte Costituzionale, in quanto l’art. 11 Cost. prevede che i poteri sovrani italiani siano limitati quando l’Italia decide di aderire a trattati e organizzazioni internazionali.

La Corte Costituzionale sostiene che debba prevalere la legge favorevole all’Enel in quanto è banalmente un contrasto tra due leggi ordinarie e non tra legge e art. 11, e quindi deve essere applicato il criterio temporale. Diversamente sarebbe stato se l’Italia avesse attuato una legge costituzionale.

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Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher zorro93 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Crespi Serena.
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