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ORDINAMENTO

Le principali fonti del diritto nell'ordinamento italiano

Nella costituzione della Repubblica italiana:

Art. 3: sull'uguaglianza di tutti i cittadini

Art. 13: sull'inviolabilità della libertà personale

Art. 15: sulla sacralità della libertà delle corrispondenze e di ogni altra forma di comunicazione

Art. 21: Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione

È la base fondamentale e esplicita sulla libertà di espressione per tutti del proprio pensiero con la parola, lo scritto e con ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure

La legge sulla stampa n.47/8.2.1948, approvata dall'Assemblea Costituente:

Art 11 Responsabilità civile

Art 13 Pene per la diffamazione

Art 14 Pubblicazioni destinate all'infanzia o all'adolescenza

Art 15 Pubblicazioni a contenuto impressionante

Art 16

Stampa clandestina1.1 DIRITTI E DOVERI DEL GIORNALISTA

L'esercizio del giornalismo comporta diritti e doveri, libertà e responsabilità, codificati in quel settore dell'ordinamento giuridico denominato diritto dell'informazione.

Il diritto dell'informazione consiste infatti in un insieme di regole deontologiche e di norme, ricavabili da settori eterogenei dell'ordinamento nazionale e sovranazionale che disciplinano l'esercizio della libertà di espressione attiva e passiva.

Nel 1989 Indro Montanelli ha scritto che "La deontologia professionale sta racchiusa in gran parte, se non per intero, in questa semplice e difficile parola: onestà.

L'onestà morale e intellettuale è fondamentale, ma da sola non salvaguarda la libertà di espressione poiché rischia di sottoporre il giornalista che cerca le verità più scomode o esprime opinioni molto critiche a un metro di giudizio troppo

aleatorio e soggettivo.

3.1 L'ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI GIORNALISTA

L'ordinamento della professione di giornalista differenzia giornalisti professionisti che esercitano in modo esclusivo e continuativo, dai pubblicisti che svolgono attività giornalistica occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi.

La cancellazione dall'albo consegue automaticamente dopo due anni di inattività della professione (tre per i giornalisti che abbiano almeno 10 anni di iscrizione) consegue una condanna penale che comporta l'interdizione da pubblici uffici.

3.2 GLI ILLECITI DISCIPLINARI

L'articolo 2 della legge 69/1963 elenca i doveri e i diritti dei giornalisti: E' preciso dovere deontologico del giornalista e del direttore responsabile che risponde per un omesso controllo, quello di tornare su notizie pubblicate in modo errato o inesatto. Il giornalista deve sempre evitare di incorrere nei

conflitti di interesse che offuschino lapropria indipendenza senza con ciò agire così la slealtà verso la testata per cui lavora3.3 LA GIUSTIZIA 'DOMESTICA' DELL'ORDINEL'articolo 48 (Titolo III) dell’ordinamento della professione di giornalista infatti spiega chegli iscritti all'albo, negli elenchi e nei registri che si rendano colpevoli di fatti non conformial decoro e alla dignità professionale e che compromettano la propria reputazione unadignità dell'ordine, sono sottoposti a procedimento disciplinare.L'apertura di un procedimento disciplinare consegue una valutazione complessiva dellacondotta delle iscritto in relazione alla regola generale prevista dall’articolo 2dell’ordinamento della professione di giornalista dalle regole di ontologiche dalle normegenerali che sovrintendono l’esercizio dell’informazione.Le pene che possono essere irrogate al giornalista/incolpato all’esitodel procedimento disciplinare sono quattro: - l'avvertimento - la censura - la sospensione dall'esercizio delle professione (da 2 mesi a 1 anno) - la radiazione dall'albo Le pene sono di natura amministrativa. 3.4 LA CARTA DEI DOVERI DEL GIORNALISTA E IL CODICE DEONTOLOGICO IN MATERIA DI PRIVACY Le due carte deontologiche "fondamentali" riguardano l'etica del giornalista: - La Carta dei doveri del giornalista - Il Codice deontologico in materia di privacy. La Carta dei doveri del giornalista, firmata a Roma l'8 luglio del 1993, è la diretta ispirazione dell'Art. 2 della legge professionale. La carta individua compiutamente quali sono i doveri cui deve ispirarsi il giornalismo: - indipendenza rispetto agli altri interessi e poteri - dovere di rettifiche e replica - tutela della presunzione d'innocenza - obbligo di verifica e protezione delle fonti È previsto "l'autonomo onere" di considerare con "scrupolo e accortezza" l'inesattezza della informazioni.

notizia pubblicata e di dare voce al soggetto

Ogni giornalista inoltre è tenuto rispettare "il diritto alla riservatezza di ogni cittadino"

La Carta dei doveri si chiude con un paragrafo dedicato al rispetto dei diritti dei minori e dei soggetti deboli, tra i quali rientrano ad esempio quelli malati.

Il Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica:

Ex art. 25 Legge n. 675/96 materia di "Tutela della riservatezza dei dati personali", poi sostituito dal d.lgs. 196 del 2003 "Codice della privacy"

Il codice che si compone di 13 articoli, è una "sorta di manifesto della professione giornalistica:

ART. 1 Principi generali e fondamentali della professione

ART.2 Banche-dati di uso redazionale e tutela degli archivi personali dei giornalisti

ART. 3 Tutela del domicilio

ART. 4 Rettifica

ART. 5 Diritto all'informazione e dati personali

ART. 6 Essenzialità dell'informazione

7 Tutela del minore ART. 8 Tutela della dignità delle persone ART. 9 Tutela del diritto alla non discriminazione ART. 10 Tutela della dignità delle persone malate ART. 11 Tutela della sfera sessuale della persona ART. 12 Tutela del diritto di cronaca nei procedimenti penali ART. 13: Ambito di applicazione, sanzioni disciplinari 3.5 LE ALTRE CARTE DEONTOLOGICHE E IL RUOLO DEL GARANTE DELLA PRIVACY Le altre carte deontologiche: Carta di Perugia (diritti del malato): È un protocollo deontologico concernente i diritti del malato Carta di Roma (diritti dei migranti): È un protocollo deontologico concernente i richiedenti asilo, i rifugiati, le vittime dellatratta e i migranti. Carta di Treviso (diritti dei minori): È un protocollo che stabilisce il principio generale per cui la tutela del minore coinvolto in un fatto di cronaca supera qualsiasi esigenza Criteri irrinunciabili: il bambino non deve essere identificato né strumentalizzato né spettacolarizzato Alla base

c'è il principio di difendere l'identità, la personalità e i diritti dei minori vittime o colpevoli di reati, o comunque coinvolti in situazioni che potrebbero comprometterne l'armonioso sviluppo psichico.

Il Codice deontologico in materia di Privacy (29 luglio 1998)

Cosa può fare il giornalista:

  • esprimere commenti opinioni sui fatti descritti
  • tenere un archivio personale con notizie sui fatti relativi a persone organismi collettivi inerenti alla propria attività
  • pubblicare informazioni del casellario giudiziale
  • pubblicare informazioni su opinioni politiche comportamenti sessuali o salute di un individuo ma solo in ragione dell'originalità del fatto della descrizione dei motivi particolari in cui avvenuto

Cosa non può fare:

  • pubblicare articoli senza firmarli
  • non ottemperare all'obbligo di rettifica nel caso in cui sia incappato in errori inesattezze
  • estenderle il suo interesse ad altri soggetti non interessati ai fatti

Rivelandone le condizioni di salute o il comportamento sessuale, è vietato pubblicare nomi di minori. Qualora il giornalista lo ritenga invece indispensabile, deve attenersi a quanto disposto dalla Carta di Treviso.

È vietato pubblicare immagini o fotografie che ledono in qualche modo la dignità di una persona, ad esempio mostrando un individuo in manette o dietro le sbarre.

È vietato discriminare una persona tramite la pubblicazione di notizie sensibili che la riguardino, violando il criterio dell'assenzialità di informazione.

Il ruolo del Garante della Privacy

Il Garante della Privacy (giugno 2004) ha emanato una delibera in materia di privacy e giornalismo volta a offrire alcuni chiarimenti in materia di immagini di minori, fotografie di arrestati e indagati, nome e generalità di imputati, nome delle vittime, testimoni, parenti degli indagati/imputati.

Secondo il Garante, il trattamento illecito di dati personali, le false dichiarazioni al Garante e l'omessa adozione delle misure minime di sicurezza a tutela dei dati personali sono vietati.

Dati personali e l'inosservanza dei provvedimenti vincolanti del Garante sono reati che arrivano a essere puniti con la reclusione fino a 2 anni.

3.6 LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA DISCIPLINARE

La ratio della riforma è chiara: evitare che la giustizia "domestica" degli Ordini professionali corra il rischio di essere anche "addomesticata" dalla commissione di funzioni amministrative e giurisdizionali.

Per garantire indipendenza e imparzialità alla giustizia disciplinare, il legislatore ha ritenuto di scindere le due funzioni, prevedendo anche un'esplicita incompatibilità tra il ruolo di Consigliere dell'Ordine e Membro del Consiglio di disciplina.

L'atto di citazione di un giornalista deve compiutamente descrivere la condotta contestata all'iscritto (deontologicamente rilevante) oltre alle norme violate, l'eventuale elenco dei testimoni.

Il giornalista può esercitare il diritto di difesa, anche nominare un avvocato.

chiedere copiadegli atti, presentare memorie e citare testimoni entro i termini indicati dal Collegio. La decisione deve essere pubblicata mediante comunicazione all'interessato e al procuratore generale entro 30 giorni dalla seduta in cui la causa è stata discussa. Le sanzioni disciplinari senza necessità di un intervento giudiziale consistono nell'avvertimento orale. 3.8 LA CARTA DI FIRENZE. PRECARIETÀ DEL LAVORO GIORNALISTICO La Carta di Firenze stabilisce delle norme di comportamento ispirate alla solidarietà tra colleghi (freelance, precari e contrattualizzati) ed ha come particolare oggetto la tutela dei diritti dei giornalisti non contrattualizzati come dipendenti. In vigore dall'1 gennaio 2012, la Carta si sviluppa in 4 articoli: Art. 1, E' dedicato a
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A.A. 2020-2021
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SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Michela2010 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'informazione e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica internazionale UNINETTUNO di Roma o del prof Giurisprudenza Prof..