La disciplina della libertà di espressione nelle democrazie occidentali
Le due norme fondamentali
Art. 19 La Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, adottata dall’assemblea generale delle Nazioni Unite (10 dicembre 1948):
“Ogni individuo ha il diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere”.
Art. 10 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo (Roma, 4.05.1955):
“Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione che include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera”.
L'esercizio di questa libertà poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge…per la protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario.
Risoluzione del Consiglio d'Europa n. 1003/1.7.93 "Risoluzione sull’etica del giornalismo"
Esercizio del giornalismo comporta diritti e doveri, libertà e responsabilità. I mezzi di comunicazione sociale ad esempio una funzione di mediazione e di prestazione del servizio di informazione ed i diritti che si esercitano in relazione alla libertà di informazione esistono in funzione dei destinatari ossia dei cittadini erano gli anni delle grandi rivoluzioni europee post caduta del muro di Berlino.
Le fonti del diritto dell'informazione nel nostro ordinamento
Le principali fonti del diritto nell'ordinamento italiano
Nella costituzione della Repubblica italiana:
- Art. 3: sull’uguaglianza di tutti i cittadini
- Art. 13: sull'inviolabilità della libertà personale
- Art. 15: sulla sacralità della libertà delle corrispondenze e di ogni altra forma di comunicazione
- Art. 21: Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione. È la base fondamentale e esplicita sulla libertà di espressione per tutti del proprio pensiero con la parola, lo scritto e con ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
La legge sulla stampa n.47/8.2.1948, approvata dall'Assemblea Costituente:
- Art. 11: Responsabilità civile
- Art. 13: Pene per la diffamazione
- Art. 14: Pubblicazioni destinate all'infanzia o all'adolescenza
- Art. 15: Pubblicazioni a contenuto impressionante
- Art. 16: Stampa clandestina
Diritti e doveri del giornalista
L’esercizio del giornalismo comporta diritti e doveri, libertà e responsabilità, codificati in quel settore dell’ordinamento giuridico denominato diritto dell’informazione. Il diritto dell’informazione consiste infatti in un insieme di regole deontologiche e di norme, ricavabili da settori eterogenei dell’ordinamento nazionale e sovranazionale che disciplinano l’esercizio della libertà di espressione attiva e passiva.
Nel 1989 Indro Montanelli ha scritto che “La deontologia professionale sta racchiusa in gran parte, se non per intero, in questa semplice e difficile parola: onestà. L’onestà morale e intellettuale è fondamentale, ma da sola non salvaguarda la libertà di espressione poiché rischia di sottoporre il giornalista che cerca le verità più scomode o esprime opinioni molto critiche a un metro di giudizio troppo aleatorio e soggettivo.
L'ordinamento della professione di giornalista
L'ordinamento della professione giornalistica differenzia giornalisti professionisti che esercitano in modo esclusivo e continuativo, dai pubblicisti che svolgono attività giornalistica occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi. La cancellazione dall'albo consegue automaticamente dopo due anni di inattività della professione (tre per i giornalisti che abbiano almeno 10 anni di iscrizione) e consegue una condanna penale che comporta l'interdizione da pubblici uffici.
Gli illeciti disciplinari
L'articolo 2 della legge 69/1963 elenca i doveri e i diritti dei giornalisti: È preciso dovere deontologico del giornalista e del direttore responsabile che risponde per un omesso controllo, quello di tornare su notizie pubblicate in modo errato.
-
Diritto di ordinamento forense e deontologia
-
Diritto e deontologia dell'informazione
-
Filosofia del diritto
-
Riassunto esame Deontologia e diritto del giornalismo, prof. Allegri, libro consigliato Diritto dell'informazione e…