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LA TUTELA DEI DIRITTI IN COSTITUZIONE

La Costituzione può essere intesa, oltre che in senso formale (ossia come un insieme di norme giuridiche scritte), anche

in senso materiale, come insieme di valori condivisi dalla collettività. Per tale motivo la Costituzione non può avere la

caratteristica esclusiva della rigidità ma deve anche essere elastica, vale a dire che deve essere in grado di rinnovarsi ed

adattarsi ai mutamenti della società.

I diritti e i doveri individuali del cittadino sono contenuti nella Prima parte della Costituzione. In realtà tali diritti e doveri si

riferiscono alle generalità dei soggetti, intesi come esseri umani, mentre solo i diritti e doveri politici sono riconosciuti ai

cittadini in quanto partecipi alla vita pubblica.

I diritti umani costituiscono una categoria di diritti in continua espansione nn stabile nel tempo. La dottrina ha, inoltre,

individuato tra generazioni di diritti, variabili in base alle epoche storiche:

1. la prima generazione è quella dei diritti tradizionali, che rappresentano forme di libertà negative, alla base delle

quali il soggetto ha il diritto di agire senza essere impedito o costretto.

2. la secondo generazione è quella dei diritti sociali, politici o economici consistenti in richieste specifiche rivolte

allo Stato. Si tratta, quindi, di libertà positive in quanto si richiede un “fare” positivo allo Stato.

la terza generazione si riferisce ai valori assoluti e globali (come il diritto di pace o il diritto all’ambiente). Alcuni

3. ritengono che tali nuovi diritti rappresentano esclusivamente l’evoluzione dei diritti precedenti altri, invece, sono

già passati alla teorizzazione di diritti di quarta generazione legati allo sviluppo tecnologico.

È l’articolo 2 della Costituzione che contempla i diritti inviolabili dell’individuo.

Tali diritti sono “assoluti”, poiché si considerano esercitabili nei confronti i tutti; “inalienabili”, ossia non cedibili;

“indisponibili e irrinunciabili”, ossia non possono costituire oggetto di disposizione; “imprescrittibili”, vale a dire che non

possono estinguersi con il mancato utilizzo.

Questo articolo viene visto come una sorta di “fattispecie aperta”, vale a dire che consente l’inserimento e l’integrazione

di nuovi valori.

La protezione internazionale dei diritti dell’uomo

Tale protezione ha trovato piena consacrazione nel secondo dopoguerra con una serie di Dichiarazioni emanate

dall’Assemblea delle Nazioni Unite ma, l’assenza di potere legislativo dell’ONU, non ha permesso di rendere riconoscibili

tali dichiarazioni come delle leggi. Per tale motivo l’articolo 2 inteso come fattispecie aperta potrebbe rappresentare uno

strumento utile per favorire l’integrazione di tali disposizioni internazionali.

La libertà di manifestazione del pensiero

La libertà di pensiero è indispensabile in un paese democratico. Relativamente a tale libertà si è sviluppato un dibattito

che ha visto contrapposti da un lato i sostenitori della tesi della libertà di manifestazione del pensiero come strumento per

la realizzazione degli interessi della persona, dall’altro i sostenitori della tesi di tale libertà come strumento per la

realizzazione degli interessi della collettività.

I primi, ossia gli individualisti, trovano difficoltà ad accettare restrizioni e limitazioni, accettano esclusivamente quei limiti

che cercano di evitare lesioni della medesima libertà spettante ad un altro individuo.

I secondi, invece, i funzionalisti, sono pronti ad accettare limitazioni che si giustificano in nome delle esigenze della

collettività.

In questa prospettiva la libertà di pensiero viene associata alla libertà di informazione che favorisce la formazione di

un’opinione pubblica indispensabile per la partecipazione dei cittadini alla vita politica.

L’articolo 3 stabilisce che tutti i cittadini sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, razza, religione, lingua

e opinioni politiche.

Per far sì che ciò avvenga lo stato deve cercare di rimuovere gli ostacoli che limitano di fatto l’uguaglianza dei cittadini.

L’articolo 13 si riferisce alla tutela della libertà personale, vale a dire il diritto a non subire restrizioni fisiche, ossia a non

essere costretti a fare qualcosa in un determinato luogo. Chi delinque verrà trattenuto dalle forze di polizia. Per evitare

uno strapotere della polizia, però, vi sono due garanzie di base: la riserva di giurisdizione, vale a dire che la limitazione

delle libertà personale viene disposta da un atto dell’autorità giudiziaria, e la riserva di legge, ossia che le limitazioni sono

consentite solo nei casi stabiliti dalla legge. Nei casi di urgenza (fragranza di reato) tali garanzie non vengono applicate,

si può procedere immediatamente all’arresto e sarà, poi, il giudice a convalidare entro 24 ore l’arresto o meno.

L’articolo 15 tutela la libertà e la segretezza della corrispondenza. Anche in questo caso vi sono come garanzie la riserva

di giurisdizione e di legge.

La libertà di informazione

L’articolo 21 indica che tutti hanno diritto a manifestare liberamente il proprio pensiero senza alcuna distinzione.

Sussistono, però, dei limiti funzionali, legati al segreto professionale per evitare che tale libertà possa ledere altre libertà

e/o diritti tutelati dalla Costituzione.

Esistono, poi, due situazioni speciali: la prima riguardante i membri del Parlamento e i consiglieri regionali che godono di

insindacabilità, vale a dire che non hanno responsabilità relative alle opinioni espresse nell’esercizio delle loro funzioni.

La seconda peculiarità riguarda l’ordine dei giornalisti, inerente all’uso privilegiato dei mezzi informativi a favore di chi è

iscritto all’albo dei giornalisti. A tal proposito è sorto un dibattito sulla necessità di abrogare o meno l’ordine e l’albo dei

giornalisti.

Questo articolo non riguarda esclusivamente le forme positive di manifestazione del pensiero (come opinioni, giudizi etc),

ma anche le forme negative, ossia il diritto ad astenersi da ogni forma di manifestazione del pensiero come, ad esempio

il diritto al silenzio.

La Costituzione prevede una tutela sia sostanziale, relativa alla libertà individuale di esprimere il proprio pensiero, sia

una tutela strumentale, relativa ai diversi mezzi di comunicazione che possono servire per esprimere tale pensiero. La

lista di tali mezzi è aperta poiché le conquiste tecnologiche e culturali consentono di aggiungere sempre nuove voci.

A tal proposito è opportuno effettuare una distinzione con lo Statuto Albertino del ’48 che stabiliva che <<la stampa è

libera ma una legge ne reprime gli abusi>>, consentendo delle limitazioni durante il periodo fascista. Per prevenire

ulteriori soprusi, i costituenti ritennero rimarcare l’aspetto contenutistico su quello formale.

L’articolo 21 fu formulato dopo la guerra, in seguito alla caduta del regime fascista. Per tale motivo i costituenti si

preoccuparono innanzitutto di vietare ogni forma di censura o limitazione della libertà di stampa e non si preoccuparono

di regolamentare il lato passivo e riflessivo della libertà di informazione, vale a dire il diritto di essere informati e il diritto

di informarsi. Per tale motivo l’articolo 21 fu criticato di rivolgersi prevalentemente all’indietro, di avere una visione

retrospettiva e non prospettica.

Con libertà di informazione si intende:

 La libertà (attiva) di informazione, è il diritto di comunicare agli altri le informazioni di cui si è a conoscenza

 La libertà passiva di essere informati è il diritto di ricevere informazioni. Basti pensare alla formazione

dell’opinione pubblica per la quale è indispensabile la ricezione di informazioni. Tale libertà è strettamente

legata a quella attiva di informare poiché se non si potesse predicare la libertà di ricevere informazioni verrebbe

automaticamente ridotta anche la libertà di diffondere informazioni.

Particolare rilevanza assume in tale ambito la materia radiotelevisiva: la disciplina deve ruotare intorno al punto

cardine del pluralismo in modo tale da consentire l’esternarsi di diverse opinioni, il pluralismo deve essere

interno, esterno e sostanziale. Con pluralismo interno si intende l’apertura del mezzo alle diverse tendenze

politiche e culturali presenti nel paese. Con pluralismo esterno si intende la concorrenza tra il maggior numero

possibile di operatori dell’informazione. Con pluralismo sostanziale si intende la possibilità di garantire

espressione alle diverse forze politiche in competizione durante le campagne elettorali.

 La libertà riflessiva di informarsi, ossia il diritto di informarsi, di andare alla ricerca di informazioni. È

indispensabile in particolar modo nell’attività giornalistica che non potrebbe svolgersi se non attraverso una

ricerca preventiva delle informazioni inerenti alle notizie da pubblicare.

Nei primi anni novanta è stata introdotta nel nostro ordinamento una legge che tutela la necessità dei singoli di

conoscere le informazioni delle amministrazioni pubbliche. A tal proposito si avrà una trasparenza

orizzontale,che riguarda i rapporti tra pubblica amministrazione e cittadino che vengono posti sullo stesso livello

in modo tale da favorire il dialogo, e trasparenza verticale, che riguarda i rapporti tra gli organi che compongono

l’apparato istituzionale con lo scopo di evitare una gestione occulta del potere (Parlamento e Governo).

Se la trasparenza verticale è una libertà passiva di informazione, quella in senso orizzontale è attiva poiché è il

cittadino che, autonomamente, cerca di informarsi.

I limiti alle libertà di manifestazione del pensiero

Non vi è una disciplina inerente ai limiti della libertà di manifestazione del pensiero, indi questi vanno ricercati nelle

disposizioni legislative dirette a tutelare altri beni ed interessi. Per tale motivo è opportuno stabilire il rapporto di

prevalenza o soccombenza di un valore rispetto all’altro.

I limiti si distinguo no in:

 Limiti espliciti: ossia il “buon costume”, il cui concetto è causa di un acceso dibattito. Vi è una nozione civilistica

che ritiene il buon costume tutto ciò che sia contrario alla morale sociale ed una nozione penalistica, più

ristretta, per il cui il buon costume si limiterebbe a vietare gli atti osceni, ossia quegli atti che vanno contro al

pudore sessuale e alla pubblica decenza nella sfera sessuale. Solitamente si fa riferimento alla nozione

penalistica. Le attività considerate contrarie al buon costume, però, sono unicamente le manifestazioni

pubbliche mentre non può considerarsi offesa al buon costume tutte quelle manifestazioni che, pur avendo in sé

un significato osceno, si esauriscono nella sfera privata.

Le uniche misure preventive previste dal nostro ordinamento sono quelle in materia di spettacolo, attuate

attraverso il cosiddetto meccanismo di revisione per la visione pubblica di film e (fino a qualche tempo fa) anche

per le opere teatrali. Tutte le altre misure sono di carattere repressivo, intervengono successivamente alla

manifestazione del pensiero per impedire il protrarsi dell’atto violativo della morale sessuale.

 Limiti impliciti, ossia i limiti della personalità, che si distinguono in:

Limiti di natura individuale, ossia i limiti della personalità, vale a dire l’onore, la riservatezza e l’identità

o personale. Con onore si intende la percezione che ciascuno ha di sé (accezione soggettiva) oppure

come reputazione e opinione che gli altri hanno di sé (accezione oggettiva) a seconda che lo si intenda

nell’uno o nell’altro caso si avranno come reati l’ingiuria e la diffamazione. Per quanto concerne la

riservatezza la Costituzione non contempla espressamente il diritto alla riservatezza, per cui tale diritto

può essere dedotto da altri articoli come l’inviolabilità del domicilio, la libertà e la segretezza della

corrispondenza, la libertà personale e il diritto a non rendere noto il proprio pensiero. Per quanto

riguarda l’identità personale, invece, si intende il diritto generico ad essere se stesso.

Limiti di natura pubblicistica, ossia i limiti rivolti alla tutela di finalità collettive, vale a dire l’ordine

o pubblico, esigenze di giustizia, salvaguardia dell’onore delle istituzioni e segreti. Tutto ciò perché le

,manifestazioni di pensiero non si limitano all’espressione di idee ed opinioni, ma racchiudono un

elemento di esortazione ad agire.

IL DIRITTO DI CRONACA

Con diritto di cronaca si intende la libertà di divulgare notizie, opinioni e commenti.

Se nell’esercizio del diritto di cronaca vengono lesi altri diritti tutelati dalla costituzione l’attività non può essere punita.

Ciò perché il diritto di cronaca è caratterizzato da una logica funzonalista, secondo cui l’interesse della collettività prevale

su quella del singolo individuo. Questo permette di distinguere il diritto di cronaca dalla semplice manifestazione del

pensiero.

La titolarità del diritto di cronaca non può essere limitata al giornalista ma deve estendersi a tutti coloro che, anche

occasionalmente, esprimono il loro pensiero tramite stampa o altri mezzi di diffusione.

Poiché il diritto di cronaca ha ad oggetto informazioni ad utilità sociale è opportuno distinguere l’interesse pubblico

dall’interesse del pubblico. Quest’ultimo animato da finalità di semplice curiosità, in particolar modo quando

l’infor

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher cecilialll di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'informazione e della comunicazione e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Teramo o del prof Gratteri Andrea.
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