Diritto dell’informazione e della comunicazione
1 Premessa
Per studiare l’ordinamento legislativo relativo al diritto di manifestazione di pensiero è
bene aver presente il modello generale di tutela dei diritti fondamentali espresso nella
Costituzione del ’48. Questo per 2 motivi:
la carica di novità rispetto al modello costituzionale precedente dovuta soprattutto
1) alla scelta di una Costituzione rigida ossia di una Costituzione le cui disposizioni
non possono essere violate da leggi approvate dal Parlamento, pena l’invalidazione
di quest’ultime ad opera della Corte Costituzionale. Questa scelta è dovuta ai
pericoli evidenziatisi durante l’esperienza liberale quando la maggioranza politica
in Parlamento poteva piegare i principi costituzionali sotto le proprie leggi. Non a
caso il legislatore liberale, e ancor più quello fascista, aveva dato un’interpretazione
particolarmente restrittiva all’esercizio dei diritti espressi negli artt 24-32 (Dei diritti
e dei doveri dei cittadini) dello Statuto Albertino. A tali diritti erano stati introdotti
numerosi limiti, talvolta capaci di invalidarli. Di qui la scelta della giustizia
costituzionale, concepita e sperimentata in USA dal primo ‘800.
L’esigenza di fissare un quadro di riferimento generale del settore in esame. La
2) Costituzione del ’48 contiene una dimensione dei diritti prima ignota, la
dimensione partecipativa. Essa intende i diritti come strumenti di partecipazione,
indipendentemente da differenze economiche e sociali, e vede nel loro effettivo
esercizio l’obbiettivo primario dei pubblici poteri come affermato del art. 3,2° c. (che
afferma l’obbligo della Repubblica di rimuovere gli ostacoli economici e sociali che,
limitando di fatto l’eguaglianza dei cittadini, impediscono l’effettiva partecipazione
di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del paese).
Dunque i pubblici poteri non solo sono garanti dei diritti, con il compito “negativo”
di difenderli dall’ingerenza di terzi ma hanno anche il ruolo “positivo” di garantire
il diritto all’eguaglianza sostanziale, ossia la possibilità reale per tutti di esercitare i
propri diritti.
2 La tutela dei diritti fondamentali nella Costituzione: le scelte di
fondo
Nel ’48 la Carta repubblicana varò una forma di Stato ben diversa da quella precedente,
passando dallo Stato fascista allo Stato sociale. Poiché la forma di Stato individua il tipo di
rapporto tra cittadini ed apparato autoritario, è ovvio che la scelta di una nuova forma
determinasse un nuovo modello di tutela dei diritti fondamentali, diverso da quello
fascista e da quello liberale. I costituenti combinarono elementi presi dalle due esperienze,
quella americana e quella francese, che hanno determinato la nascita del costituzionalismo
1
moderno. Dalla prima mutuarono l’idea di Costituzione intesa come fonte prima dei diritti
fondamentali, dalla seconda l’idea di Costituzione come una tavola di valori che
tracciassero le linee guida dell’azione dei poteri pubblici.
Un nuovo catalogo di diritti
2.1
Il catalogo dei diritti costituzionali contiene non solo libertà individuali ma anche
collettive quali quelle di riunione (art. 17) e di associazione (art. 18) sia sindacale (art.
39) che politica (art. 49).
Esso comprende anche la nuova categoria dei diritti sociali, ancorati all’ art. 3,2° c. e al
principio di eguaglianza sostanziale, quali il diritto al lavoro (art. 4), il diritto alla salute
(art. 32), il diritto allo studio (art. 33), il diritto di sciopero (art. 40). Essi sono chiamati
anche diritti di prestazione poichè la loro tutela prevede un intervento positivo dello
Stato. L’intensità della loro tutela può essere maggiore o minore a seconda della
possibilità di destinare allo scopo una certa quantità di risorse pubbliche ma non può
comunque scendere al di sotto di una soglia che segna il loro nucleo essenziale. La
Corte Costituzionale può intervenire sull’operato del legislatore riguardo al
bilanciamento tra la tutela dei suddetti diritti e le esigenze economiche.
Nuove garanzie
2.2
La novità del modello sta soprattutto nelle garanzie poichè promuovono anche
l’effettività dei diritti proclamati. Tra le novità più notevoli:
1) la riserva di legge, ossia l’obbligo che sia solo la legge parlamentare a dettare la
disciplina dell’esercizio dei singoli diritti. Questo istituto esisteva già nello Statuto
Albertino ma la differenza è che i motivi dei limiti posti all’esercizio dei diritti non
sono arbitrari ma espressamente previsti in Costituzione (ad es. il buon costume, la
sicurezza o incolumità pubblica). Se una legge viola tali disposizioni è incostituzionale
per violazione del principio di tassatività dei limiti. E’ possibile introdurre nuovi
limiti ma solo se sono riconducibili all’esigenza di tutelare altri diritti costituzionali
(come l’onore e la reputazione delle persone).
2 La riserva di giurisdizione consiste, invece, nella riserva al giudice del potere di
applicare ai singoli casi concreti le limitazioni all’esercizio dei diritti. Rispetto allo
Statuto Albertino essa è maggiormente garantista per due motivi: il 1°, formale, cioè il
rendere incostituzionali interventi repressivi di diritti esercitati dall’autorità
amministrativa (soprattutto la polizia); il 2°, sostanziale, legato al rispetto dei principi
costituzionali relativi al procedimento giudiziario (diritto di difesa, presunzione di non
colpevolezza, obbligo di motivazione ecc.), e di quelli volti ad assicurare
l’indipendenza degli organi giudicanti.
2 3 L’art. 21 della Costituzione: la genesi nei lavori dell’Assemblea
Costituente
Nell’ art. 21, dedicato alla disciplina della libertà di manifestazione del pensiero i
costituenti hanno tentato di coniugare una concezione dei diritti intesi come libertà
negative, e quindi inerente il rapporto tra pubblici poteri e titolare del diritto, ed una
concezione dei diritti attiva, che li intende i diritti come strumenti di partecipazione. In
questo 2° aspetto il rapporto si arricchisce di un nuovo soggetto : il destinatario delle
manifestazioni di pensiero altrui. Lo Stato deve garantire ai cittadini il diritto ad
un’informazione completa ed imparziale, contribuendo ad innalzare il tasso di
a
democraticità del sistema. In generale ha prevalso, in modo esplicito, la 1
impostazione. Il ruolo dello stato attivo si manifesta nella possibilità del legislatore di
imporre alle imprese editoriali la trasparenza dei loro finanziamenti in modo che i
a
destinatari delle informazioni possano aver chiare le linee editoriali scelte. La 2
impostazione è presente in modo meno evidente. Il 1° c. dell’art. 21 afferma che “Tutti
sono liberi di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro
mezzo di diffusione” . La partecipazione politica e sociale sancita dall’art. 3, 2° c. trova
una delle sue più significative espressioni proprio in relazione alla libertà di
manifestazione del pensiero.
3.1 Il contenuto della garanzia costituzionale
L’oggetto specifico della libertà di manifestazione del pensiero non riguarda il diritto a
comunicare liberamente con un destinatario determinato (cioè la libertà di
comunicazione interpersonale sancita dall’art. 15, ma di comunicare ad una sfera
indeterminata di potenziali destinatari ossia il diritto di comunicare al pubblico. Il
costituente si preoccupò di disciplinare, nei commi successivi, soprattutto la libertà di
stampa che allora era l’espressione principale della libertà di manifestazione del
pensiero. Esso pose 3 principi fondamentali:
1- divieto di autorizzazioni o censure ossia il divieto do sottoporre a misere di
controllo amministrativo preventivo sia la produzione di stampati (divieto di
richiedere autorizzazione) sia il contenuto degli stessi (divieto di censura).
2- divieto di ricorrere all’istituto del sequestro se non in casi eccezionali ossia quando
siano state violate delle norme stabilite dalla legge (riserva di legge) e sulla base di un
atto motivato dell’autorità giudiziaria (riserva di giurisdizione). Solo in casi di assoluta
urgenza, in cui non è possibile il tempestivo intervento del giudice, è ammessa il
sequestro ad opera dell’autorità della polizia che deve comunque comunicare
l’avvenuto sequestro all’ autorità giudiziaria nel giro di 24h pena l’invalidamento del
sequestro.
3- il legislatore può imporre alle imprese editoriali l’obbligo di rendere noti i loro
mezzi di finanziamento 3
3.2 Il limite del buon costume e limiti ulteriori
L’unico motivo che può giustificare l’introduzione di limiti è la tutela del buon
costume (dai quali sono escluse le manifestazioni scientifiche ed artistiche che, ai sensi
dell’art. 33, godono di una tutela più ampia).
E’ stata abbandonata l’accezione di buon costume come “morale comune” o “etica
sociale” in quanto suscettibili di interpretazione troppo generica, mentre è rimasta
l’accezione riferita alla sfera del pudore sessuale, specie dei minori. La Corte
Costituzionale ha inteso il limite come riferito a quell’ “insieme di precetti che
impongono un determinato comportamento nella vita sociale, la inosservanza dei quali
comporta la violazione del pudore sessuale, della dignità personale e del sentimento
morale dei giovani”.
Nonostante la restrizione dell’accezione, l’applicazione del limite ha creato problemi
per la difficoltà di trovare i parametri che stabiliscono se è avvenuta o meno la
violazione del limite, se essa è avvenuta a danno di minori o meno e quali organismi
siano preposti alla sua vigilanza (istituto di censura preventiva degli spettacolo, cap.
V).
E’ possibile introdurre nuovi limiti ma solo se sono riconducibili all’esigenza di
tutelare altri diritti costituzionali. Il legislatore ed il giudice sono chiamati ad operare
un giusto bilanciamento tra il diritto di manifestazione del pensiero e altri diritti.
a) Il limite dell’onore e della reputazione (ricondotti ai diritti della persona). Il codice
penale punisce, anche a mezzo stampa, la diffamazione, l’ingiuria e il vilipendio. Per
evitare che il reato di diffamazione fosse un eccessivo ostacolo al diritto di cronaca si
sono fissati presupposti (verità dei fatti...Vedi oltre) che lo rendono impunibile.
Riguardo al reato di vilipendio si è supposta un’incostituzionalità dovuta alla tutela
differenziata di alcune persone rispetto a tutte le altre.
b) il limite del regolare funzionamento della giustizia vuole assicurare sia una
corretta informazione sulle vicende giudiziarie sia la non compromissione delle stesse
a causa di una fuga di notizie. L’art. 684 punisce la pubblicazione, totale o parziale, di
documenti di procedura penale di cui si vieta per legge la pubblicazione secondo il
nuovo codice di procedura penale del 1989. Nella fase di indagini preliminari (che
precede l’eventuale rinvio a giudizio) vengono indicati specificatamente i documenti
segretati e la segretazione cessa quando l’imputato acquisisce il diritto di visionarli. In
alcuni casi i documenti segretati non possono essere non riprodotti ma può esserne
descritto il contenuto. L’art. 685 vieta “la pubblicazione dei nomi dei giudici con
l’indicazione dei voti individuali che essi attribuiscono nelle deliberazioni prese in un
procedimento penale.
c) il limite della sicurezza dello Stato. Alcune disposizioni penali vietano la
rivelazione di segreti di Stato ossia notizie che nell’interesse della sicurezza di stato, o
nell’interesse politico dello Stato, debbono rimanere segrete. L’interesse della
sicurezza nazionale è inteso come interesse della comunità-stato all’integrità
territoriale, alla propria indipendenza e alla propria sopravvivenza. Tale interesse
trova espressione nell’art. 52 della Costituzione che afferma il dovere del cittadino alla
4 difesa della Patria. Il problema è costituito dalla nozione generica di ciò che si debba
fare per la sicurezza della patria (Cap. II).
d) Il limite del diritto alla riservatezza è ricondotto ai diritti della persona. Il diritto,
come riconosciuto dalla Corte di Cassazione nel 1975, è “nella tutela di quelle
situazioni strettamente personali e familiari le quali, anche se verificatesi fuori dal
domicilio domestico, non hanno per i terzi un interesse socialmente apprezzabile”. Il
limite ha trovato applicazione nella disciplina relativa alla raccolta, trattamento e
diffusione dei dati personali (vedi dopo).
Non è in vigore il limite di ordine pubblico in quanto la sua interpretazione può
essere così ampia da trasformarsi, come accaduto, in uno strumento di repressione
preventiva. Restano aperte le questioni relative ai reati di istigazione, apologia e
vilipendio. Considerazioni di sintesi.
Il quadro dei principi sanciti dall’art. 21 comportano un sostanziale cambiamento
rispetto ai precedenti sotto 4 profili:
principio di riserva di legge che riconduce esclusivamente alla legislazione
1) parlamentare la disciplina della libertà di manifestazione del pensiero.
Principio della tassatività dei limiti all’esercizio dei diritti. libertà di
2) manifestazione del pensiero che stabilisce in costituzione, e non in altra sede,
l’introduzione di limiti.
Principio di riserva di giurisdizione che stabilisce che solo il giudice può applicare
3) in concreto i limiti posti dal legislatore.
Inderogabilità dei suddetti principi.
4)
Si nota che sono aumentati i ruoli del Parlamento e del giudice e sono diminuiti quelli
del governo e della polizia. 5
CAPITOLO 2
1 La libertà di stampa nel periodo statuario
1.1 I due modelli di tutela che si affermano alla fine del ‘700
La tutela della libertà di manifestazione del pensiero si afferma con la nascita dello
stato liberale ed è anzi una delle libertà più significativamente connesse a questa forma
di stato. Nell’Inghilterra del ‘600 si inizia a parlare di libertà di manifestazione del
pensiero (che prelude a quella di stampa) in riferimento ai membri del parlamento.
All’inizio del ‘700 si inizia a chiedere la tutela di questa libertà anche al di fuori del
parlamento ma è solo con la Rivoluzione Americana ( ) e quella Francese (1789) che si
1
definiscono modelli stabili di tutela. Il modello Americano di stampo giusnaturalista ,
che trova espressione nel 1° emendamento della Costituzione del 1787, vede la libertà
di espressione come preesistente alla sua costituzionalizzazione e che pertanto non può
ricevere lacuna limitazione a priori se non quelle che il legislatore vorrà porre
bilanciando la difesa di questa libertà con altri diritti costituzionalmente sanciti. Il
modello francese, di stampo positivista, ritiene che le libertà siano quelle sancite dal
2
diritto positivo e fonda sulla Costituzione e, in secondo luogo, sul parlamento il
bilanciamento tra ragioni di libertà e ragioni di autorità. Tale equilibrio poggia su 3
pilastri : 1) l’affermazione costituzionale della libertà di parola 2) il divieto di ogni
intervento preventivo che limiti il suo esercizio (divieto di censura) 3) l’attribuzione al
legislatore del compito di definire la nozione di abuso (riserva di legge) su si basa
l’intervento del giudice non preventivo ma repressivo (riserva di giurisdizione).
1.2 L’art. 28 dello Statuto Albertino e la sua attuazione. Dall’Editto sulla
stampa all’avvento del regime fascista.
Nello Statuto Albertino (1848), divenuto successivamente Costituzione del Regno
d’Italia, era presente, a tutela della libertà di stampa, l’art. 28 “La stampa sarà libera
ma una legge ne reprime gli abusi”. Il modello di ispirazione era quello francese
(l’attribuzione al legislatore del compito di definire la nozione di abuso e il divieto di
ogni intervento preventivo fatta eccezione che per i testi religiosi su cui è
indispensabile l’approvazione del vescovo). Se il modello era apparentemente liberale,
la Costituzione non rigida permetteva alla maggioranza in Parlamento di modificarlo a
piacere.
Insieme allo Statuto Albertino venne concesso motu proprio dal sovrano un Editto
sulla Stampa che disciplinava la libertà di stampa. Oltre al divieto di ogni censura
1 Giusnaturalismo = teoria filosofoco-giuridica che presuppone l’esistenza di un diritto naturale, intrinseco alla ragione
e umana e anteriore al diritto positivo, i cui principi di suprema giustizia dovrebbero costituire un modello ideale a cui
fare riferimento nella formulazione di nove leggi e nella valutazione di quelle esistenti.
2 Diritto positivo = insieme delle norme e degli istituti giuridici presenti in uno Stato in un dato momento storico
(contr. naturale).
6 preventiva, venivamo definiti i reati a mezzo stampa. L’inizio della stampa periodica
doveva essere comunicata alla Segreteria di stato insieme alle informazioni attinenti
(natura della pubblicazione, nome della segreteria, nome dello stampatore). Venne
inoltre istituita la figura di un gerente responsabile su cui ricadevano le responsabilità
penali in caso di reato (come responsabile in caso di scritti anonimi, come complice se
firmati). L’abuso era sanzionato da una speciale disciplina meno severa di quella
codicistica e con pene più lievi. La tutela riguardava sia gli interessi di Stato che quelli
privati. Tra i primi erano sanzionati sia l’adesione a forme di Governo diverse da
quella monarchico-Costituzionale, sia la critica ai valori della società borghese del
tempo (famiglia, dirit
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