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TEATRO E CINEMA
La disciplina degli spettacoli durante il periodo liberale.
Lo Statuto Albertino tutelava esplicitamente la libertà di espressione soltanto attraverso il mezzo stampa per cui, sin dallo Stato liberale, la legislazione che disciplinava il teatro e, più tardi, il cinema, fu particolarmente restrittiva. Questo perché entrambi i mezzi di espressione venivano considerati particolarmente suggestivi, e anche in virtù della loro fruizione necessariamente collettiva, potenzialmente forieri di disordini. Le diverse leggi di pubblica sicurezza subordinavano le attività di pubblico intrattenimento (come il teatro ma anche gli spettacoli da baraccone) ad una licenza di polizia il cui rilascio era legato a valutazioni pienamente discrezionali, cosicché essa si traduceva in un intervento censorio preventivo. Il rilascio dell'autorizzazione era subordinato al rispetto della moralità, dell'ordine pubblico, degli ordinamenti politici.
Dello Stato, della religione cattolica, dei principi della famiglia ma anche se rispettati, l'autorità di pubblica sicurezza locale aveva il potere di vietare, sospendere o far definitivamente cessare una rappresentazione che "comunque", per circostanze di tempo e di luogo, venisse considerata inopportuna o pericolosa per l'ordine pubblico.
La legislazione fascista in materia di spettacoli teatrali e cinematografici
Il legislatore fascista trovò già adatto alla logica del regime un simile apparato legislativo e si limitò ad inasprirlo. Le 2 leggi di pubblica sicurezza (del '26 e del '31), si riferivano anche al cinema. La legge di pubblica sicurezza del '26 confermava il regime delle autorizzazioni "a cascata" da parte del prefetto e dell'autorità di pubblica sicurezza e la rendeva più rigorosa. Era vietato rappresentare spettacoli che offendessero il Re, il Presidente del Consiglio, il Papa.
Gli ordinamenti politici dello Stato, la religione cattolica, i principi della famiglia o fossero incitanti al vizio, al reato, all'odio di classe, al disordine pubblico. L'autorità di pubblica sicurezza locale poteva in ogni caso vietare una rappresentazione che "comunque", pur rispettando i suddetti principi, per circostanze di tempo e di luogo, venisse considerata inopportuna o pericolosa per l'ordine pubblico.
Nel '31 lo specifico compito di censura venne affidato al Ministero dell'Interno che doveva revisionare preventivamente il contenuto delle rappresentazioni teatrali, e eventualmente vietarle, ma restava comunque la possibilità di vietarle anche all'autorità di pubblica sicurezza. Nel '37 il compito passò al Minculpop.
La disciplina relativa al cinema era molto simile. Le rappresentazioni cinematografiche erano sottoposte a numerose autorizzazioni da parte dell'autorità di
pubblicasicurezza locale. Alcune di esse riguardavano l'idoneità dei locali destinati alle proiezioni o il possesso di requisiti attinenti alla professione ma altre riguardavano requisiti del tutto estranei a tale attività come la "capacità morale". Anche le opere cinematografiche erano sottoposte ad intervento censorio preventivo esercitato all'inizio dal Ministero dell'interno e poi dal Minculpop. Per ottenere il necessario nulla osta per la proiezione di un film dapprima ne veniva esaminato il copione, poi, se non si riscontravano "irregolarità" si procedeva alla visione del film sia che fosse destinato al pubblico italiano sia che fosse destinato al pubblico estero. Il nulla ostaministeriale era temporaneo poiché si poteva decidere una nuova revisione che poteva anche portare alla proibizione del film.2.1 Gli interventi di sostegno economico e l'intervento diretto dello Stato nel settore dello
spettacolo. Oltre ad interventi censori, lo Stato fascista iniziò una serie sistematica di interventi economici a favore del teatro e del cinema, e arrivò a svolgere in prima persona tali attività. Gli aiuti economici non sono in contraddizione con gli interventi censori poiché egualmente finalizzati a strumentalizzare il mezzo per fini di indottrinamento politico.
Teatro. Già durante il periodo liberale c'era stato qualche intervento di sovvenzione ma si era trattato di casi sporadici e di scarso effetto, la svolta iniziò dagli anni '30 con l'istituzione del Sottosegretariato per la stampa e la propaganda presso il quale c'era l'Ispettorato del teatro. In seguito alla nascita del Minculpop, le funzioni di sostegno economico a favore del teatro vennero assegnate alla ministeriale divisione generale per il teatro. Per la decisione di attribuzione di sovvenzioni veniva sentita una commissione composta da interessati del settore.
ma la decisione finale spettava al ministro. Egli poteva anche richiedere, per concedere la sovvenzione, modifiche al testo e diminuire o ritirare la sovvenzione qualora, a suo insindacabile giudizio, il soggetto destinatario non si fosse attenuto alle disposizioni legislative e ministeriali.
Nel '38 venne avviata la prima forma di credito agevolato per le attività teatrali che consisteva in mutui per opere edilizie teatrali.
In seguito lo Stato iniziò a svolgere in prima persona l'attività teatrale tramite la creazione di numerosi enti che in molti casi sopravvissero alla caduta del fascismo. Tra questi: l'EIST (Ente italiano per gli scambi teatrali) che promuoveva uno scambio di esperienze sul teatro drammatico con i paesi esteri; l'ETI (Ente teatro italiano) che promuoveva la nascita di nuove sale teatrali attraverso la costruzione, il restauro o il riadattamento di immobili; l'INDA (Istituto nazionale del dramma antico) che aveva il compito
di mantenere viva la tradizione del teatro classico greco e romano. Furono, inoltre, istituiti gli enti lirici che, dal '36, divennero enti pubblici secondo un modello che mirava a realizzare 3 obiettivi: assicurare una partecipazione corporativo-sindacale alla conduzione dell'ente, collegare l'attività degli enti lirici al governo locale, mantenere un saldo potere di indirizzo e controllo assegnato al Ministero del settore. 3 dei 5 membri del comitato di amministrazione di ciascun ente venivano nominati dall'amministrazione comunale mentre il sovrintendente era nominato dal ministro su suggerimento del Potestà. Nel '37 venne istituita l'Accademia di arte drammatica con lo scopo di curare la formazione culturale e professionale del settore. Cinema. Nel '27 ci fu il primo provvedimento di rilievo nel campo cinematografico ossia la definizione della disciplina di alcuni istituti finalizzati a raggiungere 2 obiettivi: favorire,attraverso norme protezionistiche, l'affermazione e il decollo dell'industria cinematografica nazionale e fare in modo che questa crescita avvenisse nel pieno rispetto degli indirizzi culturali voluti dal regime. I contributi economici erano sempre riservati solo ad alcuni tipi di film. Lo scopo era di incentivare la produzione di film che, se non chiaramente propagandistici, erano quanto meno privi di qualunque forma di dissenso esplicito o implicito. Una prima forma di protezionismo fu l'istituzione della programmazione obbligatoria, ossia l'obbligo per gli esercenti di sale cinematografiche di riservare una certa percentuale delle giornate di proiezione a film di produzione italiana. In questo modo non solo si curavano gli interessi dei produttori italiani ma si otteneva una programmazione con un minor numero di film stranieri, spesso assai poco gradita al regime. Solo alcuni film potevano usufruire dei vantaggi della programmazione obbligatoria, ossia quelli chepresentassero determinati requisiti artistici giudicati dalla Commissione che visionava le pellicole cinematografiche. Sullo stesso meccanismo erano basati sia i contributi o premi di produzione sia la concessione di credito agevolato presso una sezione della BNL (che concedeva in prestito fino a 1/3 dei costi di produzione preventivati). In entrambi i casi i criteri di valutazione erano attinenti meramente al contenuto del film.
Sempre per il doppio fine di curare gli interessi dei produttori italiani e diminuire la presenza di film stranieri in Italia, fu istituita la tassa sul doppiaggio: il Governo imponeva alle imprese straniere produttrici e distributrici di film di eseguire il doppiaggio in Italia, con strutture e personale italiani. Chiunque fosse impiegato in tale attività pagava una sostanziosa tassa.
Anche in campo cinematografico furono creati enti quali l'Istituto cinematografico educativo Luce che, oltre ad avere compiti propagandistici, poteva rilevare partecipazioni
azionarie in imprese cinematografiche, e il Centro sperimentale per la cinematografia che aveva compiti analoghi a quelli dell'Accademia di arte drammatica, ossia la formazione culturale e professionale del settore cinematografico.La disciplina degli spettacoli teatrali e cinematografici dopo l'entrata in vigore della Costituzione.
Benché già nel periodo costituzionale provvisorio si fosse provveduto ad abrogare l'impalcatura dei controlli preventivi legati agli aiuti economici, è rimasto il meccanismo di revisione del contenuto dei film, benché limitato al prodotto finito e non ai copioni. I primi provvedimenti non eliminarono uno degli aspetti legislativi più autoritari ossia i poteri dell'autorità di polizia, né oggi sono del tutto scomparsi. Sono rimasti in vigore:a) l'istituto della licenza di tenere in luogo pubblico o aperto al pubblico rappresentazioni teatrali o cinematografiche. Con una sentenza.del '57, dissentita da gran parte della dottrina costituzionalista, la Corte costituzionale ha stabilito che tale licenza non è solo finalizzata al controllo dell'agibilità dei locali adibiti alla rappresentazione, ma anche e soprattutto alla verifica che la rappresentazione non avvenisse in tempo, luogo o ambiente tali da provocare pericolo per l'ordine, la sicurezza, la moralità pubblica. Questa interpretazione non solo avvallava l'intervento preventivo ma lo ancorava a criteri così generali da lasciare largo potere discrezionale. In seguito all'istituzione delle Regioni il potere di rilascio di licenza è passato dallo Stato ai comuni.
b) l'obbligo di licenza per dare, anche temporaneamente, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità o oggetti di curiosità o dare audizioni all'aperto.
c) il divieto di rappresentare spettacoli o di tenere pubblici trattenimenti che possano turbare.
L'ordine pubblico o che sono contrari alla morale o al buon costume o che comportino sevizie di anima