Par condicio e libertà di espressione
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Articolo 21
"Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione"
Senza limiti?
Limite espresso: sono vietate le manifestazioni del pensiero contrarie al buon costume (art. 21, comma 6)
Altri limiti
- Non espressi (interpretazione)
- Onore e reputazione
- Funzionamento della giustizia
- Sicurezza dello Stato
- Riservatezza
- Libertà del voto
Articolo 48, comma 2
"Il voto è personale ed eguale, libero e segreto"
Libero = senza condizionamenti esterni "eccessivi", l’elettore deve potersi determinare liberamente
La segretezza è funzionale alla libertà del voto
"Confronto politico corretto"
- Va salvaguardato per "consentire – in ogni tempo e non solo nei periodi elettorali – la più ampia informazione del cittadino per formare la sua consapevolezza politica" (Corte cost. 155/2002)
- Sono necessari (e non solo possibili) dei limiti alla libera manifestazione del pensiero che ha per destinatari gli elettori
Limiti
- Devono essere ragionevoli e riferiti a modalità e forme dell’espressione del pensiero
- Non possono incidere sui contenuti, quindi non sulla libera espressione del pensiero politico
Eccezioni: ricostituzione PNF, odio razziale
Delicatezza della distinzione: La forma è contenuto?
Campagna elettorale e propaganda politica
- Campagna elettorale: è il periodo (di durata variabile) che precede le elezioni, estrema attenzione alla libertà dell’elettore
- Propaganda politica: in tutti gli altri periodi, richiede una minore attenzione
Legge n. 212/1956
- Affissioni
- Spazi gratuiti
- Normali (vietate negli ultimi 30 giorni)
- Volantini
- Comizi
- Prime tribune
- Ignora la televisione televisive nel 1960
Legge n. 103/1975
La Commissione parlamentare per Obiettivo: l'indirizzo generale e la vigilanza pluralismo interno dei servizi radiotelevisivi:
- Ha poteri generali di indirizzo ecc.
- Disciplina direttamente le rubriche di «Tribuna politica», «Tribuna elettorale», «Tribuna sindacale» e «Tribuna stampa»
Legge n. 515/1993
Nasce il nome Par condicio
- È la prima legge che considera anche le emittenti private
- In campagna elettorale: Divieto di spot
- Altri spazi (gratuiti o onerosi) offerti in condizioni di parità
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