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La struttura dell'Autorità e la ripartizione delle competenze

La Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, come delineata dalla l. n. 249, presenta notevoli elementi di differenziazione rispetto alle altre Autorità indipendenti conosciute dal nostro ordinamento. Mentre queste hanno struttura unitaria, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è configurata come istituzione complessa, articolata in una pluralità di organi: il presidente, la commissione per le infrastrutture e le reti, la commissione per i servizi e i prodotti, il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da quattro commissari. Il consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. La distinzione degli organi ha un riscontro nelle differenti derivazioni e modalità di investitura sul piano dell'esercizio delle competenze.

competenze.II presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il Ministro delle comunicazioni, previa sottoposizione della designazione al parere delle competenti Commissioni parlamentari. I commissari vengono eletti dal Parlamento e nominati con decreto del Presidente della Repubblica.

Essi, a differenza di quanto avviene per altre Autorità indipendenti disciplinate da leggi anteriori alla modifica del sistema elettorale in senso maggioritario (e già avveniva per il Garante per la radiodiffusione e l'editoria), non sono designati dai Presidenti dei due rami del Parlamento, ma, come previsto per il Garante per la protezione dei dati personali, sono eletti con voto limitato per metà dalla Camera dei deputati e per metà dal Senato della Repubblica.

Con l'ulteriore peculiarità, in ragione dell'accennata struttura complessa dell'Autorità,

di lavoro con soggetti che operano nei settori di competenza dell'Autorità), l'obbligo di astensione (i componenti dell'Autorità devono astenersi dal prendere parte a decisioni in cui abbiano un interesse personale o che riguardino soggetti con cui abbiano rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado), e infine le cause di decadenza (ad esempio, la condanna per reati gravi o l'incompatibilità sopravvenuta). Le elezioni per le due commissioni sono regolate da specifiche norme che prevedono la presentazione di candidature da parte di associazioni o enti rappresentativi dei settori di competenza dell'Autorità. Le candidature vengono valutate da una commissione di selezione che verifica il possesso dei requisiti richiesti e redige una graduatoria. I candidati vengono poi sottoposti all'approvazione del Parlamento, che elegge i componenti dell'Autorità. Una volta eletti, i componenti dell'Autorità svolgono il loro mandato per sette anni, senza possibilità di rinnovo. Durante questo periodo, devono garantire l'indipendenza e l'imparzialità delle loro decisioni, evitando qualsiasi forma di condizionamento o conflitto di interesse. In conclusione, le elezioni per l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono differenziate per le due commissioni e prevedono il rispetto di specifiche norme e requisiti. L'obiettivo è assicurare l'alta professionalità e competenza dei componenti dell'Autorità, nonché la loro indipendenza e imparzialità nell'esercizio delle loro funzioni.

di impiego con le imprese operanti nel settore delle comunicazioni). Nell'indicare le numerose e complesse competenze dell'Autorità, la l. n. 249. cit. provvede direttamente (art. 1 comma 6) ad attribuirle distintamente a ciascuno dei tre organi collegiali. Al di là delle non sempre puntuali espressioni legislative, è all'Autorità unitariamente intesa che va ascritta la "titolarità" di tutte le competenze, il cui "esercizio", specificato nelle diverse funzioni, viene attuato attraverso le due commissioni o il consiglio. Le deliberazioni dell'Autorità sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, con prevalenza in caso di parità del voto del presidente.

9. Competenze e poteri - Sostanzialmente immutati rispetto a quelli già spettanti al Garante per la radiodiffusione e l'editoria sono i limitati poteri previsti per la stampa dalla l. n. 416 del 1981, mentre

l'evoluzione della specifica normativa per i periodi elettorali prevede ora poteri di intervento che possono specificarsi anche in ordini di rettifica e di pubblicazione di messaggi. Più complessa è la situazione con riguardo al settore radiotelevisivo, dove ulteriori poteri di regolazione di particolare rilievo per la tutela del pluralismo, anche per la definizione sotto vari profili di situazioni transitorie, si aggiungono a quelli nei quali si articolava la funzione di garanzia già propria dello stesso Garante per la radiodiffusione e l'editoria in un raccordo - di ricostruzione non sempre agevole per l'interprete - tra vecchia normativa e nuove disposizioni. Di sostanziale derivazione comunitaria sono le previsioni relative al settore delle telecomunicazioni, che, fatti salvi i principi stabiliti nella l. n. 249, cit. e le regole generali contenute nella l. n. 481, cit., trovano la loro più compiuta espressione nel regolamento emanato con il d.P.R. n.

318 del 1997. È trasversale ai settori della stampa, della radiotelevisione e delle telecomunicazioni, riguardando tutti i relativi mercati, la funzione consultiva spiegata dall'Autorità nei procedimenti di competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'applicazione della disciplina generale della concorrenza recata dalla 1. n. 287 del 1990. Funzione che si sostanzia nell'espressione di un parere obbligatorio, ma non vincolante, e che, nel campo specifico dei mezzi di comunicazione di massa, rimane distinta da quella direttamente volta alla tutela del pluralismo pur se ad essa connessa. Con il margine di convenzionalità proprio di ogni classificazione può dirsi, descrittivamente ed in modo non esaustivo, che questa:

  1. quanto all'oggetto delle competenze, è chiamata in particolare ad interessarsi di: gestione dello spettro radioelettrico, disciplina delle interconnessione e dell'accesso
alleinfrastrutture di telecomunicazione, evoluzione tecnologica, offerta e qualità dei servizi e prodotti, tariffe, servizio universale, concessioni e autorizzazioni - con diverso rilievo nel settore delle comunicazioni e della radiotelevisione - , aspetti contenutistici della programmazione radiotelevisiva e relative modalità espressive - pubblicità commerciale, comunicazione politica, rettifica, tutela dei minori, tutela delle minoranze linguistiche, utilizzazione delle opere audiovisive, quote di programmazione di opere europee, ecc. -, modalità di attuazione del servizio pubblico radiotelevisivo, metodologie e pubblicazioni di indici di ascolto e di diffusione dei mezzi di comunicazione, tutela della concorrenza e del pluralismo; b) quanto alla tipologia ed alla natura delle competenze, esercita funzioni sostanzialmente e formalmente normative (subprimarie), di regolazione specifica e generale (per conformare il mercato in senso concorrenziale e, nel campo radiotelevisivo,in sensopluralistico), di vigilanza e di controllo, giustiziali, sanzionatorie e cautelari, pianificatorie, autorizzatorie, abilitative e di inibizione, di documentazione e dirilevazione, di informazione delle istituzioni, di informazione degli operatori e dei consumatori ed utenti, propositive o propulsive, consultive, di proposta e disegnalazione. La sintesi delle competenze dell'Autorità è operata dalla stessa l. n. 249, cit. (art. 1 comma 13) allorché ne tratta la proiezione decentrata: "necessarie funzioni di governo, garanzia e controllo in tema di comunicazioni". Trovano composizione, in tale definizione, i poteri classici dello Stato di cui sostanzialmente l'Autorità partecipa in modo tuttavia unitario e con modalità integrate, operando in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione, in una nuova configurazione della relazione Stato-società. 10. Procedimenti e tutela giurisdizionale — Il

Regolamento di organizzazione e funzionamento adottato dall'Autorità disciplina l'esercizio dell'attività procedimentale secondo principi di trasparenza, di partecipazione e di contraddittorio, in coerenza con le previsioni della l. 7 agosto 1990, n. 241.

È previsto che l'audizione dei soggetti interessati ai procedimenti e delle categorie rappresentative degli interessi diffusi relativi ai procedimenti stessi possano avvenire anche in forma pubblica. Le audizioni possono riguardare anche gli operatori e le rispettive associazioni, al di là di un'espressa previsione di legge.

Con impostazione garantistica il momento istruttorio viene strutturalmente separato, da quello decisorio ed interamente affidato al plesso organizzativo, di supporto, articolato in dipartimenti.

Ferma la nomina di un responsabile del procedimento nell'ambito dell'unità organizzativa competente, è previsto che il Presidente, al termine del

procedimento medesimo, nominirelatore uno dei componenti del collegio per introdurre la discussione ed illustrare leconclusioni. È rimessa alla stessa Autorità, l'individuazione degli strumenti più efficaci per il conseguimento dell'obiettivo di realizzazione dei valori costituzionali di riferimento. Avverso i provvedimenti dell'Autorità è dato ricorso al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva. La competenza in primo grado è attribuita in via inderogabile al tribunale amministrativo del Lazio. Sono previste regole procedimentali particolari per accelerare la definizione del giudizio, con termini ridotti alla metà. 11. I referenti costituzionali dell'Autorità. I rapporti con le altre Autorità di garanzia: a) i rapporti con il Garante per la protezione dei dati personali. — I rapporti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con le altre Autorità indipendenti di

Garanzia si riportano per tale verso ai rispettivi ruoli di garanti dell'attuazione di quei valori costituzionali che ne fondano la legittimazione ordinamentale in diretto accordo con gli interessi dei cittadini.

Ad un preciso quadro costituzionale - sostanzialmente riconducibile al riconoscimento dei diritti fondamentali di cui all'art. 2 cost., oltre che ai valori della libertà di manifestazione del pensiero e del pluralismo informativo "presidiati" dall'art. 21 cost. - erano già ancorati i rapporti tra cittadini e detentori dei mezzi radiotelevisivi nel sistema normativo precedente all'emanazione della l. n. 249 del 1997.

Nelle competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni trovano ora un potenziamento di tutela, in ragione di quanto già considerato, i valori (di democrazia, di inviolabilità dei diritti individuali e sociali e di uguaglianza) affermati negli art. 1, 2 e 3 cost. oltre a quelli dello stesso art.

21 cost., che, in una nuovaprospettiva di effettività, vengono a congiungersi con quelli dell'art. 15 cost. in materia di
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A.A. 2012-2013
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SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Sara F di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'informazione e della comunicazione e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi Suor Orsola Benincasa di Napoli o del prof Gatt Lucilla.