Sezione dell'Open Network Provision (ONP)
La costituzione della rete aperta vuole favorire la costruzione di un mercato interno libero. Ad essa sono ispirate tutte le direttive di armonizzazione della disciplina dei servizi e delle infrastrutture. Tale concetto, elaborato quando ancora esistevano i diritti speciali ed esclusivi, prevedeva che i fornitori di reti pubbliche ed infrastrutture permettessero agli altri fornitori di servizi di accedervi a determinate condizioni.
Requisiti e direttive
A ciò si giunge enunciando una serie di requisiti che avrebbe dovuto possedere il sistema di telecomunicazioni:
- Accesso aperto ed efficiente alle reti e ai servizi pubblici
- Loro uso efficace con riguardo alle interfacce tecniche
- Condizioni di utilizzo
- Accesso alle frequenze e ai numeri
Tutto ciò secondo alcuni principi fondamentali: non discriminazione, trasparenza e parità di accesso. La realizzazione di questi obiettivi avrebbe permesso l’ingresso nel mercato ai nuovi operatori.
Questa direttiva insieme alle sue successive modifiche si colloca nell’ottica degli utilizzatori delle telecomunicazioni. Infatti, gli operatori vengono presi in considerazione, se si escludono le prescrizioni circa le licenze e le autorizzazioni, solo per imporre loro degli obblighi che crescono man mano che la legislazione diventa più elaborata. Dunque, inizialmente non si mira alla tutela degli utenti normali ma degli altri operatori a cui è indispensabile accedere alle reti. È necessario instaurare rapporti di interconnessione ma stando attenti al pericolo di abusi da parte degli operatori più forti.
Il Servizio Universale
Il Servizio Universale rappresenta l’evoluzione dell’ONP. Siccome si temeva che l’eliminazione dei monopoli sarebbe andata a discapito della qualità del servizio offerto, si definì la nozione di servizio universale, ovvero l’insieme minimo di servizi di una data qualità, a disposizione di tutti gli utenti, indipendentemente dalla località ed offerto ad un prezzo abbordabile. Vengono incontro a quest’esigenza le direttive 98/10, 90/387, 92/44 poi modificate dalla dir. 97/51, che racchiudeva proprio la nozione appena ricordata.
La sua realizzazione diviene un obiettivo della Comunità stessa, con degli obblighi positivi per gli stati che sono tenuti, a loro volta, a imporli agli operatori. Viene data per presupposta l’esistenza della rete (invece prima l’ONP si concentrava proprio su di essa per garantire l’accesso ai nuovi operatori alle infrastrutture) e si pone l’accento sui servizi. Ora si ha riguardo per tutti gli utilizzatori, e non solo per gli operatori intenzionati ad usare le infrastrutture dei soggetti monopolisti.
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Diritto dell'informazione
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