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La scelta di utilizzare quest’articolo (100A) per le direttive armonizzanti

è probabilmente legata al perseguimento di due obiettivi che in gran parte sono coincidenti. Mi riferisco a quello di garantire un libero mercato europeo agli operatori di telecomunicazioni e a quello di salvaguardare gli interessi degli utilizzatori dei servizi e più in generale quelli dell’economia della Comunità, visto che un sistema di telecomunicazioni efficiente è un presupposto fondamentale.

Anche quelle norme che apparentemente sembrano tutelare solo interessi particolari di natura generale in realtà si inseriscono nella scia dell’armonizzazione minima delle condizioni di esercizio dell’attività, condizioni che sono quasi sempre un presupposto per un riconoscimento completo delle libertà garantite dal trattato.

Altra finalità perseguita è quella dell’eliminazione delle disparità nelle condizioni di

di interesse generale. Inoltre, l'art.90, par.3 può essere utilizzato anche per rimuovere gli ostacoli alla concorrenza derivanti da situazioni di dominanza di mercato, anche se non si tratta di ex-monopolisti. Per quanto riguarda gli interventi legislativi, potrebbero essere adottate misure volte a promuovere la concorrenza, come ad esempio l'apertura del mercato a nuovi operatori, la separazione delle attività di rete dalle attività commerciali, l'adozione di regole più stringenti per la trasparenza e la non discriminazione. In conclusione, per rimuovere gli ostacoli alla concorrenza derivanti dai monopoli, è necessario un intervento legislativo basato sull'art.90, par.3, che tenga conto delle specificità del mercato e delle imprese coinvolte.

di interesse economico generale. (intanto cmq ci sono le norme basate su art. 100A che tentano diriequilibrare il mercato, impedendo abusi di posizione dominante)

Il rapporto tra le diverse basi dell'azione normativa: In realtà l'art. 100A dovrebbe essere utilizzato per eliminare le distorsioni nella concorrenza derivanti dalle diversità delle legislazioni di due stati membri (che possono avvantaggiare un operatore appartenente ad uno stato e sfavorire un altro di un diverso ordinamento); e non, invece, per porre rimedio agli ostacoli che impediscono un corretto gioco della concorrenza legato alle posizioni degli operatori.

Però se gli ostacoli di questo tipo derivano dal diritto preesistente (quindi da una legislazione che non permette condizioni paritarie), cioè il monopolio, allora anche questi si vengono a configurare come ostacoli al corretto funzionamento del mercato interno (con un conseguente squilibrio di quello europeo) e quindi rientrano nell'art.

  1. Creazione di un mercato paneuropeo delle telecomunicazioni
  2. Attuazione dei principi in materia di libertà di circolazione dei servizi e di stabilimento
  3. Creazione delle premesse per una concorrenza non falsata da situazioni di predominio strutturale

È questa coincidenza degli obiettivi a spiegare l'intercambiabilità degli strumenti giuridici utilizzabili. Se, poi, analizziamo le direttive ex art. 90, par.3, notiamo che esse hanno carattere dichiarativo del contenuto degli obblighi presenti nel Trattato con le conseguenze pratiche che ne discendono e quindi contengono, pur implicitamente, una dichiarazione d'illegittimità di alcune norme nazionali. In questo senso le direttive ex art. 90, par.3 (discipline in negativo).

Sono funzionali all'eliminazione di ostacoli del tipo "Aa" in quanto definiscono:

  1. ciò che gli stati membri non possono fare, pena la violazione del trattato
  2. ciò che devono fare per non violarlo
  3. ciò che possono fare

Invece le discipline di armonizzazione (in positivo) pongono obblighi nuovi che non sono ricavabili direttamente dal Trattato e che quindi colmano un vuoto legislativo (eliminano ostacoli del tipo Ab oppure quelli di situazioni strutturali). Sicuramente tali normative restano le più importanti una volta che si sono eliminati i diritti speciali ed esclusivi; ma non vanno, comunque, dimenticate quelle ex art. 90, par.3, per alcune regole importanti che contengono.

La coesistenza dei due tipi di norme pone in conflitto le disposizioni della dir.98/388 e delle sue successive modifiche (asse portante di tutta la disciplina di telecomunicazioni), con quelle delle discipline di armonizzazione. Ma queste ultime dovrebbero, comunque, prevalere.

In virtù del principio della successione nel tempo e in quanto dettano una disciplina più completa.

L’efficacia immediata delle direttive ex art.90, par.3: Solitamente una direttiva presuppone l’adozione di misure nazionali di attuazione entro un tempo stabilito. Ma questa regola non dovrebbe valere per le direttive ex art. 90, par.3, siccome ribadiscono obblighi già esistenti ed direttamente applicabili ed in conseguenza dei quali gli Stati membri sono tenuti ad abrogare quelle norme contrarie a questi principi.

In effetti, in queste direttive, a differenza di tutte le altre, comprese quelle di armonizzazione basate su art. 100A, non figura l’obbligo per gli stati di adottare misure legislative per conformarsi ma c’è solamente scritto che esse entrano in vigore il 20 giorno successivo alla pubblicazione con l’obbligo di trasmettere alla Commissione, entro nove mesi, alcune info che possano permettere l’accertamento.

dell'osservanza delle norme in questione. Questo non può essere interpretato come un termine concesso agli Stati per l'attuazione, anche perché sono le stesse cose che sono scritte in tutte le altre direttive. Inoltre la diretta applicabilità risulta anche da alcune disposizioni specifiche che in molti casi sono strumentali all'eliminazione di norme contrarie al diritto comunitario e per cui viene spesso indicata una data entro la quale attuare questi "specifici" obblighi. Ma proprio l'ambito circoscritto di questi rinvii temporali conferma la diretta applicabilità delle direttive.

Capitolo 2. L'abolizione dei diritti speciali ed esclusivi

Il modo in cui è stata affrontata l'eliminazione dei monopoli è il punto di partenza per lo studio del diritto comunitario delle telecomunicazioni. Nonostante i principi del trattato e numerose pronunce della Corte di Giustizia abbiamo messo in discussione la

legittimità dei monopoli, rimangono ancora incertezze e divergenze di opinione relative, appunto, alla loro compatibilità o incompatibilità con il Trattato e delle eventuali condizioni per far prevalere l'una piuttosto che l'altra. L'art.90, par. 11. Gli Stati membri non emanano né mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme del presente trattato, specialmente a quelle contemplate dagli articoli 6 e da 85 a 94 inclusi. Questo paragrafo, che ha una portata più ampia dell'art.37 riferendosi quest'ultimo solo ai monopoli commerciali, si basa sul principio di non discriminazione (art.6) e sulle regole di concorrenza. Sicuramente è poco chiaro perché sembra ammettere l'esistenza di diritti speciali e esclusivi, non dichiarandoli contrari al Trattato ma imponendo solo dei limiti alle misure che gli stati possono.adottare nei confronti delle imprese di questo tipo. La Corte ha sentenziato che nonostante esso lasci desumere la legittimità in linea di principio di questi diritti, non si può arrivare a concludere che essi siano sempre legittimi. Accettato ormai che i diritti speciali ed esclusivi sono compatibili con il Trattato, dobbiamo vedere a quali condizioni essi siano legittimi o meno. In generale la norma che mantiene in vita il monopolio è legittima se non si scontra con tutti i principi del trattato come sostiene il par. 1, salvo una possibile giustificazione ai sensi del par. 2 (nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata). Quindi per verificare la compatibilità della norma bisogna: 1. analizzare le disposizioni interne che mantengono diritti speciali ed esclusivi e vedere se sono compatibili con le singole norme del trattato, in particolare con quelle in tema di.liberacircolazione e concorrenza (di seguito si analizzeranno separatamente in (a) e (b) perevidenziare l'evoluzione della giurisprudenza)
2. una volta individuate le disposizioni compatibili si valuta se esse possono essere giustificate aisensi dell'art.90, par.2a. Le norme in materia di libera circolazione: inizialmente erano ad esse contrarie solo quelleregolamentazioni interne restrittive di questa libertà che davano luogo a discriminazioni sulla basedella nazionalità. Invece oggi si tende a considerare contrarie ad esse tutte le disposizioni nazionaliche colpiscono suddetta libertà, anche se indistintamente applicabili a cittadini stranieri. Perrisultare compatibili, le disposizioni nazionali di questo tipo devono essere dettate da motivazioni diinteresse generale di ordine non economico oppure appartenere ad un catalogo stilato dalla Corte emodificato ogni volta che se ne presenta l'occasione e comunque ispirate ai principidell'indispensabilità.

proporzionalità e non duplicazione. Alla luce di ciò che è stato appena detto, i diritti speciali ed esclusivi (riservando ad uno o pochi soggetti l'esercizio di determinate attività) impediscono, di fatto, l'esercizio delle libertà in questione risultano incompatibili con il Trattato e più specificatamente con l'art.90, par.1 letto in combinazione con le regole di concorrenza a meno che non possano essere giustificati ai sensi dell'art.90, par.2b. Le regole in tema di concorrenza: Si riconosce che i soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi siano in posizione dominante sul loro mercato di riferimento, per il solo fatto di godere di questo status. Questa posizione non è vietata dall'art. 86 se non mette in atto alcune pratiche di abuso definite dall'articolo stesso:

  1. nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque
  2. nel...

limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori,

3. nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri c

Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
17 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Sara F di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'informazione e della comunicazione e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi Suor Orsola Benincasa di Napoli o del prof Gatt Lucilla.