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SCIA
Oggi per aprire un’attività di agenzia di viaggi occorre presentare la (SCIA) segnalazione certificata d’inizio
attività (prevista dall’Art. 21 del Codice del Turismo): modulo che viene compilato da chi possiede i requisiti
necessari all’apertura, una volta presentato si può iniziare ad operare. Obbiettivo -> semplificare.
Essa è richiesta e prevista anche dalla Legge Lombarda.
Apertura di filiali
L’agenzia di viaggio è considerata come impresa unica, se decide di aprire un’altra filiale non ha bisogno di
una nuova autorizzazione, perché si considera ramo della stessa impresa.
In passato, invece, era richiesta una seconda verifica.
Direttore Tecnico
La persona fisica professionalmente abilitata necessaria per l’apertura dell’agenzia è il Direttore Tecnico: è
disciplinato dall’Art.20 del Codice del Turismo che ne richiede il possesso di requisiti professionali stabiliti a
livello nazionale, ma esaminati a livello regionale. I contenuti conoscitivi riguardano lingue straniere,
amministrazione del turismo…
Art. 20 codice del turismo poiché è una professione, quindi diritto privato e quindi di competenza del Stato.
Ci si aspetta un provvedimento relativo all’art.20, nel frattempo si fa riferimento all’art. 29 del decreto
legislativo 206/2007.
Direttore tecnico di un altro stato membro
Può esercitare anche in altri paesi, ma deve aver esercitato per almeno 6 anni nel proprio Stato.
Requisiti finanziari
L’Art. 19 del Codice del Turismo prevede per le agenzie di viaggio un obbligo a stipulare congrue polizze
assicurative a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di
viaggio, in relazione al costo complessivo dei servizi offerti.
Il contratto di assicurazione viene stipulato per garantire a terzi la copertura del danno -> garanzia della
capacità finanziaria per risarcire il danno.
Più l’agenzia ha autonomia patrimoniale perfetta, maggiore deve essere l’assicurazione, poiché non vi è la
garanzia del capitale dei soci che è separato da quello dell’impresa
Art. 50 e 51 del codice del turismo -> fondi di garanzia.
Denominazione delle agenzie di viaggio – Ditta
Denominazione: nome dell’agenzia, elemento di identificazione -> ha una disciplina molto severa e viene
stabilita al momento della presentazione della SCIA.
Non deve contenere la denominazione di comuni o regioni italiane e non deve tratte in inganno il
consumatore sulla legittimità allo svolgimento dell’attività di organizzazione e/o intermediazione di viaggio.
Associazioni senza scopo di lucro
Enti con personalità giuridica, costituiti da una organizzazione o complesso di persone, che persegue uno
scopo non lucrativo -> sia il codice del turismo, sia la legge della Regione Lombardia prevedono che si applichi
anche alle associazioni senza scopo di lucro la disciplina delle agenzie di viaggio:
- Regione Lombardia, art. 66 -> le associazioni (elencate nel 1° comma), quando sono iscritte all’albo e
operano in modo continuativo e non lucrativo, possono organizzare viaggi esclusivamente per i propri
associati, senza presentare la SCIA.
- Regione Lombardia, art. 67: non si parla più delle associazioni, ma si parla di gruppi sociali che svolgono
attività in modo occasionale (parrocchia, scuole…).
Agenzie online
- Regione Lombardia, art. 58 comma 5: richiede che, nel caso in cui la sede dell’agenzia online si trova in
uno Stato diverso da quello italiano, a tutela del turista, il titolare dell’attività ha l’obbligo di indicare un
responsabile dello stesso per il territorio italiano.
Strutture ricettive
Struttura ricettiva
Una struttura ricettiva è un’attività diretta alla produzione di servizi per l’ospitalità esercitata nelle
strutture ricettive che può comprendere:
- somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate e ai loro ospiti;
- fornitura di giornali, pellicole per uso fotografico, registrazione audio visiva…;
- gestione ad uso esclusivo delle persone alloggiate.
Richiama sia il Codice del Turismo che le leggi regionali.
L’albergo è gestito dall’albergatore, che è un imprenditore come definito dal art. 2084 c.c.
Codice del Turismo
In seguito alla dichiarata incostituzionalità del Codice del Turismo a farne le spese è stato il Titolo III (Mercato
del turismo) che comprendeva proprio la disciplina di coordinamento delle strutture ricettive, l’unica norma
sopravvissuta è l’Art. 17.
Avvio della struttura ricettiva
Obblighi di sicurezza
Gli obblighi di pubblica sicurezza attengono alla competenza Statale, quindi non sono derogabili dalle norme
regionali:
- si può dare alloggio solo a persone munite di carta d’identità o documento di riconoscimento valido;
- entro 24h le strutture ricettive devono registrare e dare comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza,
per via telematica, delle generalità delle persone che ospitano, dei relativi arrivi e le relative partenze;
oggi le strutture non hanno più l’obbligo di conservazione dei dati, una volta comunicati all’autorità non
devono più conservarli.
Le strutture ricettive che non comunicano le generalità dei propri ospiti vanno in contro a sanzioni, non solo
amministrative, ma anche penali.
Autorizzazioni all’apertura
Per operare la struttura necessita della licenza di pubblica sicurezza annuale che presuppone il possesso di
specifici requisiti di moralità, finalizzati ad evitare la connessione con attività criminali.
La semplificazione è un obbligo della normativa europea.
Per semplificare è stato fatto un accorpamento della licenza di p.s. e di tutti gli altri provvedimenti
autorizzatori necessari per lo svolgimento dell’attività ricettiva ed alla prestazione di servizi connessi ad essa.
SCIA
Per semplificare anche per le strutture ricettive, come per le agenzie di viaggio è necessario presentare la
SCIA (segnalazione certificata d’inizio attività) allo sportello unico -> è necessaria quindi una comunicazione
all’amministrazione competente per il controllo dell’inizio dell’attività stessa.
Vincoli
L’avvio delle attività ricettive è sottoposto al rispetto delle norme:
- urbanistiche
- edilizie
- di pubblica sicurezza
- di prevenzione incendi
- igienico sanitarie
- di sicurezza nei luoghi di lavoro
- accessibilità ed efficienza energetica
Altri vincoli:
- parametri e requisiti strutturali stabiliti nel contesto delle strategie per la destagionalizzazione dei flussi
turistici e per la valorizzazione delle aree sottoutilizzate del Paese (legge 24 dicembre 2007 n. 244);
- possesso di specifici requisiti di moralità (richiamo al testo unico di pubblica sicurezza).
Esercizi alberghieri
Decreto del presidente del consiglio dei ministri (13 settembre 2002)
Il D.P.C.M. (di cui già parlato) 13 settembre 2002, avrebbe dovuto individuare:
- le tipologie di imprese turistiche operanti nel settore
- i criteri e le modalità dell’esercizio su tutto il territorio nazionale
- standard omogenei e uniformi
- standard minimi di qualità offerti dalle imprese turistiche
Non è avvenuto perché il decreto si è limitato a sancire la piena libertà regionale circa la definizione delle
strutture e dei complessi con destinazione a vario titolo turistico-ricettiva. Ha rinviato alla legislazione
regionale per i punti che avrebbe dovuto individuare, per questo dobbiamo ancora rifarci a norme abrogate
in quando la disciplina delle strutture ricettive è oggi priva di un quadro di riferimento unitario per la
definizione delle tipologie.
Legge quadro per il turismo 217/83
La legge 217/83 art. 6 dava un elenco di tutte le strutture ricettive, dividendole in:
Alberghiere
Sono strutture alberghiere quelle che offrono ospitalità, che hanno minimo 7 camere con almeno 1 servizio
igienico ogni 10 posti letto.
- Alberghi: esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente
vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parti di stabile.
- Motel: alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture o delle
imbarcazioni, che assicurano alle stesse servizi di riparazione e di rifornimento carburante.
- Villaggi-albergo: alberghi che, in un’unica area, forniscono agli utenti di unità abitative dislocate in più
stabili, servizi centralizzati.
- Categoria residuale, per la nascita di nuove strutture ricettive.
Extra-alberghiere
- Residenze turistico-alberghiere: esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono
alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate costituite da uno o più locali, dotate di servizio
autonomo di cucina.
- Campeggi: esercizi ricettivi, aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta
ed il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento.
- Villaggi turistici: esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la
sosta ed il soggiorno in allestimenti minimi, di turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di
pernottamento.
- Alloggi agro-turistici: locali, siti in fabbricati rurali, nei quali viene dato alloggio a turisti da imprenditori
agricoli.
- Affittacamere: strutture composte da non più di sei camere ubicate in non più di due appartamenti
ammobiliati in uno stesso stabile nei quali sono forniti alloggio e, eventualmente, servizi complementari.
- Case e appartamenti per le vacanze: immobili arredati gestiti in forma imprenditoriale per l'affitto ai
turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità
non superiore ai tre mesi consecutivi.
- Case per ferie: strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite, al di fuori di
normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza fine di lucro per il
conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, o sportive, nonché da enti o aziende per
il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.
- Ostelli per la gioventù: strutture attrezzate per il soggiorno e il pernottamento dei giovani.
- Rifugi alpini: locali idonei ad offrire ospitalità in zone montane di alta quota, fuori centro urbano.
Sistema rimasto piuttosto attuale.
In rapporto alle specifiche caratteristiche ed esigenze locali le regioni possono individuare e disciplinare altre
strut