Capitolo 8: I controlli sul mercato mobiliare
Organizzazione e scopi dei controlli pubblici
Tutti gli ordinamenti contemporanei prevedono una qualche forma di controllo pubblico sulle attività degli operatori di mercato mobiliare. L'ordinamento italiano impone controlli pubblici su tutti i momenti significativi del mercato mobiliare:
- Sull'accesso al mercato;
- Sulle operazioni di appello al pubblico risparmio;
- Sulle società che emettono titoli quotati sui mercati regolamentati;
- Sugli investitori istituzionali;
- Sulla prestazione dei servizi di investimento e sulle imprese che effettuano tali servizi;
- Sui mercati regolamentati. Per i mercati regolamentati è stata prevista anche un'importante forma di autoregolamentazione.
I poteri di controllo sul mercato mobiliare sono riservati essenzialmente:
- Al Ministro dell'Economia e delle Finanze;
- Alla Banca d'Italia;
- Alla Consob;
- Per i mercati regolamentati, alla società di gestione di tali mercati.
I poteri attribuiti al Ministro dell'Economia e delle Finanze si possono distinguere in poteri che il Ministro ha:
- Nei confronti della Consob;
- Con riferimento alle attività e agli operatori del mercato mobiliare.
Per quanto riguarda la Consob, il Ministro non ha alcun potere di direzione nei confronti di quest’ultima. Per quanto concerne i secondi, al Ministro non compete alcun potere:
- In ordine all'emissione di valori mobiliari (art. 129, TU 385/93);
- In materia di appello al pubblico risparmio.
Spettano poteri:
- Normativi (determinazione dei requisiti di onorabilità e di professionalità dei soci rilevanti e degli esponenti aziendali) nei confronti delle società di gestione dei fondi comuni, delle SICAV, delle SIM e delle società di gestione dei mercati regolamentati.
- Autorizzatori (dei sistemi di indennizzo a favore degli investitori: art. 59 TU).
- Sanzionatori (amministrazione straordinaria e liquidazione coatta) nei confronti delle società di gestione dei mercati regolamentati.
Nei servizi di investimento, l’art. 18, 5o comma consente al Ministro delle Economia e delle Finanze di ampliare il catalogo delle attività sottratte alla libera iniziativa degli operatori.
Alla Banca d'Italia è riservato in via esclusiva il controllo sull'emissione di valori mobiliari eccedenti determinate soglie quantitative. È negato ogni potere in ordine alle operazioni di appello al pubblico risparmio; le sono attribuiti poteri normativi e di vigilanza sulle società di gestione dei fondi comuni, sulle SICAV e sui patrimoni dagli stessi gestiti, sulle SIM e sulle banche, per quanto concerne lo svolgimento dei servizi di investimento, nonché sui sistemi di indennizzo istituiti a favore dei risparmiatori che accedono a quest’ultimi. Limitatissimi poteri di controllo la stessa ha per quanto concerne i mercati regolamentati con riferimento ai quali l’intervento normativo e di vigilanza si concentra sui sistemi di liquidazione, compensazione e garanzia delle operazioni.
I poteri normativi e di controllo della Banca d'Italia a proposito degli investitori istituzionali e delle imprese di investimento concorrono con quelli attribuiti, sugli stessi soggetti e sulle stesse attività, alla Consob. La delimitazione dei confini tra attribuzioni della Consob e attribuzioni della Banca d'Italia ha sollevato molte difficoltà. Il legislatore ha definito i confini tra le due autorità attribuendo alla Banca d'Italia controlli di stabilità del sistema finanziario nel suo complesso e che tale obiettivo debba essere perseguito attraverso la stabilità degli intermediari, a sua volta ricercata attraverso una loro gestione “sana e prudente”.
Alla Consob dovrebbero essere attribuiti i controlli di trasparenza e di correttezza dei comportamenti. Con specifico riferimento agli intermediari, il TUF precisa (art. 5, 2o comma e 3o comma) che la Banca d'Italia è competente per quanto riguarda il contenimento del rischio e la stabilità patrimoniale, mentre la Consob “è competente per quanto riguarda la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione dei soggetti abilitati, avendo riguardo alla tutela degli investitori e alla stabilità, alla competitività e al buon funzionamento del sistema finanziario” (art. 5, 1o comma TU).
Secondo alcuni, il compito di garantire “la stabilità, la competitività e il buon funzionamento del sistema finanziario” sarebbe affidato alla Banca d'Italia. “La stabilità, la competitività e il buon funzionamento del mercato” non rappresentano un obiettivo che le autorità di vigilanza debbono proporsi, ma un effetto dei controlli di stabilità, di trasparenza e di correttezza dei comportamenti che le stesse debbono svolgere; sotto questo profilo si tratta di un obiettivo alla cui realizzazione concorre non solo la Banca d'Italia ma anche la Consob, imponendo l’osservanza delle norme di trasparenza e di correttezza affidate alla sua vigilanza. La Consob esercita una vigilanza esclusiva sulle operazioni di appello al pubblico risparmio “avendo riguardo alla tutela degli investitori nonché all’efficienza e alla trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali” (art. 91, 1o comma TU 58/98).
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