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Controlli di stabilità del sistema finanziario e gestione sana e prudente
BdI controlli di stabilità del sistema finanziario nel suo complesso e che tale obiettivo debba essere perseguito attraverso la stabilità degli int, a sua volta ricercata attraverso una loro gestione "sana e prudente". Alla Consob dovrebbero essere attribuiti i controlli di trasparenza e di correttezza dei comportamenti. Con specifico rif agli intermediari il Tuf precisa (art. 5, 2° comma e 3° comma) che la BdI è competente per quanto riguarda il contenimento del rischio e la stabilità patrimoniale, mentre la Consob "è competente per quanto riguarda la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione dei soggetti abilitati, avendo riguardo alla tutela degli investitori e alla stabilità, alla competitività e al buon funzionamento del sistema finanziario" (art. 5, 1° comma TU). Secondo alcuni il compito di garantire "la stabilità, la competitività e il buon funzionamento del sistema finanziario".
Il funzionamento del sistema finanziario sarebbe affidato alla BdI. "La stabilità, la competitività e il buon funzionamento del mercato non rappresentano un obiettivo che le autorità di vigilanza debbono proporsi, ma un effetto dei controlli di stabilità, di trasparenza e di correttezza dei comportamenti che le stesse debbono svolgere; sotto questo profilo si tratta di un obiettivo alla cui realizzazione concorre non solo la Banca d'Italia ma anche la Consob, imponendo l'osservanza delle norme di trasparenza e di correttezza affidate alla sua vigilanza. La Consob esercita una vigilanza esclusiva sulle operazioni di appello al pubblico risparmio "avendo riguardo alla tutela degli investitori nonché all'efficienza e alla trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei K" (art. 91, 1° comma TU 58/98). Alla stessa viene riservato un ruolo importante nella vigilanza sui fondi comuni e sulle SICAV e nella vigilanza sulle
Sim e sulle banche che prestano servizi di investimento. In entrambe le competenze della Consob sono concentrate sull'osservanza di obblighi di informazione e di correttezza. È pressoché esclusiva la vigilanza della Consob sui mercati regolamentati, sulle società di gestione degli stessi, sugli intermediari ammessi alle relative negoziazioni e sugli emittenti che su questi mercati vengono quotati, e in particolare sulle informazioni che gli stessi debbono fornire al pubblico. La Consob subisce la "concorrenza" della società di gestione del mercato alla quale restano affidate funzioni particolarmente importanti nel concreto esercizio della vigilanza. Ci si può interrogare sulla ragionevolezza della struttura dei controlli pubblici sul mercato mobiliare previsti dall'ordinamento italiano e in particolare sulla ragionevolezza della ripartizione di competenze fra il Ministro dell'Economia e delle finanze, la Consob e la BdI. Qualche perplessità solleva il ruoloriservato al Ministro dell'Economia e delle Finanze sia per le sue competenze normative sia per quelle amministrative: il riconoscere poteri normativi e di intervento ad organi politici, quale è il Ministro dell'economia e delle finanze, costituisce in qualche misura un'anomalia. Per quanto attiene alle competenze della Banca d'Italia e della Consob sembra giustificata la ripartizione delle stesse per funzioni, con attribuzione: - alla BdI della vigilanza di stabilità; - alla Consob della vigilanza sull'informazione e sulle regole di correttezza previste a tutela diretta dei risparmiatori e indiretta della funzione allocativa del mercato. La convivenza delle 2 autorità nella vigilanza sugli stessi soggetti, sia pure finalità diverse comporta il rischio di duplicazione onerose e di difficoltà di coordinamento. Entrambi i rischi potrebbero essere eliminati se ad una divisione delle competenze per "funzioni", per quanto concerne i poteri normativi.si accompagnasse una divisione delle competenze "per soggetti", con rif all'esercizio dei controlli diretti adassicurare il rispetto delle norme di vigilanza.In altri termini, si potrebbe immaginare che il rispetto delle norme di stabilità, dettate dalla BdI, fosse rimesso alle cure, per particolari categorie di soggetti, della Consob e che il rispetto delle norme di trasparenza, dettate dalla Consob, fosse affidato per alcune categorie di soggetti (es. le banche) alla vigilanza della BdI.
Il legislatore si è posto il problema del coordinamento tra le autorità, cercando di risolverlo attraverso l'imposizione, alle stesse, di obblighi di collaborazione reciproca (cfr. art. 5, 5° comma Tuf) e non affidando il potere di coordinamento ad un'autorità politica "superiore" (es. Ministro dell'economia e delle Finanze).
2. La Consob. L'organizzazione e il finanziamento
La Consob nasce nel 1974, come struttura
riconducibile all'apparato politico - amministrativo dello Stato, anche se dotata di un accentuata autonomia organizzativa e funzionale. Per il funzionamento e l'organizzazione della Commissione, i regolamenti potevano essere deliberati dalla Commissione stessa, ma dovevano poi essere approvati dal Governo. Gli atti della Consob, priva di personalità giuridica, erano riconducibili ed imputabili allo Stato - persona. La possibilità di collocare la "prima" Consob nell'ambito della categoria delle autorità indipendenti era esclusa. La legge 281/1985, riscrivendo l'art. 1 della legge 216/1974, ha profondamente modificato la collocazione sistematica della Commissione, stabilendo che quest'ultima "ha personalità giuridica di diritto pubblico e piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge". La Consob è dotata infatti sia di autonomia organizzativa sia di una parziale autonomia finanziaria sia, e soprattutto,La Consob è un'autorità indipendente con autonomia funzionale. Nonostante alcuni tratti della sua organizzazione (come la nomina dei commissari e del presidente) rivelino ancora qualche dipendenza dall'apparato Governo - pubblica amministrazione, si può dire che oggi la Consob è un'autorità indipendente.
La Commissione ha sede a Roma e sede "secondaria operativa" a Milano e ha personalità giuridica di diritto pubblico. Il riconoscimento della personalità giuridica comporta che tutti gli atti compiuti dalla stessa sono imputabili esclusivamente ad essa e non allo Stato come in precedenza; comporta il potere di autorganizzazione ed esclude un controllo generalizzato e innominato sui suoi atti.
La Commissione è composta da un presidente e da 4 commissari, nominati dal PdR, su proposta del Presidente del Consiglio, previa delibera del Consiglio dei Ministri. Si tratta di un sistema di nomina certamente meno coerente con la natura di autorità indipendente.
di funzionamento e di gestione del proprio bilancio, che è stabilito dalla legge. I suoi membri sono tenuti a svolgere il loro incarico con imparzialità e nel rispetto delle norme di legge. La Commissione ha il compito di vigilare sull'applicazione delle norme in materia di concorrenza e di tutelare i diritti dei consumatori. Può adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti di imprese che violano le regole della concorrenza e può intervenire anche in caso di abuso di posizione dominante. La Commissione ha il potere di effettuare ispezioni presso le imprese, di richiedere documenti e informazioni e di avviare indagini per accertare eventuali violazioni delle norme di concorrenza. Può inoltre adottare misure cautelari per evitare danni irreparabili agli interessi dei consumatori. La Commissione può anche svolgere un ruolo consultivo nei confronti del governo e del Parlamento, fornendo pareri e proposte in materia di politiche economiche e di concorrenza. In conclusione, la Commissione garante della concorrenza e del mercato svolge un ruolo fondamentale nella tutela della concorrenza e dei diritti dei consumatori. La sua indipendenza e la sua competenza sono garantite dalla legge, al fine di assicurare un corretto funzionamento del mercato e la tutela dei consumatori.Organizzativa nei limiti stabiliti dalla legge. Con riferimento all'organizzazione, la legge si preoccupa esclusivamente di precisare che:
- Le deliberazioni della Commissione sono adottate collegialmente, salvo i casi di urgenza previsti dalla legge;
- Il presidente sovrintende all'attività istruttoria e cura l'esecuzione delle delibere;
- Non è ammessa delega permanente di funzioni ai commissari.
È qui che si sottolinea l'autonomia organizzativa della Consob, il legislatore prevede che la Commissione deliberi "le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento, disciplinando in ogni caso i rapporti tra il presidente e i commissari anche ai fini della relazione in Commissione su singoli affari"; e il relativo regolamento deve essere adottato con non meno di 4 voti favorevoli ed essere sottoposto al Presidente del CdM, il quale, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, ne verifica la legittimità.
E o lorende esecutivo con proprio decreto. La legge si limita a porre soltanto alcuni vincoli all'autonomia organizzativa della Commissione e prevede, per il regolamento organizzativo deliberato dalla Consob, non più un controllo dimerito, ma esclusivamente un giudizio di legittimità, che riscontri la conformità del regolamento organizzativo ai vincoli e ai principi fissati dalla legge istitutiva.
I mezzi finanziari dei quali la Consob può avvalersi per il proprio funzionamento derivano, in parte, dal bilancio dello Stato e in parte dai corrispettivi che, in forza della legge 724/1994, la Consob può esigere dagli operatori che accedono ai suoi servizi.
Il fatto che il finanziamento della Consob faccia carico anche agli operatori, in conformità del resto con quanto avviene anche in altri paesi, sottolinea l'interesse che questi portano ad un corretto funzionamento del mercato mobiliare, rende meno lontano il mod pubblico della vigilanza adottato.
dall'ordinamento italiano dai sistemi di autodisciplina esistiti in altri sistemi, e sollecita ad attribuire un peso maggiore agli operatori nell'ambito dell'organizzazione stessa della vigilanza.
2.1. L'autonomia funzionale 7
L'autonomia riconosciuta dalla legge assiste la Consob anche nell'esercizio delle sue funzioni e la stessa si misura nei cfr del Governo e si risolve nell'assenza di un qsiasi rapporto di sovraordinazione o potere di direzione da parte di quest'ultimo nei cfr della prima.
Il Governo non ha alcun potere di impartire direttive alla Consob con rif all'esercizio delle funzioni che la legge attribuisce alla stessa.
Esiste un collegamento fra la Consob e