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I responsabili delle funzioni di controllo interno non devono essere gerarchicamente subordinati alle fun-
zioni poste sotto controllo e sono nominati dall’organo delegato con il consenso di CdA e dell’organo di
controllo.
La responsabilità è sempre del CdA. Il Collegio sindacale rileva solo anomalie regolamentari e giuridiche.
Internal Audit formula raccomandazioni. Prende l’iniziativa, ha potere d’azione. Veste propositiva. Deve da-
re indicazioni di quelle che sono le migliori pratiche relative a quel settore. Indicazioni tecniche, può dire
agli amministratori cosa stanno sbagliando. Sono consigli.
Articolo 21 TUF: parla di conflitti di interesse. Devono esserci dei presidi organizzativi adeguati. Le caratteri-
stiche dell’impresa finanziaria emergono soprattutto nell’ambito di conflitti di interessi.
Dopo la Mifid gli intermediari devono gestire (e non ridurre al minimo come ante mifid) i conflitti di interes-
se. Individuare il rischio e governarlo attraverso l’assetto organizzativo.
La finalità ultima è quella della tutela dell’investitore, ancora prima dell’obiettivo di massimizzazione del
profitto. L’assetto organizzativo deve tutelare l’interessi dell’utente. 2 dicembre 2013
Appello al pubblico risparmio
Articolo 93 bis
Strumenti finanziari comunitari sono valori mobiliari e quote di fondi chiusi.
Sezione I – due sezioni che attengono 2 fenomeni completamente diversi.
Articolo 94. Ha avuto molte modifiche. Era titolato sollecitazione al pubblico risparmio. Con la modifica in-
tervenuta ha cambiato radicalmente nome. Cambiamento di prospettiva e discipline. Nella precedente di-
sciplina si faceva prevalentemente riferimento alla individuazione di quelli strumenti nel quale il pubblico
risparmio poteva effettuare il proprio investimento.
Offerta al pubblico di strumenti finanziari comunitari e di prodotti finanziari diversi dalle quote o azioni di
Oicr aperti.
Fare maniacalmente caso alle denominazioni. Qui è sollecitazione all’investimento, op-
Offerta al pubblico.
posto alle offerte pubbliche di acquisto o di scambio. Fenomeno contrario.
Glossario generale articolo 1: “offerta al pubblico di prodotti finanziari": ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi
forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell’offerta e dei prodotti finanziari offerti così da
mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite
soggetti abilitati.
Offerta al pubblico, c’è una contraddizione con “comunicazione rivolta a persone”, perché pubblico rac-
chiuderebbe una pluralità di soggetti. Basta che siano due persone perché ci sia offerta al pubblico anche
se due persone giuridicamente non sarebbero definibili come pubblico. La norma ha voluto eliminare qua-
lunque possibilità di sfruttare questo equivoco.
Qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo (anche casuale). Ha una sua ragione proprio nel fatto che si è voluto
eliminare l’aspetto del pubblico.
Deve presentare informazioni sufficienti a che cosa? A far si che un investitore sia messo in grado di decide-
re di acquistare o di sottoscrivere prodotti finanziari.
Articolo 94. Obbligatorietà del prospetto informativo, ogni qual volta ci sia una sollecitazione
all’investimento. Il comma 2 ne descrive la meticolosa tipicità.
Pochi lo leggono, solo professionisti o laureati in economia. Il retailer non lo fa. Il prospetto contiene altresì
una nota di sintesi la quale, concisamente e con linguaggio non tecnico, fornisce le informazioni chiave nel-
la lingua in cui il prospetto è stato in origine redatto. Informazioni adeguate circa le caratteristiche fonda-
mentali, che aiutino gli investitori al momento di valutare se investire. È possibile per i prodotti plain vanil-
la.
La Consob ha il potere di vigilare anche sull’offerta al pubblico, articolo 99.
Articolo 100, casi di inapplicabilità.
Vi è una serie di ipotesi di esenzione, perché redigere il prospetto è molto costoso sia per via
dell’approvazione da parte di diversi esperti, sia per via della pubblicazione. Quindi ci sono alcune situazioni
in cui il soggetto è esonerato dall’obbligo di redigere il prospetto, ma non è che in questo caso non si sia in
presenza di un’offerta al pubblico.
Comma 1
a)Si parla di investitori qualificati, i quali non sono gli stessi investitori esonerati dall’offerta fuori sede, ma
coincidono con questi in molti aspetti.
b)Questo numero non indica la definizione di pubblico, ma il minimo al di sotto di cui non si applica la pre-
sente normativa.
c)Rimette alla Consob, in quanto l’ammontare dipende dalle singole situazioni (anche dall’inflazione).
d)Si tratta dei titoli di Stato che sono garantiti dalla solvibilità dello Stato o Stato dell’Unione europea.
e)BCE e BC degli Stati dell’Unione europea.
f)Anche per le banche si è creata un’area di libera offerta, basandosi sul presupposto che le banche siano
estremamente solvibili. Ci sono però alcune limitazioni:
i)Subordinati, non sono postergati ad altre categorie di crediti; convertibili, intende le obbligazioni; scam-
biabili, cioè che possono essere oggetto di transazioni.
ii)Quando la fattispecie dei titoli si complica, non sono più percepiti come depositi.
g)Abbiamo titoli monetari, emessi come se si trattasse di moneta, e sono di rapido utilizzo.
CROWD FUNDING
Quattro categorie:
• Donation: fare delle donazioni per sostenere una determinata causa senza ricevere nulla in cambio;
• Reward: si partecipa al finanziamento di un progetto ricevendo in cambio un premio o una specifica
ricompensa non in denaro;
• Lending: prestiti tra privati ricompensati con il pagamento di interessi;
• Equity: investimento on-line si acquista un vero e proprio titolo.
Italia primo paese ad essersi dotato di una normativa specifica ed organica.
Start-up innovative – sezione speciale del registro delle imprese. Devono aggiornare il loro sito con i loro
dati ogni 6 mesi pena la perdita dello status di start up, che comunque si mantiene per massimo 4 anni.
Non distribuisce utili.
Crowdfunding disintermediazione
È un caso di esenzione dall’articolo 94. 3 dicembre 2013
Offerte pubbliche di acquisto o di scambio
Devono esserci già gli strumenti finanziari in circolazione nel mercato.
Quando un soggetto si offre di comprare in massa certi titoli solo il fatto in se di una rilevante quantità de-
termina immediatamente degli effetti (price sensitive).
Sorge un obbligo.
Ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo scambio di prodot-
ti finanziari e rivolti a un numero di soggetti e di ammontare complessivo superiori a quelli indicati nel regolamento previsto dall'ar-
ticolo 100, comma 1, lettere b) e c); non costituisce offerta pubblica di acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi
dalle banche centrali degli Stati comunitari.
C’è un riferimento al regolamento dove di volta in volta si stabilisce il livello minimo di rilevanza di questi
prodotti. In base alla loro rilevanza sul mercato si stabilisce se è OPA o no.
Qualunque intento di effettuare operazioni di questo genere non deve mai rimanere segreto se non il tem-
po tecnico per effettuare la comunicazione. Questo perché sono operazioni rilevanti con forti influssi sul
mercato.
Comma 2 ha un influsso tedesco, che presta molta attenzione ai lavoratori.
Comma 3: comunicazione da effettuare sia alla Consob (presentando il documento di offerta) che al merca-
to. Entro 20 giorni poi deve partire l’offerta. Il mercato non deve restare in stato di fibrillazione. Se non si
rispetta il termine il documento è dichiarato irricevibile. Condizioni che la disciplina pone affinché questo
termine venga rispettato.
Chi si offre di acquistare questi titoli deve esserne economicamente capace.
La Consob può sospendere in via cautelare l’offerta.
L’offerta è irrevocabile e ogni clausola contraria è nulla. L’offerta è rivolta a parità di condizioni a tutti i tito-
lari dei prodotti finanziari che ne formano oggetto.
Questa disciplina vuole evitare che nel mercato si creino delle disparità. Garanzia di parità di trattamento.
Articolo 104 (Difese-“passivity rule”)
Colui che detiene la maggioranza in una società scalabile non può attuare azioni di difesa salvo autorizza-
zione dell’assemblea ordinaria o di quella straordinaria. Politiche di scoraggiamento contro le scalate.
Si vuole far si che eventuali operazioni di contrasto dell’offerta (blindatura del CdA, patti che prevedano pa-
racaduti d’oro, modifica dello statuto) siano autorizzate dall’assemblea.
Se il CdA si mette in giro a cercare il cosiddetto “cavaliere bianco” cioè un’offerta concorrente alla prima di
un soggetto “amico” non è atto di ostacolo.
Gli statuti possono derogare in tutto o in parte alle disposizioni dei commi 1 e 1bis. Queste deroghe devono
essere comunicate alla Consob e alle autorità di vigilanza in materia di offerte pubbliche di acquisto degli
stati membri in cui i loro titoli sono quotati.
Il CdA può rendere meno appetibile la società agli acquirenti per scoraggiarli.
Nel periodo di adesione all'offerta non hanno effetto nei confronti dell'offerente le limitazioni al trasferi-
mento di titoli previste nello statuto né hanno effetto, nelle assemblee chiamate a decidere sugli atti e le
operazioni previsti dall'articolo 104, le limitazioni al diritto di voto previste nello statuto o da patti paraso-
ciali.
Quando, a seguito di un'offerta di cui al comma 1, l'offerente venga a detenere almeno il settantacinque per
cento del capitale con diritto di voto nelle deliberazioni riguardanti la nomina o la revoca degli amministra-
tori o dei componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza, nella prima assemblea che segue la chiusu-
ra dell'offerta, convocata per modificare lo statuto o per revocare o nominare gli amministratori o i compo-
nenti del consiglio di gestione o di sorveglianza non hanno effetto:
a) le limitazioni al diritto di voto previste nello statuto o da patti parasociali;
b) qualsiasi diritto speciale in materia di nomina o revoca degli amministratori o dei componenti del consi-
glio di gestione o di sorveglianza previsto nello statuto.
104 ter – clausole di reciprocità
Se nello Stato di origine queste regole non valgono per questioni di reciprocità se sono più restrittive.
Partecipazione: quota detenuta anche indirettamente con diritto di voto.
Articolo 106
Chiunque, a seguito di acquisti, venga a