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LE AUTORITA’ DI CONTROLLO DEL MERCATO MOBILIARE
Le autorità di controllo sono dotate di poteri di controllo, di sanzione, di
regolamentazione. Le citate autorità sono disciplinate nel tuf e sono cinque:
La banca d’Italia, dotata di poteri di controllo e regolamentazione
1. dell’attività degli intermediari e dei mercati. La stessa opera con la
consob secondo una ripartizione di compiti che avviene con il metodo
funzionale. Questo metodo assegna alla banca d’Italia la funzione della
vigilanza sulla sana e prudente gestione degli intermediari (c.d.
vigilanza prudenziale), mentre alla consob è affidato il compito di
vigilare sulla trasparenza e sulla correttezza degli intermediari.
La CONSOB, istituita nel 1974 come organo di controllo della borsa e
2. delle società che collocavano i titoli sul mercato, ha ampliato le sue
competenze divenendo così un organo controllante l’intero mercato
finanziario. Infatti, oggi, la consob vigila sulle società di gestione dei
mercati, sugli emittenti, sugli intermediari e sui soggetti incaricati di
svolgere la revisione di enti di interesse pubblico. La consob è un
organo collegiale, i cui componenti sono nominati con decreto del
presidente della repubblica su proposta del premier (previa
deliberazione del consiglio dei ministri). E’ finanziata dai contributi
versati dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza.
L’ istituto di vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), che si occupa
3. delle assicurazioni ed interagisce con il mercato finanziario.
La commissione di vigilanza del fondo pensioni (COVIP), che si occupa
4. del settore della previdenza complementare. E’ un organo controllato
dal Ministero del lavoro.
Queste autorità devono collaborare tra loro, in virtù di quanto disposto dall’
Il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia e la
art.2 del tuf, comma 1 (“1.
Consob esercitano i poteri loro attribuiti in armonia con le disposizioni dell'Unione europea,
applicano i regolamenti e le decisioni dell'Unione europea e provvedono in merito alle
raccomandazioni concernenti le materie disciplinate dal presente decreto.”).
Importante risulta poi essere la disciplina ex art 3 del tuf commi 2 e seguenti
Banca d'Italia e la Consob stabiliscono i termini e le procedure per l'adozione degli atti e
(“La
dei provvedimenti di propria competenza.I regolamenti e i provvedimenti di carattere generale
della Banca d' Italia e della Consob sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Gli altri
provvedimenti rilevanti relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza sono pubblicati dalla Banca
d'Italia e dalla Consob nei rispettivi Bollettini.Entro il 31 gennaio di ogni anno, tutti i regolamenti
e i provvedimenti di carattere generale emanati ai sensi del presente decreto nonché i
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regolamenti dei mercati sono pubblicati, a cura del Ministero dell’economia e delle finanze , in
un unico compendio, anche in forma elettronica, ove anche uno solo di essi sia stato
modificato nel corso dell'anno precedente.)
All’articolo 4 del tuf, viene dedicata la disciplina della collaborazione e del
segreto d’ufficio. Questi due aspetti possono trovarsi in conflitto tra loro se
non si fosse provveduto ad un’attenta regolamentazione . Infatti, più scambi
di informazione si hanno (in virtù della collaborazione tra le autorità) più
compresso risulta il segreto d’ufficio. Infatti, ai sensi dell’articolo 4 del tuf è
previsto il DIVIETO di opposizione del segreto d’ufficio tra la banca d’Italia, la
consob e il ministro dell’economia e delle finanze. Ma vi è di più, poiché in
relazione alla L.241/1990 ,che disciplina il procedimento amministrativo, è
prevista la possibilità (per i privati) di accedere ai documenti che riguardano
la loro sfera d’interesse, ponendosi quindi in deroga al principio del segreto
d’ufficio.
GLI STRUMENTI FINANZIARI E LE OPERAZIONI DEGLI
INTERMEDIARI.
Gli strumenti finanziari costituiscono l’insieme dei mezzi di investimento di
natura finanziaria.
Essi sono elencati nel Testo Unico della Finanza all’articolo 1, comma 2 e si
suddividono in una duplice tipologia:
Forme d’investimento che non costituiscono strumenti derivati;
1. Forme d’investimento che costituiscono strumenti derivati.
2.
Nel primo gruppo troviamo i valori mobiliari (cioè quelli negoziati all’interno
del mercato dei capitali come ad es. obbligazioni, azioni etc..), gli strumenti
del mercato monetario (come ad es. i buoni del tesoro ed i certificati di
deposito), le quote di organismi di investimento collettivo del risparmio. Nel
secondo gruppo invece rientrano i derivati finanziari ( i quali svolgono attività
di carattere finanziario e presentano valute, tassi d’interesse, indici o misure
finanziarie), i derivati su merci (che ricomprendono beni che possono essere
oggetto di scambio) e i derivati esotici (che sono tutti gli strumenti che non
rientrano nelle precedenti categorie).
Data una definizione generale degli strumenti finanziari, conviene ora trattare
le operazioni che svolgono gli intermediari finanziari, e nella fattispecie