Disposizioni comuni.
La disciplina degli intermediari
a) Le disposizioni generali
Le finalita' della vigilanza
La vigilanza regolamentare, informativa ed ispettiva
I requisiti degli esponenti aziendali
I partecipanti al capitale
b) I servizi e le attivita' d'investimento
1. I soggetti e l'autorizzazione
2. Lo svolgimento dei servizi e delle attivita': i criteri generali
3. La separazione patrimoniale
4. I contratti
5. La gestione dei portafogli
6. L'operativita' transfrontaliera
7. L'offerta fuori sede
8. I promotori finanziari
c) La gestione collettiva del risparmio
I soggetti autorizzati
I fondi comuni di investimento
La struttura dei fondi comuni di investimento
La banca depositaria
L'operativita' all'estero
Le societa' di investimento a capitale variabile
d) I provvedimenti ingiuntivi e le crisi
La disciplina dei provvedimenti ingiuntivi
La disciplina delle crisi: amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa
La disciplina degli emittenti
a) L'appello al pubblico risparmio
L'offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita
Le offerte pubbliche di acquisto o di scambio
b) L'informazione societaria
c) La disciplina delle societa' con azioni quotate
Gli assetti proprietari
I diritti dei soci
La sollecitazione delle deleghe di voto
Le azioni di risparmio e le altre categorie di azioni
Gli organi di amministrazione
Gli organi di controllo
La revisione legale dei conti
DISCIPLINA DEGLI INTERMEDIARI
TITOLO 1: DISPOSIZIONI GENERALI
Finalità e destinazioni della vigilanza:
la disciplina della vigilanza sugli intermediari finanziari (sia per il TUF che per il TUB, quindi rientrano anche le banche) è
ripartita in 3 diversi ambiti:
Vigilanza regolamentare
Vigilanza informativa
Vigilanza ispettiva
Sono poi previsti specifici poteri di intervento nei confronti dei soggetti vigilati.
L’impostazione di fondo è che l’attività di vigilanza in Italia è ripartita tra Consob e Banca d’Italia secondo un criterio di tipo
funzionale ( alternativo a quello della ripartizione dei compiti per categorie o soggetti) che affida a ciascuna autorità di vigilanza
poteri e funzioni specifiche che possono essere utilizzate nei confronti di tutte le categorie di soggetti sottoposti all’attività di
vigilanza. Il TUF conferma la scelta di principio di affidare:
• CONSOB: vigilanza sulla trasparenza e correttezza nei comportamenti
• Banca d’Italia: vigilanza prudenziale ovvero il contenimento del rischio, stabilità patrimoniale e sana e prudente
gestione.
Non è sempre agevole identificare quali aspetti rientrano nelle competenze di una o dell’altra vigilanza. E spesso vi sono materie
in cui il rischio di sovrapposizione tra i due ambiti della vigilanza è elevato. Per questo il TUF individua analiticamente in
funzione dei diversi ambiti di vigilanza i poteri spettanti alla CONSOB e alla Banca d’Italia, e con il recepimento del MiFID
( direttiva del parlamento europeo per l’integrazione del mercato finanziario in europa) sono state individuate alcune materie in
cui CONSOB E B.I devono vigilare congiuntamente.
Il TUF dispone inoltre dei specifici obblighi di collaborazione tra le Autorità di vigilanza :
Obbligo di collaborazione
Le autorità devono operare in modo coordinato per ridurre al minimo gli oneri sui soggetti abilitati.
Le autorità devono darsi reciproca comunicazione dei provvedimenti assunti e delle irregolarità rilevate nelle attività di
sorveglianza (scambio informazioni)
Con le novità introdotte dalla MiFID Banca d’Italia e CONSOB devono stipulare un protocollo d’intesa anch’esso
finalizzato a ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti abilitati
Le finalità generali della vigilanza secondo il TUF sono riassumibili in:
Salvaguardia della fiducia nel sistema finanziario
Tutela degli investitori
Stabilità e buon funzionamento del sistema finanziario
Competitività del sistema finanziario
Vigilanza regolamentare:
con vigilanza regolamentare si intende l’emanazione di norme secondarie nelle materie di competenza delle Autorità di vigilanza.
Sostanzialmente le Autorità di Vigilanza dettano le regole rispettando i principi di:
Valorizzazione dell’autonomia decisionale dei soggetti abilitati
Proporzionalità: esercitare il potere adeguandolo al raggiungimento del fine con il minor sacrificio degli interessi dei
destinatari
Riconoscimento del carattere internazionale del mercato finanziario e salvaguardando la competitività dell’industria
italiana
Agevolazione dell’innovazione e della concorrenza
Nei regolamenti CONSOB E banca d’Italia possono prevedere obblighi aggiuntivi solo in casi eccezionali in cui tali obblighi
siano giustificati e proporzionali al fine, tenendo conto della necessità di far fronte a rischi specifici o la protezione degli
investitori o all’integrità del mercato.
Il limite invalicabile che viene posto all’esercizio di regolamentazione delle Autorià riguarda unicamente le materie disciplinate
dal MiFID. Pertanto le materie attribuite singolarmente e congiuntamente alle due Autorità sono:
1) Alla CONSOB sentita la Banca d’Italia: è competente a disciplinare gli obblighi dei soggetti abilitati in materia di:
Trasparenza: obblighi informativi nella prestazione dei servizi e nelle attività di investimento, della gestione
collettiva del risparmio con particolare riferimento al grado di rischiosità di ciascun tipo specifico di prodotto
finanziario e delle gestione di portafogli offerti, all’impresa e ai servizi prestati. Gli obblighi di comunicazione
ai clienti relativi all’esecuzione di ordini, le modalità e i criteri da adottare nella diffusione di comunicazioni
pubblicitarie promozionali e di ricerche in materie di investimenti.
Correttezza nei comportamenti: obblighi di acquisizione di informazioni dai clienti o dai potenziali clienti ai
fini della valutazione di adeguatezza o di appropriatezza delle operazioni o servizi forniti, misure per eseguire
gli ordini a condizioni più favorevoli per i clienti, obblighi in materia di gestione degli ordini, la gestione del
portafoglio deve essere effettuata in modo aderente alle esigenze dei singoli investitori, le condizioni alle quali
possono essere corrisposti o percepiti incentivi.
2) Alla Banca d’Italia sentita la CONSOB: è chiamata a disciplinare:
Gli obblighi di SIM e SGR in materia di adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio e
partecipazioni detenibili
Obblighi dei soggetti abilitai in materia di deposito a di sub-deposito degli strumenti finanziari e del
denaro di pertinenza della clientela
Le regole applicabili ai OICR aventi ad oggetto: i criteri ed i divieti relativi all’attività d’investimento, avuto
riguardo anche ai rapporti di gruppo, norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio, schemi-
tipo e modalità di redazione dei prospetti contabili che le SGR e SICAV devono redigere periodicamente, i
metodi di calcolo del valore delle quote o azioni di OICR, criteri e modalità di valutazione di beni e valori in cui
è investito il patrimonio e la periodicità della valutazione.
3) Congiuntamente : per i soggetti abilitati in materia di:
Requisiti generali di organizzazione
Continuità dell’attività
Organizzazione amministrativa e contabile
Procedure di controllo anche interno per la corretta e trasparente prestazione dei servizi di investimento e
delle attività di investimento nonché della gestione collettiva del risparmio
Controllo della conformità alle norme
Gestione del rischio dell’impresa
Audit interno
Responsabilià dell’alta dirigenza
Trattamento dei reclami
Operazioni personali
Esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti o di servizi o attività
Gestione dei conflitti di interesse
Conservazione delle registrazioni
Procedure di controllo anche interno per la percezione o corresponsione di incentivi
Vigilanza informativa:
è il potere riconosciuto alle autorità di vigilanza ed in particolare alla CONSOB e alla Banca d’Italia di chiedere ai soggetti
abilitati nell’ambito sempre delle rispettive competenze la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con
le modalità e nei termini dalle stesse stabilite. Il potere informativo può essere esercitato in due modi:
1) In via generale: ad esempio con l’emanazione di un regolamento che impongono obblighi di comunicazione
2) Richieste specifiche caso per caso
L’unico limite che pone il TUF riguarda le sfere di competenza. Ovvero la CONSOB non può richiedere informazioni circa
materie di competenza della Banca d’Italia.
Anche il collegio sindacale e le società di revisione contabile possono subire la richiesta da CONSOB e Banca d’Italia di richieste
di dati, notizie, atti e documenti. Gli organi di controllo (sindaci) devono informare le Autorità nel caso riscontrino irregolarità o
violazioni di norme che disciplinano l’attività di SIM,SGR e SICAV. I revisori contabili sono obbligati a informare solo qualora
ravvisino delle gravi violazioni.( i doveri dei sindaci sono più estesi di quelli dei revisori)
Vigilanza ispettiva:
la CONSOB e la Banca d’Italia nell’ambito delle loro competenze e in armonia con le disposizioni comunitarie possono richiedere
di effettuare delle ispezioni e richiedere l’esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso i soggetti
abilitati. Ciascuna autorità deve comunicare le ispezioni all’altra comunità la quale può richiedere degli accertamenti su profili di
propria competenza. Si possono effettuare delle ispezioni anche presso succursali di SIM, SGR e di banche di uno stato
comunitario situato nel nostro territorio previa autorizzazione delle Autorità del paese in questione. La CONSOB puo
ulteriormente richiedere alla società incaricata della revisione contabile di procedere con verifiche ispettive. Le relative spese
(valutate dalla CONSOB) sono poste a carico del soggetto ispezionato.
Gli interventi sui soggetti abilitati
Alle Autorità vengono riconosciute dei poteri specifici che non rientrano negli schemi dei tre filoni di vigilanza, questi interventi
prevalentemente trattano di poteri che incidono direttamente sull’attività degli organi sociali dei soggetti vigilati. CONSOB e
Banca d’Italia possono intervenire anche per:
Convocare amministratori, sindaci e dirigenti di soggetti abilitati
Ordinare la convocazione di organi collegiali, fissandone l’ordine del giorno
Convocare direttamente gli organi collegiali quando gli organi competenti non vi hanno ottemperato.
Alle autorità di vigilanza spettano solo i poteri di convocazione e di fissazione dell’ordine del giorno le decisioni spettano sempre
agli organi competenti. Non vi è precisato invece il contenuto delle richieste che le Autorità possono formulare sempre
rispettando il principio della ripartizione funzionale delle competenze tra CONSOB E banca d’Italia.
Vigilanza sui gruppi finanziari:
il TUB ha formulato dal 1993 una articolata disciplina in materia di gruppi bancari. Prima dell’emanazione del TUF difettava di
contro una disciplina della vigilanza sul gruppo finanziario non bancario, ovvero che non rientri nella definizione fornita dal TUB
di gruppo bancario. Il TUF disciplina che deve essere la Banca d’Italia l’autorità competente per definire quali siano i gruppi
rilevanti ai fini della disciplina e dopo aver individuato il gruppo deve essere iscritto in un apposito albo. La Banca d’Italia può
impartire alla SIM, SGR o alla società finanziaria posta al vertice del gruppo disposizioni riferite al complesso dei soggetti facenti
parte del gruppo stesso. La capogruppo è in pratica colei che emana disposizioni al gruppo per l’esecuzione delle istruzioni fornite
dalla banca d’Italia.
VIGILANZA SU ESPONENTI AZIENDALI E PARTECIPANTI AL CAPITALE
Requisiti degli esponenti aziendali:
Chi intende svolgere attività finanziarie deve possedere dei requisiti che lo rendono idoneo, tali requisiti sono:
Onorabilità: necessari ad evitare che sul mercato mobiliare operino soggetti che abbiano determinati precedenti penali o
che sono stati coinvolti in situazioni che ne mettono in dubbio l’affidabilità
Professionalità: necessari per assicurare che lo svolgimento delle attività finanziarie sul mercato sia effettuato da
persone competenti e preparate.
Indipendenza: necessari per ridurre il rischio di conflitto di interessi, e garantire quindi che il servizio venga fornito
nell’esclusivo interesse degli investitori.
I soggetti a cui sono richiesti tali requisiti sono in particolare:
• Gli esponenti aziendali (manager, direttori generali ecc)
• Soci che detengono partecipazioni rilevanti al capitale dell’intermediario
La disciplina regolamentare nell’ambito di requisiti su gli esponenti aziendali è rimessa al Ministro dell’Economia e delle Finanze.
Le conseguenze del difetto dei requisiti sono diverse a seconda che tale circostanza si presenti:
Inizialmente:l’assenza di requisiti pone un ostacolo al rilascio dell’autorizzazione
In sede di rilascio autorizzazione: incide sulla prosecuzione del rapporto tra ente e soggetto interessato determinandone
la decadenza o sospensione.
Ad Autorizzazione già rilasciata: la mancanza di requisisti verificatasi successivamente al rilascio dell’autorizzazione
non comporta la revoca all’autorizzazione per lo svolgimento dell’attività.
Requisiti per i partecipanti al capitale
Anche in questo caso vi è un ampio rinvio alla disciplina regolamentare la cui emanazione è affidata al Ministro dell’economia e
finanze. Per quanto riguarda i requisiti per i partecipanti al capitale (soci che detengono quote rilevanti) i requisiti sono:
Onorabilità
Non è richiesto il requisito della professionalità in quanto i partecipanti al capitale non sono quelli a cui spetta il compito di
gestione dell’impresa.
La valutazione dei requisiti in generale per i partecipanti al capitale riguardano:
L’assenza di requisiti non permette il rilascio dell’autorizzazione
I soggetti abilitati che perdono i requisiti non possono acquistare partecipazioni
Il venir meno dei requisiti di onorabilità preclude la possibilità di esercitare il diritto di voto e degli altri diritti che
consentono di avere influenza sulla società (in caso di inosservanza del divieto le delibere effettuate attraverso quel voto
sono impugnabili con proposta anche di CONSOB e Banca d’Italia)
I requisiti per i partecipanti al capitale sono richiesti nel modo:
• Partecipazioni detenute nel 5% o superiore per le SIM e SGR
• Per le SICAV invece la soglia è del 5% del capitale rappresentato con azioni nominative qualora lo statuto
della società preveda limiti all’emissione di azioni nominative oppure il 10% qualora non siano previsti limiti
all’emissione.
L’accertamento dei requisiti di onorabilità in capo ai partecipanti al capitale viene effettuato in sede di rilascio dell’autorizzazione
a cura delle Autorità competenti:
CONSOB: SIM
banca d’Italia: SGR e SICAVa
inoltre chiunque intenda acquistare o cedere direttamente o indirettamente una partecipazione qualificata ad una SIM,SGR o
SICAV deve darne una preventiva comunicazione alla banca d’Italia. Quest’ultima può vietare l’acquisto qual’ora l’acquirente è
ritenuto non idoneo all’acquisto. La violazione degli obblighi di comunicazione genera un’impossibilità ad esercitare i diritti
inerenti alle partecipazioni acquistate senza che ne sia stata espletata la procedura autorizzativa , le relative delibere sono
annullabili se assunte con il voto determinante del soggetto delegittimato (legittimate ad agire all’annullamento sono CONSOB e
Banca d’Italia). La banca d’Italia può anche sospendere il diritto di voto se viene pregiudicata la sana e prudente gestione oppure
la banca d’Italia può anche imporre l’alienazione delle partecipazioni eccedenti i limiti stabiliti.
Potere di richiesta di informazioni ai soci:
le informazioni che possono essere richieste agli esponenti aziendali e ai partecipanti al capitale da parte di CONSOB e banca
d’Italia sono:
SIM, SICAV,SGR l’indicazione nominativa dei titolari delle partecipazioni secondo quanto risulta dal libro dei soci dalle
comunicazioni ricevute e da altri dati
Agli enti che partecipino in SIM, SICAV e SGR l’indicazione nominativa dei titolari delle partecipazioni secondo quanto
risulta dal libro dei soci dalle comunicazioni ricevute e da altri dati
Agli amministratori delle società e degli enti che partecipano al capitale delle SIM, SGR e SICAV l’indicazione dei
soggetti controllanti
Alle società fiduciarie che abbiano intestato a proprio nome partecipazioni, le generalità dei fiducianti.
Lo scopo è quello di assicurare una trasparenza degli assetti proprietari ai soggetti che partecipano direttamente o indirettamente al
capitale degli intermediari. TITOLO 2: SERVIZI E ATTIVITA DI INVESTIMENTO
Nozione di strumento finanziario:
“i servizi e le attività di investimento hanno ad oggetto gli strumenti finanziari, tali strumenti si suddividono secondo il TUF in
due categorie:
Strumenti finanziari diversi dai derivati:
Valori mobiliari : quei valori che possono essere negozia
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