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PROVVEDIMENTI INGIUNTIVI E CRISI:
Disciplina dei provvedimenti ingiuntivi:
si tratta di porre in essere un intervento pubblico sul soggetto qualora si constino irregolarità o violazioni delle disposizioni
relative all’attività degli intermediari. La finalità è sempre quella di tutelare gli investitori dai possibili rischi che in tal caso
possano manifestarsi, ricorrendo a strumenti che vanno dalla sospensione temporanea dell’attività alla nomina di un commissario
in sostituzione degli organi sociali, la materie è articolata in:
Provvedimenti ingiuntivi nei confronti di intermediari nazionali e extracomunitari
Provvedimenti ingiuntivi nei confronti di intermediari comunitari
Altri provvedimenti
Provvedimenti ingiuntivi nei confronti di intermediari nazionali e extracomunitari
Il TUF prevede nel caso di violazione da parte di:
SIM
SGR
SICAV
Banche autorizzate nell’attività di investimento
Imprese di investimento e di banche extracomunitarie
La banca d’Italia e la CONSOB possono ordinare alle stesse di porre termine a tali irregolarità. Il provvedimento ingiuntivo
consiste nel caso di specie in un ordine che proviene dalle autorità di vigilanza con il quale queste ultime intimano al destinatario
di cessare il comportamento antigiuridico. L’autorità di vigilanza puo procedere sentita l’altra autorità vietare a tali soggetti di
intraprendere nuove operazioni, nonché imporre ogni altra limitazione riguardante singole tipologie di operazioni servizi o attività
anche limitatamente a singole succursali o dipendenze dell’intermediario quando queste violazioni commesse possono
pregiudicare interesse di carattere generale o nei casi di urgenza per la tutela degli interessi degli investitori.
La norma accomuna gli intermediari nazionali a quelli extracomunitari, gli intermediari comunitari trovano applicazione in un
diverso articolo del TUF, questo perché è necessario che sia coordinato l’intervento delle autorità italiane con gli omologhi
organismi comunitari.
Per di fatto vietare ai soggetti di intraprendere nuove operazioni la norma richiede che vengano pregiudicati gli interessi di
carattere generale ovvero che sussistano casi di urgenza per la tutela degli interessi degli investitori.
La norma non stabilisce un termine massimo di durata dei provvedimenti adottati, si deve però ritenere che la durata del
provvedimento ingiuntivo non possa eccedere il tempo strettamente necessario al ripristino delle condizioni di normale
funzionamento.
Provvedimenti ingiuntivi nei confronti di intermediari comunitari:
in questo caso l’intervento delle Autorità italiane deve iscriversi nel quadro delle disposizioni comunitarie con particolare
riferimento al rispetto del principio del home country control: in virtu del quale il controllo principale sugli intermediari
comunitari spetta in via principale alla’autorità di vigilanza del paese di origine. Cosi se le autorità italiane intendono prendere
provvedimenti contro un soggetto comunitario che opera in Italia per far cessare comportamenti irregolari o illeciti devono
comunicare obbligatoriamente all’autorità di vigilanza dello stato membro in cui l’intermediario ha sede legale. Per quanto
riguarda i provvedimenti che incidono sull’operatività del soggetto le autorità italiane devono sempre sentire l’altra autorità e
possono imporre il divieto di intraprendere nuove operazione fino alla chiusura della succursale all’intermediario quando:
Manchino o risultano inadeguati i provvedimenti dell’autorità competente dello stato in cui l’intermediario ha sede
legale
Risultino delle violazione delle norme di comportamento
Le irregolarità possano pregiudicare interessi di carattere generale
Nei casi di urgenze per la tutela degli interessi degli investitori
In pratica questo si pone come una deroga del principio del home country control.
Sospensione organi amministrativi:
il presidente della CONSOB puo disporre in via d’urgenza ove ricorrano situazioni di pericolo per i clienti o per i mercati la
sospensione degli organi di amministrazione delle SIM e la nomina di un commissario che ne assume la gestione quando risultino
gravi irregolarità nell’amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni amministrative, legislative statutarie. Il
procedimento di sospensione può essere attivato solo dal presidente della CONSOB.
Il commissario incaricato rimane in carica per un periodo massimo di 60 giorni, egli assume la qualifica di pubblico ufficiale e le
azioni civili contro di esso per atti compiuti nell’espletamento dell’incarico sono promosse previa autorizzazione della CONSOB.
La sospensione degli organi amministrativi puo essere applicata alle succursali italiane di imprese di investimento
extracomunitarie, alle SGR,SICAV(in questo caso il presidente della CONSOB deve sentire il governatore della banca d’Italia per
la sospensione) non si applica invece alle succursali di imprese d’investimento o di banche comunitarie in quanto incompatibili
con l’assetto dei controlli e delle competenze derivanti dalla disciplina europea.
Sospensione dell’offerta di quote di OICR esteri:
la norma prevede una sospensione cautelare limitata ad un periodo massimo di 60 giorni nel caso in cui le autorità di vigilanza
riscontrino elementi che facciano presumere l’inosservanza delle disposizioni applicabili all’OICR e una sospensione temporanea
o un divieto a procedere con l’offerta nel caso la violazione risulta accertata (l’avvio della procedura spetta alla CONSOB)
provvedimenti cautelativi applicabili ai promotori finanziari:
è possibile anche il ricorso alla sospensione cautelare di promotori finanziari nel caso in cui vi siano presunte e gravi violazioni di
legge o di regolamento, viene inoltre prevista la sospensione per la durata massima di un anno nel caso di sottoposizione del
promotore finanziario a determinati procedimenti penali.
DISCIPLINA DELLE CRISI
Per la disciplina delle crisi in cui versa un intermediario si hanno due istituti:
Amministrazione straordinaria: i presupposti per l’avvio di un’amministrazione straordinaria partono con
proposta della Banca d’Italia o della CONSOB nell’ambito delle rispettive competenze, il ministro dell’economia e
delle finanze accolta questa proposta può disporre lo sciogliemento degli organi di direzione e di controllo delle
SIM,SGR SICAV quando ricorre almeno una delle condizioni:
Risultino gravi irregolarità nell’amministrazione, violazione delle disposizioni
legislative,amministrative o statutarie che ne regolano l’attività
Siano previste gravi perdite per il patrimonio della società
Lo scioglimento degli organi sia richiesto con istanza motivata dagli organi amministrativi o
dall’assemblea straordinaria ovvero dal commissario.
Il provvedimento puo essere adottato anche nei confronti delle succursali italiane di imprese di investimento
extracomunitarie. La B.I conduce e dirige la procedura. L’amministrazione straordinaria è un gestione coattiva che
sostituisce gli organi della stessa con uno o più commissari nominati dall’autorità. Nonostante è amministrativa di
natura la procedura non da luogo ad una gestione sostitutiva dell’impresa da parte dell’autorità pubblica. Infatti
l’organo commissariale agisce indipendentemente e non come organo dell’autorità pubblica. L’amministrazione
straordinaria ha lo scopo di sospendere la gestione da parte degli organi sociali sostituendoli per il periodo
massimo previsto dalla legge con l’obiettivo di rimuovere le irregolarità riscontrate e di restituire all’intermediario
una gestione ordinaria. Nel caso le irregolarità sono irreversibili l’amministrazione straordinaria sarà l’anticamera
per la successiva procedure di liquidazione coatta amministraiva.
L’amministrazione straordinaria non è considerata una procedura concorsuale poiché non ha come obiettivo quello
di assicurare la par condicio tra i creditori dell’impresa.
L’amministrazione straordinaria non viene sciolto solo l’organo amministrativo ma anche quello di controllo
(collegio sindacale) si tratta infatti di una vera e propria revoca degli organi e non solo di un sospensione. A termine
dell’amministrazione straordinaria dovranno essere nominati nuovi organi.
La durata massima della procedure di amministrazione straordinaria è di 18 mesi la nomina dei commissari spetta
alla banca d’Italia che si occupa anche della revoca e della sostituzione. Gli organi dell’amministrazione
straordinaria sono i commissari ed un comitato di sorveglianza composto da 5 membri. Il loro compito è quello di
accertare la situazione aziendale a rimuovere le irregolarità e promuovere soluzioni utili. Una volta terminato
l’incarico i commissari devono riconvocare l’assemblea dei soci per la rinomina del consiglio di amministrazione
altrimenti se non riescono nel rimuovere le irregolarità comunicano l’apertura della liquidazione coatta
amministrativa
Liquidazione coatta amministrativa
L’istituto della liquidazione coatta amministrativa trova in genere applicazione in ipotesi di crisi di soggetti
sottoposti a forme di vigilanza e controllo pubbliche. La procedura tende a tutelare il perseguimento di interessi
generali assieme agli interessi dei creditori ordinariamente protetti nell’ambito delle procedure concorsuali.
La procedura si applica alle SIM,SGR,SICAV nonché alle succursali di imprese di investimento estere.
Il procedimento prende avvio per effetto di un decreto del ministro dell’economia e delle finanze emanato su
proposta della CONSOB e della B.I . il decreto può essere emanato anche se è in corso l’amministrazione
straordinaria della società o la liquidazione volontaria. La condizione affinché si richieda la liquidazione coatta
amministrativa sono:
Irregolarità dell’amministrazione e violazione diposizioni legislative,amministrative,statutarie
Perdite di eccezionale gravità
La differenze tra liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinario sono sostanzialmente che la
prima è per situazioni di intensa gravità della crisi dell’intermediario. L’amministrazione straordinaria mira al
salvataggio la liquidazione no, infatti comporta la revoca automatica dell’autorizzazione a svolgere l’attività. La
liquidazione coatta può sempre essere richiesta da organi amministrativi.
Gli organi della procedura sono nominati dalla BI e sono rappresentati da uno o più liquidatori e da un comitato di
sorveglianza composta da 3 o 5 membri. Alla banca d’Italia compete il co