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Disposizioni comuni.

La disciplina degli intermediari

a) Le disposizioni generali

Le finalita' della vigilanza

 La vigilanza regolamentare, informativa ed ispettiva

 I requisiti degli esponenti aziendali

 I partecipanti al capitale

b) I servizi e le attivita' d'investimento

1. I soggetti e l'autorizzazione

 2. Lo svolgimento dei servizi e delle attivita': i criteri generali

 3. La separazione patrimoniale

 4. I contratti

 5. La gestione dei portafogli

 6. L'operativita' transfrontaliera

 7. L'offerta fuori sede

 8. I promotori finanziari

c) La gestione collettiva del risparmio

I soggetti autorizzati

 I fondi comuni di investimento

 La struttura dei fondi comuni di investimento

 La banca depositaria

 L'operativita' all'estero

 Le societa' di investimento a capitale variabile

d) I provvedimenti ingiuntivi e le crisi

La disciplina dei provvedimenti ingiuntivi

 La disciplina delle crisi: amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa

La disciplina degli emittenti

a) L'appello al pubblico risparmio

L'offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita

 Le offerte pubbliche di acquisto o di scambio

b) L'informazione societaria

c) La disciplina delle societa' con azioni quotate

Gli assetti proprietari

 I diritti dei soci

 La sollecitazione delle deleghe di voto

 Le azioni di risparmio e le altre categorie di azioni

 Gli organi di amministrazione

 Gli organi di controllo

 La revisione legale dei conti

 DISCIPLINA DEGLI INTERMEDIARI

TITOLO 1: DISPOSIZIONI GENERALI

Finalità e destinazioni della vigilanza:

la disciplina della vigilanza sugli intermediari finanziari (sia per il TUF che per il TUB, quindi rientrano anche le banche) è

ripartita in 3 diversi ambiti:

Vigilanza regolamentare

 Vigilanza informativa

 Vigilanza ispettiva

Sono poi previsti specifici poteri di intervento nei confronti dei soggetti vigilati.

L’impostazione di fondo è che l’attività di vigilanza in Italia è ripartita tra Consob e Banca d’Italia secondo un criterio di tipo

funzionale ( alternativo a quello della ripartizione dei compiti per categorie o soggetti) che affida a ciascuna autorità di vigilanza

poteri e funzioni specifiche che possono essere utilizzate nei confronti di tutte le categorie di soggetti sottoposti all’attività di

vigilanza. Il TUF conferma la scelta di principio di affidare:

• CONSOB: vigilanza sulla trasparenza e correttezza nei comportamenti

• Banca d’Italia: vigilanza prudenziale ovvero il contenimento del rischio, stabilità patrimoniale e sana e prudente

gestione.

Non è sempre agevole identificare quali aspetti rientrano nelle competenze di una o dell’altra vigilanza. E spesso vi sono materie

in cui il rischio di sovrapposizione tra i due ambiti della vigilanza è elevato. Per questo il TUF individua analiticamente in

funzione dei diversi ambiti di vigilanza i poteri spettanti alla CONSOB e alla Banca d’Italia, e con il recepimento del MiFID

( direttiva del parlamento europeo per l’integrazione del mercato finanziario in europa) sono state individuate alcune materie in

cui CONSOB E B.I devono vigilare congiuntamente.

Il TUF dispone inoltre dei specifici obblighi di collaborazione tra le Autorità di vigilanza :

Obbligo di collaborazione

 Le autorità devono operare in modo coordinato per ridurre al minimo gli oneri sui soggetti abilitati.

 Le autorità devono darsi reciproca comunicazione dei provvedimenti assunti e delle irregolarità rilevate nelle attività di

 sorveglianza (scambio informazioni)

Con le novità introdotte dalla MiFID Banca d’Italia e CONSOB devono stipulare un protocollo d’intesa anch’esso

 finalizzato a ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti abilitati

Le finalità generali della vigilanza secondo il TUF sono riassumibili in:

Salvaguardia della fiducia nel sistema finanziario

 Tutela degli investitori

 Stabilità e buon funzionamento del sistema finanziario

 Competitività del sistema finanziario

Vigilanza regolamentare:

con vigilanza regolamentare si intende l’emanazione di norme secondarie nelle materie di competenza delle Autorità di vigilanza.

Sostanzialmente le Autorità di Vigilanza dettano le regole rispettando i principi di:

Valorizzazione dell’autonomia decisionale dei soggetti abilitati

 Proporzionalità: esercitare il potere adeguandolo al raggiungimento del fine con il minor sacrificio degli interessi dei

 destinatari

Riconoscimento del carattere internazionale del mercato finanziario e salvaguardando la competitività dell’industria

 italiana

Agevolazione dell’innovazione e della concorrenza

Nei regolamenti CONSOB E banca d’Italia possono prevedere obblighi aggiuntivi solo in casi eccezionali in cui tali obblighi

siano giustificati e proporzionali al fine, tenendo conto della necessità di far fronte a rischi specifici o la protezione degli

investitori o all’integrità del mercato.

Il limite invalicabile che viene posto all’esercizio di regolamentazione delle Autorià riguarda unicamente le materie disciplinate

dal MiFID. Pertanto le materie attribuite singolarmente e congiuntamente alle due Autorità sono:

1) Alla CONSOB sentita la Banca d’Italia: è competente a disciplinare gli obblighi dei soggetti abilitati in materia di:

Trasparenza: obblighi informativi nella prestazione dei servizi e nelle attività di investimento, della gestione

 collettiva del risparmio con particolare riferimento al grado di rischiosità di ciascun tipo specifico di prodotto

finanziario e delle gestione di portafogli offerti, all’impresa e ai servizi prestati. Gli obblighi di comunicazione

ai clienti relativi all’esecuzione di ordini, le modalità e i criteri da adottare nella diffusione di comunicazioni

pubblicitarie promozionali e di ricerche in materie di investimenti.

Correttezza nei comportamenti: obblighi di acquisizione di informazioni dai clienti o dai potenziali clienti ai

 fini della valutazione di adeguatezza o di appropriatezza delle operazioni o servizi forniti, misure per eseguire

gli ordini a condizioni più favorevoli per i clienti, obblighi in materia di gestione degli ordini, la gestione del

portafoglio deve essere effettuata in modo aderente alle esigenze dei singoli investitori, le condizioni alle quali

possono essere corrisposti o percepiti incentivi.

2) Alla Banca d’Italia sentita la CONSOB: è chiamata a disciplinare:

Gli obblighi di SIM e SGR in materia di adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio e

 partecipazioni detenibili

Obblighi dei soggetti abilitai in materia di deposito a di sub-deposito degli strumenti finanziari e del

 denaro di pertinenza della clientela

Le regole applicabili ai OICR aventi ad oggetto: i criteri ed i divieti relativi all’attività d’investimento, avuto

 riguardo anche ai rapporti di gruppo, norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio, schemi-

tipo e modalità di redazione dei prospetti contabili che le SGR e SICAV devono redigere periodicamente, i

metodi di calcolo del valore delle quote o azioni di OICR, criteri e modalità di valutazione di beni e valori in cui

è investito il patrimonio e la periodicità della valutazione.

3) Congiuntamente : per i soggetti abilitati in materia di:

Requisiti generali di organizzazione

 Continuità dell’attività

 Organizzazione amministrativa e contabile

 Procedure di controllo anche interno per la corretta e trasparente prestazione dei servizi di investimento e

 delle attività di investimento nonché della gestione collettiva del risparmio

Controllo della conformità alle norme

 Gestione del rischio dell’impresa

 Audit interno

 Responsabilià dell’alta dirigenza

 Trattamento dei reclami

 Operazioni personali

 Esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti o di servizi o attività

 Gestione dei conflitti di interesse

 Conservazione delle registrazioni

 Procedure di controllo anche interno per la percezione o corresponsione di incentivi

Vigilanza informativa:

è il potere riconosciuto alle autorità di vigilanza ed in particolare alla CONSOB e alla Banca d’Italia di chiedere ai soggetti

abilitati nell’ambito sempre delle rispettive competenze la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con

le modalità e nei termini dalle stesse stabilite. Il potere informativo può essere esercitato in due modi:

1) In via generale: ad esempio con l’emanazione di un regolamento che impongono obblighi di comunicazione

2) Richieste specifiche caso per caso

L’unico limite che pone il TUF riguarda le sfere di competenza. Ovvero la CONSOB non può richiedere informazioni circa

materie di competenza della Banca d’Italia.

Anche il collegio sindacale e le società di revisione contabile possono subire la richiesta da CONSOB e Banca d’Italia di richieste

di dati, notizie, atti e documenti. Gli organi di controllo (sindaci) devono informare le Autorità nel caso riscontrino irregolarità o

violazioni di norme che disciplinano l’attività di SIM,SGR e SICAV. I revisori contabili sono obbligati a informare solo qualora

ravvisino delle gravi violazioni.( i doveri dei sindaci sono più estesi di quelli dei revisori)

Vigilanza ispettiva:

la CONSOB e la Banca d’Italia nell’ambito delle loro competenze e in armonia con le disposizioni comunitarie possono richiedere

di effettuare delle ispezioni e richiedere l’esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso i soggetti

abilitati. Ciascuna autorità deve comunicare le ispezioni all’altra comunità la quale può richiedere degli accertamenti su profili di

propria competenza. Si possono effettuare delle ispezioni anche presso succursali di SIM, SGR e di banche di uno stato

comunitario situato nel nostro territorio previa autorizzazione delle Autorità del paese in questione. La CONSOB puo

ulteriormente richiedere alla società incaricata della revisione contabile di procedere con verifiche ispettive. Le relative spese

(valutate dalla CONSOB) sono poste a carico del soggetto ispezionato.

Gli interventi sui soggetti abilitati

Alle Autorità vengono riconosciute dei poteri specifici che non rientrano negli schemi dei tre filoni di vigilanza, questi interventi

prevalentemente trattano di poteri che incidono direttamente sull’attività degli organi sociali dei soggetti vigilati. CONSOB e

Banca d’Italia possono intervenire anche per:

Convocare amministratori, sindaci e dirigenti di soggetti abilitati

 Ordinare la convocazione di organi collegiali, fissandone l’ordine del giorno

 Convocare direttamente gli organi collegiali quando gli organi competenti non vi hanno ottemperato.

Alle autorità di vigilanza spettano solo i poteri di convocazione e di fissazione dell’ordine del giorno le decisioni spettano sempre

agli organi competenti. Non vi è precisato invece il contenuto delle richieste che le Autorità possono formulare sempre

rispettando il principio della ripartizione funzionale delle competenze tra CONSOB E banca d’Italia.

Vigilanza sui gruppi finanziari:

il TUB ha formulato dal 1993 una articolata disciplina in materia di gruppi bancari. Prima dell’emanazione del TUF difettava di

contro una disciplina della vigilanza sul gruppo finanziario non bancario, ovvero che non rientri nella definizione fornita dal TUB

di gruppo bancario. Il TUF disciplina che deve essere la Banca d’Italia l’autorità competente per definire quali siano i gruppi

rilevanti ai fini della disciplina e dopo aver individuato il gruppo deve essere iscritto in un apposito albo. La Banca d’Italia può

impartire alla SIM, SGR o alla società finanziaria posta al vertice del gruppo disposizioni riferite al complesso dei soggetti facenti

parte del gruppo stesso. La capogruppo è in pratica colei che emana disposizioni al gruppo per l’esecuzione delle istruzioni fornite

dalla banca d’Italia.

VIGILANZA SU ESPONENTI AZIENDALI E PARTECIPANTI AL CAPITALE

Requisiti degli esponenti aziendali:

Chi intende svolgere attività finanziarie deve possedere dei requisiti che lo rendono idoneo, tali requisiti sono:

Onorabilità: necessari ad evitare che sul mercato mobiliare operino soggetti che abbiano determinati precedenti penali o

 che sono stati coinvolti in situazioni che ne mettono in dubbio l’affidabilità

Professionalità: necessari per assicurare che lo svolgimento delle attività finanziarie sul mercato sia effettuato da

 persone competenti e preparate.

Indipendenza: necessari per ridurre il rischio di conflitto di interessi, e garantire quindi che il servizio venga fornito

 nell’esclusivo interesse degli investitori.

I soggetti a cui sono richiesti tali requisiti sono in particolare:

• Gli esponenti aziendali (manager, direttori generali ecc)

• Soci che detengono partecipazioni rilevanti al capitale dell’intermediario

La disciplina regolamentare nell’ambito di requisiti su gli esponenti aziendali è rimessa al Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Le conseguenze del difetto dei requisiti sono diverse a seconda che tale circostanza si presenti:

Inizialmente:l’assenza di requisiti pone un ostacolo al rilascio dell’autorizzazione

 In sede di rilascio autorizzazione: incide sulla prosecuzione del rapporto tra ente e soggetto interessato determinandone

 la decadenza o sospensione.

Ad Autorizzazione già rilasciata: la mancanza di requisisti verificatasi successivamente al rilascio dell’autorizzazione

 non comporta la revoca all’autorizzazione per lo svolgimento dell’attività.

Requisiti per i partecipanti al capitale

Anche in questo caso vi è un ampio rinvio alla disciplina regolamentare la cui emanazione è affidata al Ministro dell’economia e

finanze. Per quanto riguarda i requisiti per i partecipanti al capitale (soci che detengono quote rilevanti) i requisiti sono:

Onorabilità

Non è richiesto il requisito della professionalità in quanto i partecipanti al capitale non sono quelli a cui spetta il compito di

gestione dell’impresa.

La valutazione dei requisiti in generale per i partecipanti al capitale riguardano:

L’assenza di requisiti non permette il rilascio dell’autorizzazione

 I soggetti abilitati che perdono i requisiti non possono acquistare partecipazioni

 Il venir meno dei requisiti di onorabilità preclude la possibilità di esercitare il diritto di voto e degli altri diritti che

 consentono di avere influenza sulla società (in caso di inosservanza del divieto le delibere effettuate attraverso quel voto

sono impugnabili con proposta anche di CONSOB e Banca d’Italia)

I requisiti per i partecipanti al capitale sono richiesti nel modo:

• Partecipazioni detenute nel 5% o superiore per le SIM e SGR

• Per le SICAV invece la soglia è del 5% del capitale rappresentato con azioni nominative qualora lo statuto

della società preveda limiti all’emissione di azioni nominative oppure il 10% qualora non siano previsti limiti

all’emissione.

L’accertamento dei requisiti di onorabilità in capo ai partecipanti al capitale viene effettuato in sede di rilascio dell’autorizzazione

a cura delle Autorità competenti:

CONSOB: SIM

 banca d’Italia: SGR e SICAVa

inoltre chiunque intenda acquistare o cedere direttamente o indirettamente una partecipazione qualificata ad una SIM,SGR o

SICAV deve darne una preventiva comunicazione alla banca d’Italia. Quest’ultima può vietare l’acquisto qual’ora l’acquirente è

ritenuto non idoneo all’acquisto. La violazione degli obblighi di comunicazione genera un’impossibilità ad esercitare i diritti

inerenti alle partecipazioni acquistate senza che ne sia stata espletata la procedura autorizzativa , le relative delibere sono

annullabili se assunte con il voto determinante del soggetto delegittimato (legittimate ad agire all’annullamento sono CONSOB e

Banca d’Italia). La banca d’Italia può anche sospendere il diritto di voto se viene pregiudicata la sana e prudente gestione oppure

la banca d’Italia può anche imporre l’alienazione delle partecipazioni eccedenti i limiti stabiliti.

Potere di richiesta di informazioni ai soci:

le informazioni che possono essere richieste agli esponenti aziendali e ai partecipanti al capitale da parte di CONSOB e banca

d’Italia sono:

SIM, SICAV,SGR l’indicazione nominativa dei titolari delle partecipazioni secondo quanto risulta dal libro dei soci dalle

 comunicazioni ricevute e da altri dati

Agli enti che partecipino in SIM, SICAV e SGR l’indicazione nominativa dei titolari delle partecipazioni secondo quanto

 risulta dal libro dei soci dalle comunicazioni ricevute e da altri dati

Agli amministratori delle società e degli enti che partecipano al capitale delle SIM, SGR e SICAV l’indicazione dei

 soggetti controllanti

Alle società fiduciarie che abbiano intestato a proprio nome partecipazioni, le generalità dei fiducianti.

Lo scopo è quello di assicurare una trasparenza degli assetti proprietari ai soggetti che partecipano direttamente o indirettamente al

capitale degli intermediari. TITOLO 2: SERVIZI E ATTIVITA DI INVESTIMENTO

Nozione di strumento finanziario:

“i servizi e le attività di investimento hanno ad oggetto gli strumenti finanziari, tali strumenti si suddividono secondo il TUF in

due categorie:

Strumenti finanziari diversi dai derivati:

 Valori mobiliari : quei valori che possono essere negozia

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Scienze giuridiche IUS/05 Diritto dell'economia

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher mat1989 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del Mercato Finanziario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma Tor Vergata o del prof Santoni Giuseppe.
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