Diritto del lavoro
La tutela del lavoro minorile
Evoluzione normativa
Il lavoro minorile è disciplinato da una normativa protettiva speciale, per lo più derogatoria di quella ordinaria al fine di tutelare tale categoria di lavoratori. Con la L. 653/34 sono state emanate «disposizioni relative alla tutela delle condizioni di lavoro delle donne e dei fanciulli». Successivamente la Costituzione all’art. 37, ha previsto che «la Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme» e che «la legge stabilisce il limite d’età per il lavoro salariato».
In applicazione dell’art. 37 Cost. è stata emanata la L. 977/67 sulla «tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti», con la conseguenza che la L. 653/34 è rimasta in vigore solo per la parte relativa al lavoro delle donne di età superiore ai diciotto anni. Il D.Lgs. 345/99 (da ultimo integrato e modificato con il D.Lgs. 262/00) ha abrogato alcuni articoli della L. 977/67 e ne ha sostituito altri. Tale normativa si applica ai minori di 18 anni, che hanno un contratto di lavoro, anche speciale.
La disciplina del lavoro minorile e la riforma del D.Lgs. 345/99
Requisiti di età e di istruzione
Il D.Lgs. 345/99 sostituisce la parola «fanciullo», utilizzata nella L. 977/67, con «bambino». Di conseguenza i lavoratori minori d’età sono distinti tra:
- Bambini, cioè minori che non hanno compiuto i 15 anni o che sono ancora soggetti all’obbligo scolastico.
- Adolescenti, cioè minori di età compresa tra i 15 e i 18 anni compiuti, non più soggetti all’obbligo scolastico.
La L. 977/67 fissava l’età minima per lo svolgimento dell’attività lavorativa in generale a 15 anni, prevedendo tuttavia il limite di 14 anni per lavori agricoli e quelli familiari e per lavori leggeri in attività non industriali. L’art. 3 della L. 977/67 (sostituito dall’art. 5 D.Lgs. 345/99) fissa invece l’età minima per l’ammissione al lavoro al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria, stabilendo che essa, comunque, non può essere inferiore ai 15 anni compiuti.
Pertanto, è vietato adibire al lavoro bambini. In deroga al divieto del lavoro dei bambini, la Direzione provinciale del lavoro può autorizzare, previo assenso scritto dei titolari della potestà genitoriale, l’impiego del minore di 15 anni, in attività di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo purché si tratti di attività che non ne pregiudichino la sicurezza, l’integrità fisica e il normale sviluppo psicologico.