Anteprima
Vedrai una selezione di 1 pagina su 3
Diritto del lavoro - tutela del lavoro minorile Pag. 1
1 su 3
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

DIRITTO DEL LAVORO

Tale previsione è strettamente legata alla normativa emanata in materia di istruzione e di formazione professionale, che all'epoca della prima riforma (riforma Berlinguer), prevedeva l'elevazione a 10 anni dell'obbligo scolastico e l'obbligo di seguire attività formative fino al diciottesimo anno di età.

Queste disposizioni sono state abrogate dalla cosiddetta Riforma Moratti (L. 53/2003) che ha delineato un nuovo sistema educativo prevedendo il diritto all'istruzione e alla formazione per almeno 12 anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età, da attuarsi nel sistema di formazione e in quello di istruzione e formazione professionale.

Il D.Lgs. 276/2003 ha ridisegnato la struttura dell'apprendistato in funzione del nuovo assetto determinato dalla riforma scolastica, istituendo una tipologia di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione.

Tale tipologia opera come percorso alternativo alla formazione scolastica, ugualmente integrativo dell'obbligo formativo che si traduce nel diritto-dovere di istruzione per almeno 12 anni e comunque fino ai 18 anni d'età.

Lavori vietati e valutazione del rischio

L'art. 6 della L. 977/67 stabilisce il divieto di adibire gli adolescenti alle lavorazioni e ai lavori potenzialmente pregiudizievoli per il pieno sviluppo fisico del minore, tassativamente indicate dalla legge stessa.

Inoltre, è stabilito che la generale valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, cui è obbligato il datore di lavoro, deve essere effettuata considerando gli specifici rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, ove essi siano presenti.

Sorveglianza sanitaria

L'obbligo di valutare l'idoneità alla mansione del minore attraverso visite mediche preassuntive e periodiche definisce il quadro delle norme volte ad accertare la presenza

dirischi per la salute derivanti dalla specifica attività lavorativa.

I bambini, nei casi in cui siano eccezionalmente autorizzati a prestare attività lavorativa, egli adolescenti, possono essere ammessi al lavoro purché siano riconosciuti idonei all'attività lavorativa cui saranno adibiti, a seguito di visite mediche effettuate a cura espese del datore di lavoro presso un medico del SSN.

L'idoneità lavorativa dei minori deve permanere per tutta la durata del rapporto, per cui essi dovranno sottoporsi a visite periodiche ad intervalli non superiori a un anno.

Il giudizio sull'inidoneità temporanea, parziale o totale del minore, che deve essere comunicato per iscritto al datore di lavoro, al lavoratore e ai titolari della potestà genitoriale, impedisce che egli possa essere adibito all'attività lavorativa e fa sorgere l'obbligo immediato di sospensione dalla stessa, qualora il rapporto di lavoro abbia

già avuto corso.

Rapporto di lavoro

Lo svolgimento del rapporto di lavoro del minore avviene secondo la disciplina vigente per la generalità dei lavoratori, salvo deroghe ed eccezioni più favorevoli disposte dalla legge o dalla contrattazione collettiva volte a tutelare o garantire le particolari esigenze della categoria di lavoratori.

Ai sensi dell'art. 36 Cost. ai minori lavoratori deve essere assicurata la parità di trattamento retributivo a parità di lavoro, non essendo ammessi trattamenti differenziati in base all'età.

Particolari disposizioni vigono in materia di orario di lavoro, lavoro notturno e riposo settimanale.

Dettagli
Publisher
A.A. 2007-2008
3 pagine
1 download
SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Exxodus di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Cagliari o del prof Loy Giampaolo.