DIRITTO DEL LAVORO
- RETRIBUZIONE
- POTERE DIRETTIVO, DI CONTROLLO E DISCIPLINARE
- ORARIO DI LAVORO
- INQUADRAMENTO E ARTICOLO 2103 C.C.
- DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE
- CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
- TRASFERIMENTO D'AZIENDA
- MALATTIE LAVORATIVE
- DIMISSIONI
- LAVORO SUBORDINATO - ARTICOLO 2094 C.C.
- LAVORO A PROGETTO E CO.CO.CO.
- CODATORI AUTA
- DECRETO DIGNITÀ E CONTRATTO A TERMINE
- LICENZIAMENTI
DIRITTO DEL LAVORO
- RETRIBUZIONE
- POTERE DIRETTIVO, DI CONTROLLO E DISCIPLINARE
- ORARIO DI LAVORO
- INQUADRAMENTO E ARTICOLO 2103 C.C.
- DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE
- CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
- TRASFERIMENTO D'AZIENDA
- MALATTIE LAVORATIVE
- DIMISSIONI
- LAVORO SUBORDINATO - ARTICOLO 2094 C.C.
- LAVORO A PROGETTO E CO.CO.CO.
- CODATORI AUTA
- DECRETO DIGNITA' E CONTRATTO A TERMINE
- LICENZIAMENTI
La Retribuzione
La principale prestazione del datore di lavoro nel rapporto di lavoro subordinato è l'obbligo retributivo, che è il corrispettivo della prestazione del lavoro subordinato.
- La retribuzione è una prestazione di natura economica con la quale viene compensata l'attività del lavoratore subordinato.
- La prestazione cui è tenuto il lavoratore subordinato non è volta a un risultato, quindi ciò che il lavoratore subordinato deve dare al suo datore di lavoro non è un risultato compiuto, ma è la messa a disposizione della propria attività.
- La retribuzione ha un'importanza tale da essere presa in considerazione dalla Costituzione, all'articolo 36.
Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
L'articolo stabilisce quali devono essere i requisiti della retribuzione.
- PROPORZIONALITÀ
- SUFFICIENZA
sufficienza vuol dire che la retribuzione del lavoratore dovrebbe essere tale da garantire al lavoratore e alla sua famiglia una vita libera e dignitosa in linea con la tutela dei diritti della persona su cui si fonda la nostra Costituzione
proporzionalità -> attiene al rapporto tra attività e compenso
mentre la sufficienza viene misurata in funzione di un parametro esterno all'attività lavorativa perché riguarda il contesto ambientale in cui vive il lavoratore e la sua famiglia
il requisito della proporzionalità si misura con un elemento interno al rapporto di lavoro e cioè la qualità e la quantità dell'attività lavorativa effettivamente svolta.
Come coesistono i due requisiti e a chi spetta la prevalenza?
In linea astratta e di principio la prevalenza è accordata alla sufficienza.
La retribuzione deve essere prima di tutto sufficiente, perché una retribuzione insufficiente per lo stesso è considerata inopportuna.
È molto difficile però andare a verificare caso per caso il contesto in cui vive il lavoratore.
E allora, possiamo l'altro principio: la proporzionalità che è un concetto che si misura con parametri interni alla prestazione lavorativa che è uguale per tutti i lavoratori addetti a una determinata unione e in un determinato settore produttivo.
Una volta arrivata la proporzionalità e accettato l'insieme della proporzionalità tra retribuzione e tipo di attività, si presume esistente la sufficienza.
Con l'inferenza logica, si dice che il requisito primario è la sufficienza, ma siccome non possiamo verificarla caso per caso, accettata la proporzionalità si presume esistente la sufficienza.
Come si fa a stabilire se la retribuzione di un lavoratore è proporzionata?
- Le retribuzioni minime ad un determinato settore produttivo vengono fissate dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
- Ogni contratto collettivo minimo di ogni categoria produttiva fissa le retribuzioni minime per ogni livello contrattuale.
La retribuzione minima contenuta nei contratti collettivi viene considerata la retribuzione proporzionata e sufficiente in relazione a quelle attività a cui si riferisce.
I contratti collettivi per categoria vengono considerati il parametro più attendibile tecnicamente per un'indicare la retribuzione in termini di sufficienza e proporzionata.
Può succedere però che i datori di lavoro non hanno aderito ai contratti collettivi e quindi non sarebbero tenuti ad applicare le retribuzioni minime dei contratti collettivi, e decidere autonomamente la retribuzione.
- Nel caso in cui la retribuzione prevista dal datore di lavoro, che non ha aderito al contratto collettivo, non inferiore ai minimi previsti dall'articolo 36
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