Estratto del documento

Appunti intervento convegno sul diritto del processo del lavoro

Introduzione

Torino, 22 marzo 2010. Da tempo i giuristi più attenti al diritto del lavoro ed alla tutela processuale di tali diritti hanno richiamato l’attenzione, spesso inascoltati, circa l’attacco che veniva fatto a quei principi, in maniera talvolta aperta, talvolta strisciante. Basta ricordare, in proposito, il brutale attacco che era stato tentato alle tutele previste dall’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori e che è stato fortunatamente respinto grazie ad una mobilitazione popolare assai estesa e che ha interessato tutti i settori della società italiana.

Attacco al diritto processuale

Questa volta, invece, non si tratta di un attacco frontale, ideologico al sistema di tutela dei diritti dei lavoratori: si è scelta una strada più strisciante, non rivolta al diritto sostanziale, bensì a quello processuale e, per giunta, si sono inserite queste nuove norme all’interno di un provvedimento caotico, confusionario, ma confondente, con l’evidente scopo di non dare particolare evidenza a queste norme di attacco ai diritti dei lavoratori.

Disegno di legge 1167 B

Ed infatti, il disegno di legge 1167 B, approvato in sede definitiva dal Senato in data 3/03/2010, non ancora promulgato dal Presidente della Repubblica, almeno ad oggi, contiene una variegata serie di norme concernenti, ad esempio:

  • L’apprendistato
  • I lavori usuranti
  • I congedi per maternità e parentali
  • Il servizio sanitario nazionale
  • Gli ammortizzatori sociali
  • La borsa nazionale del lavoro
  • Il casellario infortuni
  • L’albo artigiani

Oltre alle norme, che qui direttamente interessano, in materia di licenziamento e processo del lavoro.

Normative specifiche

Scremata, dunque, la nuova normativa dagli aspetti relativi a questioni non strettamente concernenti il diritto del processo del lavoro, si vedrà come gli articoli che qui interessano sono gli artt. 30, 31 e 32 della nuova legge che concernono, rispettivamente:

  • L’art. 30: i limiti ai poteri di intervento del giudice nelle controversie di lavoro (a dire il vero l’articolo, anche qui per accrescere la confusione, si intitola “clausole generali e certificazione del contratto di lavoro”);
  • L’art. 31: la conciliazione e l’arbitrato e contiene al suo interno l’innovazione delle norme di cui agli artt. 410 – 412 c.p.c.;
  • L’art. 32: decadenze e disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo determinato.

Gratuità del processo del lavoro

A dire il vero, e per completare il quadro di attacco complessivo al processo del lavoro, si deve aggiungere, prima di entrare nel merito dell’esame delle disposizioni sopra richiamate, come anche la gratuità del processo del lavoro sia stata oggetto di attacco nel corso degli anni.

Sappiamo come la gratuità nelle cause di lavoro fosse già prevista sin dalla legge 319/58, successivamente confermata dalla legge 533/73 ed ha rappresentato un caposaldo del nostro stato di diritto, fotografando la situazione di parte debole del lavoratore che, secondo i dettami della nostra Costituzione, poteva, attraverso la gratuità dell’accesso alla giustizia, essere messa nelle condizioni di poter tutelare i propri diritti.

Modifiche legislative dal 2008 ad oggi

A partire dal 2008, sulla questione della gratuità del processo del lavoro si è verificata una serie di interventi legislativi principalmente caratterizzati dalla assoluta confusione nella tecnica normativa del nostro legislatore, ma che, in ogni caso, mirava a rendere, sotto il profilo del pagamento del contributo unificato, il processo del lavoro omogeneo agli altri tipi di contenzioso civile. E così, l’art. 24 del D.Legge 112/08 entrato in vigore il 25/06/2008, all’allegato A) voce 1639, abrogava la legge 319/58, rendendo così obbligatorio il contributo unificato, di importo variabile, con entrata in vigore di tale obbligo a decorrere dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge, e dunque dal 25/12/2008.

Confusione legislativa

A conferma della “distrazione” e confusione tecnica del legislatore, ricordo che la gratuità del processo del lavoro era stata, come ho prima ricordato, stabilita anche dal decreto legislativo 533/73, onde l’abrogazione della voce 1639, allegato A) della legge 319/58, a mio giudizio, non avrebbe consentito di instaurare l’obbligo del pagamento del contributo unificato.

Fortunatamente non abbiamo avuto occasione di occuparci della questione perché, tre giorni prima della scadenza del termine sopra ricordato, il decreto legge 22/12/2008 n. 200 sopprimeva il riferimento alla voce 1639 dell’allegato A), così eliminando, in ogni caso, l’abrogazione della legge 319/58 e ristabilendo la gratuità del processo di lavoro e previdenza.

Normative successive

Successivamente, però, l’art. 67 bis del disegno di legge 1441 quater A inseriva nuovamente tra le norme da abrogare, e non se ne capisce la ragione, la voce 1639 allegato A), che era già stata soppressa dal decreto legge 200/2008 e contemporaneamente prevedeva che alle cause di lavoro e previdenza fosse applicato un contributo unificato fisso, pari a quello previsto per i processi di locazione, e dunque pari ad € 103,00, con efficacia, anche qui, a partire dal 180° giorno successivo all’entrata in vigore della legge.

In sede di discussione in aula, al Senato, l’art. 67 bis sopra ricordato è stato stralciato e dunque, ad oggi, ma non ci sono certezze sul domani, il processo del lavoro è rimasto gratuito.

Legge finanziaria 2010

Peraltro, con la legge finanziaria relativa al 2010 (L. 191/2009) è stato previsto il pagamento di un contributo unificato anche per i processi di lavoro limitatamente ai giudizi di Cassazione e non se ne comprende la ragione. Sempre per segnalare la confusione tecnica del legislatore, peraltro, con detta legge finanziaria è stato abrogato il contributo unificato di 103,00 euro, previsto dal comma 4 dell’art. 13 del D.P.R. 115/2002 relativo ai processi di locazione che era stato esteso ai processi del lavoro, come ho sopra ricordato: peccato che il relativo articolo 67 bis fosse già stato stralciato dalla norma in esame al Senato.

Conclusioni attuali

Dunque, ad oggi, il processo del lavoro è gratuito per il primo e il secondo grado e resta sottoposto all’obbligo di pagamento del contributo unificato per il grado di Cassazione. A ciò va aggiunto la nuova normativa in tema di soccombenza nella lite, con riferimento alla rifusione delle spese di giudizio.

Sistema di soccombenza

È noto come il principio del carico delle spese alla parte soccombente non venisse applicato nei confronti dei lavoratori, sconfitti nel giudizio, se non in casi assolutamente eccezionali, di totale e palese infondatezza della domanda percepibile a valutabile ab initio; ora, con le modifiche apportate dalla L.69/2009 all’art. 92 c.p.c., il principio è stato totalmente sovvertito, nel senso che la soccombenza in punto spese del lavoratore soccombente costituisce la regola, cui si può derogare solo in presenza di comprovate ragioni.

Infatti, l’art. 92 c.p.c. parrebbe voler stabilire la possibilità della compensazione delle spese di lite solo in ipotesi assolutamente eccezionali ed a congruamente motivare; ma ciò vorrebbe dire violare quel principio di favor lavoratoris che ha sempre ispirato il processo del lavoro.

Implicazioni future

Da tutto quanto precede, appare evidente come il primo tentativo messo in atto dall’attuale maggioranza parlamentare sia stato quello di scoraggiare la presentazione di ricorsi all’autorità giudiziaria da parte dei lavoratori attraverso la spauracchio dei costi e del rischio di soccombenza nella lite: non sarebbe più stato sufficiente per il lavoratore l’impegno dei legali legati alle organizzazioni sindacali che si facevano e si fanno carico di assistere gratuitamente i lavoratori nelle loro vertenze per rassicurare questi ultimi circa l’inesistenza di un rischio di causa; già solo il principio della soccombenza in punto spese nella lite porterà come sua conseguenza un consistente calo nella presentazione dei ricorsi di lavoro, non essendo nessuno dei legali di riferimento delle organizzazioni sindacali in grado di garantire, ovviamente, né la vittoria, né l’esclusione del lavoratore dal pagamento delle spese legali di controparte, in caso di sconfitta.

Prospettive di privatizzazione

Ma, evidentemente, una simile riduzione del contenzioso giuslavoristico non soddisfa ancora il padronato e la maggioranza governativa. Ecco allora la presentazione del disegno di legge recentemente approvato che, come vedremo, ha come suo primo obiettivo quello di ridurre ulteriormente l’accesso dei lavoratori alla giustizia ordinaria. Il risultato viene raggiunto attraverso un complesso meccanismo che prevede la possibilità di una privatizzazione della giustizia in materia lavoristica, con tendenziale sottrazione della materia al giudice del lavoro. Ciò avviene attraverso l’introduzione di una procedura di conciliazione e arbitrato cui possono essere deferite tutte le questioni inerenti il rapporto di lavoro.

Anteprima
Vedrai una selezione di 4 pagine su 15
Diritto del lavoro - Riassunto esame, prof. Paolo Pag. 1 Diritto del lavoro - Riassunto esame, prof. Paolo Pag. 2
Anteprima di 4 pagg. su 15.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto del lavoro - Riassunto esame, prof. Paolo Pag. 6
Anteprima di 4 pagg. su 15.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto del lavoro - Riassunto esame, prof. Paolo Pag. 11
1 su 15
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Moses di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Paolo Tosi.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community