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CEDU

espressamente anche la libertà negativa sindacale. trattato fondamentale nell’ambito del consiglio

all’art. 11

d’Europa (diverso da Unione Europea. Il consiglio europeo è formato da 50 stati), prevede la libertà

di unione e di associazioni. La Corte europea dei diritti dell’uomo ha riconosciuto nel tempo sia la libertà di

associazione sia la libertà di sciopero.

Nelle due convenzioni dell’ILO non è previsto espressamente il diritto di sciopero.

ILO non è composta solo dagli stati membri, ma anche dai rappresentanti sindacali dei lavoratori e

rappresentanti dei datori di lavoro.

Per lungo tempo la dottrina ha ritenuto che da queste due convenzioni risultasse anche un diritto di sciopero.

Questa cosa viene messa in discussione nel 2012 dai rappresentanti dei lavoratori. Dopo qualche discussione,

nel 2015, si trova un compromesso, una dichiarazione congiunta tra i tre partecipanti all’ILO che riconoscono

come lo sciopero sia una parte fondamentale e che derivi direttamente dalle convenzioni, è implicitamente da

riconoscere derivante direttamente dalla libertà sindacale stessa.

Anche quindi nell’Organizzazione internazionale del lavoro abbiamo il riconoscimento del diritto di sciopero

come diritto fondamentale e derivante dalla libertà sindacale stessa.

Il terzo ambito in cui la libertà sindacale trova riconoscimento a livello internazionale è nell’Unione Europea —>

Carta di Nizza nel 2000 (Carta dei diritti fondamentali dell’unione), oggi questa Carta ha lo stesso diritto dei

trattati dell’unione, quindi ha un valore primario.

Due articoli in cui viene riconosciuta la libertà sindacale e si riconosce l’importanza delle organizzazioni:

art. 27:

• riconoscimento di informazione e di consultazione dei lavoratori. Ci sono diverse direttive dell’unione

europea che garantiscono questi diritti. Prevedono una procedimentalizzazione dei poteri dell’imprenditore e

cioè sottoporre il potere dell’imprenditore a dei passaggi formali prima di prendere una decisione, questo

avviene soprattutto nell’ambito dei licenziamenti collettivi (l’imprenditore deve ascoltare il parare dei sindacati).

Oppure anche nell’ambito del trasferimento di azienda.

Art. 28:

• diritto di negoziazione e di azioni collettive per difesa degli interessi. Abbiamo l’espresso

riconoscimento del diritto di sciopero.

Si è discusso molto sulle associazioni dei datori di lavoro. Alcuni ritenevano che le associazioni dei datori di

lavoro fossero esclusi dall’art. 39 della Costituzione. La Corte Costituzionale, in una sentenza, afferma

implicitamente che l’art. 39 si applica anche ai datori di lavoro.

II-III-IV comma dell’art. 39 Costituzione non sono mai stati attuati. Il sindacato ha personalità giuridica solo se si

procede alla registrazione, questi commi però non sono mai stati attuati e quindi non ci sono sindacati registrati

e non hanno la personalità giuridica. Quindi cosa sono i sindacati? Sono associazioni semplici e ciò significa che

dei debiti del sindacato risponde colui che ha la rappresentanza giuridica.

Sentenza della corte costituzionale sulle associazioni sindacali dei militari.

26/03/19

Struttura e problemi giuridici della contrattazione collettiva

Art. 3 Costituzione

Eguaglianza formale e sostanziale.

Il lavoratore è in una posizione di debolezza sia contrattuale che giuridica, il fenomeno dell’organizzazione

collettiva ha la funzione di riequilibrare quello che era lo sfavore del lavoratore.

Il fatto che l’ordinamento decida di garantire il fenomeno collettivo e di intervenire con norme che sostengano i

lavoratori, significa che il legislatore vede nel fenomeno della contrattazione collettiva un modo di creare le

condizioni di equilibro dei rapporti di forza e rapporti contrattuali tra lavoratore e datore di lavoro.

“Crea condizioni affinché la partita sia giocata ad armi pari” rispetto a quanto avviene sul piano individuale.

Con l’affermarsi del fenomeno sindacale, anche l’impresa e i datori di lavoro hanno risposto creando anche loro

delle associazioni di rappresentanti dei datori di lavoro.

Storia movimento sindacale

Fine ‘800 dove ci sono soprattutto temi industriali e prime aggregazioni industriali importanti, dove i lavoratori

sentivano la necessità di affermare il proprio bisogno di salari più alti per il mantenimento della famiglia (o anche

degli orari di lavoro che fu un’altra grande battaglia dei sindacati).

Il fenomeno sindacale si caratterizzava per una relativa semplicità —> i lavorato iniziano ad aggregarsi. Il

conflitto che si sviluppa è tra lavoratori e datore di lavoro, i lavoratori iniziano a scioperare per ottenere ciò che

desiderano. Oppure piano extra aziendale —> i lavoratori si aggregavano fuori dall’azienda e si dividevano per

categorie.

L’organizzazione collettiva quindi avveniva o all’interno dell’impresa o nel territorio attraverso il tentativo di

controllare ciò che accade sul mercato di lavoro e fare in modo che i datori di lavoro riescano o non riescano a

reperire la manodopera sotto un determinato prezzo.

In Italia questo fenomeno si sviluppa tra fine ‘800 e inizio ‘900 e successivamente con l’avvento della

Costituzione è chiaro che questo fenomeno diventa molto più articolato e complesso.

Fenomeno sindacale oggi

Qualcosa di molto più articolato, sia come numerosità di associazioni sia dal lato del lavoratori e imprese. Sia

funzioni che i sindacati oggi svolgono della realtà lavorativa e sociale. contratti collettivi nazionali

Danno luogo ad una contrattazione collettiva estremamente articolata —> di lavoro

che sono molto articolati e si differenziano tra di loro per essere riferiti a diversi settori. Ispirano a regolare la

disciplina del lavoro per un certo settore di lavoro. Oggi i contratti collettivi nazioni di lavoro nel nostro paese

sono oltre 800. contrattazione collettiva a livello territoriale

Accanto a questi contratti, c’è lo sviluppo della (provinciale) ed esiste

contrattazione aziendale.

poi l’importante fenomeno della Questa è stata voluta dall’unione europea e prevede

ulteriori regole di disciplina e di governo del lavoro per le singole imprese.

Per quanto riguarda i contenuti della contrattazione possiamo dire che abbiamo, oggi, alcuni contenuti che

rispondono alla funzione classica che è quella della regolazione collettiva o come base della regolazione

individuale, condizioni contrattuali di lavoro.

1991 protocollo Ciampi —> importante protocollo sul lavoro, favorì accordi con le imprese italiane.

Si è passati da un sistema di adeguamenti automatici (adeguamento del salario al tasso di inflazione) ad un

sistema in cui la contrattazione collettiva, che ha sempre a cuore l’interesse dei lavoratori, governa le retribuzioni

attraverso un rinnovo dei contratti collettivi.

Condizioni di lavoro: tutte le altre condizioni che non sono la retribuzione, ma sono istituti economici collegati

comunque alla retribuzione come le maggiorazioni per lavoro notturno o lavoro domenicale.

Ci sono anche istituti che possono riguardare i riposi, le ferie.

Es. contratto collettivo di lavoro

Enti bilaterali —> Enti di forma associativa, cioè enti formati da rappresentati dei lavoratori e rappresentati dei

datori di lavoro. Istituti che fanno da contorno alla contrattazione lavorativa. Associazioni a cui sia le due parti

contribuiscono con contributi economici, che non sono obbligatori ma volontari, che servono per garantire per

es. sostegno momentaneo al reddito (disoccupazioni), oppure per borse di studio per i figli dei lavoratori.

Gestiscono anche le controversie di lavoro. È diventato molto importante in determinati settori di lavoro. Hanno

anche compiti di formazione del personale.

La contrattazione collettiva è molto vicina alle esigenze del settore di cui si occupa. Previdenza complementare,

cioè integrazione dei trattamenti pubblici pensionistici.

Nel contratto collettivo sono inserite le discipline dell’apprendistato, del lavoro a tempo parziale, contratto a

termine fino ad arrivare a modelli di lavoro tipici di alcuni settori.

Si trovano anche le norme disciplinari e le sanzioni, compresi i temi del licenziamento.

27/03/18

Regolazione dei rapporti di lavoro:

• eterologa: imposta dalle parti

• Autonoma

Art. 39 Costituzione

Cosa si intende per pluralismo sindacale?

• pluralismo quanto orientamento ideologico di politica sindacale: oggi non rappresenta un elemento

fondamentale, ma in passato lo è stato;

• Politica di impronta corporativista: quella del gruppo che agisce individuando l’interesse collettivo, per

massimizzare il profitto che si ricava da questa azione, a prescindere dalle conseguenze. Ogni lavoratore

decide di coalizzarsi nel modo che ritiene più opportuno e per l’interesse collettivo più vantaggioso.

Cosa è l’interesse collettivo? In senso ontologico non esiste, è un concetto che utilizziamo per descrivere un

fenomeno di mediazione di interessi individuali. Quindi è un concetto teso ad identificare sul piano descrittivo il

processo di mediazione di tanti interessi individuali, attraverso il momento dell’organizzazione e della

negoziazione tra le parti.

Nello stesso sistema produttivo ci possono essere più contratti collettivi.

Notevole pluralismo sia sul lato dei lavoratori sia su quello dei datori di lavoro.

Sindacalismo di mestiere, sindacati dei dirigenti.

Fenomeno degli anni ‘80 —> marcia dei 40.000 di Torino. Situazione di conflittualità, FIAT scendono in piazza i

quadri, i capi ufficio della FIAT. 28/03/19

Art. 3 Costituzione

Uguaglianza formale —> tutele assegnate al lavoratore mirano a riequilibrare mediante la politica quella disparità

socio politica che ci sarebbe se non ci fosse la tutela.

Tutela delle differenze —> l’ordinamento sottolinea le differenze che esistono, non impone neutralità. Rimozione

degli ostacoli di ordine economico-sociale.

Tutela antidiscriminatoria —> tutela che mira ad assicurare il pari trattamento dei lavoratori.

Comparazione reale o ipotetica —> per dimostrare una discriminazione bisogna rapportare la situazione a come

sarebbe dovuta andare normalmente.

Ipotesi delle molestie —> sia la legislazione italiana ed Europea trattano le molestie come una discriminazione.

Per molestia non si intende qualsiasi comportamento, ma uno indesiderato che ha per effetto o scopo di ledere

la dignità della persona. Comportamento indesiderato dalla vittima. La lesione della dignità dipende proprio dal

comportamento indesiderato dalla vittima.

La discriminazione vera e propria si divide in due:

discrimin

Dettagli
A.A. 2018-2019
43 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher JuliaLabollitaa di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Scarpelli Franco.