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CAPITOLO I: LEGGE E CONTRATTO COLLETTIVO

1. Concorso e conflitto tra fonti

La legge e il contratto sono le principali fonti del diritto del lavoro; la legge è l’espressione della

sovranità popolare incarnata nel parlamento mentre la contrattazione collettiva è protetta dall’articolo 39

della costituzione. La legge può intervenire a protezione di un interesse ritenuto generale, ma il suo

intervento deve essere proporzionato.

Si configura un concorso tra queste due fonti che può essere spontaneo o mediato da norme legali di

rinvio che originano la contrattazione collettiva delegata. Il concorso non implica sempre un conflitto, il

conflitto si verifica quando le due fonti si sovrappongono dettando discipline diverse sullo stesso oggetto o

quando la previsione del contratto collettivo supera i limiti imposti dalla legge.

2. Le norme legali di rinvio alla contrattazione collettiva

Da un lato la contrattazione collettiva si svolge liberamente sulla base di quanto emerge nelle dinamiche

di fatto e sulla base delle regole previste dal testo unico rappresentanza che costituisce una contrattazione

spontanea; allo stesso tempo la contrattazione si esercita sempre in una condizione di libertà (cioè quando

e dove ritenga di farlo) sulle materie oggetto di un rinvio legislativo.

L’ipotesi della contrattazione delegata le norme legali di rinvio che rimandano ai contratti collettivi:

queste possono prevedere un rinvio a un unico livello di contrattazione, a più livelli, o a qualunque possibile

livello e il rinvio può essere o meno accompagnato da un criterio di selezione dell’agente negoziale dal lato

dei lavoratori o dal tasso di rappresentatività di questo.

Nel modello tradizionale, la legge delinea un tratto e lascia al contratto collettivo di specificare il

quantum dei trattamenti in questione.

Es: nel codice civile, l’articolo 2110 non determina il periodo temporale entro il quale al lavoratore

malato è permesso di rimanere assenti dal lavoro, ma demanda la determinazione ai contratti

collettivi, diversi categoria a categoria. 58

Riassunto DIRITTO DEL LAVORO; Riccardo Del PuntaCamilla Besutti

Con questi rinvii, la legge persegue anche una finalità di regolazione del mercato, impedendo che le

imprese si facciano concorrenza al ribasso, di sotto delle soglie contrattuali.

Es. Materia previdenziale: c’è un articolo di una legge a norma del quale la retribuzione base per il

calcolo dei contributi obbligatori di previdenza e assistenza sociale non può essere inferiore

all’importo delle retribuzioni stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali

più rappresentative sul piano nazionale.

Negli anni 80 sono apparse delle norme di rinvio che dovevano autorizzare i contratti collettivi ad

apportare modifiche anche peggiorative ai trattamenti previsti dalla legge in situazioni di crisi

aziendale, o che dovevano rendere possibile l’accesso a tipologie contrattuali flessibili. Dal momento

in cui attraverso il rinvio era possibile derogare alla legge, si è prestata molta attenzione alla selezione dei

soggetti sindacali che avevano questi poteri.

es. art 8, legge 148\2011: i contratti di livello aziendale o territoriale, se stipulati da associazioni dei

lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale o dalle loro

rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi

interconfederali vigenti (RSA, RSU), sono abilitati a realizzare specifiche intese. norma è

→Questa

particolare perché non serve solo per gestire crisi aziendali, ma può essere usata anche per il

rilancio produttivo di impresa e inoltre prevede l’attribuzione di una facoltà di deroga anche

peggiorativa rispetto ai trattamenti che derivano dalla legge e del contratto collettivo. Per fare

questo, vengono indicati precisamente i soggetti sindacali legittimati.

Es. Sulla scia della norma appena spiegata, l’art 51 del d.lgs. n 81\2015 ha dettato una norma

generale per individuare i soggetti sindacali destinatari delle specifiche norme di rinvio.

Si usa il rinvio anche in un altro modello: la norma legale è soltanto una norma suppletiva che è

operativa a livello giuridico soltanto quando manca una disciplina collettiva; la norma legale

condiziona lo svolgersi la contrattazione collettiva, visto che le parti sanno che, se non dovessero arrivare

ad un accordo, subentra la norma legale.

3. Il conflitto tra legge e contratto collettivo: il modello rigido

Non esiste una norma che stabilisca come sciogliere i conflitti tra legge e contratto collettivo.

Il criterio classico prevede l’inderogabilità in peius della norma di legge che attribuisca diritti al

lavoratore subordinato, da parte del contratto collettivo.

Questa inderogabilità non è proclamata da nessuna norma generale, ma si ricava da singole

disposizioni che affermano che sono fatte salve le disposizioni di contratti collettivi che

contengono condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro.

Il vuoto è stato colmato dalla dottrina che, basandosi sulla funzione protettiva di ordine pubblico

del diritto del lavoro ha identificato in maniera unanime l’inderogabilità in questione come principio

fondamentale.

L’inderogabilità in peius incide non solo nel rapporto della contrattazione individuale, ma anche nei

rapporti tra legge e contratto collettivo: questo non è scontato perché la contrattazione collettiva, a

differenza di quella individuale, non è l’espressione del predominio del più forte ma è un’istituzione

sociale di autotutela collettiva dei lavoratori, inoltre lavora per migliorare le condizioni dei

lavoratori, non per peggiorarle.

La legge con questa inderogabilità impedisce che possono essere scambiati i diritti di matrice legislativa

con contropartite negoziali che in quel momento si hanno reputate prevalenti. Dunque, i beni protetti da 59

Riassunto DIRITTO DEL LAVORO; Riccardo Del PuntaCamilla Besutti

norme imperative di legge devono essere goduti immancabilmente dal lavoratore. clausola collettiva

→La

in contrasto con una norma imperativa di legge è colpita dalla nullità: nullità parziale, comporta la

sostituzione della clausola contrattuale con la norma legale con la quale entra in contrasto. Si dice, in

particolare che ad essere colpita da nullità sia la clausola del contratto individuale integrata dalla

previsione contraria alla legge del contratto collettivo.

In alcuni casi, si è assistito a disposizioni di legge che si sono autoproclamate inderogabili anche in

meglio per il lavoratore, a pena di nullità, dal contratto collettivo.

Es. Legislazione antinflazionistica, come il decreto Craxi sulla scala mobile del 1984: sono stati

posti tetti massimi ai trattamenti riconoscibili ai lavoratori con la contrattazione collettiva.

Bisogna sottolineare che mentre questa è l’eccezione del privato, è la regola nel lavoro pubblico.

4. Segue: il modello flessibile

Alla fine degli anni 80 la legge ha dovuto ammettere delle eccezioni al paradigma dominante e ha

dovuto consentire ai contratti collettivi di derogare in peggio; questo tecnicamente è stato fatto

riqualificando le norme legali di rinvio in modo da piegarle ad essere anche autorizzative di deroghe; è stato

usato un rinvio che contemplava la possibilità per la fonte delegata di prevedere una disciplina diversa e

non necessariamente più favorevole.

Il legislatore ha acconsentito alla previsione di trattamenti derogatori di quelli standard,

subordinando questi al controllo r all’approvazione dei sindacati più rappresentativi→per esempio, è

stato fatto in vista della protezione di interessi ritenuti superiori, come l’avviamento al lavoro di disoccupati

o la difesa di posti di lavoro minacciati da esuberi o dal dissesto dell’impresa.

La tendenza si è poi rafforzata con l’accelerazione impressa dall’articolo 8 della legge 148\ 2011 che

stabilisce che fermo restando il rispetto della costituzione, i vincoli derivanti da norme comunitarie e da

convenzioni internazionali sul lavoro, le specifiche intese operano anche in deroga alle disposizioni di

legge che disciplinano le materie richiamate dal secondo comma e alle relative regolamentazioni

contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro. per questa norma i contratti aziendali stipulati

secondo le procedure maggioritarie del testo unico rappresentanza del 2014 o di accordi analoghi,

hanno il potere di derogare alla legge.

Il decreto legislativo numero 81\ 2015 ha ristrutturato la disciplina dei contratti di lavoro non standard

e ha previsto la possibilità di deroghe da parte della contrattazione collettiva; lo stesso decreto ha

tentato di stabilizzare le norme di rinvio e ha disposto che per contratti collettivi si intendono i

contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più

rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze

sindacali aziendali, ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.

rimarcare il fatto che il livello nazionale e quello aziendale sono stati equiparati ai fini

→Bisogna

dell’attribuzione di poteri derogatori e, per lo stesso fine, sono stati equiparati il contratto aziendale

stipulato da un’associazione sindacale comparativamente più rappresentativa a livello nazionale e

quello stipulato dalle RSA o RSU.

5. L’inderogabilità della legge nel lavoro pubblico

Nel lavoro pubblico c’è una disposizione: articolo 2, c.2, d.lgs. n. 165\ 2001.

Nel settore pubblico, la regola è quella della inderogabilità della legge, ANCHE IN PEIUS, da parte del

contratto collettivo. La deroga è limitata alle materie affidate alla contrattazione collettiva ai sensi del 60

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decreto legislativo in questione, possono derogare soltanto i contratti collettivi di livello nazionale e le

deroghe devono rispettare i principi stabiliti da questo decreto legislativo. Se le previsioni del contratto

collettivo derogano a norme imperative di legge fuori dai casi consentiti, queste sono nulle e si

applica il regime di nullità parziale e subentro automatico delle norme di legge violate.

CAPITOLO II: CONTRATTO DI LAVORO E AUTONOMIA INDIVIDUALE

1. L’integrazione eteronoma del contratto individuale di lavoro

L’articolo 1374 del codice civile prevede che il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel

medesimo espresso, ma anche a tutte quelle conseguenze che ne derivano secondo legge.

giuridico può sempre interferire a custodia di valori ritenuti meritevoli di protezione e

→L’ordinamento

quindi la disciplina del contratto è un mix di ef

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ilariaadileo di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Scarpelli Franco.
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