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LAVORO SUBORDINATO VS LAVORO AUTONOMO
L'art 2222 "contratto d'opera" --> Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo
un'opera o un servizio, con lavoro prevalente proprio e senza vincolo di subordinazione nei
confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una
disciplina particolare nel libro IV.
Definizione di natura generale ma non definisce il lavora autonomo in toto, lascia fuori contratto di
mandato, di agenzia, ecc
Il 2222 è un contratto:
- personale, che riguarda l'attività di una persona (lo svolgimento di opera e di servizio da parte
di un'impresa è l'appalto).
- obbligatorio a svolgere un lavoro, intellettuale o manuale.
- stabilisce i confini a ciò che è lavoro autonomo e ciò che è lavoro subordinato. Da un lato il
lavoro autonomo (diverso dall'organizzazione di un'imprenditore) con prevalenza qualitativa più
che quantitativa. "senza vincoli di subordinazione" ci da un dato descrittivo in negativo, ci dice
che non ci sono tali vincoli, ma non sappiamo cos'è.
L'art 2094 "prestatore di lavoro subordinato": È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga
mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale
alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore. (imparare a memoria)
Siccome nel 2222 vi era il vincolo di subordinazione, qui troviamo la definizione di vincolo di
subordinazione?
Il 2094:
- la rilevanza definitoria di specificazione lavoro intellettuale e manuale, è da accantonare in
quanto è una distinzione degli anni 40' quando erano bene distinte e riconoscibili.
- il lavoro subordinato è colui che collabora nell'impresa alle dipendenze e sotto la direzione
dell'imprenditore.
Il 2222 sembra focalizzare il valore dell'inadempimento sul momento finale, su qualcosa di unitario,
"svolgere un opera o un servizio". Laddove nel 2094 il lavoratore si obbliga alle dipendenze e a
prestare il proprio lavoro, l'art 2094 si parla di lavoro, ma l'oggetto del contratto è in se, lo
svolgimento dell'attività operativa, mi obbligo a lavorare per te. Diversamente da lavorare per te
alla finalità di compiere un opera o un servizio.
Collaborare, in senso tecnico, nell'impresa ci da una concezione di inserimento in un processo
organizzato. Quindi collaborare nell'impresa significa prestare il proprio lavoro inserendosi in un
organizzazione alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore, considerata dalla
giurisprudenza come il lavoro subordinato. Lavoro subordinato come concetto eterodirezione.
Eterodirezione--> un soggetto che da delle direzioni a soggetti subordinati, ma anche direttive in
senso più ampio, inteso anche le direttive date ad un soggetto apicale dell'impresa dal consiglio di
amministrazione.
Anche nel lavoro autonomo ci sono direttive, anche se magari in via più generale che possono
entrare anche nello specifico. Il lavoro subordinato senza la direzione dell'imprenditore non può
svolgersi. Il programma contrattuale del lavoro autonomo è la realizzazione di un'opera o la
prestazione di un servizio. Il programma contrattuale del lavoratore subordinato è la messa a
disposizione di energie lavorative connotate da una certa capacità.
Nei casi in cui il datore di lavoro non fa adempiere il lavoratore, il c.d. mobbing, il lavoratore si
presta, rimane disponibile alla collaborazione restando in mora.
Il lavoro subordinato è dedotto lo svolgimento da un'attività lavorativa connotata da una
certa qualificazione inserita in un organizzazione, sotto un concetto di carattere gerarchico,
alle dipendenze sotto la direzione, che presuppone un etero direzione e allo stare alle
regole di quella organizzazione, regole che aiutano a completare quelle direttive.
Il lavoratore subordinato mette a disposizione una prestazione lavorativa che poi il datore di
lavoro potrà piegare la sua prestazione lavorative al fine di raggiungere le finalità
dell'organizzazione dell'impresa. Mentre il lavoratore autonomo offre una prestazione per un
determinato lavoro.
Infatti i casi giudiziari hanno il compito di accertare se si tratta di lavoro subordinato o lavoro
autonomo, e applicate le conseguenze in caso di incoerenza tra schema adottato e regime
giuridico realmente idoneo. Tali conseguenze potrebbero essere il pagamento del trattamento di
fine rapporto, e adattamento della retribuzione. Bisogna accertare in questi casi se è un
comportamento elusivo o caso di border line.
Sul piano civile il giudice si avvale di allegazioni e prove apportate dalle parti. In questi casi
vengono svolti su due piani:
- prima di tutto il giudice cerca con un ragionamento di sillogismo, attua una sussunzione della
fattispecie concreta e di quella astratta. Quali sono gli elementi tipici della subordinazione? la
giurisprudenza si concentra sull'etero direzione, a cui spesso viene accoppiato il potere
disciplinare, es emanazione di regolamenti interni che il lavoratore doveva disciplinare. (caso
raspa).
- successivamente la giurisprudenza effettua un'analisi sulla base della capacità di allegazione da
parte in particolare dell'attore, su una serie di caratteristiche, nel modo come lavorava la
persona, dove viene indirettamente provato la subordinazione, una serie di indici che di per se
non possono essere considerati un elemento decisivo, ma presi tutti insieme consentono di dare
un giudizio, un giudizio di approssimazione. Usati nel caso il sillogismo non di
- Questi indici sono vari e sono:
il luogo della prestazione, di solito quando è la sede dell'azienda è un indice più per la
• subordinazione, ma di per se non è rilevante, mentre se il lavoratore lavora da casa è più
frequentemente considerato un indice di lavoro autonomo;
Gli orari di lavoro, indice molto significativo, quando la prestazione è svolta rispettando un certo
• orario fisso è considerato più un indice di lavoro subordinato, per essere tenuto a rispettare un
orario. Se si dimostri che il rispettare un orario è considerato come vincolo inadempiente, allora è
indice della subordinazione. Tale indice non è incompatibile con il lavoro autonomo in alcuni casi.
gli strumenti perla prestazione lavorativa, la presenza o meno di organizzazione più o meno di
• proprietà dell'impresa.
l'inserimento gerarchico nell'organizzazione dell'impresa, tipi di relazione, che si vengono a
• creare con i colleghi e il datore di lavoro, la persona è collegata giornalmente a determinate
direttive e avvalersi dell'ausilio dei colleghi per effettuare la prestazione;
esclusività di quella prestazione di lavoro;
• la retribuzione, ritenendo normalmente laddove la retribuzione sia collegata al tempo della
• prestazione sia indice più della subordinazione, mentre se è collegata al risultato della
prestazione
Gli insieme di questi indici consente al giudice, dopo averli integrati al ragionamento di etero
direzione, di determinare se si tratta lavoro subordinato o autonomo.
- Elemento significante è il contenuto nel corpo del contratto, se vi è una clausola che riporta
un'espressione di autonomia, senza vincoli d'orario e direttive che le parte hanno voluto
assumere nel seguente rapporto e il rinvio agli articoli determinati. Quindi sostanzialmente se un
contratto applica lo schema funzionale di lavoro autonomo, la rilevanza della volontà delle parti
sulla qualificazione del contratto, è considerata dalla giurisprudenza irrilevante. La volontà delle
parti di qualificare la relazione è irrilevante perché poi di fatto è compito del giudice
sostanzialmente accertare che tipo di rapporto, di fatto, viene applicato. Quindi il fatto che le
parti abbiano scelto un nomen iuris per quel rapporto di lavoro è irrilevante. Perché se noi
ammettessimo che questa basta per accertare il rapporto derogheremmo tutta la disciplina dello
statuto subordinato. Questo non significa che ciò che sta scritto nel programma contrattuale, se
non è smentito dai fatti portati al giudice, o se il giudice è incerto dai dati rilevanti, allora può
diventare rilevante, come indice, ai fini della qualificazione.
Possono capitare dei casi che non è facile applicare questi ragionamenti, nei casi di lavori "nuovi"
degli anni 90', esempio i mototaxi, che sono stati oggetto di contenzioso sotto il profilo penale, per
la violazione di sicurezze previste per il lavoratore, che se erano soggetto di contratto subordinato
era reato se autonomo non era reato. Decisione fu molto tormentata, perché di fronte ad uno
schema funzionale con delle anomalie. La difesa prospettava gli indici degli strumenti per la
prestazione in proprietà al lavoratore (motorino), che gli orari non erano vincolanti, che lavorava chi
rispondeva alla chiamata, ecc. Indici non sufficienti perché gli strumenti non sono sufficienti senza
l'organizzazione aziendale, delle chiamate. Vero che potevano rifiutare la chiamata ma era una
libertà formale perché chi rifiutava la chiamata non veniva pagato, in più si diceva che le consegne
non avevano un risultato tale da poter assurgere di fornire una prestazione di servizio o di un
opera.
Alla fine la cassazione penale ha messo fine alla discussione negando che fu lavoro subordinato, e
quindi considerandolo lavoro autonomo (in parte influenzata dai giudici la consapevolezza che in
caso di accertare la relazione subordinata avrebbe portato alla chiusura delle aziende).
Altre figure difficili da definire sono i personal trainer.
Quello che è accaduto che tra la differenza classica del lavoro subordinato classico e il prestatore
d'opera classico, i due prototipi normativi classici, a partire dagli anni 80' soprattutto nel settore del
terziaria hanno evoluto i propri modelli organizzativi e hanno creato un tessuto di lavoratori in
mezzo alle due figure, c.d. lavoro autonomo di seconda generazione, che alla fine è stato confinato
dalle figure del lavoratore autonomo economicamente dipendente.
I CO CO CO
Molte imprese soprattutto medio-piccole sono attuati dei corsi di formazione del personale, servizi
di formazioni cercati sul mercato, che una volta erano insiti all'interno dell'impresa. Questo
processo c.d. di esternalizzazione, fa crescere il fenomeno degli appalti di servizi, il settore degli
appalti di servizi hanno avuto una progressiva crescita, facendo crescere il settore di lavoro
autonomo, i c.d. lavoratori autonomi di seconda generazione, che hanno un rapporto di
monocommittenza (un solo committente), che non si conclude con lo svolgimento di un servizio