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MANTENIMENTO CONDIZIONE ECONOMICA E NORMATIVA GIÀ
ACQUISITA. Per esempio, colui che ha acquisito un certo livello professionale, il
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trasferimento di azienda non potrà costituire ragione per demansionarlo, ma questo
può avvenire solo nei margini dell’art. 2103 (norme dello ius variandi). Infatti, le
norme dello ius variandi gli consentono al datore di lavoro di adibire il lavoratore a
mansioni inferiori, ma deve rimanere nell'ambito della stessa categoria giuridica.
Quindi non si potrà esse adibito a mansioni appartenenti ad altre categorie giuridiche
(lavoratore impiegato non potrà essere adibito a mansioni appartenenti alla categoria
dell'operaio). Significa che nel trasferimento di azienda si mantiene quella che è la
posizione professionale raggiunta (livello professionale).
MANTENIMENTO DEI CREDITI RETRIBUTIVI, GIÀ ACQUISITI. Il lavoratore
conserva quello che è il diritto a percepire le retribuzioni per le attività già
svolte. Il legislatore nell’art 2112 prevede nei confronti di questi crediti retributivi
una responsabilità solidale fra cedente e cessionario.
Vengono quindi garantiti i crediti già maturati, ma non vengono tutelate le
aspettative del lavoratore (gli viene garantito il credito corrispondente al livello
professionale raggiunto, ma non viene garantito che nel futuro questo livello
retributivo venga salvaguardato). Infatti, un lavoratore inquadrato in un determinato
livello professionale contrattualmente identificato andrà a percepire una
retribuzione che il contratto collettivo fa corrispondere a quel livello professionale.
Ma non sono garantite e sue aspettative future: è possibile che in sede di rinnovo del
contratto collettivo venga pattuita una retribuzione più bassa in forza del principio
di successione di normative nel tempo; è possibile che, se il cessionario ha un
contratto collettivo che prevede una retribuzione più bassa per quel tipo di mansioni
che il lavoratore svolge, il lavoratore andrà a percepire nel futuro una retribuzione
più bassa, quella cioè che prevede il contratto collettivo che si applica presso
l'impresa del cessionario.
Infatti:
• se il cedente e cessionario appartengono allo stesso settore produttivo il
problema non si pone e si applica lo stesso contratto collettivo nazionale.
• se il cedente e cessionario appartengono a settori produttivi diversi e quindi
applicano contratti collettivi diversi:in questo caso ognuno ha il suo contratto
di categoria.
• laddove il cessionario non abbia un proprio contratto collettivo (es. piccola
impresa che non ha aderito all'associazione di categoria) allora potrà
continuare a invocare le norme del contratto collettivo precedente fino alla
sua scadenza; cioè una volta che il contratto collettivo raggiunge la sua
scadenza, tali disposizioni non troveranno più applicazione e cominceranno
ad esser applicati i trattamenti normatici ed economici previsti dal
cessionario (art 2112). Le prestazioni di lavoro future, il lavoratore sarà
retribuito sulla base dei trattamenti retributivi previsti dal contratto collettivo
che si applicano al cessionario.
Cosa significa? Che se il contratto collettivo che applica il cessionario prevede dei
trattamenti retributivi più bassi per lo stesso tipo di mansioni il lavoratore sarà
retribuito in modo inferiore pur continuando a svolgere la stessa prestazione di
lavoro. 39
Nella ipotesi esternalizzazione-internalizzazione:
Questo significa che se io poi faccio seguire a un trasferimento di azienda un
contratto di appalto per re-internalizzare quelle competenze o quel servizio, il datore
di lavoro cedente può continuare a usare gli stessi lavoratori, le stesse competenze,
ma a un costo del lavoro ridotto perché essi saranno retribuiti sulla base del contratto
collettivo che applica il cessionario, che può prevedere delle retribuzioni più basse
per lo stesso tipo di mansione. Questo perché non si applica più il principio della
parità di trattamento.
TUTELE COLLETTIVE
I contratti collettivi hanno una scadenza di 3 anni. Quindi se il lavoratore viene
ceduto dopo un anno a un’impresa che non ha un contratto collettivo, questa
retribuirà il lavoratore sulla base del precedente contratto collettivo fino alla
scadenza dei tre anni. Se il cessionario non ha un contratto collettivo né nazionale
ne aziendale e il precedente contrato collettivo scade, sarà il contratto individuale
che regolamenta il trattamento retributivo fra cessionario e lavoratore.
Il legislatore ha sentito l'esigenza di emettere delle forme di tutela della collettività dei
lavoratori, perché nelle dinamiche di applicazione del 2112 emergono delle esigenze di
tutela non tanto del singolo quanto della collettività dei lavoratori interessati. Nell'ambito
del fenomeno trasferimento di azienda c’è anche un interesse collettivo meritevole di
essere tutelato, che non è la somma degli interessi individuali dei lavoratori, ma è
l'interesse della collettività dei lavoratori, cioè quello che sta sopra ai singoli interessi dei
lavoratori.
Quindi un lavoratore senza preavviso può da un giorno a un altro trovarsi alle dipendenze
di un nuovo datore di lavoro, e possa anche da un giorno a un altro trovarsi destinatario di
un nuovo contratto collettivo che preveda una retribuzione più bassa rispetto a quella che
aveva fino a quel momento percepito e sulla quale in qualche modo confidava. È vero che
il diritto del lavoro non tutela le aspettative, ma un lavoratore che è decenni che svolge un
certo tipo di mansione, quindi è inquadrato professionalmente in un certo livello, conta su
quella retribuzione. Ecco perché il trasferimento di azienda determina degli effetti nella
sfera giuridica, ma anche economica e sociale dei lavoratori interessati al trasferimento di
azienda. Dal momento che giuridicamente con l’art. 2112 questo può avvenire, cioè
consente di subentrare ad un nuovo contratto collettivo, ecco che il legislatore allo stesso
tempo ha avvertito l'esigenza di predisporre un sistema di tutele collettivo, cioè della
collettività dei lavoratori oggetto del trasferimento.
Lo si trova nell'art 47 della legge 428/1990 che è una legge con cui lo stato italiano si è
messo in regola rispetto ad alcune direttive comunitarie in materia di trasferimento di
azienda e, con questo, si viene ad affiancare alle tutele individuali già garantite dal 2112
un sistema di tutele collettive. Vengono cioè riconosciuti una serie di diritti in capo alle
rappresentanze sindacali operanti nell'azienda per consentire loro una gestione
concordata dell'evento trasferimento di azienda.
L'art 47 non pone limiti sostanziali, ma prevede oneri procedurali. Cioè nel momento in
cui il datore di lavoro delibera, in forza di quella che è la sua libertà di iniziativa economica,
di trasferire l'azienda o il ramo di azienda per una ragione insindacabile nel merito da parte
del lavoratore e dal sindacato, non vengono posti dall’art. 47 vincoli alla decisione del
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datore di lavoro, ma previsti degli oneri procedurali: il legislatore chiede che su questo
trasferimento, il quale determina degli effetti importanti nella sfera giuridica, economica e
sociale del lavoratore, il datore di lavoro si confronti con le rappresentanze sindacali
operanti in azienda.
Rappresentanze sindacali aziendali, riconoscendoli:
• diritto di informazione:
Su cosa? Su alcuni elementi come ad esempio la data del trasferimento di azienda,
i motivi (cioè quelle motivazioni che hanno portato il cedente a deliberare la
cessione del ramo di azienda che sono sicuramente motivi insindacabili nel merito).
In tal caso il legislatore chiede solo che vengano comunicati al rappresentante
sindacale aziendale perché consente un controllo su quella che è il reale rapporto
funzionale dei lavoratori interessati rispetto al servizio che viene ceduto. Infatti,
come detto, i lavoratori possono essere identificati al momento in cui avviene la
cessione; il sindacato che cosa può fare conoscendo le motivazioni? Può andare a
contestare la scelta del datore di lavoro che ha coinvolto dei lavoratori che non sono
funzionalmente collegati al servizio reso dal punto di vista della motivazione della
cessione.
Es. il datore di lavoro spiega e giustifica la cessione di quel ramo di
azienda che svolge attività di ricerca e selezione del personale, e non
intende più mantenere il personale coinvolto nella selezione del
personale. Identifica i lavoratori che hanno svolto fino a quel momento
competenze diverse. Anche se io giuridicamente datore di lavoro
nell'esercizio dello ius variandi gli modifico la mansione, la ragione che
giustifica la cessione non giustifica anche il coinvolgimento di quei
lavoratori.
Quindi il datore di lavoro è libero di decidere il motivo per cui dispone la cessione.
Quello che il legislatore gli impone è che questa ragione venga comunicata alle
rappresentanze sindacali aziendali perché conoscendo la motivazione potranno
verificare se l'identificazione dei lavoratori è corretta, cioè ricorre quel requisito di
appartenenza funzionale in quanto altrimenti sarebbe completamente rimesso
all'autonomia individuale del datore di lavoro.
• diritto di esame congiunto:
l’informazione che è finalizzata a un esame congiunto, a un confronto tra
rappresentanze sindacali e cedente, per cercare di rivedere insieme e contemperare
insieme gli effetti di questa decisione nella sfera giuridica del lavoratore.
Quindi la tutela collettiva serve a cercare di ridurre e di contenere gli effetti giuridici,
economici e sociali di questa decisione nei confronti dei lavoratori interessati.
Per esempio l’informazione sulla data puo consentire al sindacato, in sede di esame
congiunta, di tentare il rinvio (posticiparlo) al fine di far si che i lavoratori riescano
ad organizzarsi e prendere le giuste misure per tutelarsi. Non solo, il trasferimento
di azienda determina il passaggio dal contratto collettivo che applicava il cedente al
contratto collettivo che applica il cessionario. In sede di esame congiunto, il
sindacato può trattare che il vecchio contratto collettivo mantenga la sua validità per
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un periodo concordato anche nei casi in cui il cessionario abbia un proprio contratto
collettivo. Il sindacato può provare a trattare e laddove non riesca a trattare sulla
data può chiedere che il contratto collettivo che tutelava e prevedeva un certo
trattamento normativo e retributivo per i lavoratori possa continuare a trovare
applicazione in queste norme anche una volta che si è verificata la cession