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Costituzione
Il legislatore mette al centro del concetto repubblicano il lavoro. Il lavoro poi torna in alcuni principi
fondamentali: nei primi 4 articoli. Al lavoro sono poi dedicate una serie di norme importante nei titolo III
relativo ai rapporti economici e sono gli art. 65 e seguenti.
Art. 3 principio di uguaglianza: norma di grandissima importanza, non solo sul piano dei principi, ma anche
poi nel funzionamento concreto dell'ordinamento, è il parametro che viene più richiamato. Uguaglianza
sostanziale da valutare sul piano dei rapporti sostanziali, da valutare tra cittadini e sfera pubblica.. Ed è
spesso un parametro di ragionevolezza. Disposizione che sancisce al primo comma: "tutti i cittadini sono
uguali davanti alla legge". Troviamo un catalogo delle caratteristiche personali, nelle quali il legislatore non
ammette discriminazioni. Discriminazione sono alcune differenze di trattamento adottate in relazione a una
caratteristica fondamentale individuata dall'ordinamento. Oggi il catalogo delle condizioni personali che
meritano pari condizioni, è un catalogo in cui vi sono valori come quello dell'handicap, differenze etniche..
Nel secondo comma c'è il principio di uguaglianza sostanziale, che si rivolge alla repubblica: "è compito
della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e
l'uguaglianza dei cittadini". La condizione del lavoratore viene considerata dalla costituzione anche come
situazioni esterna alla sfera del lavoro. La situazione giuridica del lavoro non è come quella delle altre, il
lavoro non è una merce. La possibilità di avere un lavoro, e la possibilità di esprimere la propria persona con
il lavoro (formazione, realizzazione del reddito, tutela e affermazione delle proprie opinioni) sono un
presupposto per la partecipazione alla vita sociale ed economica. L. 1970 n. 370 statuto dei lavoratori:
possibilità di esprimere diritti di cittadinanza anche sul luogo di lavoro. Passaggio dall'approccio liberale
classico all'approccio democrazie sociali contemporanee. Approccio liberale classico: è quello nel momento
in cui si accosta al contratto é indifferente alla condizione delle parti, è coerente col principio di uguaglianza
formale. Approccio democratiche: si prende in considerazione la condizione delle parti. Il codice civile 1942
(testo pre costituzionale) - stabilisce la regola del recesso in maniera uguale per entrambe le parti, in
particolare stabilisce la regola del recesso senza obbligo di preavviso quando vi sia una giusta causa.
Queste regole vengono date alle parti, e cioè significa che è prevista per entrambi e indifferentemente dalle
condizioni, è una regola che rispetta l'approccio liberale. Tutta la disciplina successiva in materia di rapporto
di lavoro, è una disciplina che esprime l'esigenza di regolare il recesso del datore lavoro
(licenziamento).Perché solo da un lato? Non è una normativa disuguale? Perché è un attuazione del
principio di uguaglianza sostanziale, queste regole tengono conto delle diverse condizioni e tendono a
riequilibrare le condizioni di disuguaglianza giuridica, sociale, economica.
Art. 4 norma che viene normalmente ricordata come norma che garantisce il lavoro.Nel secondo comma si
sancisce il lavoro come dimensione di dovere. Il legislatore regola anche il luogo in cui deve crearsi il
rapporto di lavoro, tutti gli ordinamenti si preoccupano di come si regola il mercato del lavoro. Norma
programmatica: se io sono un disoccupato che ha abita a Cinisello Balsamo e so che c'è un impresa a 500
metri vicino a casa mia e so che hanno un posto libero io non posso andare li ed esigere il posto di lavoro.
Diritto che viene affermato come diritto generale ma è un diritto che è esercitabile sono nei limiti in cui la
repubblica mi rende effettivo questo diritto. Caso in cui uno ha già il lavoro. Il diritto al lavoro potrebbe avere
qualche significato:
- uno riguarda la possibilità di giustificare in relazione al diritto di lavoro la disciplina limitativa dei
licenziamenti
- possibilità per il lavoratore di invocare il suo diritto di lavorare
Danno: non mi fanno lavorare, anche se io non ho la possibilità di adempiere l'altra parte è tenuta comunque
ad adempiere nei miei confronti. Danno ulteriore si applicano le regole del diritto civile per il risarcimento del
danno. Art. 46: tema della partecipazione dei lavoratori nell'impresa. Art. 97: si occupa delle pubbliche
amministrazioni. Parliamo di una relazione che è contrattuale però non è un contratto come gli altri perché si
svolge nell'ambito della pubblica amministrazione, la quale ha un interesse pubblico che la p.a. persegue
che in qualche modo può incidere nella regolazione del contratto. Nel pubblico anziché nel privato l'accesso