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Costituzione

Il legislatore mette al centro del concetto repubblicano il lavoro. Il lavoro poi torna in alcuni principi fondamentali: nei primi 4 articoli. Al lavoro sono poi dedicate una serie di norme importanti nel titolo III relativo ai rapporti economici e sono gli art. 65 e seguenti.

Art. 3 principio di uguaglianza

Norma di grandissima importanza, non solo sul piano dei principi, ma anche poi nel funzionamento concreto dell'ordinamento, è il parametro che viene più richiamato. Uguaglianza sostanziale da valutare sul piano dei rapporti sostanziali, da valutare tra cittadini e sfera pubblica. Ed è spesso un parametro di ragionevolezza. Disposizione che sancisce al primo comma: "Tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge". Troviamo un catalogo delle caratteristiche personali, nelle quali il legislatore non ammette discriminazioni. Discriminazione sono alcune differenze di trattamento adottate in relazione a una caratteristica fondamentale individuata dall'ordinamento. Oggi il catalogo delle condizioni personali che meritano pari condizioni, è un catalogo in cui vi sono valori come quello dell'handicap, differenze etniche.

Nel secondo comma c'è il principio di uguaglianza sostanziale, che si rivolge alla Repubblica: "È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini".

La condizione del lavoratore viene considerata dalla costituzione anche come situazioni esterna alla sfera del lavoro. La situazione giuridica del lavoro non è come quella delle altre, il lavoro non è una merce. La possibilità di avere un lavoro, e la possibilità di esprimere la propria persona con il lavoro (formazione, realizzazione del reddito, tutela e affermazione delle proprie opinioni) sono un presupposto per la partecipazione alla vita sociale ed economica.

L. 1970 n. 370 statuto dei lavoratori: possibilità di esprimere diritti di cittadinanza anche sul luogo di lavoro. Passaggio dall'approccio liberale classico all'approccio democrazie sociali contemporanee. Approccio liberale classico: è quello nel momento in cui si accosta al contratto è indifferente alla condizione delle parti, è coerente col principio di uguaglianza formale. Approccio democratiche: si prende in considerazione la condizione delle parti.

Il codice civile 1942 (testo pre costituzionale) - stabilisce la regola del recesso in maniera uguale per entrambe le parti, in particolare stabilisce la regola del recesso senza obbligo di preavviso quando vi sia una giusta causa. Queste regole vengono date alle parti, e cioè significa che è prevista per entrambi e indifferentemente dalle

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

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