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Partita IVA; AIP; Lavoro accessorio
1. Partite IVA
Il fenomeno delle Partite IVA fa riferimento a prestazioni di lavoro autonomo (lavoratori autonomi
titolari di partita IVA). La legge 92 ‘Riforma Fornero’ all’art. 69 bis, stabilisce una norma che ne
contrasti il fenomeno:
a. delimita il campo di intervento agli autonomi titolari di partita iva;
b. stabilisce che le prestazioni sono considerate come rapporti di collaborazione continuativa se
ricorrono almeno due dei tre presupposti stabiliti:
1. Collaborazione con uno stesso committente che abbia durata superiore a 8 mesi – anche
eventualmente intervallati – distribuiti in due anni consecutivi. Non si specifica però se
l’anno sia da considerarsi in termini civili o solare. Allora, considerato che il requisito (2)
considera l’anno solare, è da considerarsi anche in questo caso come tale.
2. Il corrispettivo derivante dal totale ricevuto dalla prestazione superi l’80% annuo in due anni
solari consecutivi.
3. Alla collaborazione corrisponde una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del
committente.
Si noti che il ‘sono considerate’ implica che il legislatore non ha fatto riferimento a una presunzione
assoluta, ma a una presunzione relativa, dove quindi è ammessa il ‘salvo prova contraria’.
L’effetto della prestazione (comma 4), implica che la prestazione non è retroattiva e funziona dal 18
luglio 2012 (emissione) e per i restanti contratti posti in essere, sarebbero decorsi 12 mesi (sino al
18 luglio 2013) per adeguarsi alla sua disciplina.
Si noti però il fenomeno del ‘doppio salto mortale’. E’ reso noto che in mancanza dei requisiti
proposti, il contratto partita iva è da considerarsi come contratto di lavoro a progetto. Ma, questo
implica che precedentemente, data la tipologia ‘partita iva’, mancava ovviamente un ‘progetto’ a
cui far fede. Pertanto, trasformato in contratto di lavoro a progetto detto progetto mancherà:
pertanto, saranno da applicarsi le sanzioni ai sensi dell’art. 69 c.1., sanzione che opera con
presunzione assoluta di lavoro subordinato, non relativa. Buon consiglio, risulta allora, per ogni
tipo di lavoro, diverso dal subordinato, prevedere sempre e comunque un progetto, in modo da
‘cautelarsi’ da eventuali evenienze di questo tipo.
● Esistono però aree di non operatività della presunzione.
I. Prima area di non operatività della presunzione (comma 2). Ci sono due requisiti alternativi
ma concorrenti tra loro, ovvero operanti assieme:
a. l’attività del lavoratore che richiesta il possesso di elevate competenze frutto di esperienze
formative o pratiche: elevata competenza professionale
b. alcuni criteri di reddito – varianti – superiori a 1,25 volte superiore all’imponibile.
II. Seconda area di esclusione (comma 3). Non opera la presunzione se si ha attività libero
professionale per cui l’ordinamento richieste iscrizioni ad albi, registri, etc. Per alcune categorie
infatti è necessaria l’iscrizione ad un albo (es. avvocati, commercialisti, etc) che manca per altre
Andrea'Sestino,'Università'di'Bari'