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Confindustria del 2014.
2.2. Fondamenti giuridici, scopo, soggetto ed efficacia
Come abbiamo appena visto il fondamento giuridico della
contrattazione collettiva risiede, da un lato, nell’autonomia che
l'ordinamento giuridico riconosce alle organizzazioni sindacali (art. 39
Cost.) e, dall’altro, è disciplinata dal Codice civile e dalle leggi sui
rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, oltre che al D.lgs.
165/2001. La contrattazione collettiva rappresenta, quindi, la
principale espressione dell'autonomia sindacale e costituisce il
compito principale delle associazioni sindacali. La contrattazione
collettiva è
finalizzata al raggiungimento di un accordo, chiamato contratto
collettivo, tra un datore di lavoro (o un gruppo di datori di lavoro) ed
un'organizzazione (o più organizzazioni) di lavoratori, al fine di
stabilire il trattamento minimo garantito e le condizioni di lavoro alle
quali dovranno conformarsi i singoli contratti individuali stipulati sul
territorio della nazione.
L’oggetto della contrattazione collettiva è costituito prevalentemente
dai rapporti individuali di lavoro subordinato mentre l’efficacia è
rivolta a tutti gli appartenenti alla categoria professionale
considerata.
Nella previsione dell’art. 39 Cost., la sua efficacia si riferisce a tutti gli
appartenenti alla categoria professionale considerata; tuttavia, la
mancata attuazione del citato disposto costituzionale (mancata
registrazione degli attuali sindacati) fa sì che la contrattazione vincoli
esclusivamente i firmatari del contratto collettivo e di riflesso i datori
e i lavoratori che aderiscono alle organizzazioni datoriali e sindacali
stipulanti.
Tuttavia, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, parte
delle previsioni contrattuali (es.: quelle relative ai trattamenti
retributivi minimi) sono
immediatamente applicabili anche ai lavoratori non iscritti ai sindacati
stipulanti e per i quali il contratto individuale abbia previsto un
trattamento più sfavorevole.
2.3. Gli attori
Il procedimento, che porta alla stipulazione dei contratti collettivi
nazionali di lavoro del settore pubblico, vede la presenza di quattro
soggetti:
a) l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN);
b) i comparti e i comitati di settore;
c) le organizzazioni sindacali;
d) la Corte dei conti in sede di controllo.
2.3.1. L’ARAN
L’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche
amministrazioni è l’ente che rappresenta legalmente le P.A nella
contrattazione collettiva nazionale ed è sottoposta alla vigilanza della
Presidenza del Consiglio dei ministri, in qualità di ente pubblico non
economico vigilato. Venne istituita con il D.lgs. 29 del 1993. Il d.lgs. n.
165/2001 prevede che questo ente sia l’unico soggetto che esercita, a
livello nazionale, le attività sindacali, di negoziazione dei contratti
collettivi e di assistenza delle pubbliche amministrazioni ai fini
dell’uniforme applicazione dei contratti collettivi.
I compiti affidati all’Aran non sono solo questi, ma questo organo si
occupa anche dello studio, del monitoraggio e della documentazione
utili per l'esercizio della contrattazione collettiva e predispone ogni
semestre un rapporto sull’evoluzione delle retribuzioni di fatto dei
pubblici dipendenti, da trasmettere al Governo, ai comitati di settore
dei comparti, Regioni e Autonomie locali e Sanità e alle Commissioni
parlamentari competenti.
L’ARAN è diretta da un presidente, nominato con d.P.R. su proposta
del
ministro per la funzione pubblica previo parere della Conferenza
unificata Stato-Regioni, e un comitato direttivo composto da due
membri eletti dal Governo, uno scelto dalla Conferenza dei Presidenti
delle Regioni, uno scelto dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani e
dall’Unione delle Provincie d’Italia.
L’ARAN è sostenuta tramite i contributi degli enti che vengono versati
annualmente come quota di funzionamento dell’esercizio.
2.3.2. I comparti e i comitati di settore
La contrattazione collettiva nazionale si basa principalmente sui
contratti collettivi di comparto. I comparti sono costituiti da settori
omogenei o affini della P.A. e sono determinati tramite appositi
accordi tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale [A.R.A.N.] della
P.A. e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Pertanto, i comparti sono le unità fondamentali della contrattazione
collettiva del pubblico impiego.
Un tempo erano 11, oggi invece sono 4.
In particolare, il settore pubblico, ai fini della contrattazione, è diviso
nei comparti: a) funzioni centrali; b) funzioni locali; c) istruzione e
ricerca; d) sanità.
L’aggregazione dei comparti ha portato ad una progressiva
semplificazione nell’attività negoziale, riducendo gli accordi che ARAN
doveva concludere per le diverse aree.
La rappresentanza di un determinato comparto viene espressa dal
rispettivo comitato di settore.
I comitati di settore sono le rappresentanze delle pubbliche
amministrazioni che inviano gli atti di indirizzo per la contrattazione
collettiva all’Aran e ratificano le ipotesi di contratto che sono state
egli organismi di rappresentanza nei luoghi di lavoro
(Rappresentanze Sindacali Unitarie).
La Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU), che nasce con l’accordo
fra Governo, Confindustria, CGIL, CISL e UIL del 23/07/1993, è un
organismo sindacale che esiste in ogni luogo di lavoro, pubblico
o privato ed è costituito da almeno tre persone elette da tutti i
lavoratori iscritti e non iscritti al sindacato. I componenti delle RSU
sono eletti su liste del sindacato ma possono anche essere non iscritti
a quel sindacato, in ogni caso gli eletti rappresentano tutti i lavoratori
non il sindacato nella cui lista sono stati eletti. Chi è eletto nella RSU
non è un funzionario del sindacato, ma una lavoratrice o un lavoratore
che svolge una precisa funzione: rappresenta le esigenze dei
lavoratori senza diventare un sindacalista di professione, inoltre
svolge il suo ruolo a tempo determinato, infatti rimane in carica tre
anni. La RSU, dunque, tutela i lavoratori collettivamente, controllando
l’applicazione del contratto o trasformando in una vertenza un
particolare problema.
Nell’ambito della contrattazione collettiva, l’importanza del RSU è
dovuta a quanto disposto dall’art. 43 del Decreto Legislativo
n.165/2001, in cui si esprime che l’ARAN ammette alla contrattazione
collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano nel
comparto o nell’area una rappresentatività non inferiore al 5%,
considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato
elettorale. La rappresentatività associativa viene espressa dalla
percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali
rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell’ambito considerato. La
rappresentatività elettorale è espressa dalla percentuale dei voti
ottenuti nelle elezioni delle RSU, rispetto al totale dei voti espressi
nell’ambito considerato. Da queste percentuali diviene la forza di
rappresentatività nazionale. Il dato sulla rappresentatività costituisce
una condizione giuridica formale per la validazione degli accordi
sottoscritti con le organizzazioni sindacali ed anche per l’ammissione
alle trattative e per siglare le ipotesi d’accordo a livello nazionale.
Pertanto, è importante che un RSU raccolga consensi da parte dei
colleghi, condividendo obiettivi, proposte ed azioni.
Per quanto riguarda il comparto sanità, in ogni azienda sanitaria sono
importanti i dati relativi alle deleghe sindacali e quelli risultanti
dalle specifiche elezioni delle Rappresentanze Sindacali unitarie
(RSU) in quanto essenziali per misurare i rapporti di forza sindacali.
2.3.4. La Corte dei conti in sede di controllo
L’art. 47 del d.lgs. n. 165/01 assegna alla Corte dei conti il controllo
della compatibilità economico-finanziaria dei contratti collettivi
nazionali. L’intervento della Corte dei conti, atipico rispetto al modello
di contrattazione collettiva del settore privato, costituisce una
peculiarità ineliminabile della contrattazione collettiva pubblica, che,
a differenza di quella privata, impegna danaro pubblico ed è
sottoposta a vincoli di spesa. Il procedimento relativo alla
contrattazione collettiva nazionale è disciplinato dall’art. 47 del d.lgs.
n. 165/01. Lo svolgimento della contrattazione vera e propria è
anticipato da una fase “precontrattuale”, in cui il Governo individua le
risorse finanziarie destinate alla contrattazione collettiva e i comitati
di settore deliberano gli atti di indirizzo da inviare all’ARAN.
3. LA FORMAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE E I
LIVELLI DI CONTRATTAZIONE
Il procedimento relativo alla contrattazione collettiva nazionale è
disciplinato dall’art. 47 del d.lgs. n. 165/01.
Vi sono più fasi
- Fase preliminare
In questa fase il Governo individua le risorse finanziarie destinate alla
contrattazione collettiva e i comitati di settore deliberano gli atti di
indirizzo da inviare all’ARAN. Vengono definiti i sindacati
maggiormente rappresentativi e le parti che entreranno nella
contrattazione.
- Fase contrattuale:
in tale fase i sindacati espongono le loro piattaforme cioè comunicano
ad ARAN uno schema su cui si andrà a trattare. L’esito di questa fase
è una pre-intesa che è un testo contrattuale composto di articoli, che
andrà incontro ai necessari controlli sui piani contrattuali e legislativi.
- Fase di controllo:
I controlli che vengono condotti possono essere sul testo (per
verificare che le volontà contrattuali vengano rispettate) e sui conti
(svolti dalla Corte dei conti). Durante questo controllo la Corte dei
conti, nel caso dovesse riscontrare una condizione ostativa, può
bocciare il contratto collettivo, certificare che il contratto è
compatibile con le previsioni di bilancio, esprimere alcune possibilità
di miglioramento. Se la certificazione non è positiva in toto bisogna
ripartire da zero, diversamente la corte può certificare positivamente
alcune parti e bocciarne altri, con certificazione positiva parziale, in
tal caso le parti non certificate debbono essere rimesse in discussione
con una nuova fase contrattuali. Per evitare che i lavoratori del
pubblico impiego nelle more del contratto si vedano impoveriti è stato
introdotto l’art 47bis recante la tutela retributiva per i dipendenti
pubblici, i quali ricevono una specie di acconto sui futuri
- Risolvere un problema di matematica
- Riassumere un testo
- Tradurre una frase
- E molto altro ancora...
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