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Confindustria del 2014.

2.2. Fondamenti giuridici, scopo, soggetto ed efficacia

Come abbiamo appena visto il fondamento giuridico della

contrattazione collettiva risiede, da un lato, nell’autonomia che

l'ordinamento giuridico riconosce alle organizzazioni sindacali (art. 39

Cost.) e, dall’altro, è disciplinata dal Codice civile e dalle leggi sui

rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, oltre che al D.lgs.

165/2001. La contrattazione collettiva rappresenta, quindi, la

principale espressione dell'autonomia sindacale e costituisce il

compito principale delle associazioni sindacali. La contrattazione

collettiva è

finalizzata al raggiungimento di un accordo, chiamato contratto

collettivo, tra un datore di lavoro (o un gruppo di datori di lavoro) ed

un'organizzazione (o più organizzazioni) di lavoratori, al fine di

stabilire il trattamento minimo garantito e le condizioni di lavoro alle

quali dovranno conformarsi i singoli contratti individuali stipulati sul

territorio della nazione.

L’oggetto della contrattazione collettiva è costituito prevalentemente

dai rapporti individuali di lavoro subordinato mentre l’efficacia è

rivolta a tutti gli appartenenti alla categoria professionale

considerata.

Nella previsione dell’art. 39 Cost., la sua efficacia si riferisce a tutti gli

appartenenti alla categoria professionale considerata; tuttavia, la

mancata attuazione del citato disposto costituzionale (mancata

registrazione degli attuali sindacati) fa sì che la contrattazione vincoli

esclusivamente i firmatari del contratto collettivo e di riflesso i datori

e i lavoratori che aderiscono alle organizzazioni datoriali e sindacali

stipulanti.

Tuttavia, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, parte

delle previsioni contrattuali (es.: quelle relative ai trattamenti

retributivi minimi) sono

immediatamente applicabili anche ai lavoratori non iscritti ai sindacati

stipulanti e per i quali il contratto individuale abbia previsto un

trattamento più sfavorevole.

2.3. Gli attori

Il procedimento, che porta alla stipulazione dei contratti collettivi

nazionali di lavoro del settore pubblico, vede la presenza di quattro

soggetti:

a) l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche

amministrazioni (ARAN);

b) i comparti e i comitati di settore;

c) le organizzazioni sindacali;

d) la Corte dei conti in sede di controllo.

2.3.1. L’ARAN

L’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche

amministrazioni è l’ente che rappresenta legalmente le P.A nella

contrattazione collettiva nazionale ed è sottoposta alla vigilanza della

Presidenza del Consiglio dei ministri, in qualità di ente pubblico non

economico vigilato. Venne istituita con il D.lgs. 29 del 1993. Il d.lgs. n.

165/2001 prevede che questo ente sia l’unico soggetto che esercita, a

livello nazionale, le attività sindacali, di negoziazione dei contratti

collettivi e di assistenza delle pubbliche amministrazioni ai fini

dell’uniforme applicazione dei contratti collettivi.

I compiti affidati all’Aran non sono solo questi, ma questo organo si

occupa anche dello studio, del monitoraggio e della documentazione

utili per l'esercizio della contrattazione collettiva e predispone ogni

semestre un rapporto sull’evoluzione delle retribuzioni di fatto dei

pubblici dipendenti, da trasmettere al Governo, ai comitati di settore

dei comparti, Regioni e Autonomie locali e Sanità e alle Commissioni

parlamentari competenti.

L’ARAN è diretta da un presidente, nominato con d.P.R. su proposta

del

ministro per la funzione pubblica previo parere della Conferenza

unificata Stato-Regioni, e un comitato direttivo composto da due

membri eletti dal Governo, uno scelto dalla Conferenza dei Presidenti

delle Regioni, uno scelto dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani e

dall’Unione delle Provincie d’Italia.

L’ARAN è sostenuta tramite i contributi degli enti che vengono versati

annualmente come quota di funzionamento dell’esercizio.

2.3.2. I comparti e i comitati di settore

La contrattazione collettiva nazionale si basa principalmente sui

contratti collettivi di comparto. I comparti sono costituiti da settori

omogenei o affini della P.A. e sono determinati tramite appositi

accordi tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale [A.R.A.N.] della

P.A. e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Pertanto, i comparti sono le unità fondamentali della contrattazione

collettiva del pubblico impiego.

Un tempo erano 11, oggi invece sono 4.

In particolare, il settore pubblico, ai fini della contrattazione, è diviso

nei comparti: a) funzioni centrali; b) funzioni locali; c) istruzione e

ricerca; d) sanità.

L’aggregazione dei comparti ha portato ad una progressiva

semplificazione nell’attività negoziale, riducendo gli accordi che ARAN

doveva concludere per le diverse aree.

La rappresentanza di un determinato comparto viene espressa dal

rispettivo comitato di settore.

I comitati di settore sono le rappresentanze delle pubbliche

amministrazioni che inviano gli atti di indirizzo per la contrattazione

collettiva all’Aran e ratificano le ipotesi di contratto che sono state

egli organismi di rappresentanza nei luoghi di lavoro

(Rappresentanze Sindacali Unitarie).

La Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU), che nasce con l’accordo

fra Governo, Confindustria, CGIL, CISL e UIL del 23/07/1993, è un

organismo sindacale che esiste in ogni luogo di lavoro, pubblico

o privato ed è costituito da almeno tre persone elette da tutti i

lavoratori iscritti e non iscritti al sindacato. I componenti delle RSU

sono eletti su liste del sindacato ma possono anche essere non iscritti

a quel sindacato, in ogni caso gli eletti rappresentano tutti i lavoratori

non il sindacato nella cui lista sono stati eletti. Chi è eletto nella RSU

non è un funzionario del sindacato, ma una lavoratrice o un lavoratore

che svolge una precisa funzione: rappresenta le esigenze dei

lavoratori senza diventare un sindacalista di professione, inoltre

svolge il suo ruolo a tempo determinato, infatti rimane in carica tre

anni. La RSU, dunque, tutela i lavoratori collettivamente, controllando

l’applicazione del contratto o trasformando in una vertenza un

particolare problema.

Nell’ambito della contrattazione collettiva, l’importanza del RSU è

dovuta a quanto disposto dall’art. 43 del Decreto Legislativo

n.165/2001, in cui si esprime che l’ARAN ammette alla contrattazione

collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano nel

comparto o nell’area una rappresentatività non inferiore al 5%,

considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato

elettorale. La rappresentatività associativa viene espressa dalla

percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali

rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell’ambito considerato. La

rappresentatività elettorale è espressa dalla percentuale dei voti

ottenuti nelle elezioni delle RSU, rispetto al totale dei voti espressi

nell’ambito considerato. Da queste percentuali diviene la forza di

rappresentatività nazionale. Il dato sulla rappresentatività costituisce

una condizione giuridica formale per la validazione degli accordi

sottoscritti con le organizzazioni sindacali ed anche per l’ammissione

alle trattative e per siglare le ipotesi d’accordo a livello nazionale.

Pertanto, è importante che un RSU raccolga consensi da parte dei

colleghi, condividendo obiettivi, proposte ed azioni.

Per quanto riguarda il comparto sanità, in ogni azienda sanitaria sono

importanti i dati relativi alle deleghe sindacali e quelli risultanti

dalle specifiche elezioni delle Rappresentanze Sindacali unitarie

(RSU) in quanto essenziali per misurare i rapporti di forza sindacali.

2.3.4. La Corte dei conti in sede di controllo

L’art. 47 del d.lgs. n. 165/01 assegna alla Corte dei conti il controllo

della compatibilità economico-finanziaria dei contratti collettivi

nazionali. L’intervento della Corte dei conti, atipico rispetto al modello

di contrattazione collettiva del settore privato, costituisce una

peculiarità ineliminabile della contrattazione collettiva pubblica, che,

a differenza di quella privata, impegna danaro pubblico ed è

sottoposta a vincoli di spesa. Il procedimento relativo alla

contrattazione collettiva nazionale è disciplinato dall’art. 47 del d.lgs.

n. 165/01. Lo svolgimento della contrattazione vera e propria è

anticipato da una fase “precontrattuale”, in cui il Governo individua le

risorse finanziarie destinate alla contrattazione collettiva e i comitati

di settore deliberano gli atti di indirizzo da inviare all’ARAN.

3. LA FORMAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE E I

LIVELLI DI CONTRATTAZIONE

Il procedimento relativo alla contrattazione collettiva nazionale è

disciplinato dall’art. 47 del d.lgs. n. 165/01.

Vi sono più fasi

- Fase preliminare

In questa fase il Governo individua le risorse finanziarie destinate alla

contrattazione collettiva e i comitati di settore deliberano gli atti di

indirizzo da inviare all’ARAN. Vengono definiti i sindacati

maggiormente rappresentativi e le parti che entreranno nella

contrattazione.

- Fase contrattuale:

in tale fase i sindacati espongono le loro piattaforme cioè comunicano

ad ARAN uno schema su cui si andrà a trattare. L’esito di questa fase

è una pre-intesa che è un testo contrattuale composto di articoli, che

andrà incontro ai necessari controlli sui piani contrattuali e legislativi.

- Fase di controllo:

I controlli che vengono condotti possono essere sul testo (per

verificare che le volontà contrattuali vengano rispettate) e sui conti

(svolti dalla Corte dei conti). Durante questo controllo la Corte dei

conti, nel caso dovesse riscontrare una condizione ostativa, può

bocciare il contratto collettivo, certificare che il contratto è

compatibile con le previsioni di bilancio, esprimere alcune possibilità

di miglioramento. Se la certificazione non è positiva in toto bisogna

ripartire da zero, diversamente la corte può certificare positivamente

alcune parti e bocciarne altri, con certificazione positiva parziale, in

tal caso le parti non certificate debbono essere rimesse in discussione

con una nuova fase contrattuali. Per evitare che i lavoratori del

pubblico impiego nelle more del contratto si vedano impoveriti è stato

introdotto l’art 47bis recante la tutela retributiva per i dipendenti

pubblici, i quali ricevono una specie di acconto sui futuri

Dettagli
Publisher
A.A. 2025-2026
19 pagine
SSD Scienze economiche e statistiche SECS-P/01 Economia politica

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Antodg di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Economia politica e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica Unitelma Sapienza di Roma o del prof Fiorella Antonio.