Sentenze - modulo B1
Contrattazione collettiva e rappresentanze sindacali
Sentenza Corte di Cassazione n. 10260/2001
Questa sentenza illustra il procedimento giuridico attraverso cui il giudice può ridefinire (o, in caso di assenza, definire) la retribuzione sufficiente secondo il parametro previsto all’art. 36, Cost.: “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”, in combinato disposto con l’art. 2099, c.c.: “La retribuzione del prestatore di lavoro può essere stabilita a tempo o a cottimo e deve essere corrisposta nella misura determinata (dalle norme corporative), con le modalità e nei termini in uso nel luogo in cui il lavoro viene eseguito. In mancanza (di norme corporative o) di accordo tra le parti, la retribuzione è determinata dal giudice, tenuto conto, ove occorra, del parere delle associazioni professionali. Il prestatore di lavoro può anche essere retribuito in tutto o in parte con partecipazione agli utili o ai prodotti, con provvigione o con prestazioni in natura”.
Vengono in particolare esaminati dalla Corte quali siano le ipotesi e i limiti da rispettare quando il giudice ritenga di discostarsi dal riferimento alla retribuzione prevista nel contratto collettivo. Il contratto collettivo al quale parametrare la retribuzione ex art. 36, Cost., viene individuato attraverso il meccanismo previsto dall’art 2070, c.c. il quale tuttavia era applicabile soltanto ai contratti collettivi stipulati nel periodo corporativo e non agli attuali contratti di diritto comune: in questo caso specifico, tuttavia, la giurisprudenza vi fa riferimento in via meramente interpretativa.
Il lavoratore in questione impugnava la sentenza del giudice di merito (giudice del lavoro) di primo grado che aveva respinto la domanda di differenze retributive proposta del lavoratore stesso; il Tribunale di Catania, in accoglimento dell’appello del lavoratore ed in riforma della sentenza impugnata, ha condannato in solido la società convenuta, nonché i soci in proprio, a pagare al ricorrente la somma non retribuitagli. Il Tribunale riteneva che i compensi di fatto corrisposti al lavoratore fossero inadeguati in relazione alla quantità e qualità delle prestazioni lavorative svolte. Il Tribunale riteneva non applicabile l’invocato CCNL di settore, stante il difetto di prova dell’iscrizione delle parti alle organizzazioni sindacali di categoria stipulanti; ma ne assumeva i minimi retributivi in esso indicati al fine della determinazione della retribuzione congrua ai sensi dell’art. 36, Cost., ridotti però del 30% in ragione delle modeste dimensioni della ditta datoriale e del costo del lavoro mediamente sopportato nel locale mercato del lavoro in casi analoghi. I datori di lavoro hanno proposto ricorso per Cassazione a tale sentenza.
La Corte di Cassazione censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha applicato una riduzione del 30% dei minimi contrattuali, sostenendo che “ai fini della determinazione della giusta retribuzione ai sensi dell'art. 36, Cost., il giudice, se non ritiene di adottare come parametro i minimi salariali stabiliti dalla contrattazione collettiva, può discostarsene, ma deve fornire specifica indicazione delle ragioni che sostengono la diversa misura da lui ritenuta conforme ai criteri di proporzionalità e sufficienza posti dalla norma costituzionale; d'altro canto, la determinazione della retribuzione spettante in misura inferiore ai minimi salariali posti dalla contrattazione collettiva non può comunque trovare motivazione nel richiamo a condizioni ambientali e territoriali, ancorché peculiari del mercato del lavoro nel settore di riferimento, perché il precetto costituzionale è rivolto ad impedire ogni forma di sfruttamento del dipendente, anche quando trovi radice nella situazione socio-economica del mercato del lavoro.
Inoltre, la sentenza impugnata viene censurata perché, con la riduzione del 30% dei minimi contrattuali, ha inciso sulla misura legale dell’indennità di contingenza (elemento della retribuzione che ha il compito di adeguare la retribuzione alla variazione del costo della vita).
I motivi richiamati sono fondati su limiti che vengono ribaditi dalla Corte: la funzione dei minimi salariali è quella di essere il parametro della giusta retribuzione ai sensi dell'art. 36, Cost., e di evitare lo sfruttamento del lavoratore anche nelle zone del Paese con una situazione socio-economica depressa e con un mercato del lavoro caratterizzato da forte offerta di manodopera.
Per quanto riguarda la nozione di giusta retribuzione, in una economia monetaristica, quali sono tutte le società moderne, l’adeguatezza richiesta dall'art. 36 si misura con il potere di acquisto della moneta corrisposta come retribuzione, e cioè con la quantità e qualità di beni e servizi che il potere di acquisto della retribuzione è in grado di assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia. Se il potere di acquisto di una stessa quantità di moneta sia differenziato nel Paese (e domani nell'Unione), il precetto dell'art. 36, Cost., non preclude che la retribuzione possa essere differenziata nelle varie zone del Paese, al fine di garantire a tutti i lavoratori di godere di una retribuzione monetaria che assicuri un uguale livello quantitativo e qualitativo di beni e di servizi, individuali e collettivi. La sentenza impugnata coglie quindi un nocciolo di verità nella sua operazione riduttiva dei minimi contrattuali nazionali.
Ma tale operazione non può essere affidata alla scienza privata del giudice, con l'effetto di riduzioni significative e non motivate, che potrebbero risolversi, per la loro entità, in una violazione dell'art. 36, Cost. Tale operazione non può essere affidata neanche a diffuse percezioni che in alcune regioni, prevalentemente del Sud, alle quali devono aggiungersi anche alcune zone del Nord, il potere di acquisto della moneta è maggiore della media nazionale, sulla quale sono parametrati i contratti collettivi nazionali di lavoro di diritto comune.
Perché il giudice del merito (giudice del lavoro), nel determinare la giusta retribuzione per un lavoratore dipendente da datore di lavoro non iscritto ad organizzazione sindacale firmataria di contratto collettivo nazionale di lavoro, ed occupato in zona depressa del Paese, possa procedere ad una riduzione dei minimi contrattuali nazionali ivi previsti, deve procedere ad una triplice valutazione:
- Occorre in primo luogo che il giudice del merito parta da dati certi, rilevati ed elaborati da seri istituti di ricerca, preferibilmente pubblici, i quali, come l'Istat, misurano, provincia per provincia, il costo della vita calcolato su un paniere omogeneo, in tutto il territorio nazionale, di beni e servizi. Al riguardo dovrà valutare, se non già considerato da tali indici, che al minor costo di beni primari, quali gli alimentari in genere, o anche, nei centri minori, la casa, possono accompagnarsi maggiori costi per alcuni servizi pubblici, quali ad es. quelli sanitari e dell'istruzione superiore, dei quali i cittadini del Sud debbano eventualmente approvvigionarsi a maggior costo fuori regione, data la carenza di alcuni servizi locali, maggiori costi che concorrono anch'essi a determinare il valore reale della retribuzione.
- In secondo luogo il giudice del merito deve considerare che, all'interno della stessa zona o ambito di rilevazione statistica, vi è già una differenza di trattamento retributivo tra il lavoratore dipendente da datore di lavoro iscritto ad organizzazione sindacale firmataria di contratto collettivo nazionale di lavoro, il quale gode dell'intero trattamento contrattuale, e lavoratore dipendente da datore di lavoro non iscritto ad organizzazione sindacale firmataria di contratto collettivo nazionale di lavoro, al quale è assicurato solo il minimo costituzionale; la nozione di “minimo costituzionale” è stata elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte, nel senso che il giudice del merito, il quale assuma come criterio orientativo un contratto collettivo di categoria non vincolante per le parti (perché non iscritte alle organizzazioni), non può fare riferimento a tutti gli elementi ed istituti che concorrono a formare il complessivo trattamento economico, ma deve prendere in considerazione solo quelli che costituiscono il cd. minimo costituzionale. Se si assumesse il contratto collettivo nella sua interezza, gli si attribuirebbe una efficacia erga omnes che non gli appartiene (come se fosse una legge). Ciò posto, si può registrare un orientamento convergente, anche se non univoco, circa le voci contrattuali che compongono il minimo costituzionale, e quelle che le sono estranee. Compongono il minimo costituzionale:
- I minimi salariali o retribuzione base, e l'indennità di contingenza, dai quali il giudice del merito non può discostarsi senza dare specifica indicazione delle ragioni che sostengono la diversa misura da lui ritenuta conforme ai criteri di proporzionalità e sufficienza posti dalla norma costituzionale;
- La tredicesima mensilità, atteso il carattere generalizzato di tale istituto quale retribuzione differita.
- Sono invece normalmente esclusi:
- Gli integrativi dei minimi salariali;
- La quattordicesima mensilità;
- I compensi aggiuntivi;
- Le indennità accessorie, quali poste tipicamente contrattuali;
- Maggiorazioni per lavoro straordinario superiori a quella legale;
- La durata delle ferie (Cass. 6273-1987 cit.).
- Il giudice del merito (che nella specie ha attribuito, con la sentenza impugnata (d’appello), il 70% non della retribuzione globale, bensì dei minimi retributivi, e quindi conclusivamente molto meno del 70% della retribuzione di un pari lavoratore contrattualizzato della stessa zona) deve quindi evitare che gli effetti della riduzione portino a risultati di sfruttamento, che questa Corte ha sempre inteso evitare.
La sentenza impugnata va pertanto cassata (annullata) in relazione ai primi due motivi del ricorso incidentale accolti, e gli atti vanno trasmessi al giudice del rinvio, che si designa nella Corte d'Appello di Catania, il quale deciderà la controversia attenendosi al seguente principio di diritto: "Ai fini della determinazione della giusta retribuzione ai sensi dell'art. 36, Cost., nei confronti di lavoratore dipendente da datore di lavoro non iscritto ad organizzazione sindacale firmataria di contratto collettivo nazionale di lavoro, residente in zona depressa, con potere di acquisto della moneta accertato come superiore alla media nazionale, il giudice del merito può discostarsi dai minimi salariali stabiliti dal contratto collettivo, non direttamente applicabile al rapporto, ma assunto con valore parametrico, ad una triplice condizione: che utilizzi dati statistici ufficiali, o generalmente riconosciuti, sul potere di acquisto della moneta e non la propria scienza privata; che consideri l'effetto già di per sé riduttivo della retribuzione contrattuale insito nel principio del minimo costituzionale [...]".
Sentenza Corte costituzionale n. 231/2013
Questa sentenza vede il ricorso da parte della FIOM (Federazione impiegati operai metalmeccanici) nei confronti di società del Gruppo FIAT, che non avevano riconosciuto il diritto a costituire rappresentanze sindacali aziendali, RSA, (e quindi a non potere avvalersi del Titolo III dello Statuto dei lavoratori) per via della mancata sottoscrizione del contratto collettivo, applicato nelle rispettive unità produttive, da parte della FIOM, che pur aveva attivamente partecipato alla correlativa negoziazione. Il Tribunale ordinario ha rilevato che i diritti in contestazione risultavano effettivamente riservati alle sole organizzazioni “firmatarie” dei contratti collettivi in questione ex art. 19 dello Statuto, e non potendo fare un’interpretazione adeguatrice in senso estensivo, ha ritenuto fondata ed ha sollevato questione di legittimità costituzionale di tale art. 19.
I motivi su cui si poggia tale questione di legittimità sono:
- L’irragionevolezza della decisione di vincolare così tanto un sindacato alla firma di un CCNL, senza un qualche raccordo con la misura del consenso dei rappresentati;
- La negativa incidenza sulla decisione dei sindacati per quanto riguarda la sottoscrizione del contratto collettivo, che ne risulta condizionata non solo dalla finalità di tutela degli interessi dei lavoratori, ma anche dalla prospettiva di ottenere (firmando) o perdere (non firmando) i diritto del Titolo III;
- L’irragionevole difformità di trattamento, che ne consegue, tra sindacati dotati tutti di pari capacità rappresentativa, e tutti partecipanti nella stessa misura alle trattative volte alla stipula del contratto collettiva, e che tuttavia non godono all’interno dell’azienda delle stesse prerogative a tutela degli interessi dei lavoratori da essi rappresentati solo in ragione del dissenso espresso avverso la stipula di contratti aziendali.
La Corte costituzionale con sentenza additiva ha interpretato estensivamente l’art. 19, legge n. 300/1970 sostenendo che il termine “firmatarie” deve includere anche le associazioni che hanno partecipato alla contrattazione collettiva e non solo quelle effettivamente firmatarie, con la conseguenza che anche le prime devono godere dei diritti sindacali.
Infatti, come sostiene la Corte, “partendo dal fatto che la partecipazione al negoziato è un dato che evidenzia l’effettiva forza contrattuale e, di riflesso, la capacità rappresentativa del sindacato, ciò inferisce l’intrinseca irragionevolezza del criterio selettivo della sottoscrizione del contratto, espresso dalla disposizione denunciata (art. 19), nel momento in cui, applicato a fattispecie concrete, porta ad un risultato che contraddice il presupposto a dimostrazione del quale il criterio stesso era stato elaborato. Risultato a cui si perverrebbe nei processi in cui, alla luce di quel criterio, dovrebbe riconoscersi maggiore forza rappresentativa alle associazioni firmatarie del contratto, anziché alla FIOM (che non lo ha sottoscritto), laddove in fatto è incontestato il contrario (cioè che la FIOM abbia più forza rappresentativa)”.
Di conseguenza la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 19, c. 1, lettera B, legge n. 300/1970, nella parte in cui non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale (RSA) possa essere costituita anche nell’ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell’unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell’azienda.
Sentenza Corte costituzionale n. 51/2015
Tale sentenza si occupa del contratto collettivo che costituisce parametro per i trattamenti dovuti ai soci lavoratori delle imprese cooperative, respingendo la censura di legittimità di una norma che fa riferimento ai contratti stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi.
Il Tribunale ordinario di Lucca ha sollevato, in riferimento all'art. 39 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, c. 4, d.l. n. 248/2007; tale articolo afferma che “fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative, in presenza di una pluralità di contratti collettivi della stessa categoria, le società cooperative che svolgono attività ricompresse nell’ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi dell’art. 3, c. 1, legge n. 142/2001, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria”.
Il Tribunale di Lucca riteneva, per un “erroneo presupposto interpretativo”, che così facendo il contratto collettivo ottenesse un’indebita efficacia erga omnes. Infatti, il Tribunale affermava che questa norma violerebbe il parametro costituzionale indicato, nell'imporre al giudice di applicare al socio lavoratore di una società cooperativa un trattamento retributivo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, pur in presenza di una pluralità di fonti collettive. In assenza di una previa valutazione, ex art. 36, Cost., del contratto collettivo applicato dalla società cooperativa, in ragione della sua adesione alla organizzazione firmataria del contratto medesimo, si violerebbe il principio di libertà sindacale, realizzando un'indebita estensione dell'efficacia erga omnes dei contratti collettivi, in contrasto con quanto stabilito dall'art. 39, Cost.
Nel merito, la questione non è fondata; la Corte ha affermato che la norma censurata si inserisce nel contesto normativo delineato dalla legge n. 142/2001, con la quale il legislatore ha portato a compimento e sviluppato precedenti indirizzi, espressi a livello sia normativo sia giurisprudenziale, volti ad estendere la tutela propria del lavoro subordinato ai soci lavoratori delle cooperative. Il socio lavoratore di società cooperativa, accanto al rapporto mutualistico, «stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma». Questa riforma ha riconosciuto al socio lavoratore di cooperat...
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Diritto Processuale Civile II
-
Diritto amministrativo
-
Diritto privato - argomenti e sentenze correlate
-
Istituzioni di diritto privato - sentenze