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DIRITTO DEL LAVORO E COSTITUZIONE ITALIANA
La Costituzione italiana riconosce:
i diritti dell’inviolabilità dell’essere umano art. 2: “La Repubblica riconosce e garantisce i
diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua
personalità;
dell’uguaglianza art. 3: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti
alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di
condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il
pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.
Questi due principi sono alla base dei diritti sociali nel cui ambito il lavoro ha un posto centrale.
La Costituzione italiana riserva al lavoro una grossa importanza e ciò si evince soprattutto dal
titolo III intitolato “rapporti economici” che sia apre con l’art. 35 e si chiude con l’art. 47.
Con il titolo III della Costituzione, si dà centralità al lavoro infatti:
• L’art. 35 recita “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni
In quest'art. la nostra Costituzione ha cercato di dare risposte ai problemi inerenti la questione
sociale. Da cui discende il rilievo particolare attributo al lavoro, considerato l'elemento
indispensabile per promuovere la società. Nello stato democratico l'elemento fondamentale è il
lavoratore e considera il lavoro come diritto-dovere. Nell'art.35 vi è stabilito come criterio generale
il riconoscimento di un'uguale protezione a tutti tipi di lavoro. Ed è inclusa la conservazione del
posto di lavoro e la garanzia d'occupazione
• L’art. 36 è altrettanto importante e si apre così: “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione
proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e
alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa”; si può notare che con esso si va oltre la semplice
idea di proporzionalità, di scambio.
In quest'art. vengono fissati i presupposti per una giusta retribuzione. Deve essere tenuto conto
della qualità, quantità, e sufficienza (tale che conduca una vita dignitosa) L'istituto degli assegni
famigliari e le detrazioni fiscali sono i mezzi assicurati per legge al lavoratore per garantire il
potere d'acquisto della sua retribuzione
• Nell’art. 37 viene posto in modo inequivocabile il principio di eguaglianza, tra uomini e
donne, nel lavoro; non ci devono essere discriminazioni in ragione del sesso. Lo stesso articolo fa
riferimento al limite minimo di età per il lavoro salariato.
Tutti questi articoli sono strettamente collegati agli art. 2 e 3 Cost.
Nell’art. 37, però, è prevista la possibilità anche di derogare al principio della parità di trattamento,
nel caso di maternità della donna perché questo segna il punto di discontinuità nella vita materiale
di uomini e donne. E’ l’unica possibile disuguaglianza applicabile.
L'art. garantisce la tutela specifica per le donne e i minori e stabilisce che siano riconosciuti gli
stessi diritti e la stessa retribuzione che spetta al lavoratore. Vi sono garanzie offerte alla donna di
poter adempiere alla sua essenziale funzione familiare.
• L’art. 38 è fondamentale per la previdenza sociale: “Ogni cittadino inabile al lavoro e
sprovvisto di mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale. I
lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita
in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i
minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo
articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L’assistenza privata è
libera”.
Dall'art.38 discende il dovere dello stato di provvedere ai cittadini più indifesi (disoccupati,
minorati). Infatti l'art. si riferisce all'assistenza appoggiando il diritto al mantenimento dei lavoratori
non più attivi con mezzi adeguati. Esiste un sistema assicurativo e prevenziale pubblico con cui
viene garantita la protezione di fronte a eventi futuri contro eventuali rischi. Le assicurazioni sociali
sono obbligatorie. Lo stato tutela tutti i cittadini contro i rischi della vecchiaia con la pensione.
• L’art. 39. “L'organizzazione sindacale è libera”
Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o
centrali, secondo le norme di legge. È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati
sanciscano un ordinamento interno a base democratica.
I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in
proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti
gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.
Bisogna separare il 1 comma da quelli restanti poiché nel 1*comma viene descritto il principio del
diritto di libertà sindacali mentre nei commi successivi (dal 2*al 4*) viene disciplinato un altro
fenomeno tipico del diritto sindacale.
Viene descritto il fenomeno della contrattazione collettiva, più esattamente vengono individuati i
criteri e le condizioni in presenza delle quali è possibile stipulare un contratto collettivo avente
validità erga omnes (applicabile in via generalizzata). L'organizzazione sindacale è libera. Questo
segna un punto di rottura rispetto all'esperienza corporativa dove la libera dialettica tra capitale e
lavoro era stata ostacolata azzerando il pluralismo sindacale (dare liberamente espressione
all'associazionismo sindacale)
Si è utilizzata l'espressione "ORGANIZZAZIONE" poiché si vuole identificare un fenomeno molto
ampio (è un espressione ampia che ricomprende la pluralità dei fenomeni). Viene utilizzata
l'espressione "sindacale" poiché ci si riferisce a tutti i fenomeni associativi, alle forme di coalizione
che vanno ricondotte alle problematiche associate al diritto del lavoro.
La Costituzione Intende il termine "libertà" in un'accezione sia positiva che negativa. La libertà è
da intendersi sì in senso positivo(libertà di associarsi) ma anche in senso negativo (non essere
obbligato ad aderire ad un'associazione sindacale). Questa norma riconosce un diritto soggettivo
pubblico di libertà che non ha bisogno di una successiva disposizione attuativa (situazione
giuridica attiva in capo al soggetto immediatamente azionabile). Nei confronti di chi trova
attuazione? È una norma che si rivolge ai lavoratori e alle lavoratrici. Ricomprende anche i
fenomeni associativi dei datori di lavoro? Per alcuni autori l'art.39 è da ritenersi inclusivo anche del
fenomeno associativo della parte datoriale. La dottrina maggioritaria (in via prevalente) invece
fonda la legittimità del fenomeno associativo/sindacale dei datori di lavoro su un'altra norma della
costituzione.
• L'art.18 “I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che
non sono vietati ai singoli dalla legge penale”.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici
mediante organizzazioni di carattere militare
I cittadini perciò hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non
sono vietati dalla legge penale.
Viene posto un vaglio di liceità penale (non devono essere in contrasto con la norma penale, è
una libertà condizionata alla liceità penale) cosa che non riscontriamo nell'art 39.
Il fenomeno associativo della parte datoriale si fonda sull'art.18 perché rispetto a questo fenomeno
associativo è previsto un vaglia di liceità penale.
Il legislatore aveva un'idea molto valorizzante dell'associazionismo sindacale dei lavoratori.
la dottrina che ritiene che l'art 39 sia valido solo per i lavoratori sostiene che questo debba essere
letto in relazione all'art.40 che fa riferimento al fenomeno associativo solo dei lavoratori/lavoratrici.
• Nei commi successivi l'art.39 affronta il tema della contrattazione collettiva. In questa
norma troviamo indicati i criteri e le condizioni in presenza delle quali è possibile stipulare contratti
ad efficacia generalizzata.
Questi criteri consistono:
Obbligo di registrazione dei sindacati,
Condizione per la registrazione dei sindacati è la presenza di statuti democratici( approvati
dalla maggioranza dei presenti)
Una volta registrati i sindacati acquisiscono personalità giuridica e possono stipulare
contratti collettivi di lavoro con efficacia erga omnes.
Questo insieme di disposizioni non hanno un'efficacia diretta/immediata. Queste disposizioni
necessitavano di un'ulteriore disposizione attuativa(art. 39 mai attuato)
Le RAGIONI STORICHE che hanno portato all'inattuazione dei commi 2*3*4* e all' inattuazione di
una disciplina del contratto valido erga omnes sono:
-I sindacati non volevano sottoporsi ad un meccanismo di registrazione/controllo ad opera dello
stato poiché era troppo recente il ricordo di un' intromissione dello stato rispetto al fenomeno della
coalizione sindacale. Non volevano sottoporsi a verifiche e controllo.
La RAGIONE CONTINGENTE:
-Mancato equilibrio tra la forza politica e la forza sindacale (???) per una questione di equilibri
politici. Il partito più forte e la cisl era meno forte della cgl (forza sindacale )
Se il contratto collettivo come tratteggiato nella Costituzione non ha trovato attuazione, come
viene disciplinato? Presenta una specifica disciplina legislativa?
Il fenomeno della contrattazione collettiva vive nel nostro ordinamento anche se è assente una
specifica disciplina di questo contratto (è un fenomeno esistente ma non presenta una specifica
regolamentazione). La disciplina applicabile al fenomeno della contrattazione collettiva va trovata
nelle regole generali in tema di contratti (vengono applicate alcune regole che sono mutuate dalle
regole civilistiche in tema di contratto). Ecco perché viene denominato contratto collettivo di diritto
comune.
• Art.40 Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolan