SUDDIVISIONE DEL CORSO:
PRIMO CICLO DI LEZIONI:
• Problema dell’evoluzione storica del diritto del lavoro e le tendenze di
regolamentazione del diritto del lavoro;
• Fonti del diritto del lavoro (si le fonti di produzione che quelle di cognizione).
SECONDO CICLO DI LEZIONI:
• Oggetto del diritto del lavoro: cioè la regolamentazione del lavoro subordinato o
dipendente;
• Definizione di regole di disciplina del lavoro subordinato; accanto a questo modello si
è aggiunto il modello post- fordista, lavoro autonomo con le caratteristiche
contrattuali di lavoro autonomo;
TERZO CICLO DI LEZIONI:
• Figure di lavoro dipendente atipiche (che x uno o più profili si discostano dal modello
tipico ovvero quello subordinato: lavoro a tempo determinato, part-time; job on call
(lavoro intermittente, a chiamata); job shering (lavoro a coppie), lavoro interinale.
• Regole del rapporto di lavoro: rapporto individuale del lavoro dipendete e dei
rapporti che si discostano dal modello contrattuale e tipico.
• Regole che governano la costituzione del rapporto di lavoro.
QUARTO CICLO DI LEZIONI:
• Cessazione del rapporto di lavoro: licenziamento individuale, il recesso può
provenire dal datore o dal lavoratore/ lavoratrice recesso per giusta causa.
QUINTO CICLO DI LEZIONI:
• Diritto sindacale: libertà sindacale, diritto di sciopero ecc…
EXCURSUS STORICO
L’origine della materia e tappe essenziali della cronologia del diritto del lavoro: nasce con la
rivoluzione industriale (in Gran Bretagna alla fine del ‘700). Successivamente si è diffusa in altri
Paesi, tanto che in Italia arriva nell’800.
Alla rivoluzione industriale si collegano dei fenomeni collaterali:
inurbamento (spostamento dalle campagne e costituzione di agglomerati urbani intorno ai
centri industriali);
trasformazione della struttura famigliare (messa in crisi del modello patriarcale);
perdita della solidarietà famigliare (perché la famiglia diventa di tipo nucleare, limitata nei
suoi componenti);
costituzione di una classe operaia, di una forza lavoro applicata, non all’agricoltura, ma al
lavoro industriale.
La rivoluzione industriale genera la classe operaia ma, al contempo, i problemi per la stessa
che li patisce (la morte a causa del lavoro era molto frequente), da qui la necessità di unirsi per
fronteggiare gli eventi nocivi (malattia, morte) del lavoro. C’è, quindi, una presa di coscienza da
parte della neo-classe operaia. L’unica possibilità era quella di autoorganizzarsi, per fronteggiare i
rischi economici collegati alla malattia, ossia la perdita di reddito a seguito di periodi di non lavoro
causati dalla malattia. Era necessario costituire reti di solidarietà.
Sono gli anni in cui hanno origine la società di mutuo soccorso (le mutue). Le mutue vengono
indicate come l’anno zero del fenomeno sindacale. La Cgl, la Cisl e la Uil hanno origine in questi
nuclei di auto-tutela. Il fenomeno delle mutue ha preoccupato il pubblico potere perché in esse si
vedeva la possibilità di nascita di conflitti (contropotere).
Questo è il motivo per cui fu stabilito per legge (legge 80/1898) lo scioglimento di questi fenomeni
associativi e lo Stato si assunse il compito di svolgere la loro funzione (nascita dell’assicurazione
per gli infortuni sul lavoro). Le imprese furono obbligate a stipulare tali assicurazioni per tutelare i
lavoratori. Questa legge 80/1898 costituisce la struttura portante del vigente testo unico nr.
1124/1965. Vengono gettate le basi del welfare italiano, del diritto previdenziale della sicurezza
sociale. Si passa, quindi, da un intervento di tipo privatistico ad uno di tipo statuale: nasce il
diritto previdenziale, della sicurezza sociale.
Vi sono, quindi, due origini e due elementi del quale il diritto del lavoro è solcato:
per un verso il diritto sindacale (che nelle mutue ha la sua primaria origine);
per un altro, il diritto della sicurezza sociale che è comunque parte del diritto del lavoro;
La legislazione in tema di assicurazione in caso di infortunio sul lavoro risale al 1898, ma in
quegli anni c’era una codificazione che si occupasse di regolamentare i contratti di lavoro?
No, infatti, in quegli anni, era vigente il codice civile del 1865 che riproduceva il codice
napoleonico del 1804, ma in esso c’era una sola norma che poteva riferirsi al rapporto di lavoro,
ma dentro lo schema contrattuale della locazione (come potevano essere locati i mezzi, così
poteva essere locato il lavoro). In altri termini il lavoro veniva sussunto dentro lo schema locatizio.
Nel codice del 1865 non vi è traccia del significato e delle problematiche inerenti il rapporto di
lavoro e il lavoratore.
Il codice del 1865 non sentì l’esigenza di introdurre il contratto di lavoro perché i principi che
portava in sé erano quelli della rivoluzione francese, ossia i valori ispirati all’individualismo, all’idea
paritaria tra gli umani, all’uguaglianza (quindi non accoglie l’idea di disparità che può sussistere tra
il lavoratore e il datore di lavoro).
Nello schema locatizio si trova il germe del contratto di lavoro, ma nulla più. Nel codice civile del
1865 il contratto di lavoro non esiste se non nello schema locatizio.
Questa assenza di legislazione si protrae fino al primo ventennio del ‘900, periodo in cui si
instaura in Italia il cd. periodo corporativo. E’ un periodo che comincia negli anni ’20 e termina
nel ’44 con la fine della seconda guerra mondiale. E’ il periodo che la storiografia individua come il
ventennio fascista. Durante questi venti anni, l’auto-tutela collettiva viene relegata nell’area della
illiceità penale.
Ciò significa che lo sciopero (lo strumento moderno attraverso il quale la parte lavoratrice
rivendica diritti per sé), cioè l’astensione dal lavoro, è considerata reato e quindi penalmente
punibile.
C’è da notare che, precedentemente, l’astensione dal lavoro era considerata una libertà (non un
diritto, in quanto lo diverrà solo con la Costituzione italiana, all’art. 40), e chi si asteneva dal lavoro
era passibile semplicemente di un’azione di inadempimento contrattuale.
Sotto il profilo sindacale si può quindi dire che questa fase storica si presenta fortemente
connotata da elementi negativi, infatti c’era anche il mancato riconoscimento della libertà
sindacale (non era possibile
lecitamente dare luogo a fenomeni associativi). A prova di ciò sta il fatto che in quegli anni fu
costituito un sindacato unico, rappresentativo, allo stesso tempo, della parte lavorativa e del
datore di lavoro.
Non c’era dialettica tra i due interessi, come invece avviene oggi con il pluralismo di sindacati.
Sotto il profilo dell’intervento legislativo, nel ventennio fascista, vanno sottolineati due corpi
normativi che, in qualche misura, segnano il primo consolidarsi del diritto del lavoro:
una legislazione in tema di orario (nella quale viene fissata, per la prima volta, la durata
o massima
della giornata lavorativa);
una legislazione che disciplina il rapporto di lavoro degli impiegati (si guarda al ceto sociale
o
più vicino all’imprenditore).
Nel 1942, in Italia, viene emanato il codice civile vigente; che differenze si possono notare tra
quest’ultimo e quello del 1865?
• Nel codice del 1865 il rapporto di lavoro era sussunto nello schema della locazione, mentre
nel nuovo codice del 1942, il lavoro acquisisce una sua centralità (libro V) e viene staccato dal
corpo di regole che disciplinano rapporti paritari tra le parti contraenti (libro IV delle obbligazioni).
Lo spirito che caratterizza il libro V non considera primario il conflitto capitale-lavoro, ma considera
fondamentale l’interesse superiore della Nazione. I lavoratori e il datore di lavoro dovevano
collaborare per ottenere l’interesse superiore della Nazione. Si diceva che il lavoratore doveva
essere diligente e i parametri di tale diligenza che si trovavano nella redazione originaria di questa
norma, erano: la natura della prestazione, gli ordini impartiti dal datore di lavoro, l’interesse
economico generale.
Quindi:
E’ possibile scansionare, nella storia del diritto del lavoro, alcuni periodi:
Il primo può essere individuato come la fase originaria del diritto del lavoro, enucleatasi
attorno alla legislazione sociale che viene risposta alle società di mutuo soccorso (lo Stato fa
propria quella tutela fino ad allora realizzata dalle società di mutuo soccorso). Nel 1898 viene
posta in essere una legislazione disciplinante l’assicurazione contr