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Il Governo si propone in sostanza un ampliamento della attuale disciplina del lavoro interinale, superando così anche l'anacronistico vincolo dell'oggetto sociale esclusivo, sia per le società di lavoro temporaneo, sia per quelle agenzie di collocamento privato che la legislazione più recente aveva introdotto, caricandole però di eccessivi vincoli che ne hanno pregiudicato l'espansione.

3. Regolare la realtà sregolata della fornitura di lavoro

Rendere trasparente il mercato del lavoro non vuole affatto dire deregolamentare. Significa piuttosto creare regole semplici ed effettivamente esigibili. Gli attuali drastici divieti, risalenti agli anni Sessanta e relativi all'intervento degli operatori privati nelle fasi di incontro tra domanda e offerta di lavoro, sono una delle principali cause del dilagare di forme parassitarie e fraudolente di intermediazione nei rapporti di lavoro. I processi di fornitura di manodopera e di appalto di servizi.

(le cosiddette esternalizzazioni) si realizzano oggi in un quadro di regole obsolete e poco chiare che danno luogo a fenomeni di abusivismo o di incertezza interpretativa, con grave pregiudizio per i diritti dei lavoratori. Alla luce dei rilevanti processi di riorganizzazione aziendale e di ristrutturazione, le imprese italiane devono per contro poter competere con le imprese degli altri Paesi sulla base di normative analoghe, ferme restando naturalmente il rispetto dei diritti dei lavoratori coinvolti dai processi di esternalizzazione, secondo quanto stabilito a livello comunitario, e la necessità di evitare pratiche fraudolente. La delega prevista nella "legge Biagi" mantiene una ispirazione antifraudolenta. Rimane dunque confermato l'obiettivo di vietare ipotesi di intermediazione o interposizione nei rapporti di lavoro volte a ledere i diritti dei lavoratori. Ciò su cui incide è invece la soppressione di tutte quelle norme obsolete, proprie di un sistema.

di produzione e organizzazione del lavoro oggi superato, finalizzate esclusivamente all'obiettivo di irrigidire insé e per sé l'uso della manodopera, anche là dove non esistano istanze di tutela del lavoro. 12la "Legge Biagi" per il lavoro

Capire la riforma

Ciò consentirà di fornire una regolamentazione efficiente dei processi di appalto di manodopera ed esternalizzazione del lavoro. E consentirà anche l'introduzione di nuovi modelli di organizzazione del lavoro come il cosiddetto leasing di manodopera: una tecnica innovativa di gestione del personale imperniata su rapporti con agenzie specializzate – e debitamente autorizzate - nella fornitura a carattere continuativo e a tempo indeterminato (e non a termine, come nel lavoro interinale) di parte della forza-lavoro di cui l'azienda ha bisogno per alimentare il processo produttivo. Agenzie,

è bene precisare, che opererebbero in forme sicuramente più trasparenti e con maggiori tutele, di legge e di contratto collettivo, di quanto non accada oggi per effetto di vincoli soffocanti.

Anche rispetto ai processi di esternalizzazione del lavoro la nuova legge consentirà, dunque, di avviare un percorso di riforma complessiva della materia, di modo che le istanze di tutela del lavoro, che devono essere mantenute e anzi rafforzate rispetto a forme di speculazione parassitaria sul lavoro altrui, non pregiudichino la modernizzazione dei meccanismi di funzionamento del mercato del lavoro.

4. Coniugare lavoro e formazione lungo tutto l’arco della vita

Senza adeguati interventi in formazione e in istruzione la flessibilità rischia di tradursi in precarietà ed emarginazione sociale. Obiettivo del Governo è perseguire una strategia di formazione lungo tutto l’arco della vita, secondo quanto indicato dalla già ricordata Strategia Europea

perl'occupazione.In questa prospettiva, una prima area di intervento è rappresentata dallarevisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo,nel rispetto dei princìpi e delle regole dell'Unione europea in materia di aiutidi Stato all'occupazione.Tre sono gli strumenti privilegiati dal legislatore:

  • il contratto di apprendistato, anche nella prospettiva di unaformazione in alternanza che raccordi opportunamente i sistemidella istruzione e della formazione professionale;
  • il nuovo contratto di formazione e lavoro, reso compatibile con lanormativa comunitaria, in modo tale da disporre di una tipologiacontrattuale che agevoli anche il reinserimento di quanti siano statiespulsi nell'ambito di processi di riorganizzazione produttiva;13la "Legge Biagi" per il lavoro

capire la riforma

  • il tirocinio di orientamento e con finalità formative,
  • che è destinato a diventare, anche alla luce della riforma, lo strumento preferenziale di inserimento al lavoro. È utile a quest'ultimo proposito ricordare la preferenza di cui il tirocinante beneficia allorché viene assunto con un contratto a termine ai sensi della disciplina recentemente introdotta, visto che le assunzioni a termine di tirocinanti non sono soggette ad alcun vincolo quantitativo. Per quanto attiene al lavoro autonomo con caratteristiche di autoimprenditorialità, in omaggio al secondo pilastro della Strategia Europea per l'occupazione (imprenditorialità), si prevede inoltre una nuova e originale forma di apprendistato e di tirocinio di impresa al fine di consentire il subentro nell'attività stessa di impresa. Il Governo ha ora il compito di delineare un quadro generale in materia di contratti a finalità formativa che consenta poi alle Regioni di intervenire, anche al fine di realizzare meccanismi e strumenti di

    monitoraggio evalutazione dei risultati conseguiti, soprattutto in relazione all’impatto suilivelli di occupazione femminile e sul tasso di occupazione in generale.Sarà poi la contrattazione collettiva a determinare – nelle concretecondizioni date - le modalità di attuazione dell’attività formativa in azienda,contemperando le potenzialità di questa tecnica con la formazione esterna.Verranno pertanto rimossi i limiti di legge a riguardo lasciando le partisociali del tutto libere di concordare le predette modalità, anche all’internodegli enti bilaterali.

    5. Rendere accessibile alle lavoratrici e ai lavoratori nonché utile alleimprese il lavoro a tempo parzialePer quanto riguarda il lavoro a tempo parziale, è bene ricordare comequesta tipologia contrattuale, largamente valorizzata dal legislatorecomunitario, venga ancora utilizzata in una misura ridotta rispetto agli altripaesi comunitari. In Europa usano il

    part-time meno di noi solo Spagna e Grecia, Paesi ai quali ci accomuna anche una quota ridottissima (meno dell'8 per cento) di lavoratori anziani (fra i 55 e i 64 anni) occupati con questa forma contrattuale, così da poter favorire l'ingresso di giovani nel mercato del lavoro, uscendone loro stessi con gradualità. L'esperienza degli altri Paesi è assai significativa quanto soprattutto alle tecniche incentivanti utilizzate per incoraggiare la stipulazione di contratti a tempo parziale. La Francia, al pari dell'Italia, rappresenta un caso dove gli incentivi di natura contributiva sono di fatto vanificati nella loro finalità promozionale a causa di una disciplina legislativa e regolamentare del tutto disincentivante. Anche in Spagna ci si è resi conto dell'insufficienza di incentivi economici non collegati a capire la riforma.quelli di natura normativa e con la riforma del 2001 sono stati significativamente ampliati gli spazi di ricorso al lavoro supplementare, flessibilizzando anche la distribuzione dell'orario concordato. Inutili appesantimenti burocratici mortificano l'autonomia individuale delle parti e il ruolo della contrattazione collettiva nella gestione di uno strumento contrattuale che, negli altri Paesi, ha mostrato di poter fornire occasioni di lavoro, non precarie ma adattabili, a persone altrimenti escluse dal mercato del lavoro regolare. Soprattutto i vincoli legislativamente imposti all'introduzione di clausole flessibili, rispetto alla collocazione temporale della prestazione lavorativa ad orario ridotto e alla sua estensione nel tempo, comprimono ingiustificatamente l'autonomia delle parti sociali e quella dei soggetti titolari dei rapporti di lavoro, trattati con ingiustificata subalternità dal legislatore. Occorre rivedere prontamente tale disciplina, restituendo alla

    Contrattazione collettiva e alle pattuizioni individuali piena operatività. Il lavoro a tempo parziale dovrà costituire uno degli strumenti per sostenere in particolare l'integrazione occupazionale delle lavoratrici. La disciplina delineata dalla "riforma Biagi" punta dunque a incentivare questa forma contrattuale rendendola più interessante sia per i datori sia per i prestatori di lavoro. Un reale ed efficace impulso all'attivazione di contratti di tale tipologia può dunque derivare da soluzioni più flessibili, tali da valorizzare convenientemente i benefici contributivi accordati, con particolare riferimento anche alla stipula di contratti a tempo parziale in favore di particolari categorie di lavoratori, considerate svantaggiate ai fini dell'inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro (giovani disoccupati, pensionati, lavoratori nel ciclo conclusivo della propria vita lavorativa, che riprendono il lavoro dopo un periodo di inattività).

    Introdurre nuovi contratti per portare nel mercato regolare le occasioni di lavoro disperse La finalità di incremento occupazionale e, al tempo stesso, di regolarizzazione, ha indotto il Governo a richiedere una delega anche per riordinare le multiformi tipologie contrattuali esistenti, chiarendo la loro funzione ed introducendone di nuove, quali il lavoro a chiamata, accessorio e ripartito. Grazie alla riforma verrà introdotto per la prima volta nel nostro Paese il lavoro intermittente (altrimenti detto a chiamata), nella duplice versione con o senza l'obbligo di corrispondere una indennità di disponibilità a seconda della scelta del lavoratore di vincolarsi o meno in tal senso, anche al fine di regolarizzare le prassi esistenti di lavoro.
Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
20 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Sara F di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi Suor Orsola Benincasa di Napoli o del prof Calcaterra Luca.