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Il contratto di lavoro a tempo parziale e altre tipologie contrattuali ad orario flessibile

Il lavoro a tempo parziale

Il contratto di lavoro a tempo parziale (part-time) consiste in una prestazione di lavoro con un orario ridotto rispetto a quello normale. In seguito alla direttiva europea n.97/81 del 1997, con l'obiettivo di definire principi generali e prescrizioni minime finalizzati all'eliminazione delle discriminazioni nei confronti dei lavoratori a tempo parziale e alla promozione di questa forma di occupazione, l'Italia ha dato attuazione al D.Lgs. 61 del 2000.

In seguito con la riforma del mercato del lavoro, il part-time venne inserito anche nel D.Lgs. 276 del 2003, ma quest'ultimo non si applica alle pubbliche amministrazioni (art.1 comma 2), a cui continua ad essere applicato il D.Lgs. precedente. Sintesi: il testo originario continua ad essere applicabile alle amministrazioni pubbliche, mentre il testo successivo, derivante dalle modifiche introdotte nel 2003, si applica al lavoro privato.

Articolo 1

1. Nel rapporto di lavoro subordinato l'assunzione può avvenire a tempo pieno o a tempo parziale.

2. Ai fini del presente decreto legislativo si intende:

  • Per "tempo pieno" l'orario normale di lavoro di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, o l'eventuale minor orario normale fissato dai contratti collettivi applicati.
  • Per "tempo parziale" l'orario di lavoro, fissato dal contratto individuale, cui sia tenuto un lavoratore, che risulti comunque inferiore a quello indicato nella lettera a).
  • Per "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale" quello in cui la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro.
  • Per "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale" quello in relazione al quale risulti previsto che l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno.
  • Per "lavoro supplementare" quello corrispondente alle prestazioni lavorative svolte oltre l'orario di lavoro concordato fra le parti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, ed entro il limite del tempo pieno.

3. I contratti collettivi nazionali stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi, i contratti collettivi territoriali stipulati dai medesimi sindacati e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali, di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, con l'assistenza dei sindacati che hanno negoziato e sottoscritto il contratto collettivo nazionale applicato, possono consentire che il rapporto di lavoro a tempo parziale si svolga secondo una combinazione delle due modalità indicate nelle lettere c) e d) del comma 2, provvedendo a determinare le modalità temporali di svolgimento della specifica prestazione lavorativa ad orario ridotto, nonché le eventuali implicazioni di carattere retributivo della stessa.

4. Le assunzioni a termine, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni, possono essere effettuate anche con rapporto a tempo parziale, ai sensi dei commi 2 e 3.

Non discriminazione

L'art. 1 del D.Lgs. 61 del 2000, ai co. 1° e 4°, stabilisce che "nel rapporto di lavoro subordinato l'assunzione può avvenire a tempo pieno o a tempo parziale". La legge definisce le nozioni di tempo pieno, di tempo parziale, nonché di part-time orizzontale, di part-time verticale e di part-time misto. Inoltre, i contratti collettivi nazionali o territoriali possono determinare condizioni e modalità delle prestazioni di lavoro a tempo parziale.

La forma richiesta dalla legge per la stipulazione del contratto, è quella scritta "ad probationem" (ai fini di prova) (art. 2). Un'importante parte della disciplina del part-time, è quella che sancisce il principio di non discriminazione (art. 4). Tale principio si sostanzia nella previsione di un divieto di riservare al lavoratore part-time, per il solo motivo di lavorare a tempo parziale, un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile. Il lavoratore part-time gode degli stessi diritti di cui beneficia il lavoratore a tempo pieno comparabile, cambia solo il trattamento riservato che va riproporzionato in ragione della ridotta entità.

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

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