Lezione n 10 - 01/12/2008
Rapporto di scissione tra utilizzatore e società somministratrice
Esiste un rapporto di scissione tra utilizzatore e società somministratrice, tra i due c'è un rapporto commerciale. Il lavoratore verrà pagato dalla società somministratrice, se questa non riesce sarà l'utilizzatore che dovrà provvedere. Questo rapporto trilaterale deve essere tutelato e adeguato ai lavoratori di pari livello nella stessa azienda utilizzatrice.
C'è un periodo di messa di disponibilità, dove c'è disponibilità del lavoratore ma non c'è lavoro e dove può essere mandato in un'altra azienda a fare lo stesso lavoro.
Contratto commerciale
(Contratto commerciale) UTILIZZATORE FORNITORE LAVORATORE
Forma del contratto di somministrazione - Art. 24 D.Lgs. 276 del 2003
Il lavoratore ha diritti di libertà e di attività sindacale. L'utilizzatore deve dichiarare quante persone somministra in un'azienda e le motivazioni di tale richiesta. Ha un tetto massimo di numero di lavoratori, non più del 20% sul totale, è stipulato nella contrattazione collettiva. La verifica è periodica ogni 12 mesi o anche meno (in meius) 6 mesi.
Art. 26 - Responsabilità dell'utilizzatore
Se il prestatore di lavoro arreca un danno a terzi è l'utilizzatore stesso che ne risponde.
Appalto e somministrazione
L'appalto in passato non era previsto perché assomigliava al caporalato (gruppi di persone raccolte dal caporale che li passa a prendere e li porta al lavoro in nero). L'appaltante può avvalersi di soggetti che non rispondono a lui e svincolano ad ogni obbligo di tutela.
Fino al D.Lgs. 276 veniva ridotta e si poteva arrivare al distacco cioè dove i lavoratori in distacco ad un'altra azienda che li pagherà anche se risultano ancora suoi dipendenti.
Art. 27 - Somministrazione irregolare
Se non sono state rispettate le regole il lavoratore può pretendere dall'utilizzatore di essere assunto a tempo indeterminato.
Art. 28 - Somministrazione fraudolenta
Ogni lavoratore costa all'utilizzatore e fornitore 20 euro al giorno più 20 euro di multa. L'appaltatore deve essere in grado di dimostrare di avere mezzi e organizzazione.
Prima del D.Lgs. 276/2003
- L'oggetto sociale della mediazione cioè chi si occupava di richiesta e offerta di lavoro;
- L'altro era il lavoro interinale (fornitura di lavoro).
Adesso è stato cancellato e la nuova fornitura prevede il superamento dell'oggetto sociale, tutto può andare insieme. Cambiano le modalità, è una unica società che fa mediazione e fornitura (questo cambiamento avviene con D.Lgs. 276/2003). Il meccanismo è liberalizzato.
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Diritto del lavoro (diritto dei contratti)
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