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Lezione n 10 01/12/2008
Esiste un rapporto di scissione tra utilizzatore e società somministratrice, tra i due c'è un rapporto commerciale. Il lavoratore verrà pagato dalla società somministratrice, se questa non riesce sarà l'utilizzatore che dovrà provvedere. Questo rapporto trilaterale deve essere tutelato e adeguato ai lavoratori di pari livello nella stessa azienda utilizzatrice. C'è un periodo di messa di disponibilità, dove c'è disponibilità del lavoratore ma non c'è lavoro e dove può essere mandato in un'altra azienda a fare lo stesso lavoro. (Contratto commerciale) UTILIZZATORE FORNITORE LAVORATORE FORMA DEL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE ART. 24 DLS 276 DEL 2003 Il lavoratore ha diritti di libertà e di attività sindacale. L'utilizzatore deve dichiarare quante persone somministra in un'azienda e le motivazioni di tale richiesta. Ha un tetto
massimo di numero di lavoratori, non più del 20% sul totale, è stipulato nella contrattazione collettiva. La verifica è periodica ogni 12 mesi o anche meno (in meius) 6 mesi.
ART.26 Se il prestatore di lavoro arreca un danno a terzi è l'utilizzatore stesso che ne risponde.
APPALTO E SOMMINISTRAZIONE L'appalto in passato non era previsto perché assomigliava al caporalato (gruppi di persone raccolte dal caporale che li passa a prendere e li porta al lavoro in nero). L'appaltante può avvalersi di soggetti che non rispondono a lui e svincolano da ogni obbligo di tutela. Fino al DLG 276 veniva ridotta e si poteva arrivare al distacco cioè do dei lavoratori in distacco ad un'altra azienda che li pagherà anche se risultano ancora suoi dipendenti.
ART.27 Somministrazione irregolare Se non sono state rispettate le regole il lavoratore può pretendere dall'utilizzatore di essere assunto a tempo indeterminato.
ART.28 Somministrazione fraudolenta
Ogni lavoratore costa all'utilizzatore e fornitore 20 euro al giorno più 20 euro di multa.
L'appaltatore deve essere in grado di dimostrare di avere mezzi e organizzazione.
Prima del DLG276/2003 c'erano due ragioni sociali:
- l'oggetto sociale della mediazione cioè chi si occupava di richiesta e offerta di lavoro;
- l'altro era il lavoro interinale (fornitura di lavoro).
Adesso è stato cancellato e la nuova fornitura prevede il superamento dell'oggetto sociale, tutto può andare insieme. Cambiano le modalità è una unica società che fa mediazione e fornitura (questo cambiamento avviene con DLG 276/2003). Il meccanismo è liberalizzato.
Contratti di lavoro a termine e a tempo indeterminato (i cosidetti staff leasing) che sono particolari forme di lavoro. CONTRATTO A TERMINE ci sono cause di necessarietà da un punto di vista tecnico-produttivo. Ci sono
Tante fasi (la legge 230/1962 è la prima, poi sono seguite integrazioni) per poi giungere a definire i contratti a termine con il DLG 368/2001.