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CONTRATTO DI LAVORO:
Contratto di lavoro: chi sono i soggetti? Lavoratore da una parte e dall’altra datore di
lavoro. Il legislatore si focalizza di piu’ sul lavoratore e anche in questo c’e’ una deroga
rispetto al diritto civile. Nel diritto civile distinguiamo la capacita’ giuridica dalla capacita’ di
agire. La capacita’ giuridica la abbiamo solo con il solo motivo di essere venuti al mondo
(un bambino di 1 anno puo’ essere legittimamente proprietario di un palazzo perche’ gli e’
stato donato). La capacita’ di agire sarebbe l’idoneita’ a porre in essere validi atti a partire
dalla maggiore eta’ (18). Questa distinzione nel diritto del lavoro e’ diversa perche’ le due
capacita’ si sovrappongono e abbiamo una capacita’ speciale di lavoro che viene
identificata nei 16 anni. Le due teorizzazioni si sovrappongono e creano la capacita’
speciale di lavoro. Il tema del lavoro minorile e’ sempre stato oggetto del legislatore. Gia’
dalla fine dell’800 perche’ durante la rivoluzione industriale si sfruttavano donne e bambini
e la loro retribuzione era la meta’ rispetto a quella di un uomo. Allora per porre fine a
questa cosa la costituzione prevede all’articolo 37 che debba essere il legislatore a
prevedere l’eta’ della capacita’ speciale del lavoro (dai 15 si e’ passati ai 16). Il lavoro sotto
i 16 e’ sempre vietato? No, in particolari settori tipo nello spettacolo, nello sport e altri per
cui e’ possibile il lavoro dei bambini (sotto i 16), con l’autorizzazione della podestà
genitoriale e autorizzazioni di alcuni uffici amministrativi. Il lavoro notturno e’ sempre
vietato per i minori (meno di 18 anni) e l’articolo 37 prevede che il lavoratore minore abbia
la stessa retribuzione del lavoratore adulto. La costituzione parla di pari retribuzione e pari
lavoro tra minori e lavoratori adulti.
DATORE DI LAVORO: puo’ anche non essere una persona fisica, ma solo giuridica, al
datore si applicheranno le normali regole in tema di capacita’ di agire e giuridica propria
del diritto civile. La capacita’ speciale per porre in essere il lavoro e’ solo dal lato del
lavoratore, e non ddall’altraparte per i quali si applicheranno le norme del diritto civile.
L’ultima deliberazione del 1325 (cc) e’ la FORMA DEL CONTRATTO, in assenza di una
specifica legge, la forma attraverso la quale si puo’ stipulare un qualsiasi contratto del
diritto civile (quindi del diritto privato) e’ libera. Per comprare un immobile la forma e’
scritta, pena nullita’ se non e’ scritta. Anche il contratto di lavoro non prevede tecnicamente
all’interno del codice civile una forma particolare. In mancanza di una forma richiesta, la
forma del contratto di lavoro e’ libera (all’esame non dire che la forma del contratto di
lavoro e’ scritta). E’ evidente che nella stra grande maggioranza dei casi avremo un pezzo
di carta con l’intestazione del datore di lavoro che richiama l’oggetto, la causa ma quel
pezzo di carta e’ utile e necessario perche’ esiste una norma che da’ obbligo al datore di
lavoro di spiegare al prestatore quale retribuzione andra’ a prendere, quale mansione ecc.
Quindi qui potrebbe sembrare che la teoria sia contraria rispetto alla pratica.
La forma del contratto di lavoro e’ libera eccetto in alcuni casi particolari. Uno dei casi piu’
importanti e’ l’apposizione del termine (lavoro a tempo determinato, pena nullita’ della
clausola). Per capire meglio se io svolgo un lavoro a tempo determinato ma nel contratto
non c’e’ il termine scritto il contratto si intende stipulato a tempo indeterminato. Connesso
al tema della costituzione del rapporto di lavoro e quindi del contratto e’ l’ambito della
clausola di prova (art 2096) ed e’ richiesta sempre a forma scritta. Verificare prima di
essere assunto di saggiare il prestatore di lavoro e verificare le sue performance. Il
contratto e’ a forma libera ma l’atto di prova deve risultare da atto scritto. Qual e’
l’importanza di questa clausola? Durante il patto di prova ciascuna delle due parti puo’
recedere dal contratto senza alcun preavviso. Lato prestatore di lavoro ha un rilievo fino
ad un certo punto. L’unica tutela che ha il datore di lavoro e’ proprio questa, cioe’ l’obbligo
di preavviso. Fino agli anni 60 il licenziamento era libero da parte del datore di lavoro.
Dopo gli anni 60 il licenziamento deve essere giustificato e puo’ essere sorretto solo da
alcuni motivi. Quando siamo all’interno del periodo di prova, il recesso cioe’ le dimissioni e
il licenziamento (ricorda dimissioni riguardano il lato del prestatore di lavoro, il
licenziamento riguarda il lato del datore di lavoro) sono liberi. Da un giorno all’altro si puo’
porre in essere il recesso. Il patto di prova non puo’ avere una durata lunga, massimo 6
mesi anche se in realta’ la maggior parte della regolamentazione si ha all’interno del
contratto collettivo ( con il contratto collettivo maggiore e’ la mansione maggiore sara’ il
tempo). Oggetto del patto di prova e’ l’esperimento. Si puo’ concordare che non si puo’
esercitare il diritto di recesso libero prima di un certo periodo (ad esempio prima di 20
giorni di lavoro) perche’ si ritiene che quel periodo sia significativo nel cercare di capire da
ambo i lati se quel lavoro risponde alle esigenze di entrambi. Qualora ci sia un recesso
prima del periodo minimo per motivi invalidi (esempio discriminazione sessuale, religiosa e
di pensiero ecc) ---> risarcimento danno.
Diritto del lavoro
9 marzo
Appunti:
Diritto del lavoro rientra nel diritto privato.
Oggi parliamo di un settore che fino a 15 anni fa non veniva trattato, luogo giuridico che e’
il mercato del lavoro. Tra i motivi della logica garantista con la quale nasce il diritto del
lavoro, cognizione delle parti del rapporto del lavoro sono pari tra di loro ma vivono in
sostanza uno squilibrio, equilibrare e’ il compito del diritto del lavoro. (Parte del diritto del
lavoro che possiamo definire come diritto della produzione). All’interno del rapporto di
lavoro vi e’ uno squilibrio tra i soggetti ma vi e’ anche uno squilibrio di mercato. Che ci sia
uno squilibrio di mercato ce lo spiega l’economia. Perche’ i lavoratori e chi vuole entrare a
far parte dei lavoratori (chi cerca lavoro) anche nei periodi di max occupazione vi e’
sempre un problema di eccesso di offerta di lavoro. Chi domanda lavoro sono le imprese,
chi offre lavoro sono i lavoratori. Per motivi strutturali questo rinnovato interesse per il
mercato del lavoro nasce in periodi recenti e nasce quando i giuristi…
Il mercato del lavoro era gestito dai sindacati…
Il sindacato funge da intermediario all’interno del mercato del lavoro...
A partire dalla costituzione, una legge del 1949 aveva previsto che il collocamento della
manodopera fosse una funzione pubblica (SOTTOLINEA FUNZIONE) quindi la
mediazione tra domanda e offerta di lavoro tranne casi rarissimi, avveniva a livello statale,
centralizzato in maniera assolutamente burocratica e in maniera del tutto inefficace e
inefficiente. Siamo nel 1950, la manifattura e’ l’ambito trainante (erano altri tempi). Non
esistono colloqui di lavoro (ex Fiat cerca operai quindi fa i colloqui). Si passava per gli
uffici di collocamento e non c’era la possibilita’ di chiamare il singolo soggetto, la Fiat
chiedeva al competente ufficio di collocamento di Torino per esempio, 150 soggetti
diplomati di ragioneria per esempio. Dopodiché era lo stato e quindi l’ufficio di
collocamento in base alle liste di collocamento a chiamare i 50 in graduatoria per quel
determinato lavoro. Queste liste di collocamento a mo di concorso (abrogate nel 2001),
non vi era la chiamata diretta ma chiamata numerica, per cui queste liste di collocamento
di fatto erano delle graduatorie in base a un certo punteggio. Per tutto il periodo del boom
economico era questa la modalita’ di assunzione. Nel corso dei decenni questa situazione
si e’ attenuata, ai primi degli anni 90 la regola diventa la chiamata personale quindi diretta
del lavoratore, pero’ sempre negli anni 90 c’era una certa burocrazia e l’ufficio di
collocamento doveva dare il nullaosta. Anche paesi come la Germania aveva da un punto
di vista normativo un ambito molto simile a quello italiano. La funzione dell’intermediazione
di lavoro era statale (pubblico), era del tutto inefficiente e soprattutto alla fine si puntava ad
un controllo di tipo burocratico, chi lavora nell’ufficio di collocamento deve dare il nullaosta.
Comunicazione agli uffici doveva essere posta in essere dai 5 giorni successivi
dall’installazione del rapporto di lavoro, in alcuni settori la meta’ degli infortuni avveniva al
primo secondo o terzo giorno di lavoro. Di fatto era una sostanziale elusione delle norme
quindi dal 2006 la comunicazione deve essere posta in essere il giorno prima
dell’assunzione del lavoratore. Il mercato del lavoro e’ molto complesso, il legislatore deve
fronteggiare tante situazioni diversi, il discorso della comunicazione unica il giorno prima e’
stata impo proprio per questo.
Meta’ anni 90, arriva comunicazione dalla Unione Europea, viene condannata l’italia a
fronte di una sentenza della corte della giustizia, perche’ dal punto di vista economico
sarebbe un monopolio, l’unione europea dice che l’attivita’ che pone in essere non e’ una
funzione che lo stato non puo’ delegare ad altri (esempio esercito, funzione statale che
non ammette monopolio, non puo’ essere privatizzato). Il problema e’ che UE riteneva che
il servizio ha una grande importanza pubblica (servizio pubblico posto in essere ad
integrazione tra pubblico e privato esempio nell’ambito dell’istruzione ci sono sia uni
pubbliche che private che rilasciano lauree). UE mette deroghe ad alcuni principi ma era
un sistema burocratico e inefficiente, alla fine degli anni 90 quindi si inizia a smantellare il
monopolio statale in ordine a intermediazione tra domanda e offerta e mercato del lavoro.
Dal punto di vista amministrativo era il ministero del lavoro centralizzato a non gestire
questo ambito (uffici del lavoro , oggi…
Il legislatore si accorge dell’inefficacia del sistema, quindi apre questo sistema alle regioni.
A distanza di diversi anni in italia le regioni (efficacia delle procedure regionali) e’ a
macchia di leopardo. Alcune regioni sono molto attente (ex Lombardia, Emilia Romagna),
quindi a fronte di una oggettiva discrepanza tra regioni, si era aggravato non solo nei fatti
le regioni sono tra loro diversi.
Si chiama tutela e sicurezza del lavoro. Attualmente la nostra costituzione ,