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CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
È un contratto disciplinato nel dettaglio dal D. Lgs 81 del 2015.
Prima del jobs-act si parlava di 3 tipi di part-time
Orizzontale: lavoro di poche ore giornaliere tutti i giorni (classico lavoro di
mezza giornata)
Verticale: alcuni giorni di lavoro alternati ad altri di non lavoro (orario fulltime
concentrato su pochi giorni a settimana o alcune settimane al mese)
Misto: una combinazione di entrambi
Il jobs-act invece stabilisce che il rapporto di lavoro subordinato anche a tempo
determinato può essere a tempo pieno o a tempo parziale; in sostanza si ha una
definizione di rapporto di lavoro part-time come lavoro di durata inferiore rispetto
all’orario legale normale o all’orario contrattuale normale di lavoro. (basta anche 1 ora
in meno dell’orario normale legale o contrattuale ed è classificato come part-time)
Restano le modalità (orizzontale, verticale, misto); il computo può avvenire su base
settimanale ma anche su base mensile o annuale. Nel rapporto di lavoro part-time
quando non si lavora non ci sarà retribuzione, e maturerà 2 settimane di ferie anziché
4.
Il part-time deve avere ben indicata la natura ossia che è un contratto part-time, le ore
che vengono svolte e l’articolazione dell’orario (turni).
Quando il contratto non è completo e mancano alcuni elementi, il contratto può essere
riconosciuto come a tempo pieno SOLO su richiesta della lavoratrice; se invece
15
mancano le ore, allora spetta al giudice concordare la dislocazione dell’orario; anche il
caso in cui non ci sia il monte ore, verrà riconosciuto il contratto a tempo pieno solo su
richiesta del lavoratore.
Il datore di lavoro può chiedere più prestazione di quanto concordata, si può ricorrere:
Al lavoro supplementare: ossia quel lavoro che va dall’orario giornaliero part-
time all’orario normale giornaliero. ES: ho un part-time orizzontale dove il
lavoratore fa dalle 8.00 alle 12.00 il datore di lavoro può chiedere di fargli fare
anche dalle 12.00 alle 16.00 e se farà oltre le 16.00 allora è straordinario (oltre
l’orario normale)
Al lavoro straordinario: [vedi esempio sopra]
Con 2 giorni di preavviso il datore di lavoro può chiedere al lavoratore di effettuare del
lavoro supplementare e straordinario.
Il datore di lavoro deve sempre attenersi all’orario indicato in contratto, se esso la
modifica è una modificazione del contratto e quindi esso deve erogazione di una
somma a compensare il lavoratore per la modifica dell’orario concordata.
Il contratto part-time è sempre riproporzionato secondo la regola del
proportionatimtemporis ( ossia ….) 31/10/2017
LA BUSTA PAGA
Retribuzione: controprestazione del datore di lavoro.
Il contratto di lavoro è un contratto sinallagmatico a prestazioni corrispettive in virtù
del quale il lavoratore fornisce prestazione in cambio di retribuzione. È un contratto
imperfetto perché in alcune ipotesi pur non essendovi prestazione c’è comunque una
retribuzione; ipoesi nel art. 2110 del C.c. che identifica le cuase di sospensione dal
rapporto di lavoro ossia per:
Malattia
Infortunio
Gravidanza
Richiamo alle armi (ora non più)
In tutti questi casi c’è comunque la corresponsione della retribuzione che però sarà
erogata dall’ Inail e non dal lavoratore.
La prestazione è comunque disciplinata da dei limiti:
Costituzionale: art. 36 afferma il diritto di ciascun lavoratore ad una
retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto nonché
sufficiente a garantire al lavoratore e alla propria famiglia un’esistenza libera e
dignitosa.
Dalla costituzione dunque si possono estrapolare 2 principi:
1. Principio di proporzionalità: soddisfatto nel momento in cui la retribuzione
cresce all’aumentare del livello di inquadramento; ossia sulla base delle
mansioni. Nel constatare il contenuto del principio si sosteneva che doveva
ritenersi rispettato se gli stessi livelli di contratti collettivi diversi venivano
retribuiti in maniera uniforme, quindi tutti i livelli di diversi lavori dovevano
avere la stessa retribuzione (es: 3 categoria nell’edile, nel meccanico ecc.. )
ma facendo così si accettava un trattamento uniforme trasversalmente.
Quindi oggi si interpreta oggi come proporzionalità intra-categoriale ossia
all’interno della stesso settore lavorativo (ossia come definizione sopra)
2. Sufficienza: la retribuzione deve essere sufficiente ma anche idonea a
garantire al lavoratore e alla sua famiglia un’esistenza dignitosa; questo
principio è stato inserito in costituzione dopo la proporzionalità ma non per
questo è meno importante.
La norma costituzionale non rispecchia la sufficienza retributiva reale, poiché
permane il problema del: quando una retribuzione è sufficiente ? 16
A stabilire che la retribuzione è sufficiente sono i minimi stabiliti dal
contratto collettivo.
GIURISPRUDENZIALE.
I principi sono:
- Corrispettività
- Parità (ossia non discriminazione)
-
(ospite slide)
Il consulente del lavoro si occupa della redazione della busta paga, ma non solo anche
dell’assunzione, del licenziamento, note disciplinari ecc. è colui che rappresenta
l’azienda verso i dipendenti, colui che si mette da parte dell’azienda come il sindacato
si mette dalla parte del lavoratore.
Art. 2070 C.c. stabilisce quale sia la retribuzione da corrispondere e stabilisce che è
preliminarmente necessario individuare quale sia il Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro (CCNL) che disciplina l’attività svolta dall’azienda.
Durante l’assunzione verrà definita la retribuzione che spetta al lavoratore,
applicando:
CCNL: ossia in base all’attività svolta
Considerando la mansione che andrà a svolgere il lavoratore (declaratoria
contrattuale)
Considerando il livello in CCNL
Oltre ad una contrattazione collettiva nazionale, può affiancarsi una contrattazione
territoriale (che prevedono regole specifiche per le aziende del territorio regionale o
provinciale) e/o aziendale.
Esiste anche una contrattazione a livello individuale che prevede singole
caratteristiche per il dipendente.
La retribuzione può essere:
DIRETTA: ossia la paga mensile ordinaria come stabilito dal contratto collettivo,
costituita da: paga base, contingenza, indennità varie previste dal contratto,
scatti di anzianità ecc.
INDIRETTA: ossia la retribuzione dovuta al lavoratore al verificarsi di
determinati eventi, quali: malattia, maternità, infortunio ferie e festività
DIFFERITA: emolumenti che vengono erogati al lavoratore solo in particolari
momenti, pur maturando durante tutto il rapporto di lavoro: TFR e mensilità
aggiuntive (13^ e 14^ ).
La retribuzione può essere mensilizzata: ossia quando si determina l’importo da
corrispondere, indipendentemente dal numero delle ore lavorative cadenti nel mese e
prescindendo quindi del tutto dal numero di ore effettivamente lavorate. Questo valore
sarà quindi comprensivo di giorni di riposo, ferie, ecc. L’importo complessivo va
decurtato da eventuali giorni di assenza per le quali non matura retribuzione.
ESEMPIO
ASPETTI PREVIDENZIALI: tutti colore che prestano lavoro retribuito presso terzi
devono essere assicurati verso l’Inps. Parte della retribuzione dovuta al lavoratore
viene “presa” dall’Inps, che poi suddivide in diverse “casse” per permettere al
lavoratore di esser comunque retribuiti durante malattia, infortuni, cassa integrazione,
disoccupazione, maternità, pensione. 17
L’imponibile previdenziale viene stabilito dall’art. 51 del TUIR. Alcuni contributi non
rientrano nel …
Una volta stabilito l’imponibile contributivo, nel cedolino verranno calcolate quote a
carico del lavoratore che verranno detratte dalla retribuzione lorda, sarà poi il datore
di lavoro a versare il contributo trattenuto al lavoratore insieme a quello a suo carico
all’INPS. Il datore di lavoro sarà “sostituto d’imposta” perché sottrae una parte di
retribuzione lorda dalla busta paga del lavoratore e la versa per conto del lavoratore
entro il 16 del mese successivo.
La tassazione si articola nei seguenti passaggi:
1. Determinazione dell’imponibile fiscale (reddito complessivo al netto degli oneri
deducibili)
2. Applicazione al suddetto imponibile delle aliquote Irpef per scaglioni di reddito e
quantificazione dell’Irpef lorda.
3. Riconoscimento de
4.
ADDIZIONALI DELLE REGIONI
Schema riassuntivo:
Retribuzione previdenziale – CTR = retribuzione fiscale
alla retribuzione fiscale si toglie (-) l’imposta, si aggiungono (+) le detrazioni, e si
tolgono(-) le addizionali per trovare (=)retribuzione netta.
Apprendistato: non può fare meno di 24h settimanali, hanno come scopo quello di
formare un dipendente e anche quando assunto lo stipendio sarà minore rispetto ad
altri dipendenti; ogni apprendista deve avere un tutor che lo sappia guidare nella
formazione e nel lavoro. (dura 36 mesi)
Contratto a termine: V fascia, che può essere prorogato fino a 5 mesi. 7/11/2017
Al datore di lavoro vengono riconosciuti una serie di poteri:
Potere di conformazione: è il potere che il datore di lavoro ha di impartire gli
ordini necessari a modellare la prestazione lavorativa in modo tale da renderla
integrata nel processo produttivo.
All’atto dell’assunzione vengono indicate in maniera generica le mansioni del
lavoratore (ossia l’oggetto della prestazione lavorativa), spetta al datore di
lavoro di volta in volta disciplinare e dettagliare la prestazione di lavoro in modo
tale da esser utile e in modo DILIGENTE: la prestazione resa viene conformata
al contesto aziendale, viene identificata con precisione nei concreti compiti in
cui essa si sviluppa e solo la prestazione che attiene a queste indicazioni può
essere considerata diligente. Rendere una prestazione diligente è uno degli
obblighi fondamentali del datore di lavoro: DILIGENZA, OBBENDIENZA E
FEDELTA’ sono i 3 obblighi che sorgono in capo al prestatore di lavoro,
disciplinati dagli art. 2104 e 1205.
Potere direttivo: si articola in due direzioni
- Potere di modificare le mansioni a cui è adibito il prestatore di
lavoro: disciplinato dal 2103 C.c. << il lavoratore deve essere adibito
alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti
all’inquadramento