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LA CONTRATTAZIONE AZIENDALE:
( Sino ad ora abbiamo parlato di contratti collettivi nazionali: si articolano secondo criteri di pluralismo di
tipo associativo ci sono tanti settori diversi che si autodefiniscono. Sono atti di autonomia negoziale privata
e sono applicati dalle imprese che vi aderiscono e sono strumenti di regolazione degli strumenti dell’impresa.
Il contratto collettivo non è una legge in senso tecnico perché comunque è un atto di autonomia negoziale
privata ).
La contrattazione collettiva ha sempre previsto più livelli di contrattazione: le organizzazioni sindacali si
sono messi d’accordo sul fatto che se a livello nazionale è molto utile, da ambedue le parti, stabilire delle
regole generali a livello nazionali uguali a tutti i settori, dall’altra parte tuttavia le stesse parti sindacali hanno
riconosciuto che alcuni argomenti meritano di essere trattati attraverso regole integrative diverse per ogni
impresa. Contrattazione collettivo è un fenomeno articolato che si sviluppa su più livelli che non
necessariamente sono: contratto nazionale e contratto aziendale. Questi sono i principali, ma in alcuni settori
c’è anche il livello articolare e ciò dipende dalla caratteristica del settore: nei settori industriali il secondo
livello ( decentrato ) è quello aziendale, in altri il secondo livello di contrattazione è quello territoriale
(quando le imprese sono piccole o quando non hanno una azienda fissa. Esempio? Settore edile: l’azienda
( cioè il cantiere ) nasce e muore in tempi rapidi.)
Cosa avviene sostanzialmente? Vengono stabilite regole che stabiliscono le competenze negoziali tra
contratto collettivo nazionale e aziendale ( si affidano competenze su regole che ha più senso fissare azienda
per azienda e non per settore ).
Dal punto di vista giuridico ci si interroga su quale siano le regole di validità, di legittimazione e di efficacia
del contratto collettivo aziendale con una inversione del problema che tradizionalmente si poneva a livello
nazionale: in che senso? Nel senso che mentre a livello nazionale c’è il problema dell’estensione
dell’efficacia che guarda all’imprenditore che magari non vuole applicare il contratto ma lo deve applicare lo
stesso, oggi il problema per i contratti aziendali è un problema relativo alla legittimazione, all’efficacia e alla
stipulazione del contratto che deve fare i conti con il dissenso dei lavoratori (il problema non si pone con
riferimento al datore di lavoro: perché se non è d’accordo non lo firma, se lo firma diverta parte del contratto.
Se lo firma ha interesse ad applicare lo stesso nel momento in cui diventa uno strumento di gestione
dell’impresa ).
il problema giuridico è un problema di regolazione delle tutela e dei limiti del dissenso, delle
minoranze e di regolazione delle democrazie sindacali: come funzionano i processi di democrazia
sindacale (diversa dalla democrazia politica)? Sono così sollevate anche questioni di carattere
politico sindacali.
Quali sono le regole per chi è legittimato alla stipulazione dei contratti collettivi aziendali? Il problema si
pone per i lavoratori e non per i datori la cui vincolatività è scontata, essendo parte. Qual è il rapporto
dissenso- contratto?
Come il dissenso si collega al tema dell’efficacia del contratto? Se non è legittimo il dissenso il datore
avvierà un provvedimento disciplinare.
E’ il tema dell’efficacia soggettiva del contratto collettivo aziendale: per decenni solo la giurisprudenza
diceva qualcosa e mancava una disciplina sia a chi può stipulare sia al fatto se abbia efficacia vincolante solo
per gruppi o totalità dei lavoratori. Sul piano legale quindi sino ai tempi recentissimi (2011) valeva la regola
del reciproco riconoscimento; per comprendere meglio ciò bisogna anticipare un tema importante: all’interno
dei luoghi di lavoro i lavoratori laddove riescano e vogliano farlo, possono costituire d’accordo con le
associazioni sindacali di riferimento delle rappresentanza sindacali che assumono oggi due forme: una è
quella legale (art 19 statuto dei lavoratori ) e l’altra che si alterna alla prima e prende il suo posto sulla base
di scelte autonome è quella delle RSU. La prima forma vede la presenza di tante rappresentanze sindacali
quanti sono i sindacati presenti e legittimati in quella impresa, laddove invece – come le grandi
organizzazioni sindacali si sono messe d’accordo fin dal 1993- vengono istituire le rappresentanze sindacali
unitarie queste sono costituite attraverso regole e un procedimento che oggi sono oggetto di revisione. Di
solito i soggetti in assenza di regolazione, i soggetti titolari della contrattazione erano dal lato dell’impresa il
datore di lavoro e dal lato dei lavoratori, le associazioni sindacali territoriali più se ci sono le rappresentanze
sindacali dei lavoratori o unitarie dei lavoratori. In una realtà di questo genere, oggetto di autoregolazione, si
poneva il problema del dissenso: la giurisprudenza ha tenuto nel corso del tempo atteggiamenti variabili. Se
analizziamo la giurisprudenza su questo tema, si nota che ci sono pronunce molto diverse tra di loro –
questo è un caso in cui ogni pronuncia va letta tenendo presente le caratteristiche di quel caso concreto; si
tratta di pronunce che fanno uso del diritto privato e affermano dunque la regola dell’efficacia limitata anche
per il contratto collettivo aziendale: è anche esso un atto di autonomia negoziale e non c’è scritto da nessuna
parte che abbia natura diversa ed è dunque è vincolante per chi ne fa parte e dunque il datore di lavoro e i
sindacati e indirettamente coloro i lavoratori che ne sono iscritti e dunque il lavoratore dissenziente o non
iscritto può sottrarsi alla applicazione nei suoi confronti di quel contratto; altre volte la giurisprudenza ha
parlato di “interessi indivisibili” regolati dal contratto e dunque questo contratto per la sua funzione generale
si applica a tutti.
Le sentenze si sono dunque distinte: favorevoli o meno a tutelare i dissensi dei lavoratori. (vedi slide)
La conclusione qual è? La conclusione provvisoria è che il legislatore nel 2011 è intervenuto con l’art 8 del
decreto legge 138/2011 (decreto di Ferragosto) al fine di cercare di fare fronte alla crisi economica e
soprattutto ai diktat che arrivavano dall’EU. Si tratta di un decreto legge poi convertito in una legge al cui
interno è infilata una norma sulla contrattazione collettiva “di prossimità” e dunque sulla contrattazione
collettiva aziendale o territoriale che abbia certe finalità; questa regola ha lo scopo di sostenere, incentivare e
rendere possibile la contrattazione che a livello territoriale e soprattutto aziendale realizzi in situazioni di
specifica necessità e volendo perseguire gli obbiettivi che la stessa norma indica nel primo comma ,
obbiettivi di salvaguardia di contrattazione che abbia come scopo le intese finalizzate alla maggiore
occupazione, incrementi la competitività e salario, contrattazione etc, (sono finalità comunque abbastanza
generali). Il legislatore vuole dare la possibilità di stipulare contratti collettivi che hanno questa finalità e si
ha così una norma che si occupa di questi problemi e dice chi può stipulare questo contratti e quali efficacia
abbiano. Tutto ciò con una formulazione per nulla facile da comprendere e che dice che i contratti collettivi
di lavoro cosiddetti di prossimità stipulati da associazioni dei lavoratori ( vedi slide ) o dalle loro
rappresentanze sindacali che operano in azienda, questi contratti collettivi possono realizzare specifiche
intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori (regola di efficacia generale a livello aziendale: efficacia
generale per tutti gli interessati ) a condizione di essere sottoscritti sulla base di un criterio di maggioranza.
Intervento del legislatore nel 2011 art. 8 d.l. 138/2011 è la prima volta che una fonte legale si occupa di
regolare gli aspetti strutturali della contrattazione collettiva.
La legge molto spesso ha parlato della contrattazione collettiva, ma non ha mai regolato gli aspetti strutturali
della contrattazione collettiva ( cosa sia, quali sono i soggetti legittimati, quali procedure, quale efficacia ).
Viene fatto per la prima nel 2011, ma solo per la contrattazione di prossimità ( non è una regola generale,
poiché la contrattazione collettiva rimane affidata ai principi di diritto comune ), per consentirle di realizzare
obiettivi godendo di indubbi vantaggi giuridici.
La legge porta in regalo 2 doti:
Efficacia generale del contratto di prossimità : in generale i contratti sono vincolanti solo per coloro
che li hanno sottoscritti incertezza della legge sulla validità dei contratti collettivi.
A quali condizioni è vincolante? Quali sono le condizioni in base alle quali si può ritenere vincolante
il contratto in relazione all’eventuale dissenso?
Questo problema di regolazione è un problema risolto attribuendo la legittimazione alla stipulazione
di questi contratti alle associazioni dei lavoratori comparativamente più competitive sul piano
nazionale o dalle loro rappresentanze nelle aziende, ma queste intese devono essere sottoscritte sulla
base di un criterio maggioritario.
Rapporto tra le fonti di regolazione dei rapporti di lavoro : rapporto diverso da quello derivante dalle
regole generali ( tra fonte legale fonte negoziale c’è un rapporto di sovra ordinazione della prima
sulla seconda ).
I contratti di prossimità operano anche in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano la
materia richiamata dal comma 2 viene sancita la regola di libera derogabilità della legge da parte
del contratto collettivo ( solo in questa specifica ipotesi sono posti sullo stesso piano ).ù
Si può realizzare solo per le intese approvate secondo le regole del comma 1 (intese stipulate dai
sindacati più competitivi ) e solo con riferimento alle materie richiamate dal comma 2 ( impianti
audio visivi e introduzione di nuove tecnologie le imprese chiedono maggiori spazi di libertà sia
per finalità difensive sia per finalità di controllo e produttive l’art. 8 consente di introdurre nuovi
strumenti anche per controllare i lavoratori, con il rispetto di creare però ad esempio un incremento
di competitività ).
Quali sono i limiti? Rispetto della costituzione, dei vincoli derivanti dalle norme comunitarie e dalle
convenzioni internazionali di lavoro.
Il vincolo del rispetto della costituzione è un vincolo di carattere generali la cui applicazione non è
facile e immediata. Potrà non essere facile se una certa regola sia rispettosa o no della costituzione
( la costituzione tut