Introduzione al diritto del lavoro
Il diritto del lavoro ha una sua tripartizione:
- Diritto del lavoro in senso stretto: Norme che disciplinano direttamente il rapporto individuale di lavoro, fissando dei minimi inderogabili a tutela del lavoratore.
- Diritto sindacale: Fenomeno delle coalizioni professionali e delle loro attività (norme statuali e regole prodotte dalle parti sociali, quest’ultime frutto dell’autonomia collettiva).
- Diritto della previdenza sociale: Intervento pubblico a favore di lavoratori in condizioni di bisogno (infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia, disoccupazione involontaria).
Destinatari del diritto del lavoro
Storicamente, il diritto del lavoro nasce rivolgendosi solo alla categoria dei lavoratori subordinati e più precisamente alla classe dei lavoratori dipendenti, cioè coloro che prestano lavoro alle dipendenze del proprio datore di lavoro. Il diritto del lavoro si occupa però anche dei lavoratori autonomi, ed in particolare nei tempi più recenti dei lavoratori a progetto e dei collaboratori coordinati e continuativi (queste ultime due forme rientrano nella categoria dei lavoratori autonomi, seppur l’autonomia di questa categoria sia particolare).
Quindi, possiamo dire che più genericamente (sebbene la stragrande maggioranza delle tutele del diritto del lavoro sia diretta alla categoria dei lavoratori subordinati) il diritto del lavoro studia quella parte dell’ordinamento che ha ad oggetto il lavoro umano. “Art 4 comma 2 cost, lavoro umano: ogni attività diretta ad un risultato produttivo che, comunque, concorra al progresso materiale o spirituale della società.”
Per quanto riguarda le pensioni, il nostro è un sistema a “ripartizione”, cioè gli attuali lavoratori pagano le pensioni degli attuali pensionati.
Caratteristiche delle norme del diritto del lavoro
Il diritto del lavoro ha acquisito nel tempo una propria autonomia dal diritto privato, come disciplina del lavoro subordinato. Esso è costituito da una serie di norme inderogabili di legge o di contratto collettivo che vanno a disciplinare il rapporto di lavoro. Tuttavia tale inderogabilità è intesa nel senso che le parti del contratto non possono disciplinare il contenuto del contratto in modo difforme, se non in meglio, da quanto dispone il contratto collettivo; a sua volta anche il contratto collettivo non può derogare quanto disposto dalla legge, se non in meglio. Quindi le norme del diritto del lavoro non sono dispositive, poiché non possono essere disposte liberamente dalle parti.
Modificazione dell'art 18 dello statuto dei lavoratori
Attualmente (gennaio 2012), viene proposta la modificazione/abrogazione nel nostro ordinamento dell’articolo 18 dello statuto dei lavoratori, in quanto esso rappresenti (più che un ostacolo al licenziamento dei lavoratori) un ostacolo alla buona crescita economica del paese, poiché se esso non ci fosse non risulterebbe poi così difficoltoso ed oneroso assumere un lavoratore a tempo indeterminato (in quanto possa essere licenziato anche in assenza di giusta causa o giustificato motivo). Tuttavia, la volontà reale delle parti che attualmente vogliono eliminare tale articolo, non consiste in una totale eliminazione del vincolo di giustificabilità del licenziamento, ma piuttosto di limitare la sanzionabilità relativa alle conseguenze di un licenziamento (in quanto l’eliminazione totale dell’articolo 18 non è condizione sufficiente per l’abolizione del vincolo)... in pratica, si vuole “parzialmente liberalizzare” il licenziamento.
Tutto ciò perché si vuole raggiungere, in concomitanza con gli obiettivi europei, una maggiore efficienza del mercato del lavoro (a discapito però delle tutele del mondo del lavoro). In effetti, attualmente, per tutelare “i garantiti” da queste tutele, tutti i “non garantiti” non riescono ad entrare nel mercato del lavoro (quindi i giovani sono condannati alla precarietà). Si pensa di dover “redistribuire equamente le tutele dei lavoratori”: se prima c’era una rigidità in entrata (in quanto non era possibile assumere a termine con la legge del ’72) ma almeno c’era una flessibilità in uscita (in quanto non c’era la legge 604), attualmente c’è una rigidità in entrata (poiché è oneroso e vincolante assumere a tempo determinato, senza parlare della disoccupazione) ed una rigidità in uscita (con la 604 che limita il licenziamento); quindi si vorrebbe porre una flessibilità in uscita (liberalizzando parzialmente il licenziamento) anche per rendere meno vincolante l’assunzione, ponendo quindi di conseguenza una flessibilità in entrata, diminuendo così il pericolo di precariato giovanile.
Contratti collettivi e contratti individuali
Il contratto collettivo viene stipulato dalle contrapposte organizzazioni sindacali (non l’azienda o più in generale il datore di lavoro) a cui datore di lavoro e lavoratore sono iscritti. Esso disciplina un abbondante 60% del contratto individuale di lavoro; un’altra parte è disciplinata dalla legge ed una parte minima viene disciplinata dall’autonomia individuale delle parti contraenti il contratto di lavoro. Tuttavia i contratti collettivi tutelano solo chi è già entrato a far parte del mercato del lavoro, tralasciando quindi i giovani e coloro che non lavorano. È quindi compito della legge farsi carico dell’interesse generale dei non occupati.
Ratio del diritto del lavoro
Ci si chiede a questo punto perché la legge interviene così massicciamente nei contratti individuali di lavoro; cioè le parti non hanno tutta la libertà che hanno gli altri contraenti di diritto privato in quanto le norme non sono derogabili in pejus. L’intervento è massiccio poiché il diritto del lavoro fa riferimento all’intervento del legislatore nell’ordinamento, nella disciplina della relazione contrattuale di lavoro, che è una disciplina solo formalmente paritaria. I contraenti, formalmente operano sullo stesso piano, ma nella sostanza si ha una disparità della forza contrattuale, poiché dalla parte del lavoratore pende una forza contrattuale inferiore a quella che pende sul datore di lavoro, a causa del cronico squilibrio nel mercato del lavoro tra offerta che eccede sempre la domanda e del lavoro come forma di sostentamento per il lavoratore e la propria famiglia. Queste circostanze fanno si che il lavoratore sia indotto ad accettare qualsivoglia contenuto contrattuale pur di lavorare, fino ad accettare il lavoro in nero. Quindi il compito del contratto di lavoro collettivo è quello di “riequilibrare” le forze delle parti contrattuali.
Principi costituzionali
- Art. 1: L’Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro.
- Art. 3: Tutti i cittadini hanno pari dignità e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. (principio di uguaglianza formale) È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. (principio di uguaglianza sostanziale, posto al fine di raggiungere l’uguaglianza formale).
- Art. 4: La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. (definizione di lavoro)
- Art. 32: La Repubblica tutela la salute come diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. (diritto alla salute)
- Art. 35: La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell’interesse generale, e tutela il lavoro italiano all’estero.
- Art. 36: Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionale alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.
- Art. 37: La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale e adeguata protezione. La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.
- Art. 38: Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L'assistenza privata è libera.
- Art. 39: L'organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.
- Art. 40: Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.
- Art. 41: L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.
- Art. 46: Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.
- Art. 117: La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: ... l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; ... o) previdenza sociale; ... Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: ... tutela e sicurezza del lavoro...
Fonti del diritto del lavoro
Fonti di diritto positivo: costituzione, leggi ed atti aventi forza di legge, statuti delle regioni e leggi regionali, regolamenti, consuetudini o usi.
Fonti esterne al sistema oggettivo: contratti collettivi privatistici, usi negoziali e giurisprudenza.
Le origini del diritto del lavoro
Percorso evolutivo
- Rivoluzione francese 1799: Eliminazione della struttura feudale ed affermazione dell’ideologia liberale (libertà di contrattazione e concorrenza).
- Codice civile francese del 1803 (codice napoleonico): assenza di protezione legale.
- Codice civile italiano del 1865: unica regola era il divieto di costituire rapporti a tempo indeterminato.
- Periodo pre-fascista (1886-1921): Il codice penale del 1889 (Zanardelli) considerava leciti lo sciopero e la serrata se non attuati con violenza o minaccia; si ha diffusione della contrattazione collettiva (concordati di tariffa); nascita della Confederazione Generale del Lavoro (CGDL) nel 1906, fondata sul principio della lotta di classe; legislazione sociale di protezione riguardo la tutela delle donne e dei minori (1902), il riposo settimanale e festivo (1907), le assicurazioni contro gli infortuni (1898), l’invalidità e la vecchiaia.
- Orientamento corporativo (1922-1943): Nel 1922 nasce l’unione federale italiana delle corporazioni, divenuta poi confederazione delle corporazioni; nel 1923 si stringe il rapporto con il partito nazionale fascista per strappare la rappresentanza dei lavoratori alle tradizionali organizzazioni socialiste e cattoliche. Venne stipulato un accordo con Confindustria per la collaborazione dei sindacati fascisti; nel 1925 ci fu l’accordo di palazzo Vidoni riguardo il riconoscimento reciproco delle confederazioni (Confindustria e Confederazione sindacati fascisti) oltre la soppressione delle commissioni interne e la devoluzione delle funzioni al sindacato fascista locale; nel 1926 con la legge n° 563 del 1926 nasce la nuova disciplina dei rapporti sindacali; nel 1927 si scioglie la CGDL, che fu poi ricostruita solo clandestinamente. Tuttavia, la libertà sindacale fu soffocata in quanto riconosciuta solo formalmente, ma di fatto non era consentita; vi era un controllo intenso sulle organizzazioni sindacali riconosciute che acquisivano, ciascuna per ogni categoria produttiva, la natura di enti pubblici e la rappresentanza legale con possibilità di stipulare contratti collettivi erga omnes; infine, vi fu la repressione penale del conflitto collettivo (divieto di sciopero e di serrata).
Il diritto del lavoro alle origini
Il diritto del lavoro, alle origini, non si rivolgeva ai lavoratori autonomi, poiché a quei tempi le libere professioni, cioè i prestatori di opera intellettuale (avvocati, medici, commercianti, etc) ed altre tipologie di lavoro autonomo (commercianti, industriali, etc, appartenenti in genere alla borghesia), non avevano necessità di essere protetti poiché ciò presupponeva che chi lo esercitasse, potendo permettersi gli studi, proveniva da un determinato ceto sociale che disponeva di mezzi economici imparagonabili ai lavoratori subordinati (locati).
Il diritto del lavoro nasce convenzionalmente nel momento in cui lo stato comincia ad intervenirvi, dapprima timidamente, dopodiché in maniera massiccia. Oggi, invece, si è arrivati ad una certa maturità del diritto del lavoro; infatti oggi si rivendica una maggiore flessibilità dei rapporti contrattuali, poiché le norme inderogabili sono eccessivamente rigide (diritto del lavoro attuale) ed il mercato del lavoro si congestiona.
Periodo feudale – periodo liberale
I primi interventi di diritto del lavoro si ebbero nella fine del 1800, e di tali interventi si continua a godere tutt’oggi. In questa epoca si ebbe il passaggio dall’assetto feudale, all’assetto liberale. Quindi, se prima il destino di una persona era segnato in base al luogo e data di nascita (si nasceva servi della gleba), con l’assetto liberale tutti i cittadini divengono liberi di contrarre individualmente.
Concetto di locazione come contratto di lavoro
Le norme emanate in tale epoca sono state aggiornate, ma al momento dell’emanazione il contratto del lavoro di fine ‘800 era disciplinato dal codice del 1865, (che si rifaceva al codice Napoleonico del 1804) nel quale non esisteva il contratto di lavoro, ma veniva ricondotto nell’ambito dello schema della locazione; quindi, accanto alla locazione di cose, esisteva il concetto di locazione di opere. A sua volta, la locazione di opere si distingueva tra “locatio operis” e “locatio operarum”:
- Locatio operis: È un contratto mediante il quale veniva dedotta come obbligazione del contratto il compimento di un “opus perfectum”, cioè un risultato, ed era un contratto ad esecuzione istantanea, cioè si consumava “ad actum”. Ad esempio poteva essere oggetto di locatio operis il confezionamento di un abito. In questo caso, l’opus è indivisibile nel tempo.
- Locatio operarum: Nel contratto non viene dedotto il compimento di un opus, ma una mera attività da svolgere in favore della controparte (il datore di lavoro) in modo continuativo. L’attività è divisibile nel tempo. Tuttavia, in quest’attività sussiste il vincolo di subordinazione in quanto è eterodiretta.
In entrambi i casi si tratta di contratti onerosi, cioè il lavoratore si obbliga dietro corrispettivo. Per quanto riguarda il rischio per il mancato lavoro o l’impossibilità di svolgimento dello stesso, questo grava sul lavoratore in entrambi i casi (entrambi gli schemi di locatio); invece il rischio sull’utilità della prestazione, nel caso di locatio operis è assunto dal lavoratore, mentre nel caso di locatio operarum è invece assunto dal datore di lavoro.
In questo periodo di pieno regime liberale, il contenuto del contratto era rimesso alla regolamentazione dell’autonomia privata, il prezzo del bene locato era rimesso anch’esso al mercato ed era vietata la coalizione sindacale (vi era divieto di sciopero, e la sua conseguenza era una sanzione penale); l’unico vincolo pos
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