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Estratto del documento

La codificazione del contratto di lavoro subordinato si avrà nel codice del 1942 all’art 2094 ed

è disciplinato in un sistema di complementarità con il contratto d’opera o di lavoro autonomo

(art 2222 cc).

La particolarità sta nel fatto che i due contratti o tipi legali (dotati di propria disciplina poiché

divenuti contratti tipici), sono contenuti nel titolo V detto “del lavoro” (nominato così in

omaggio all’ideologia del periodo corporativo, che ha inizio con la carta del lavoro del 21

aprile del 1927 e cade con il decreto legislativo n° 369 del 1944), che disciplina nel contempo

le regole del lavoro e del diritto commerciale, e quindi la figura dell’imprenditore e della

società. L’ideologia corporativa assume come principio quello della non conflittualità tra

capitale e lavoro, cioè la cooperazione di questi elementi nell’interesse della produzione e

dello sviluppo della nazione.

Tuttavia, sia il contratto di lavoro subordinato che quello di lavoro autonomo sono contratti

onerosi di scambio (reciproche obbligazioni tra le parti), il cui oggetto consiste nello scambio

tra corrispettivo e prestazione di lavoro, e dunque comportano una conflittualità tra due centri

di interessi distinti, che sono il datore di lavoro ed il lavoratore.

Tripartizione tradizionale delle macroforme di lavoro:

- lavoro subordinato (2094 cc);

- lavoro parasubordinato (409 cpc – 61 e ss del D.Lgs 276/2003);

- lavoro autonomo (2222cc).

Esistono inoltre altre forme di lavoro:

- rapporti associativi: scambio tra una prestazione lavorativa ed una partecipazione agli

utili;

- lavori socialmente utili (LSU): progetti particolari per il risanamento; parte della

contribuzione viene corrisposta da INPS o dai comuni;

- lavoro gratuito: non è prevista alcuna retribuzione in cambio, e viene svolto per ragioni

di carattere affettivo, solidaristico, ideologico, religioso (es. Volontari ONLUS);

- Tirocini formativi e di orientamento.

Lavoro subordinato – subordinazione

Solo con riferimento al lavoro subordinato, l’ordinamento appresta una serie di tutele

inderogabili protettive nei confronti del lavoratore (come l’obbligo di contribuzione

previdenziale).

“Art. 2094. Prestatore di lavoro subordinato.

È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare

nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la

direzione dell'imprenditore.”

Tale articolo non è denominato “contratto di lavoro subordinato”, ma definisce invece chi è il

prestatore di lavoro subordinato. Parte della dottrina riteneva che il rapporto di lavoro non

originasse da un contratto, ma dall’effettiva occupazione (presa di servizio); si negava il

contratto per sminuire l’importanza dell’autonomia contrattuale nel rapporto subordinato. Il

contenuto del contratto è comunque rimesso in parte all’autonomia privata delle parti.

Per il contratto di lavoro subordinato, vige il regime di subordinazione, cioè il lavoro

subordinato si caratterizza per l’eterodirezione della prestazione di lavoro, in quanto il

lavoratore, al momento dell’assunzione, viene inserito in una scala gerarchica e ne assume

l’obbligo di obbedienza.

Il datore di lavoro può coincidere o meno con la figura dell’imprenditore; tale distinzione è

importante poiché nel diritto del lavoro vi sono nozioni che fanno riferimento al datore di

lavoro imprenditore, che quindi non si applicano nel caso in cui il datore di lavoro non rivesta

la qualifica dell’limprenditore.

Nell’art 2094 cc si fa riferimento al lavoro subordinato nell’impresa, mentre nell’art 2239 cc

sono disciplinati i rapporti di lavoro subordinato che NON sono inerenti all’esercizio d’impresa.

Il codice italiano opta per una nozione di subordinazione giuridica, rifiutatando la concezione

di subordinazione di tipo socio-economico (che fa riferimento alla situazione di debolezza

economica del lavoratore e quindi al fatto che le risorse del lavoratore deriverebbero

esclusivamente o in gran parte dal rapporto di lavoro di cui è parte).

La giurisprudenza consolidata ritiene che ogni attività economicamente rilevante può essere

oggetto sia di un rapporto di lavoro subordinato che di lavoro autonomo ma ciò che rileva ai

fini della distinzione sono (non il tipo di attività, ma) le modalità di svolgimento (e quindi la

causa giuridica, contrattuale).

È compito del datore dichiarare ai fini di pubblicità, almeno un giorno prima, l’assunzione del

lavoratore subordinato.

La dottrina e la giurisprudenza prevalenti ritengono le qualificazioni “alle dipendenze” e “sotto

la direzione” come endiadi qualificatorie, cioè esprimono lo stesso concetto: si ha lavoro

subordinato quando vi è l’assoggettamento della prestazione di lavoro (non del lavoratore) al

potere direttivo, organizzativo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro. Quindi con la

stipulazione del contratto di lavoro subordinato il lavoratore si obbliga a svolgere la propria

prestazione di lavoro sotto le direttive del datore di lavoro creditore, assumendo un obbligo di

obbedienza.

Quindi la subordinazione è di tipo tecnico-funzionale (non subordinazione del lavoratore,

anche se esso rimane implicato). Tuttavia per una dottrina minoritaria le due nozioni non sono

endiadi, ma autonome ed autosufficienti ai fini della qualificazione (tale seconda tesi è

contrastata dalla maggioranza della dottrina).

Il contratto di lavoro subordinato ordinario prevede un totale di 40 ore di prestazione

settimanali; tuttavia, i contratti collettivi possono derogare tale limite in meglio per il

lavoratore (quindi meno ore).

Il contratto di lavoro subordinato non esige la forma scritta (esso può perfezionarsi per fatti

concludenti), tranne alcune eccezioni (come il contratto a tempo determinato, che esige la

forma ad substantiam). Lavoro autonomo – contratto d’opera

“Art. 2222. Contratto d'opera.

Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con

lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del

committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina

particolare nel libro IV.”

Il contratto d’opera è un contratto di lavoro oneroso al compimento di un’opera o di un

servizio senza vincolo di subordinazione: non vi è potere direttivo da parte del committente ed

il lavoratore si assume il rischio per l’utilità della prestazione. Tale tipo di contratto è residuale

e generale allo stesso tempo.

Tipi legali (forme di contratti tipici) di lavoro autonomo sono ad esempio il mandato, l’agenzia,

la commissione o il trasporto.

Contratto d’opera intellettuale

Il contratto d’opera intellettuale (art 2229 e seguenti) rientra nel lavoro autonomo ma ha una

disciplina differente. Esso è il contratto che ha per oggetto una prestazione d’opera

intellettuale (commercialista, consulente del lavoro, avvocato, architetto, medico); per

l’esercizio delle professioni intellettuali è stabilito per legge l’iscrizione in appositi albi o

elenchi. art 61 comma 3: le libere professioni si dividono in due categorie: quelle

regolamentate per le quali è obbligatoria l’iscrizione all’albo (es medici, avvocati) e quelle non

regolamentate, non iscritte all’albo.

In ogni caso il lavoratore autonomo (presatore d’opera intellettuale e non) è colui che si

obbliga, mediante corrispettivo, a compiere un’opera o un servizio senza vincolo di

subordinazione (esso, quindi non deduce in contratto un “facere”, ma piuttosto il compimento

di un “opus perfectum”). Essa è una prestazione tipica di risultato. La controparte del

lavoratore autonomo si chiama committente (non datore). Il lavoratore autonomo organizza

autonomamente i tempi e le modalità della propria prestazione, senza essere subordinato al

committente.

Per aversi lavoro autonomo è sufficiente la prevalenza del lavoro proprio; in altre parole non

c’è bisogno che l’opus venga svolta esclusivamente con il lavoro proprio, permettendo al

prestatore di potersi servire di collaboratori. Qualora il lavoratore autonomo però si servisse di

un numero elevato di collaboratori (ad esempio 10), potrebbe rientrare nelle fattispecie

dell’imprenditore. Per tale motivo si può affermare che il lavoratore autonomo confina con il

piccolo imprenditore (2083 cc).

Poteri del committente

Anche il committente, come il datore di lavoro, dispone di un certo potere di ingerenza ed

istruzione, che gli deriva dal contratto di lavoro autonomo. Tuttavia, quandanche il

committente eserciti potere di istruzione, non si tratta del potere direttivo che caratterizza il

lavoro subordinato.

Quando si parla di potere direttivo, non ci si riferisce alle modalità materiali di svolgimento

dell'attività lavorativa, ma piuttosto a parametri generali della prestazione. Il creditore del

lavoratore, esercitando il suo potere di eterodirezione, può influire sulla prestazione

lavorativa.

Quindi il potere direttivo è più generalmente un potere di conformazione, di coordinamento

spazio - temporale.

Subordinazione attenuata: si ha in rapporti di lavoro in cui il potere direttivo è poco

appariscente, cioè esercitato relativamente (come nel lavoro dei manager, dei giornalisti,

degli insegnanti), poiché è ininfluente sull'attività esercitata dal prestatore, ma può essere

influente sulla prestazione (es il rettore può dire alla professoressa di fare lezione a Terracina

invece che a Cassino, ma non può dirgli come fare la lezione).

Collaborazioni coordinate e continuative e collaborazioni a progetto

Mentre il contratto d’opera non è un lavoro continuativo, le cococo e le collaborazioni a

progetto deducono in contratto prestazioni di lavoro, svolte in regime di piena autonomia, ma

sulla base della coordinazione con l’organizzazione produttiva del committente. La

coordinazione è differente dal potere direttivo: la coordinazione non è un potere direttivo

inferiore, ma è un potere consensuale in quanto il lavoratore (progetto o facente parte di una

cococo) pattuisce in sede contrattuale le modalità del coordinamento, richieste per iscritto

dalla legge ad probationem (non le subisce come nel contratto di lavoro subordinato, poiché ci

troviamo di fronte ad un lavoratore autonomo).

Analizzando lo schema giuridico genuino della cococo, notiamo che essa è caratterizzata da

lavoro autonomo (non viene speso nessun potere dir

Dettagli
Publisher
A.A. 2013-2014
50 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giuliamrn02 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale o del prof Marimpietri Ivana.