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La codificazione del contratto di lavoro subordinato si avrà nel codice del 1942 all’art 2094 ed
è disciplinato in un sistema di complementarità con il contratto d’opera o di lavoro autonomo
(art 2222 cc).
La particolarità sta nel fatto che i due contratti o tipi legali (dotati di propria disciplina poiché
divenuti contratti tipici), sono contenuti nel titolo V detto “del lavoro” (nominato così in
omaggio all’ideologia del periodo corporativo, che ha inizio con la carta del lavoro del 21
aprile del 1927 e cade con il decreto legislativo n° 369 del 1944), che disciplina nel contempo
le regole del lavoro e del diritto commerciale, e quindi la figura dell’imprenditore e della
società. L’ideologia corporativa assume come principio quello della non conflittualità tra
capitale e lavoro, cioè la cooperazione di questi elementi nell’interesse della produzione e
dello sviluppo della nazione.
Tuttavia, sia il contratto di lavoro subordinato che quello di lavoro autonomo sono contratti
onerosi di scambio (reciproche obbligazioni tra le parti), il cui oggetto consiste nello scambio
tra corrispettivo e prestazione di lavoro, e dunque comportano una conflittualità tra due centri
di interessi distinti, che sono il datore di lavoro ed il lavoratore.
Tripartizione tradizionale delle macroforme di lavoro:
- lavoro subordinato (2094 cc);
- lavoro parasubordinato (409 cpc – 61 e ss del D.Lgs 276/2003);
- lavoro autonomo (2222cc).
Esistono inoltre altre forme di lavoro:
- rapporti associativi: scambio tra una prestazione lavorativa ed una partecipazione agli
utili;
- lavori socialmente utili (LSU): progetti particolari per il risanamento; parte della
contribuzione viene corrisposta da INPS o dai comuni;
- lavoro gratuito: non è prevista alcuna retribuzione in cambio, e viene svolto per ragioni
di carattere affettivo, solidaristico, ideologico, religioso (es. Volontari ONLUS);
- Tirocini formativi e di orientamento.
Lavoro subordinato – subordinazione
Solo con riferimento al lavoro subordinato, l’ordinamento appresta una serie di tutele
inderogabili protettive nei confronti del lavoratore (come l’obbligo di contribuzione
previdenziale).
“Art. 2094. Prestatore di lavoro subordinato.
È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare
nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la
direzione dell'imprenditore.”
Tale articolo non è denominato “contratto di lavoro subordinato”, ma definisce invece chi è il
prestatore di lavoro subordinato. Parte della dottrina riteneva che il rapporto di lavoro non
originasse da un contratto, ma dall’effettiva occupazione (presa di servizio); si negava il
contratto per sminuire l’importanza dell’autonomia contrattuale nel rapporto subordinato. Il
contenuto del contratto è comunque rimesso in parte all’autonomia privata delle parti.
Per il contratto di lavoro subordinato, vige il regime di subordinazione, cioè il lavoro
subordinato si caratterizza per l’eterodirezione della prestazione di lavoro, in quanto il
lavoratore, al momento dell’assunzione, viene inserito in una scala gerarchica e ne assume
l’obbligo di obbedienza.
Il datore di lavoro può coincidere o meno con la figura dell’imprenditore; tale distinzione è
importante poiché nel diritto del lavoro vi sono nozioni che fanno riferimento al datore di
lavoro imprenditore, che quindi non si applicano nel caso in cui il datore di lavoro non rivesta
la qualifica dell’limprenditore.
Nell’art 2094 cc si fa riferimento al lavoro subordinato nell’impresa, mentre nell’art 2239 cc
sono disciplinati i rapporti di lavoro subordinato che NON sono inerenti all’esercizio d’impresa.
Il codice italiano opta per una nozione di subordinazione giuridica, rifiutatando la concezione
di subordinazione di tipo socio-economico (che fa riferimento alla situazione di debolezza
economica del lavoratore e quindi al fatto che le risorse del lavoratore deriverebbero
esclusivamente o in gran parte dal rapporto di lavoro di cui è parte).
La giurisprudenza consolidata ritiene che ogni attività economicamente rilevante può essere
oggetto sia di un rapporto di lavoro subordinato che di lavoro autonomo ma ciò che rileva ai
fini della distinzione sono (non il tipo di attività, ma) le modalità di svolgimento (e quindi la
causa giuridica, contrattuale).
È compito del datore dichiarare ai fini di pubblicità, almeno un giorno prima, l’assunzione del
lavoratore subordinato.
La dottrina e la giurisprudenza prevalenti ritengono le qualificazioni “alle dipendenze” e “sotto
la direzione” come endiadi qualificatorie, cioè esprimono lo stesso concetto: si ha lavoro
subordinato quando vi è l’assoggettamento della prestazione di lavoro (non del lavoratore) al
potere direttivo, organizzativo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro. Quindi con la
stipulazione del contratto di lavoro subordinato il lavoratore si obbliga a svolgere la propria
prestazione di lavoro sotto le direttive del datore di lavoro creditore, assumendo un obbligo di
obbedienza.
Quindi la subordinazione è di tipo tecnico-funzionale (non subordinazione del lavoratore,
anche se esso rimane implicato). Tuttavia per una dottrina minoritaria le due nozioni non sono
endiadi, ma autonome ed autosufficienti ai fini della qualificazione (tale seconda tesi è
contrastata dalla maggioranza della dottrina).
Il contratto di lavoro subordinato ordinario prevede un totale di 40 ore di prestazione
settimanali; tuttavia, i contratti collettivi possono derogare tale limite in meglio per il
lavoratore (quindi meno ore).
Il contratto di lavoro subordinato non esige la forma scritta (esso può perfezionarsi per fatti
concludenti), tranne alcune eccezioni (come il contratto a tempo determinato, che esige la
forma ad substantiam). Lavoro autonomo – contratto d’opera
“Art. 2222. Contratto d'opera.
Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con
lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del
committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina
particolare nel libro IV.”
Il contratto d’opera è un contratto di lavoro oneroso al compimento di un’opera o di un
servizio senza vincolo di subordinazione: non vi è potere direttivo da parte del committente ed
il lavoratore si assume il rischio per l’utilità della prestazione. Tale tipo di contratto è residuale
e generale allo stesso tempo.
Tipi legali (forme di contratti tipici) di lavoro autonomo sono ad esempio il mandato, l’agenzia,
la commissione o il trasporto.
Contratto d’opera intellettuale
Il contratto d’opera intellettuale (art 2229 e seguenti) rientra nel lavoro autonomo ma ha una
disciplina differente. Esso è il contratto che ha per oggetto una prestazione d’opera
intellettuale (commercialista, consulente del lavoro, avvocato, architetto, medico); per
l’esercizio delle professioni intellettuali è stabilito per legge l’iscrizione in appositi albi o
elenchi. art 61 comma 3: le libere professioni si dividono in due categorie: quelle
regolamentate per le quali è obbligatoria l’iscrizione all’albo (es medici, avvocati) e quelle non
regolamentate, non iscritte all’albo.
In ogni caso il lavoratore autonomo (presatore d’opera intellettuale e non) è colui che si
obbliga, mediante corrispettivo, a compiere un’opera o un servizio senza vincolo di
subordinazione (esso, quindi non deduce in contratto un “facere”, ma piuttosto il compimento
di un “opus perfectum”). Essa è una prestazione tipica di risultato. La controparte del
lavoratore autonomo si chiama committente (non datore). Il lavoratore autonomo organizza
autonomamente i tempi e le modalità della propria prestazione, senza essere subordinato al
committente.
Per aversi lavoro autonomo è sufficiente la prevalenza del lavoro proprio; in altre parole non
c’è bisogno che l’opus venga svolta esclusivamente con il lavoro proprio, permettendo al
prestatore di potersi servire di collaboratori. Qualora il lavoratore autonomo però si servisse di
un numero elevato di collaboratori (ad esempio 10), potrebbe rientrare nelle fattispecie
dell’imprenditore. Per tale motivo si può affermare che il lavoratore autonomo confina con il
piccolo imprenditore (2083 cc).
Poteri del committente
Anche il committente, come il datore di lavoro, dispone di un certo potere di ingerenza ed
istruzione, che gli deriva dal contratto di lavoro autonomo. Tuttavia, quandanche il
committente eserciti potere di istruzione, non si tratta del potere direttivo che caratterizza il
lavoro subordinato.
Quando si parla di potere direttivo, non ci si riferisce alle modalità materiali di svolgimento
dell'attività lavorativa, ma piuttosto a parametri generali della prestazione. Il creditore del
lavoratore, esercitando il suo potere di eterodirezione, può influire sulla prestazione
lavorativa.
Quindi il potere direttivo è più generalmente un potere di conformazione, di coordinamento
spazio - temporale.
Subordinazione attenuata: si ha in rapporti di lavoro in cui il potere direttivo è poco
appariscente, cioè esercitato relativamente (come nel lavoro dei manager, dei giornalisti,
degli insegnanti), poiché è ininfluente sull'attività esercitata dal prestatore, ma può essere
influente sulla prestazione (es il rettore può dire alla professoressa di fare lezione a Terracina
invece che a Cassino, ma non può dirgli come fare la lezione).
Collaborazioni coordinate e continuative e collaborazioni a progetto
Mentre il contratto d’opera non è un lavoro continuativo, le cococo e le collaborazioni a
progetto deducono in contratto prestazioni di lavoro, svolte in regime di piena autonomia, ma
sulla base della coordinazione con l’organizzazione produttiva del committente. La
coordinazione è differente dal potere direttivo: la coordinazione non è un potere direttivo
inferiore, ma è un potere consensuale in quanto il lavoratore (progetto o facente parte di una
cococo) pattuisce in sede contrattuale le modalità del coordinamento, richieste per iscritto
dalla legge ad probationem (non le subisce come nel contratto di lavoro subordinato, poiché ci
troviamo di fronte ad un lavoratore autonomo).
Analizzando lo schema giuridico genuino della cococo, notiamo che essa è caratterizzata da
lavoro autonomo (non viene speso nessun potere dir