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STATUTO DEI LAVORATORI

ARTICOLO 1 – LIBERTÀ DI OPINIONE

Il lavoratore nel luogo di lavoro ove presta la sua attività ha il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero. Garantisce al lavoratore la libera manifestazione del pensiero. Questo principio si collega direttamente con l'articolo 2 della Costituzione, ovviamente contemperata con l'esigenza di consentire il normale svolgimento dell'attività lavorativa. Anche le guardie giurate devono essere utilizzate solo per scopi di tutela del patrimonio aziendale. Le stesse non possono accedere ai locali di produzione se non per specifiche e motivate esigenze.

In alcuni contesti lavoratori proprio tutto non si può dire, essere alle dipendenze di una organizzazione di tendenza non è come essere alle dipendenze di qualsiasi altro datore di lavoro. Le organizzazioni di tendenza sono soggetti giuridici i quali svolgono, nel loro fine istituzionale, senza scopo di lucro.

quellache è un attività sindacale/religiosa/politica e quindi l'ordinamento prevede che i soggetti che vanno alavorare presso questi datori di lavoro devono essere inclini a quella tendenza.

ARTICOLO 2 – GUARDIE GIURATE

Il datore di lavoro può utilizzare "guardie giurate" vale a dire personale di vigilanza giurato (anche con diritto portare armi) soltanto per scopi di tutela del patrimonio aziendale e per sicurezza.

Non possono contestare ai lavoratori azioni o fatti diversi da quelli che attengono alla tutela del patrimonio aziendale.

Non possono accedere nei locali ove si svolge l'attività lavorativa durante il suo svolgimento se non eccezionalmente e per motivate esigenze.

Questo articolo introduce una protezione del luogo di lavoro nell'interesse dei lavoratori che operano al suo interno contro l'accesso di persone estranee al processo produttivo; pertanto, la norma esprimerebbe il principio di tutela del luogo.

di lavoro inteso come luogo dove i lavoratori hanno diritto alla tranquillità come luogo riservato ai lavoratori e al processo produttivo. – PERSONALE DI VIGILANZA Il datore di lavoro può utilizzare "personale di vigilanza" da lui stesso assunto previa comunicazione ai lavoratori interessati dei nominativi e delle mansioni specifiche. Il personale di vigilanza deve essere conosciuto dai lavoratori e i lavoratori devono conoscere le mansioni, le finalità e il controllo che svolgono quei lavoratori di vigilanza. – IMPIANTI AUDIOVISIVI E ALTRI STRUMENTI DI CONTROLLO "Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo.

stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo gli impianti e gli strumenti di cui al periodo precedente possono essere installati previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più Direzioni territoriali del lavoro, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze. «Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono

utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».

Principi generali

  • Viene meno il «divieto» di controllo a distanza come principio generale dell'ordinamento, ma la norma non «liberalizza» i controlli.
  • Rimane vietato il controllo «intenzionale» a distanza sul lavoro, ossia il «controllo per il controllo».
  • Il controllo è ammesso purché:
    • di natura «preterintenzionale», ossia conseguenza «ulteriore» e «indiretta» dell'impiego di impianti e strumenti per esigenze obiettive diverse dalla sorveglianza «diretta» del lavoratore;
    • «non occulto», ossia sempre preceduto dall'informativa a favore del lavoratore.
lavoratore.Nella prima formulazione, gli impianti visivi a circuito chiuso quindi qualsiasi cosa che potesse riprendere illuogo di lavoro e di conseguenza i lavoratori devono essere applicati solo per questioni di sicurezza e ditutela del patrimonio aziendale e in accordo con le organizzazioni sindacali, in assenza di accordo conl’autorizzazione ITL e questo dice ancora oggi la legge, nella nuova formulazione dell’art.4 come rivisto dalJob’s Act. COMMA 1 Gli impianti audiovisivi (es. televisioni a circuito chiuso, programmi informatici di monitoraggio dellaposta elettronica e di accesso a internet) e gli altri strumenti; dai quali derivi anche la possibilità dicontrollo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere installa;/impiega; esclusivamente per leseguenti; MOTIVAZIONI: ➢ esigenze organizzative e produttive; ➢ sicurezza del lavoro; ➢ tutela delpatrimonioaziendale. GARANZIAPROCEDURALE ➢ previo accordo collettivo con RSU/RSA o nelcaso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; ➢ in mancanza di accordo, previa autorizzazione della ITL o nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più Direzioni territoriali del lavoro, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. I c.d. "controlli difensivi" (per la "tutela del patrimonio aziendale") rientrano del comma 1. • La giurisprudenza era solita ricondurre i controlli difensivi fuori dal campo di applicazione dell'art. 4 St. Lav. : "Sono ammissibili i controlli difensivi occulti in quanto diretti all'accertamento di comportamenti illeciti diversi dal mero inadempimento della prestazione lavorativa, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, ferma comunque restando la necessaria esplicazione delleattività di accertamento mediante modalità non eccessivamente invasive, rispettose delle garanzie di libertà e dignità dei dipendenti e, in ogni caso, secondo i canoni generali della correttezza e buona fede contrattuale» (Cassazione civile, sez. lav., 27/05/2015, n.10955). COMMA 2 Gli «strumenti di lavoro», ossia gli strumenti utilizzati dal lavoratore «per rendere la prestazione lavorativa» (es. computer, tablet, smartphone, etc.) o gli strumenti di «registrazione degli accessi e delle presenze» (es. badge, tornelli, etc. che rilevano la presenza dei dipendenti o regolano gli accessi in determinate aree aziendali) non subiscono le limitazioni (motivazioni e procedura) di cui al comma 1. Strumenti per rendere la prestazione sono solo quelli che si rendono effettivamente necessari, o comunque utili, per eseguire il lavoro (es. no fringe benefits come auto senza utilizzo lavorativo; sì strumenti ad uso

Promiscuo come cellulare aziendale usato anche per telefonate personali o anche l'auto; sì tablet o smartphone contenenti applicazioni installate dall'azienda per ragioni tecniche come gps).

➢ Nota Ministero Lavoro 18 giugno 2015: "ciò significa che, nel momento in cui tale strumento viene modificato (ad esempio, con l'aggiunta di appositi software di localizzazione o filtraggio) per controllare il lavoratore, si fuoriesce dall'ambito della disposizione [...] con la conseguenze che queste modifiche possono avvenire solo alle condizioni ricordate [...] l'accordo sindacale o l'autorizzazione".

Quindi al comma 1 e 2 non si applicano gli strumenti usati dal lavoratore cioè datore di lavoro non deve chiedere nessun permesso né alle organizzazioni sindacali né ITL se controlla cosa accade come mezzo di lavoro e anche altri mezzi di accessi e di presenze.

Si deve chiedere l'accordo ai sindacati o ITL solo,

ad esempio, per le telecamere.
  1. Nessuna limitazione all'uso delle informazioni raccolte in modo corretto: le informazioni correttamente raccolte (ai sensi dei co. 1 e 2) possono essere utilizzate a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro, compresi quelli disciplinari.
  2. CONDIZIONI: Al lavoratore deve essere data adeguata informazione:
    1. delle modalità d'uso degli strumenti
    2. delle modalità di effettuazione dei controlli nel rispetto di quanto previsto dal Codice Privacy.
  3. Le informazioni sulle modalità di effettuazione dei controlli devono ricomprendere quelle atte a far sapere come, quando e con che mezzi il controllo può essere effettuato.
  4. Le informazioni sulle modalità d'uso degli strumenti devono riguardare anche il modo in cui il lavoratore può utilizzare i mezzi aziendali in modo personale, quindi non soggetto a controllo.
Quindi l'unica garanzia data al lavoratore è che il datore puòdistanza dell'attività dei lavoratori, è necessario fornire una specifica informativa e ottenere il consenso dei lavoratori interessati. Inoltre, è importante sottolineare che i controlli devono essere proporzionati e non devono ledere la dignità e la riservatezza dei lavoratori. Ad esempio, è vietato l'utilizzo di telecamere nascoste o altre apparecchiature audiovisive per il controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, a meno che ciò sia richiesto per esigenze organizzative, produttive o di sicurezza del lavoro. In conclusione, per utilizzare i dati personali dei lavoratori ai fini connessi al rapporto di lavoro, è necessario fornire adeguata informazione sugli utilizzi e sui controlli effettuati, rispettando la privacy e la riservatezza dei lavoratori.

La distanza sull'attività lavorativa per l'installazione di apposite apparecchiature è richiesto.

Dettagli
Publisher
A.A. 2021-2022
183 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Michela_cilli di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof D'Amore Antonio.