DIRITTO DEL LAVORO
IL DIRITTO DEL LAVORO. LE FONTI DEL DIRITTO DEL LAVORO: NAZIONALI E SOVRANAZIONALI. IL
CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO: NAZIONALE, TERRITORIALE E AZIENDALE
IL DIRITTO DEL LAVORO
La principale funzione del diritto del lavoro è garantire attraverso un sistema di norme legali e collettive spesso
inderogabili a chi lavora in modo esclusivamente personale con o senza vincolo di subordinazione un corrispettivo per
i periodi di lavoro e un reddito dignitoso nei momenti di non lavoro (malattia, pensione). Altra funzione è quella di
tutelare il lavoratore contro il licenziamento illegittimo (un tempo secondo l’art 2118 CC la disciplina del licenziamento
era diversa, infatti, una persona poteva essere licenziata ad nutum e solo con il preavviso).
Il diritto del lavoro (in senso ampio) si suddivide in:
1. DIRITTO DEL RAPPORTO DI LAVORO: diritto del lavoro in senso stretto: disciplina le obbligazioni nascenti dal
contratto di lavoro stipulato fra lavoratore e datore di lavoro e le tutele individuali del lavoratore approntate
dall’ordinamento.
2. DIRITTO DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E SINDACALI: disciplina la tutela collettiva del lavoratore, la
costituzione, la struttura, l’attività delle associazioni rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, la
contrattazione collettiva, l’esercizio del diritto di sciopero.
3. DIRITTO DELLA PREVIDENZA SOCIALE: disciplina i diritti nascenti dalle assicurazioni sociali (pensionistica,
infortuni sul lavoro e malattie e professionali, invalidità, disoccupazione, ecc.).
Il diritto che dal lavoro è composto da 2 parti:
1. Diritto sindacale→ le basi costituzionali sono date dall’articolo 39 e 40 della costituzione. L’art. 39 stabilisce
che l’organizzazione sindacale è libera ovvero i lavoratori possono costituire associazioni sindacali per
tutelare i loro interessi e l’ordinamento riconosce le associazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori il
potere di regolare da sé i loro interessi attraverso la conclusione del contratto collettivo. L’art.40 parla del
diritto di sciopero il quale si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano, quindi riconoscere soggetti
collettivi e singoli attraverso questo mezzo ovvero di manifestare il proprio dissenso e di conseguenza di
tutelare i propri interessi.
Il concetto principale di studio del diritto sindacale sarà: la libertà, l’esercizio dell’attività sindacale, il
contratto collettivo, l’autotutela e quindi il ricorso allo sciopero come mezzo per far vale i propri diretti e
vedremo a che come l’ordimento ha previsto un mezzo di repressione dell’attività antisindacale posta in
essere dal datore di lavoro per impedire l’attività sindacale o il diritto di sciopero (previsto nell’art.38 nella
legge 300/70 diretto a tutelare l’attività sindacale e il diritto di sciopero)
2. Rapporti individuali del lavoro.
La previdenza sociale che faceva parte del diritto del lavoro, ormai, insieme alla assistenza sociale, ha dato corpo a una
sicurezza sociale, denominato diritto della sicurezza sociale, all’interno del quale c’è sia la previdenza che l’assistenza.
RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
Rapporto del lavoro subordinato ex. 2094 cc. (Quando sentiamo ex vuol dire “di cui”), accanto alla fattispecie del 2094
che è il prototipo di tutto il lavoro e della forma di comune come ci dice la stessa legge, “la forma comune di
prestazione dell’attività lavorativa”, accanto a questa ci sono altre serie di fattispecie come i rapporti temporanei, ove
i rapporti a tempo indeterminato, la somministrazione, i lavori intermittente, forme speciali come il lavoro a domicilio,
il lavoro domestico, le collaborazioni coordinate continuative e quelle organizzate dal committente. stiamo parlando
di ciò perché nell’art.35 ci dice che la repubblica tutela il lavoro in tutte le forme quindi subordinato o autonomo. 1
Il principio cardine è l’art.35, il principio generale è che tutte le forme di lavoro devono essere tutelate, a livello
specifico è che ci sono delle leggi speciali di quella singole fattispecie.
Tutti questi rapporti hanno origine contrattuale e in particolare dal lavoro subordinato. Il lavoro subordinato si
distingue rispetto gli atti contrari (?) per l’implicazione della persona del lavoratore nello svolgimento del rapporto. La
disciplina del 2094 è costituita in massima parte da norme inderogabili di legge, dette norme imperative di legge
ovvero non ammettono deroga dalla volontà delle parti a differenza invece delle norme dispositive che sono
derogabili per volontà delle parti. La maggior parte delle norme che noi studieremo sono inderogabili perché tendono
a tutelare il lavoratore a tutelare il lavoratore tenuto parte debole del rapporto rispetto la controparte, il datore, il
quale sia giuridicamente che economicamente si trova in una posizione di favore. Nel momento in cui il soggetto si
sottopone liberamente e sottoscrive il rapporto di lavoro subordinato mentre a disposizione la propria opera
intellettuale e manuale alle dipendenze e sotto la direzione del datore di lavoro. Si pone in una situazione di
soggezione nei confronti di quel soggetto al quale la legge attribuisce dei poteri (direttivo, controllo, disciplinare) e di
facoltà.
L’autonomia delle parti che regola il contenuto del contratto è fortemente ridotta rispetto ad altri contratti perché ci
sono delle disposizioni alle quali non si può cambiare il contenuto e regole perché c’è l’implicazione della persona del
lavoratore.
Il diritto del lavoro ha da sempre manifestato una identità prima che giuridica, sociale che consiste nella vocazione
protettiva dei lavoratori reputati economicamente, socialmente e giuridicamente deboli. Il diritto del lavoro interviene
dove vi sia bisogno di proteggere tramite regole di ordine pubblico o esterne alla negoziazione individuale delle parti
(norme inderogabili) i lavoratori, i quali non sarebbero in grado di determinare dalla controparte le condizioni
retributive, professionali, di orario, di sicurezza, di lavoro.
Funzione del diritto del lavoro: mirare a controbilanciare la disparità di potere che esiste tra lavoratore e datore nel
contesto della subordinazione.
Accanto al diritto del lavoro, esiste il diritto della sicurezza sociale che completa l’assistenza e la previdenza sociale. Le
prime realizzazioni della tutela previdenziale riguardavano soltanto i lavoratori subordinati e questo spiega perché
fossero i datori di lavoro dei soggetti protetti obbligati al pagamento dei contributi previdenziali. Ma prima ancora, le
prime forme di previdenza sono nate dalle società di mutuo soccorso, erano gli stessi lavoratori che si auto passavano
e mettevano nella cassa comune parte dei loro guadagni per aiutare gli altri al momento di impossibilità lavorativa
come la malattia, gravidanza, infortunio.
La differenza tra previdenza e assistenza sociale è data che alla base delle prestazioni previdenziali (infortunio,
malattia, gravidanza, disoccupazione) vi è un rapporto contributivo. A differenza delle prestazioni assistenziali
(pensione, invalidità, reddito di cittadinanza, reddito di emergenza) in quanto non prevedono il pagamento dei
contributi a carico dei lavoratori ma vanno a carico della fiscalità generale.
L’ART.38
Se esaminiamo l’art. 38 che è l’architrave del nostro sistema previdenziale e assistenziale.
1) al primo comma leggiamo: “ ogni cittadino inabile al lavoratore e provvisto dei mezzi necessari per vivere ha
diritto al mantenimento e alla assistenza sociale”, il quale riguarda la funzione assistenziale dell’ordinamento
e dà la sensazione di qualcosa di minimo, indispensabile, di poco.
2) Al secondo comma “ i lavoratori hanno diritto che sia provveduti e assicurati mesi adeguati alle loro esigenze
di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia e disoccupazione volontaria”, qui la parola
“adeguati” non dà la sensazione di poco perché alla base delle prestazioni previdenziali e quindi i lavoratori
pagano i contributi.
La differenza è che il primo comma parla di cittadino mentre secondo parla di lavoratori. Questo ci permette di capire
chi sono i destinatari del sistema assistenziale (1 comma→ cittadini che può essere chiunque, anche di coloro che 2
sono senza cittadinanza), nel secondo comma l’ordinamento parla di lavoratori e quindi vale a dire soggetti che
prestano attività lavorativa (dipendente o non dipendente, non fa differenza). Questa differenza si basa sulla quantità,
sulla qualità della prestazione e identità della prestazione.
INDEROGABILITA’ DEL DIRITTO DEL LAVORO
Il diritto del contratto/rapporto di lavoro si discosta dal diritto civile, pur rimanendo in esso radicato, in ragione della
«disparità sostanziale» esistente tra datore di lavoro e lavoratore sia sul mercato del lavoro che all’interno
dell’impresa (disparità che mette in discussione il principio di «parità formale» dei contraenti legittimati a regolare
autonomamente e liberamente i propri interessi).
Il diritto del lavoro nasce come «diritto diseguale» tendente a riportare un minimo di equilibrio tra le parti dotate di
un potere diverso nella conclusione del contratto e nella conduzione del rapporto, prefissando un contenuto minimo
di «tutela» sottratto alla «disponibilità» dei contraenti.
FUNZIONE DEL DIRITTO DEL LAVORO→ PROTEGGERE LA PERSONA DEL LAVORATORE
Il giurista Francesco Santoro Passarelli disse che se tutti gli altri contratti riguardano l’avere delle parti, il contratto di
lavoro riguarda ancora l’avere dell’imprenditore, ma per il lavoratore riguarda e deve garantire l’essere, la persona del
lavoratore. Bisogna guardare al lavoratore prima come persona e solo poi come generatore di forze. Tale affermazione
si pone in sequenza logica con la formula contenuta nella dichiarazione di Philadelphia del 1944 sugli scopi e obiettivi
dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro nella quale si è detto che il lavoro non è una merce. Oggi è importante il
→
richiamo a questa affermazione di fronte alla tendenza sia sul piano economico-culturale sia giuridico (jobs act a
sfavore del lavoratore – mercificazione del lavoro). Nel 1865 i padri codificatori del vecchio codice vedevano il lavoro
come una merce perché il lavoro subordinato era disciplinato dalla legge sulla locazione. Il lavoratore era locatore di
se stesso (si parla di locatio operis e locatio operatum).
La debolezza del lavoratore discende, innanzitutto, dalla circostanza che lo stipendio è (normalmente) fonte esclusiva
di sostentamento per se e per la sua famiglia, cosa che lo costringe a trovare, comunque, un lavoro dipendente, ma
anche, una volta assunto, dalla sua soggezione al potere organizzativo-direttivo e disciplinare del datore
LA TUTELA GIURIDICA DEL LAVORO
Concetto unitario di tutela del lavoro:
➢ ART. 1 COST.
«l’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro»
➢ ART. 4 COST.
«la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo
questo diritto»
➢ ART. 35 COST.
«la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni»
➢ ART. 2060 C.C.
«il lavoro è tutelato in tutte le sue forme organizzative ed esecutive, intellettuali, tecniche e manuali»
LE FONTI DEL DIRITTO DEL LAVORO
Sono fonti del diritto (art. 1 disp. prel. cod. civ.):
FONTI NAZIONALI
• Leggi e atti aventi forza di legge (d.Lgs – realizzati in deroga e d.Lg – legge entro 60 gg)
• Regolamenti (dpr), i dpcm non sono regolamenti ma atti amministrativi (prima di essere emanati è necessario
un provvedimento del Parlamento, dichiarazione emergenza nazionale
• le Norme Corporative (sostituite dai CCNL)→ prima erano chiamate norme corporative che sono nate nel
periodo fascista (codice civile nato nel 1942)
I CCNL sono di diritto comune ovvero non hanno valore di atti normativi al contrario delle norme coorporative. 3
le norme coorporative erano emanate da organi dello stato e quindi avevano efficacia erga omnes, i CCNL invece
sono norme negoziali poste in essere da organizzazioni sindacali e quelle dei datori di lavoratori quindi non hanno
natura pubblicistica (erga omnes) ma vincolano solo le parti che l’hanno stipulato
!Al passaggio dall’ordinamento coorporativo a quello repubblicano si ha perdita dell’efficacia erga omnes!
PRINCIPIO DI EFFICACIA SOGGETTIVA DEI CONTRATTI COLLETTIVI
Essendo un contratto privatistico, i datori non sono tenuti ad applicare i contratti collettivi, sono tenuti solo se
aderiscono all'organizzazione datoriale che li ha stipulati.
Quando non si applica il contratto collettivo si applica quello individuale e si inseriscono le norme per regolare il
rapporto., queste norme sono inderogabili.
➔ I minimi retributivi stabilite dai contratti collettivi essendo norme inderogabili non possono essere ignorate
dalle parti perchè nel nostro ordinamento non abbiamo minimi retributivi, si trovano qui
I datori di lavoro se vogliono, possono applicare un contratto collettivo, anche se non aderiscono
all'organizzazione datoriale che li ha stipulati.
Se invece aderiscono all'organizzazione datoriale è tenuto ad applicare quel contratto
n.b. se le parti non applicano un contratto non devono però incappare nelle norme inderogabili.
Esempio: Marchionne a capo della Fiat lasciò confidunstria e quindi non era più tenuto ad applicare contratti dei
metalmeccanici agli stabilimenti Fiat e se ne fece uno proprio con i sindacati che avevano aderito
• Usi e consuetudini (non disciplinati ma ripetuti nel tempo)
a. Usi normativi: consuetudini→ derivano da un corportamento
b. Usi negoziali: comportamenti ripetuti e costanti che vincolano le parti (no fonti del diritto ma fonte di diritti
per le parti che le hanno poste in essere). Usi negoziali sono fonti di diritto che mettono in essere con gli usi
• Costituzione (in particolare, artt. 1, 3, 4, 35-41)→ (da 35 a 41 articoli che riguardano solo lavoro così detta
COSTITUZIONE ECONOMICA)
• Norme speciali (es. Statuto del lavoratore, legge 604 del 66 prima norma a tutela del licenziamento illegittimo)
• Codice civile (in particolare, Libro V)→ l’articolo 2018-2019-2020-2125
• Leggi Regionali (art. 117, co. 3, Cost. e Legge Cost. n. 3/2001: potestà legislativa concorrente in materia di
«tutela e sicurezza del lavoro»)
FONTI SOVRANAZIONALI (ARTT. 11 E 35, CO. 3, COST.)
▪ Convenzioni O. I. L. (Organizzazione Internazionale del Lavoro)
▪ Regolamenti europei (sono obbligatori e direttamente applicabili; modificano la legislazione interna)
▪ Direttive C.E.E./U.E. (sono vincolanti per il risultato da raggiungere; devono essere recepite con leggi
dagli Stati membri)
IL CONTRATTO COLLETTIVO
LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA SOLO SLIDE
Principali riferimenti normativi:
o art. 39 Cost.
o artt. 2067-2081 c.c. (riferiti al contratto collettivo corporativo)
o art. 51 D.lgs. n. 81/2015
La contrattazione collettiva si sviluppa su differenti livelli:
• interconfederale, nazionale o territoriale, il cui compito è la definizione di regole generali che interessano
l’insieme dei lavoratori indipendentemente dal settore produttivo di appartenenza;
• nazionale di categoria (CCNL o contratto di 1° livello);
• territoriale o aziendale di categoria (CCTL, CCAL o contratto di 2° livello).
Nel settore privato le modalità e le procedure sono scarsamente formalizzate e si basano per lo più sulla prassi (cfr.
Accordi Interconfederali). 4
I livelli “gerarchicamente superiori” di contrattazione collettiva (interconfederale e di categoria nazionale) definiscono
(spesso) le forme e i limiti entro cui si svolge la contrattazione di livello “inferiore” (interconfederale territoriale e di
categoria territoriale e aziendale).
IL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE SOLO SLIDE
La contrattazione collettiva consiste nel processo di regolamentazione congiunta dei rapporti di lavoro da parte delle
associazioni di categoria datoriale (es. Confindustria) da una parte e le organizzazioni sindacali dei lavoratori (es. CGIL,
CISL, UIL) dall’altra.
L’ordinamento giuridico italiano individua nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) la fonte normativa
attraverso la quale le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e le Associazioni dei datori di lavoro definiscono di
comune accordo le regole che disciplinano il rapporto di lavoro alle quali devono conformarsi i contratti individuali di
lavoro.
Il CCNL contiene solitamente due parti: quella normativa in cui si stabilisce il trattamento economico e normativo
minimo; quella obbligatoria in cui si disciplinano le relazioni tra i soggetti firmatari dell’accordo stesso, fissando, per
es., clausole di tregua sindacale a garanzia del regolare svolgimento delle trattative.
IL CONTRATTO COLLETTIVO AZIENDALE SOLO SLIDE
È l’accordo stipulato tra un singolo datore di lavoro, eventualmente assistito dalla associazione di imprese alla quale
aderisce, e una rappresentanza dei suoi lavoratori.
In mancanza di una disciplina legale dei soggetti abilitati alla contrattazione, vale, anche per la stipulazione del CCAL, il
principio che la rappresentanza dei lavoratori può essere costituita da una qualsiasi coalizione di lavoratori, non
necessariamente organizzata in modo stabile e formale.
La rappresentanza dei lavoratori deve tutelare un interesse collettivo di tutto il personale (attuale e futuro)
dell’azienda o, comunque, di gruppi omogenei (singoli stabilimenti, reparti, unità o specifiche qualifiche).
IL RINVIO ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA SOLO SLIDE
Il perimetro e l’ambito di applicazione della contrattazione collettiva nazionale e aziendale: gli effetti derogatori o
integrativi della normativa legislativa.
La legislazione g
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