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STATUTO DEI LAVORATORI
ARTICOLO 1 – LIBERTÀ DI OPINIONE
Il lavoratore nel luogo di lavoro ove presta la sua attività ha il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero. Garantisce al lavoratore la libera manifestazione del pensiero. Questo principio si collega direttamente con l'articolo 2 della Costituzione, ovviamente contemperata con l'esigenza di consentire il normale svolgimento dell'attività lavorativa. Anche le guardie giurate devono essere utilizzate solo per scopi di tutela del patrimonio aziendale. Le stesse non possono accedere ai locali di produzione se non per specifiche e motivate esigenze.
In alcuni contesti lavoratori proprio tutto non si può dire, essere alle dipendenze di una organizzazione di tendenza non è come essere alle dipendenze di qualsiasi altro datore di lavoro. Le organizzazioni di tendenza sono soggetti giuridici i quali svolgono, nel loro fine istituzionale, senza scopo di lucro.
quellache è un attività sindacale/religiosa/politica e quindi l'ordinamento prevede che i soggetti che vanno alavorare presso questi datori di lavoro devono essere inclini a quella tendenza.
ARTICOLO 2 – GUARDIE GIURATE
Il datore di lavoro può utilizzare "guardie giurate" vale a dire personale di vigilanza giurato (anche con diritto portare armi) soltanto per scopi di tutela del patrimonio aziendale e per sicurezza.
Non possono contestare ai lavoratori azioni o fatti diversi da quelli che attengono alla tutela del patrimonio aziendale.
Non possono accedere nei locali ove si svolge l'attività lavorativa durante il suo svolgimento se non eccezionalmente e per motivate esigenze.
Questo articolo introduce una protezione del luogo di lavoro nell'interesse dei lavoratori che operano al suo interno contro l'accesso di persone estranee al processo produttivo; pertanto, la norma esprimerebbe il principio di tutela del luogo.
di lavoro inteso come luogo dove i lavoratori hanno diritto alla tranquillità come luogo riservato ai lavoratori e al processo produttivo.stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo gli impianti e gli strumenti di cui al periodo precedente possono essere installati previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più Direzioni territoriali del lavoro, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze. «Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono
utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».
Principi generali
- Viene meno il «divieto» di controllo a distanza come principio generale dell'ordinamento, ma la norma non «liberalizza» i controlli.
- Rimane vietato il controllo «intenzionale» a distanza sul lavoro, ossia il «controllo per il controllo».
- Il controllo è ammesso purché:
- di natura «preterintenzionale», ossia conseguenza «ulteriore» e «indiretta» dell'impiego di impianti e strumenti per esigenze obiettive diverse dalla sorveglianza «diretta» del lavoratore;
- «non occulto», ossia sempre preceduto dall'informativa a favore del lavoratore.
Promiscuo come cellulare aziendale usato anche per telefonate personali o anche l'auto; sì tablet o smartphone contenenti applicazioni installate dall'azienda per ragioni tecniche come gps).
➢ Nota Ministero Lavoro 18 giugno 2015: "ciò significa che, nel momento in cui tale strumento viene modificato (ad esempio, con l'aggiunta di appositi software di localizzazione o filtraggio) per controllare il lavoratore, si fuoriesce dall'ambito della disposizione [...] con la conseguenze che queste modifiche possono avvenire solo alle condizioni ricordate [...] l'accordo sindacale o l'autorizzazione".
Quindi al comma 1 e 2 non si applicano gli strumenti usati dal lavoratore cioè datore di lavoro non deve chiedere nessun permesso né alle organizzazioni sindacali né ITL se controlla cosa accade come mezzo di lavoro e anche altri mezzi di accessi e di presenze.
Si deve chiedere l'accordo ai sindacati o ITL solo,
ad esempio, per le telecamere.- Nessuna limitazione all'uso delle informazioni raccolte in modo corretto: le informazioni correttamente raccolte (ai sensi dei co. 1 e 2) possono essere utilizzate a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro, compresi quelli disciplinari.
- CONDIZIONI: Al lavoratore deve essere data adeguata informazione:
- delle modalità d'uso degli strumenti
- delle modalità di effettuazione dei controlli nel rispetto di quanto previsto dal Codice Privacy.
- Le informazioni sulle modalità di effettuazione dei controlli devono ricomprendere quelle atte a far sapere come, quando e con che mezzi il controllo può essere effettuato.
- Le informazioni sulle modalità d'uso degli strumenti devono riguardare anche il modo in cui il lavoratore può utilizzare i mezzi aziendali in modo personale, quindi non soggetto a controllo.
La distanza sull'attività lavorativa per l'installazione di apposite apparecchiature è richiesto.