Diritto del lavoro
Introduzione e cenni
È una materia giuridica recente, che nasce con la rivoluzione industriale. Questa materia si sviluppa attorno alla modalità di utilizzo della forza lavoro. È una disciplina che rimane ancorata al diritto civile e può essere considerata una disciplina privatistica anche se ha delle peculiarità che a volte hanno una connotazione pubblicistica. Oggetto principale della materia è il lavoro e lavoratore subordinato.
Il diritto del lavoro ha strutturalmente questa differenza di potere contrattuale economico tra le due parti fondamentali del contratto, infatti abbiamo un datore di lavoro che detiene i mezzi di produzione e il lavoratore che vive del proprio salario. Di conseguenza il potere contrattuale del datore è più forte. Queste due parti le troviamo nel contratto di lavoro subordinato, da dove nasce l’idea di diritto del lavoro. Esistono altre fattispecie contrattuali con cui il fattore lavoro può essere regolato (es. contratto di lavoro autonomo che stipulano i professionisti).
Nel caso di contratto di lavoro subordinato abbiamo l’utilizzo della forza lavoro direttamente da parte del datore di lavoro, mentre il contratto di lavoro autonomo riguarda normalmente delle opere o dei servizi particolari. Si sono anche sviluppate forme contrattuali che non appartengono specificamente alla disciplina del rapporto subordinato, ma presentano la caratteristica fondamentale del lavoro subordinato (disparità di trattamento). Le relazioni sindacali hanno influenza nel rapporto di lavoro subordinato.
Il contratto collettivo è un contratto vero e proprio. Nel nostro ordinamento esiste un contratto collettivo di diritto comune che è il più diffuso. Collettivo perché almeno una delle due parti è collettiva, ovvero viene stipulato o da due organizzazioni sindacali (una che rappresenta i lavoratori e una che rappresenta i datori) oppure viene stipulato da una parte che è il singolo datore con l’insieme delle rappresentanze dei lavoratori. Il contratto collettivo è sostanzialmente una fonte autonoma con una funzione che si avvicina a quella propria delle norme (Carnelutti diceva che il contratto collettivo ha la forma del contratto ma l’anima della legge). Lo sciopero è uno degli strumenti più rilevanti del conflitto collettivo.
Oggi i contratti di lavoro più utilizzati sono quelli non standard (si differenziano da quelli standard a tempo indeterminato). Parliamo di licenziamento quando abbiamo a che fare con un recesso unilaterale da parte del datore di lavoro. Quindi l’istituto giuridico è il recesso. Il recesso unilaterale da parte del lavoratore si chiama dimissioni. Se è da parte di entrambe le parti si parla di risoluzione del contratto. Il licenziamento deve essere giustificato e può avere carattere soggettivo od oggettivo. A partire da marzo 2015 ci sono nuove regole sul licenziamento.
Il rapporto di lavoro viene disciplinato con 3 fonti giuridiche differenti:
- Contratto di lavoro individuale
- Legge, modalità con cui i sogg privati devono esercitare le proprie azioni
- Contratto collettivo
Bisogna tenere in considerazione gli aspetti previdenziali ---DIRITTO DELLA PREVIDENZA SOCIALE-- modalità regolative che concernono i bisogni del lavoratore inteso come persona (malattia, vecchiaia, infortunio, disoccupazione). Lavoro nel pubblico impiego, molto più vicino al diritto amministrativo e al diritto pubblico in generale.
Origini del diritto del lavoro – approccio storico
Il diritto del lavoro si sviluppa collegatamente alle vicende della Rivoluzione industriale. La rivoluzione industriale ha apportato innovazioni tecniche e tecnologie che hanno modificato le modalità di produzione. L’industrializzazione infatti comporta la nascita di grosse imprese che utilizzano tecnologie atte a produrre determinati beni di consumo massivamente che prima invece venivano prodotti in quantità più ridotte nei laboratori artigianali.
La modalità con cui si comincia a produrre modifica la società del tempo. Abbiamo una fuga dalle campagne (Fine del legame servile, elemento fondante del sistema medievale), c’è bisogno di gente che lavori nelle grandi fabbriche. Le condizioni di lavoro delle persone che lavorano in queste fabbriche sono scarse e pesanti (orari di lavoro di 15 ore al giorno, ambienti malsani, utilizzo di donne e bambini, paghe al limite della sussistenza, lo stesso salario era molto scostante a seconda della persona, della situazione…).
Le prime norme che vengono emanate al riguardo sono infatti delle norme con un intento di tipo protettivo della forza lavoro, ovvero si cercava di limitare in qualche modo lo stato in cui lavoravano e in particolare appunto si voleva proteggere donne e bambini in particolare. Sono norme che provenivano dal cattolicesimo sociale. Più avanti nel tempo, nei primi anni del 900, in Italia vengono emanate ulteriori leggi di protezione.
Un fenomeno che viene da subito a intersecarsi è il fenomeno sindacale. Si diffonde la consapevolezza che l’unico modo per riuscire a contrattare con i proprietari delle fabbriche riguardo a salari e condizioni migliori era quello di creare coalizioni (seconda metà dell’800).
La coalizione sindacale però si trova fin da subito davanti a numerosi problemi: dopo la rivoluzione francese (dove abbiamo i rivoluzionari che lottano contro le inuguaglianze tipiche del periodo e quindi le distinzioni tra classi) erano state considerate fuori legge tutte le corporazioni e lo sciopero era reato (non vi era quindi diritto di sciopero). Perciò i problemi erano la restrizione sulle corporazioni e il divieto di sciopero, problemi di natura giuridica (Legge Le Chapelier).
Le organizzazioni sindacali nascono con un intento diverso ma si trovano davanti a questa problematica giuridica che dalla Francia viene ripresa anche in Italia. Non solo in Europa ma anche negli Stati Uniti emerge una tendenziale volontà di contrapporsi a quei casi in cui gli individui si mettono insieme.
Negli Stati Uniti vi era, e vi è, un sistema giuridico, normativo dove sono le decisioni della giurisprudenza a fare norma e qui, all’inizio dell’800, abbiamo alcune decisioni della Corte Suprema:
1806 Sentenza Philadelphia: condanna penale per i lavoratori che si riuniscono in sindacati. Negli Stati Uniti abbiamo un lungo periodo per il riconoscimento delle libertà sindacali. A metà 800 abbiamo alcune sentenze con cui si inizia a ritenere non contrario alla legge il fine sindacale. All’inizio del 900 abbiamo alcune sentenze che vanno per il superamento della posizione iniziale riguardo il sindacalismo ma comunque la ritrosia nei confronti dei sindacati continua ad esserci. Anche in Italia avviene lo stesso.
(Parliamo di rivoluzione industriale nella seconda parte dell’800, successivamente alla riunificazione.) Una legge del 1864 abolisce le corporazioni.
Approccio giudico a queste problematiche
Nel 1886 abbiamo una legge che tutela i fanciulli nel lavoro. Abbiamo le organizzazioni delle camere del lavoro (la prima fondata a Milano nel 1891), che avevano lo scopo di mutuo soccorso e collocamento della forza lavoro. Nel 1893 abbiamo l’istituzione dei collegi dei probi viri (buoni uomini), un collegio composto da rappresentanti del lavoro che decideva in materia di rapporto di lavoro senza avere riferimenti normativi specifici. (approvazione di una magistratura non togata) è in questo contesto che nasce il diritto del lavoro.
Normalmente si ritiene che vi sia un fondatore del diritto del lavoro, Ludovico Parassi, fu colui che scrisse per primo un trattato sul diritto del lavoro e il rapporto del lavoro. Le questioni trattate quindi riguardavano situazioni del rapporto di lavoro. Emergenze coalizioni di lavoratori che chiedono una serie di diritti. Nel 1898 viene emanata un’importante legge in materia di infortuni e assicurazione obbligatori → in precedenza in caso di evento accidentale che non sia colpa né del datore di lavoro né del lavoratore, ne rispondeva il lavoratore. Con questa legge invece vi è l’obbligo di assicurarsi ed il datore è quindi obbligato ad assicurarsi in relazione agli infortuni di propri lavoratori.
Le prime leggi in materia di diritto del lavoro sono correlate al lavoro dei minori e prevedevano, come prima forma, regole blande per poi più avanti modificarsi. Nei primi anni del 900 si tutelano donne e bambini dal punto di vista del lavoro. (contenuti non paragonabile alle legislazioni degli altri paesi)
Una legge del 1907 è intervenuta riguardo al riposo settimanale e festivo. In questo contesto inizia ad avere importanza il concordato di tariffa → accordi che l’insieme dei lavoratori stipulava con il datore di lavoro e l’oggetto di questi accordi era salario. Nel 1906 abbiamo i primi sindacati tra cui la CGL. Comincia ad essere necessario cercare di capire quale valore questi concordati potessero avere.
Vi era una norma del codice civile del 1865 che faceva riferimento alla locatio operarum:
- Locatio operis, affittare la prestazione di un individuo per ottenere un determinato risultato (artigiano che mi costruisce il comodino con il materiale che io gli ho dato in locazione, lui infatti lo lavora e poi me lo dà indietro. Oggi lo chiamiamo lavoro autonomo.)
- Locatio operarum, affitto dell'attività lavorativa, possibilità di utilizzare la forza lavoro del soggetto per quello che mi serve. Non vi è un'opera, o bene materiale ben definito: vi era infatti il caso in cui non si dava in locazione una res ma un soggetto dava in locazione se stesso, la propria attività lavorativa, in cambio di un onorario, un corrispettivo.
Il cc del 1865 in relazione alla locazione d’opera prevedeva che nessuno potesse essere utilizzato per un servizio di locazione d’opera se non a tempo o per una determinata impresa. Si voleva infatti affermare che il lavoro potesse avvenire solo entro un determinato ambito temporale (non tempo indefinito, che andava a richiamare la servitù della gleba).
Nel tempo questa prospettiva cambia. Dal 1924 il contratto tipico divenne a tempo indeterminato. In questo modo si regola al meglio l’insieme degli interessi del datore di lavoro mentre il lavoratore si vede protetto da alcune problematiche relative alla precarietà di un contratto a tempo determinato, limitato.
Sciopero: il codice penale sardo del 1859 che venne poi attuato all’Italia Unita prevedeva lo sciopero come reato. Dal 1889 il primo codice penale unitario, il codice Zanardelli, riconobbe che lo sciopero non poteva essere considerato reato. Ci fu una liceità penale dello sciopero anche se rimaneva l’illeceità civilistica.
Tra i risultati ottenuti dalle organizzazioni sindacali che nei primi del 900 si diffondono in tutto il nord Italia c’è la diffusione delle commissioni interne, ovvero commissioni che vengono elette in ciascuna impresa direttamente dai lavoratori. Il primo accordo collettivo che riconobbe una commissione interna fu il patto nel 1906 nell’azienda Itala, ma la diffusione vera delle commissioni interne si ebbe negli anni successiva e in particolare nel primo dopoguerra.
Nel 1914 abbiamo la creazione dell’organizzazione internazionale del lavoro, OIL, il cui motto era che il lavoro non è una merce come le altre. Fu il presidente statunitense Wilson a premere per l’istituzione di questa organizzazione. Altro riferimento internazionale è la rivoluzione russa del 1917, dove i lavoratori direttamente giungono al potere attraverso una rivoluzione che parte dal basso. Questi riferimenti ebbero influenza in Italia, principalmente sul lato delle attività sindacali. Con l’avvento del fascismo la situazione si modificò.
Nel 1924 viene emanata una legge relativa al contratto d’impiego privato. Il regime mise al bando le varie organizzazioni sindacali diverse dal sindacato fasciato tramite, prima un patto tra sindacato fascista e Confindustria (Patto di Palazzo Vitoni del 1925) e poi con la legge sindacale fascista del 1926 con la quale viene creato l’ordinamento corporativo (sistema di governo che ordina la società sulla base dei gruppi di maggiori interessi, o "corpi sociali", cioè le associazioni intermedie tra cittadino e autorità politica che formano la società civile).
Questo ordinamento prevede un’intermediazione da parte dello stato per quanto riguarda i rapporti tra datori di lavoro e lavoratori, infatti queste due parti si accordano sotto il controllo dello stato.
Abbiamo il riconoscimento di un unico sindacato che è colui che prova di avere una fede nazionale ovvero il sindacato fascista, unica organizzazione sindacale. L’accordo che viene stipulato tra le due grandi organizzazioni di lavoratori e datori di lavoro rientra tra le fonti del diritto: il contratto di lavoro corporativo è considerato con valore erga omnes, cioè ha valore nei confronti di tutti i lavoratori e datori di lavoro di una determinata categoria. Ciascuna categoria avrà quindi un proprio contratto collettivo (l’idea della categoria è legata all’attività dell’impresa).
La conferenza generale del lavoro si scioglie nel 27, e nel 28 vengono abrogati i collegi probiviri, e viene approvato il codice penale fascista in cui lo sciopero viene considerato reato.
Il contratto collettivo ha una valenza pubblicistica proprio perché previsto dalla legge, è inserito tra le fonti del diritto, ed è in questo modo che viene risolto il problema di far prevalere il contratto collettivo su quello individuale, (mentre prima il contratto collettivo non era una legge e quindi non poteva prevalere sul contratto individuale, perciò le coalizioni che concludevano ad ottenere un contratto collettivo poi non erano sicure che questo fosse effettivamente rispettato per il futuro. È un problema che ancora oggi persiste. Dal punto di giuridico il sistema corporativo aveva trovato una soluzione a ciò).
Le regole sostanziali inserite nella legge del 26 relative all’ordinamento corporativo vengono trasferite nel codice civile del 1942. Quando cade Mussolini e vi è l’istituzione del Governo Badoglio, con un regio decreto del 43 viene soppresso l’ordinamento corporativo e con un altro del 44 vengono riconosciuti i sindacati, le organizzazioni sindacali (perciò il titolo I del libro V del cc viene considerato superato). Si lasciano in vigore i contratti corporativi già approvati.
Alcune norme invece hanno continuato ad avere rilevanza, e sono 3 in particolare:
- art.2070 cc: criterio con cui viene designata la categoria, che è da considerarsi come cornice del contratto collettivo. Ci dice che l’appartenenza alla categoria professionale si determina secondo l’attività effettivamente esercitata dall’imprenditore. Questi principi oggi sono in parte superati, il confine del contratto collettivo comune viene deciso dalle parti, ma questo articolo continua ad avere un suo ruolo.
- art.2074 cc: efficacia nel tempo del contratto collettivo. Anche quando è stato denunziato il contratto collettivo continua a produrre i suoi effetti dopo la scadenza, fino a che non sia intervenuto un nuovo regolamento collettivo. Anche questo articolo è ritenuto oggi non applicabile ai contratti collettivi post corporativi.
- art.2077 cc: rapporto tra contratto collettivo e contratto individuale. È previsto che i contratti individuali di lavoro tra gli appartenenti alla categoria a cui si riferisce il contratto collettivo devono uniformarsi al contratto collettivo. È possibile derogare solo se il contratto individuale preveda condizioni più favorevoli. Vi è al comma 2 infatti un generale divieto di deroga in peggio dei contratti individuali. I principi di questo articolo saranno fondamentali anche successivamente.
Con la fine del fascismo vengono reintrodotte nelle imprese le commissioni interne.
Costituzione della repubblica italiana come fonte di diritto del lavoro
Nell’assemblea costituente della nostra costituzione repubblicana abbiamo 3 grandi blocchi: la maggioranza della democrazia cristiana (principi del cattolicesimo sociale), parte socialista (e in parte anche partito comunista) e il partito liberale. Il lavoro nella costituzione ha un’importanza notevole. Lo stato ha un nuovo ruolo perché infatti si passa dall’idea del liberalismo dove lo stato osservava ad un’idea di stato sociale, stato interventista dove appunto lo stato interviene per migliorare l’assetto sociale. Lo stato non è più neutro nei confronti dell'economia ma attiva modalità di intervento con riferimento alle istanze sociali. Necessità di garantire i diritti sociali attraverso la regolazione delle dinamiche economiche.
Nella costituzione italiana abbiamo una parte denominata costituzione economica che si riferisce ai principi fondamentali riguardanti le relazioni economiche rispetto alle dinamiche di mercato, gli interessi da proteggere relativamente all’aspetto economico ecc.
Abbiamo in particolare il riconoscimento della persona nell’ambito dell’assetto economico e che il lavoro non è una merce. La Costituzione afferma che le scelte economiche e di mercato non devono prevalere sulla persona ma devono essere regolamentate, la persona umana nell’ambito delle regole del lavoro ha un ruolo fondamentale e prevalente rispetto alle dinamiche economiche.
Articoli in cui emerge il fattore lavoro:
- Art 1: l’Italia è una repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo che lo esercita nelle forme e nei limiti della costituzione. Abbiamo un riferimento diretto al lavoro. Approcci interpretativi differenti. In Assemblea costituente è stato oggetto di dibattito in quanto i comunisti (Togliatti) premevano affinché si inserisse “repubblica dei lavatori”, ma questo era un approccio marxista e venne respinto. Dicendo che la repubblica è fondata sul lavoro si afferma che essa si fonda sul dovere di ogni uomo di trovare la propria capacità di essere
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.