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Il diritto dei trattati

Il diritto dei trattati è un insieme di norme consuetudinarie che regola la nascita e la morte dei trattati, codificati nel 1969 nella Convenzione di Vienna, entrata in vigore nel 1980. Essa si può considerare come largamente riproduttiva del diritto dei trattati. Il testo della Convenzione è diviso in 8 parti, di cui le più importanti sono:

  • Introduzione che contiene alcune definizioni e individua l’ambito di applicazione della Convenzione stessa.
  • Conclusione ed entrata in vigore dei trattati
  • Formazione dei trattati
  • Riserve ai trattati
  • Rispetto, applicazione e interpretazione dei trattati
  • Emendamento e modifica dei trattati
  • Invalidità, estinzione e modifica dei trattati

Dalla Convenzione resta fuori il tema della successione degli Stati nei trattati, codificato in una successiva Convenzione di Vienna del 1978.

Sfera di applicazione della presente Convenzione

Art.1: La presente Convenzione si applica solo ai trattati fra Stati. Nel 1986 viene conclusa una nuova Convenzione di Vienna che comprende anche i trattati conclusi fra Stati e organizzazioni internazionali o fra di esse.

Art. 2: Spiega alcuni termini ai fini della lettura della Convenzione (non dà, quindi, definizioni generali, ma validi solo in seno alla Convenzione). Una delle definizioni che questo articolo riporta è quella che riguarda quella di trattato, che viene definito come accordo internazionale concluso tra Stati e regolato dal diritto internazionale qualunque ne sia la particolare denominazione. Questo articolo pone come ulteriore limite all’applicazione della Convenzione la forma scritta del trattato stipulato.

Art. 4: Irretroattività della Convenzione, la quale si applica solo ai trattati ratificati dopo la sua entrata in vigore. Questo articolo, però, non mette in discussione il fatto che le norme consuetudinarie codificate possano invece essere applicate ai trattati precedenti la Convenzione, essa nella sua forma di trattato non può essere utilizzata.

Procedimento di conclusione dei trattati

Il procedimento normale “o solenne” di conclusione dei trattati si articola in quattro fasi:

Termini impiegati

Ai fini della presente Convenzione:

  • a) L'espressione "trattato" significa un accordo internazionale concluso in forma scritta fra Stati e disciplinato dal diritto internazionale, contenuto sia in un unico strumento sia in due o più strumenti connessi, e quale che sia la sua particolare denominazione.
  • b) Le espressioni "ratifica", "accettazione", "approvazione", e "adesione" significano, in ogni caso, l'atto internazionale così chiamato attraverso il quale uno Stato stabilisce sul piano internazionale il suo consenso a essere vincolato dal trattato.
  • c) L'espressione "pieni poteri" indica un documento emesso dall’autorità competente di uno Stato e che designa una o più persone a rappresentare lo Stato per la negoziazione, l'adozione o l'autenticazione del testo di un trattato, per esprimere il consenso di uno Stato ad essere obbligato da un trattato o per compiere qualsiasi altro atto che si riferisca al trattato.
  • d) L'espressione "riserva" indica una dichiarazione unilaterale, quale che sia la sua articolazione e denominazione, fatta da uno Stato quando sottoscrive, ratifica, accetta o approva un trattato o vi aderisce, attraverso la quale esso mira ad escludere o modificare l'effetto giuridico di alcune disposizioni del trattato nella loro applicazione allo Stato medesimo.
  • e) L'espressione "Stato che ha partecipato al negoziato" si riferisce ad uno Stato che ha partecipato alla elaborazione e all'adozione del testo del trattato.
  • f) L'espressione "Stato contraente" si riferisce ad uno Stato che ha consentito ad essere obbligato dal trattato, indipendentemente dal fatto che il trattato sia entrato in vigore o meno.
  • g) L'espressione "parte" si riferisce ad uno Stato che ha consentito ad essere obbligato dal trattato e nei cui confronti il trattato è in vigore.
  • h) L'espressione "Stato terzo" si riferisce ad uno Stato che non è parte del trattato.
  • i) L'espressione "organizzazione internazionale" si riferisce ad una organizzazione intergovernativa.

Le disposizioni del paragrafo 1 aventi per oggetto le espressioni impiegate nella presente Convenzione non pregiudicano l'impiego di queste espressioni né il significato che può esser loro attribuito nel diritto interno di uno Stato.

Il fatto che la presente Convenzione non si applichi né ad accordi internazionali conclusi fra Stati ed altri soggetti di diritto internazionale e fra questi altri soggetti di diritto internazionale, né ad accordi internazionali che non sono stati conclusi per iscritto, non pregiudica:

  • Il valore giuridico di tali accordi;
  • L'applicazione a questi accordi di qualsivoglia regola posta dalla presente Convenzione e alla quale essi fossero sottoposti in virtù del diritto internazionale indipendentemente dalla detta Convenzione;
  • L'applicazione della Convenzione alle relazioni fra Stati disciplinate da accordi internazionali di cui siano anche parti altri soggetti del diritto internazionale.

Negoziazione

I negoziati vengono condotti in prima battuta dai rappresentanti degli Stati, cioè i plenipotenziari (termine usato nella stessa Convenzione di Vienna), coloro che esibiscono i pieni poteri, i quali sono un documento emanato dall’autorità competente di uno Stato e designa una o più persone a esprimere la volontà dello Stato. Le autorità competenti a delegare sono solitamente il Governo e il Ministero degli Esteri, anche se alcune figure sono designate a questo compito senza la necessità di questo documenti, essi sono: Ministero degli Esteri, Capo di Governo, Capo della Repubblica. Gli individui delegati sono solitamente diplomatici o, se il negoziato richiede particolari competenze tecniche, può essere anche uno specialista. I negoziati quindi coinvolgono i Governi degli Stati membri mediante i loro rappresentanti. L’accordo può essere raggiunto più o meno facilmente in base anche al numero degli Stati, se esso è particolarmente elevato si dà vita a una Conferenza internazionale. In merito la Convenzione di Vienna prevede che l’accordo venga adottato a maggioranza dei due terzi a meno che la conferenza stessa non stabilisca diverse regole procedurali in materia. Se il negoziato ha successo si conclude con l’accordo di tutti gli Stati partecipanti e, a questo punto, si ha il passaggio alla firma.

Firma (o parafatura)

Essa non equivale all’espressione di un consenso ad essere vincolati al trattato: lo Stato che firma l’accordo non si sottopone ancora al suo rispetto. Qual è allora il valore della firma? Essa ha innanzitutto il significato di autenticazione del testo, ovvero gli Stati certificano che è il testo scaturito dai negoziati, il quale non potrà essere modificato se non attraverso un nuovo negoziato. La seconda implicazione della firma è quella espressa dall’Art. 18 della Convenzione di Vienna il quale dice che uno Stato che ha firmato un trattato deve astenersi da atti che priverebbero il trattato del suo oggetto e del suo scopo. Ciò non equivale a dire che lo Stato deve rispettare l’accordo, ma comunque esso deve evitare di tenere comportamenti in contrasto con il contenuto essenziale del trattato. Esempio: gli Stati Uniti, hanno firmato, sotto l’amministrazione Clinton, l’accordo in merito all’istituzione della Corte Penale Internazionale, firma poi ritirata sotto l’amministrazione Bush, in quanto voleva sganciarsi dall’obbligo anche se minimo che discendeva dall’Art. 18, così che gli USA hanno avuto modo di raggiungere accordi (acception agreements) con gli altri Stati firmatari che prevedevano che i cittadini statunitensi non fossero sottoposti alla giurisdizione della Corte penale internazionale.

Ratifica (accettazione/approvazione)

Essa è l’atto con il quale uno Stato esprime il proprio consenso a essere vincolato da un trattato e quindi a rispettarlo. Equivalente alla ratifica anche se con una sfumatura diversa, è il termine adesione, con quest’ultimo si indica l’atto che uno Stato, dopo la conclusione del trattato, voglia farne parte (possibile solo se il trattato è aperto). Le regole che disciplinano la ratifica dei trattati variano da Stato a Stato e sono definite nelle varie costituzioni. Nella specificità della nostra costituzione gli articoli dedicati sono tre:

  • Art. 87. 3.: il Presidente della Repubblica ratifica i trattati internazionali previa, quando occorra, autorizzazione delle Camere. Tali casi sono espressi nell’Art. 80.
  • Art. 80: le Camere autorizzano la ratifica con legge nei casi di:
    • Trattati di natura politica
    • Trattati che prevedono forme di arbitrato e regolamento giudiziari
    • Trattati che prevedono variazioni al territorio
    • Trattati che prevedono oneri finanziari
    • Trattato che prevedono modificazioni di leggi
  • Art. 89: copertura ministeriale. L’iniziativa per la ratifica del trattato viene presa dal Governo e, nei casi espressi nell’art. 80, del Parlamento; il ruolo del Presidente della Repubblica è meramente formale.

Si prevede che questi trattati siano di tale importanza da non poter prescindere da una presa di posizione da parte dell’organo rappresentativo. Un referendum abrogativo di tale legge di ratifica non è possibile, la nostra costituzione esclude qualsiasi referendum in merito ai trattati internazionali, i cittadini sono quindi esclusi dalla possibilità di partecipare all’iter di ratifica.

Scambio o deposito degli strumenti di ratifica

Al fine di prendere conoscenza dell’avvenuta ratifica si scambiano o depositano gli strumenti di ratifica. Se l’accordo è concluso tra due Stati si scambiano gli strumenti di ratifica, nel caso di accordi multilaterali, gli strumenti vengono depositati solitamente presso un depositario designato. Questo processo conclude formalmente la ratifica e rende effettivo l'accordo a livello internazionale.

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Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Vi. di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Santini Andrea.
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