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IL DIRITTO DEI TRATTATI
Il diritto dei trattati è tutto un insieme di norme consuetudinarie che regola la nascita e la morte dei
trattati che sono stati codificati nel 1969 nella Convenzione di Vienna, la quale è entrata in vigore
nel 1980. Essa si può considerare come largamente riproduttiva del diritto dei trattati.
Il testo della Convenzione è diviso in 8 parti, di cui le più importanti sono:
Introduzione che contiene alcune definizioni e individua l’ambito di applicazione della
1. Convenzione stessa.
Conclusione ed entrata in vigore dei trattati
2. Formazione dei trattati
Riserve ai trattati
Rispetto, applicazione e interpretazione dei trattati
3. Emendamento e modifica dei trattati
4. Invalidità, estinzione e modifica dei trattati
5.
Dalla Convenzione resta fuori il tema della successione degli Stati nei trattati, il quale viene
codificato in una successiva Convenzione di Vienna del 1978.
Art.1 : la presente Convenzione si applica solo ai trattati fra Stati.
1 Nel 1986 viene conclusa una nuova Convenzione di Vienna che comprende anche i trattati
conclusi fra Stati e organizzazioni internazionali o fra di esse.
1 Sfera di applicazione della presente Convenzione
La presente Convenzione si applica ai trattati fra Stati.
Art. 2 : spiega alcuni termini ai fini della lettura della Convenzione (non dà, quindi, definizioni
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generali, ma validi solo in seno alla Convenzione).
Una delle definizioni che questo articolo riporta è quella che riguarda quella di trattato, che viene
definito come accordo internazionale concluso tra Stati e regolato dal diritto internazionale
qualunque ne sia la particolare denominazione. Questo articolo pone come ulteriore limite
all’applicazione della Convenzione la forma scritta del trattato stipulato.
Art. 4 : irretroattività della Convenzione, la quale si applica solo ai trattati ratificati dopo la sua
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entrata in vigore. Questo articolo, però, non mette in discussione il fatto che le norme
consuetudinarie codificate possano invece essere applicate ai trattati precedenti la Convenzione,
essa nella sua forma di trattato non può essere utilizzata.
Il procedimento di conclusione dei trattati
Procedimento normale “o solenne” di conclusione dei trattati
Questo procedimento si articola in quattro fasi:
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Termini impiegati
Ai fini della presente Convenzione:
a) l'espressione "trattato" significa un accordo internazionale concluso in forma scritta fra Stati e disciplinato dal diritto internazionale, contenuto sia in un unico strumento sia in due o pi ù strumenti connessi, e quale che sia
la sua particolare denominazione;
b) le espressioni "ratifica", "accettazione", "approvazione", e "adesione" significano, in ogni caso, l'atto internazionale così chiamato attraverso il quale uno Stato stabilisce sul piano internazionale il suo consenso a essere
vincolato dal trattato;
c) l'espressione "pieni poteri" indica un documento emesso dall'autorità competente di uno Stato e che designa una o più persone a rappresentare lo Stato per la negoziazione, l'adozione o l'autenticazione del testo di un
trattato, per esprimere il consenso di uno Stato ad essere obbligato da un trattato o per compiere qualsiasi altro atto che si riferisca al trattato;
d) l'espressione "riserva" indica una dichiarazione unilaterale, quale che sia la sua articolazione e denominazione, fatta da uno Stato quando sottoscrive, ratifica, accetta o approva un trattato o vi aderisce, attraverso la
quale esso mira ad escludere o modificare l'effetto giuridico di alcune disposizioni del trattato nella loro applicazione allo Stato medesimo;
e) l'espressione "Stato che ha partecipato al negoziato" si riferisce ad uno Stato che ha partecipato alla elaborazione e all'adozione del testo del trattato;
f) l'espressione "Stato contraente" si riferisce ad uno Stato che ha consentito ad essere obbligato dal trattato, indipendentemente dal fatto che il trattato sia entrato in vigore o meno;
g) l'espressione "parte" si riferisce ad uno Stato che ha consentito ad essere obbligato dal trattato e nei cui confronti il trattato è in vigore;
h) l'espressione "Stato terzo" si riferisce ad uno Stato che non è parte del trattato;
i) l'espressione "organizzazione internazionale si riferisce ad una organizzazione intergovernativa.
Le disposizioni del paragrafo 1 aventi per oggetto le espressioni impiegate nella presente Convenzione non pregiudicano l'impiego di queste espressioni né il significato che può esser loro attribuito nel diritto interno di uno
Stato.
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Accordi internazionali che non rientrano nell'ambito della presente Convenzione
Il fatto che la presente Convenzione non si applichi né ad accordi internazionali conclusi fra Stati ed altri soggetti di diritto internazionale e fra questi altri soggetti di diritto internazionale, né accordi internazionali che non
sono stati conclusi per iscritto, non pregiudica:
il valore giuridico di tali accordi;
l'applicazione a questi accordi di qualsivoglia regola posta dalla presente Convenzione e alla quale essi fossero sottoposti in virtù del diritto internazionale indipendentemente dalla detta Convenzione;
l'applicazione della Convenzione alle relazioni fra Stati disciplinate da accordi internazionali di cui siano anche parti altri soggetti del diritto internazionale.
Negoziazione
1.
I negoziati vengono condotti in prima battuta dai rappresentanti degli Stati, cioè i plenipotenziari
(termine usato nella stessa Convenzione di Vienna), coloro che esibiscono i pieni poteri, i quali
sono un documento emanato dall’autorità competente di uno Stato e designa una o più persone a
esprimere la volontà dello Stato. Le autorità competenti a delegare sono solitamente il Governo e il
Ministero degli Esteri, anche se alcune figure sono designate a questo compito senza la necessità di
questo documenti, essi sono: Ministero degli Esteri, Capo di Governo, Capo della Repubblica. Gli
individui delegati sono solitamente diplomatici o, se il negoziato richiede particolari competenze
tecniche, può essere anche uno specialista. I negoziati quindi coinvolgono i Governi degli Stati
membri mediante i loro rappresentanti.
L’accordo può essere raggiunto più o meno facilmente in base anche al numero degli Stati, se esso è
particolarmente elevato si dà vita a una Conferenza internazionale. In merito la Convenzione di
Vienna prevede che l’accordo venga adottato a maggioranza dei due terzi a meno che la conferenza
stessa non stabilisca diverse regole procedurali in materia.
Se il negoziato ha successo si conclude con l’accordo di tutti gli Stati partecipanti e, a questo punto,
si ha il passaggio alla firma.
Firma (o parafatura)
2.
Essa non equivale all’espressione di un consenso ad essere vincolati al trattato: lo Stato che firma
l’accordo non si sottopone ancora al suo rispetto. Qual è allora il valore della firma? Essa ha
innanzitutto il significato di autenticazione del testo, ovvero gli Stati certificano che è il testo
scaturito dai negoziati, il quale non potrà essere modificato se non attraverso un nuovo negoziato.
La seconda implicazione della firma è quella espressa dall’Art. 18 della Convenzione di Vienna il
quale dice che uno Stato che ha firmato un trattato deve astenersi da atti che priverebbero il trattato
del suo oggetto e del suo scopo. Ciò non equivale a dire che lo Stato deve rispettare l’accordo, ma
comunque esso deve evitare di tenere comportamenti in contrasto con il contenuto essenziale del
trattato.
Esempio: gli Stati Uniti, hanno firmato, sotto l’amministrazione Clinton, l’accordo in merito
all’istituzione della Corte Penale Internazionale, firma poi ritirata sotto l’amministrazione Bush, in
quanto voleva sganciarsi dall’obbligo anche se minimo che discendeva dall’Art. 18, così che gli Usa
hanno avuto modo di raggiungere accordi (acception agreements) con gli altri Stati firmatari che
prevedevano che i cittadini statunitensi non fossero sottoposti alla giurisdizione della Corte penale
internazionale.
Ratifica (accettazione/approvazione)
3.
Essa è l’atto con il quale uno Stato esprime il proprio consenso a essere vincolato da un trattato e
quindi a rispettarlo. Equivalente alla ratifica anche se con una sfumatura diversa, è il termine
adesione, con quest’ultimo si indica l’atto che uno Stato, dopo la conclusione del trattato, voglia
farne parte (possibile solo se il trattato è aperto).
Le regole che disciplinano la ratifica dei trattati variano da Stato a Stato e sono definite nelle varie
costituzioni. Nella specificità della nostra costituzione gli articoli dedicati sono tre:
Art. 87. 3.: il Presidente della Repubblica ratifica i trattati internazionali previa, quando
- occorra, autorizzazione delle Camere. Tali casi sono espressi nell’Art. 80.
Art. 80: la Camere autorizzano la ratifica con legge nei casi di
- • Trattati di natura politica
• Trattati che prevedono forme di arbitrato e regolamento giudiziari
• Trattati che prevedono variazioni al territorio
• Trattati che prevedono oneri finanziari
• Trattato che prevedono modificazioni di leggi
Si prevede che questi trattati siano di tale importanza da non poter prescindere da una presa
di posizione da parte dell’organo rappresentativo.
Un referendum abrogativo di tale legge di ratifica non è possibile, la nostra costituzione
esclude qualsiasi referendum in merito ai trattati internazionali, i cittadini sono quindi
esclusi dalla possibilità di partecipare all’iter di ratifica.
Art. 89: copertura ministeriale. L’iniziativa per la ratifica del trattato viene presa dal
- Governo e, nei casi espressi nell’art. 80, del Parlamento; il ruolo del Presidente della
Repubblica è meramente formale.
Scambio o deposito degli strumenti di ratifica
4.
Al fine di prendere conoscenza dell’avvenuta ratifica si scambiano o depositano gli strumenti di
ratifica. Se l’accordo è concluso tra due Stati si scambiano gli strumenti di ratifica, nel caso di
accordi multilaterali si designa un depositario (spesso il Segretariato generale dell’Onu) a cui
ciascuno Stato, man mano che ratifica, invia il proprio strumento.
Quando l’accordo entra in vigore?
La risposta non può essere data in termini generali, ma è diversa accordo per accordo in quanto
ognuno ha delle previsioni diverse in merito. Lo Stato non è vincolato dal momento in cui ratifica a
rispettare l’accordo, il vincolo ha effettività nel momento in cui entra in vigore, termine che viene
previsto dall’accordo stesso in uno dei suoi articoli.
La stessa Convenzione