Marco Morello
Diritto dei trasporti
Il contratto di trasporto di cose
Il contratto di trasporto di cose è un contratto a prestazione corrispettive, quindi è richiesta
l’onerosità, anche se potremmo avere un trasporto gratuito o amichevole. L’onerosità del
contratto si accompagna a una libertà delle parti di decidere il corrispettivo per il trasporto,
un’eccezione a questo principio di libertà era costituita dalla normativa sull’autotrasporto di
cose che prevedeva una tariffa cosiddetta a forcella, cioè un limite minimo e massimo per la
tariffazione, questa limitazione è venuta meno con la legge del 2005 sull’autotrasporto di
cose.
Il contratto di trasporto di cose ha natura consensuale ovvero si perfeziona con un semplice
scambio di consensi e non prevede una forma ad substantiam, per cui la stipulazione può
avvenire anche oralmente. Tuttavia il codice della navigazione all’
articolo 420
, prevede che
devono essere provati per iscritto sia il contratto di trasporto marittimo sia il contratto di
trasporto aereo, anche se per quest’ultimo, la Convenzione di Montreal ha portato alla
dematerializzazione del documento, per cui oggi non è più necessario un atto scritto che
funga da prova.
Il contratto di trasporto di cose a differenza di quello di persone implica in molti casi la
presenza di un soggetto terzo rispetto alle parti contrattuali, tanto che viene normalmente
inquadrato nell’ambito del contratto a favore di terzi
.
Le figure sono:
Vettore,
1. di norma un imprenditore con il carattere della professionalità che si obbliga
a trasferire cose o persone da lun luogo ad un altro. Il vettore rimane un
effettua
professionista anche quando trasporti per conto proprio
, ovvero quando il
soggetto trasporta da uno stabilimento di una sua impresa semi lavorati la cui
lavorazione deve essere completata in uno stabilimento diverso. Solo nel trasporto
amichevole non è un requisito la professionalità.
2. Mittente/Caricatore , controparte del vettore ovvero colui che conclude il contratto di
trasporto. L’articolo 1685 del codice civile prevede il diritto di contrordine
, ovvero il
mittente può richiedere al vettore che il carico gli venga restituito o riconsegnato ad
un soggetto diverso dall’originario destinatario, salvo l’obbligo di rimborsare le spese
e risarcire i danni derivanti dal contrordine (deviazione di percorso), il diritto di
contrordine non può più essere chiesto quando il carico arriva a destinazione.
3. Destinatario , è colui nell’interesse del quale viene concluso il contratto di trasporto. Il
destinatario acquista i diritti del contratto solo nel momento in cui la merce giunge a
destinazione e lo stesso dichiara di volerla ricevere. Nel caso in cui la merce non
giunge a destinazione, il vettore dichiara che la merce è perduta o decorsi 7 giorni da
quando la merce sarebbe dovuta arrivare.
La struttura trilaterale viene meno nel trasporto marittimo di cose, quando vi è una polizza di
carico al portatore, titolo rappresentativo delle merci che trasferisce il diritto sulla cosa con la
semplice consegna del documento.
Fonti interne e fonti internazionali
Fonti interne:
stradale 2005
Trasporto di c
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