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Gli obblighi del vettore sono:
● La messa a disposizione di un veicolo idoneo per il trasporto della merce, per
esempio il vettore marittimo prima di salpare deve effettuare i controlli dei difetti della
nave, anche la CMR obbliga ad accertare che il veicolo sia idoneo ad effettuare il
viaggio per quel tipo di merce.
● Carico e scarico delle merci lasciate sulla banchina da parte del mittente, per
contratto questa fase potrebbe essere a capo del caricatore.
● Assicurazione da parte del vettore aereo di una somma pari a 19 d.s.p per Kg di
merce, non è prevista una copertura assicurativa per le altre modalità di trasporto.
● Scaricazione delle merci una volta giunti a destinazione.
● Riconsegna delle merci
, ovvero il vettore deve mettere a disposizione del destinatario
la merce secondo le indicazioni del contratto ed esibire al destinatario l’eventuale
lettera di vettura rilasciata dal mittente.
● Riscossione degli assegni qualora la merce venga pagata a destinazione
(contrassegno)
La responsabilità del vettore è presunta ed ammette prova liberatoria:
Il vettore è responsabile della perdita o avaria delle merci
, secondo un ambito temporale che
va dalla consegna del mittente alla riconsegna al destinatario
, salvo che il vettore non
dimostri di aver agito diligentemente adottando tutte le misure per evitare il danno, oppure
che lo stesso sia derivato da eventi a lui non imputabili e riconducibili a casi fortuiti o di forza
maggiore, a fatto del mittente o del destinatario oppure a vizi propri della merce.
Il vettore marittimo secondo la Convenzione dell’Aja Visby, non è responsabile in presenza
di specifici eventi denominati:
● Pericoli eccettuati
, danno derivato dai cosiddetti atti di dio, caso fortuito e forza
maggiore (pirateria, incendi, naufragio, guerra, sequestro, rivolte, attacchi di pirati) o
fatti degli interessati al carico (omissione del caricatore, insufficienza di imballaggio).
● Pericoli eccettuati peculiari, riguarda la colpa nautica, ovvero gli errori tecnici del
comandante o dell’equipaggio durante la navigazione (manovra sbagliata)
Il ritardo della prestazione da parte del vettore
1. Secondo le regole dell’Aja Visby nel trasporto marittimo il vettore è responsabile per il
ritardo qualora le merci non sono consegnate nel luogo di destinazione previsto nel
contratto di trasporto entro il termine stabilito.
2. Secondo la Convenzione di Montreal del 1999 nel trasporto aereo il vettore è
responsabile da ritardo salvo che non provi di aver adottato tutte le misure per
impedire il danno.
3. Secondo la Convenzione CMR nel trasporto stradale il vettore è responsabile da
ritardo quando la merce non è consegnata nel termine stabilito tra le parti o in
mancanza di tale termine, quando la durata del trasporto superi la normale diligenza.
L'accertamento del ritardo viene effettuato secondo "ragionevolezza", ovvero
tenendo conto le caratteristiche della merce, del mezzo di trasporto e del viaggio.
Sempre nell'ambito della Convenzione CMR, il vettore risponde del danno da ritardo
secondo le stesse regole applicabili alla responsabilità per perdita o avaria delle cose
trasportate.
Impedimenti alla partenza, durante il viaggio e alla fine del viaggio
partenza
Gli impedimenti alla possono essere temporanei o definitivi. Quando avviene un
impedimento temporaneo al trasporto, prima dell’inizio del viaggio, il contratto rimane in vita
e il vettore deve cercare istruzioni da parte del mittente e custodire la merce, qualora si
trattasse di impedimento definitivo
, o la merce risulta deperibile o non riceve istruzioni da
parte del mittente, il vettore deve operare nell’interesse della merce e può quindi provvedere
alla vendita della stessa.
Gli impedimenti che si verificano durante il viaggio per cause non imputabili al vettore
,
trasferiscono il diritto al vettore di richiedere il pagamento del prezzo del trasporto in
proporzione al percorso effettuato
viaggio
Gli impedimenti alla fine del possono essere determinati da un comportamento del
destinatario, come il caso in cui non si faccia trovare alla consegna o rifiuti la merce. In
questo caso il vettore deve cercare istruzioni da parte del mittente, se le istruzioni non
pervengono, il vettore ha la facoltà di consegnare la merce ad un’impresa di sbarco
autorizzata che diventa responsabile del carico verso il destinatario.
I documenti di trasporto
I documenti di trasporto contengono i dati relativi ai soggetti (caricatore/mittente, vettore e
destinatario), i dati relativi al trasporto (luogo di caricazione della merce, di scarico, prezzo,
documenti doganali e sanitari) dati relativi alle merci (numero dei colli, qualità della merce).
Le informazioni sono importanti per stabilire se le merci consegnate sono conformi o si sono
verificate perdite o avarie.
Quando questi dati sono forniti dal mittente/caricatore, il vettore se verifica il carico e lo trova
non conforme ai dati inseriti, può apporre una r
iserva specifica, quando il vettore non ha la
possibilità di verificare la merce, o può apporre delle r
iserve generiche (esempio containers
sigillati) specificando diciture come, dice di essere, dice di contenere, peso ignoto ecc.
La merce con questo tipo di riserve è non negoziabile, in quanto nessuno acquisterebbe un
carico ignoto, per questo motivo il mittente può chiedere al vettore di non apporre nessuna
riserva, dandogli in cambio una lettera di garanzia che limita la responsabilità del vettore
qual