Anteprima
Vedrai una selezione di 5 pagine su 17
Diritto dei trasporti - Appunti Pag. 1 Diritto dei trasporti - Appunti Pag. 2
Anteprima di 5 pagg. su 17.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto dei trasporti - Appunti Pag. 6
Anteprima di 5 pagg. su 17.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto dei trasporti - Appunti Pag. 11
Anteprima di 5 pagg. su 17.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto dei trasporti - Appunti Pag. 16
1 su 17
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

Vendita con trasporto

La vendita con trasporto si caratterizza per il fatto di avere ad oggetto un bene mobile, il quale deve essere trasportato dal luogo in cui si trova al momento della conclusione del contratto in quello convenuto per la consegna. Accanto alla compravendita si inserisce un contratto di trasporto, tra i due contratti ritroviamo un collegamento unilaterale, rimangono interdipendenti poiché entrambi rivolti a soddisfare l'interesse economico, la sorte del contratto di vendita influenza sul contratto di trasporto mentre non vale il contrario.

La consegna al vettore.

Il venditore di una cosa da trasportare si libera dall'obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere, intesa come sostituzione del venditore da parte del vettore nell'adempimento dell'obbligazione.

Tuttavia il venditore sarà in potere di dare istruzioni al vettore (cosiddetto potere di contrordine) ma unicamente con la consegna del bene al compratore. Questo tipo di contratto di vendita con trasporto permette di esonerare l'alienante da spese e rischi che vengono addossati al compratore anche se il vettore è inadempiente. Il luogo della consegna al vettore viene individuato come il luogo in cui era domiciliato il venditore o in cui aveva sede l'impresa. Non esonera il venditore da responsabilità per l'inadempimento del vettore qualora le circostanze fossero riconosciute dal venditore stesso e da lui evitabili con la diligenza ordinaria, ovvero se fosse dipeso dalle istruzioni date al vettore. Il venditore non si libera se consegna ad un vettore diverso da quello stabilito contrattualmente, ma se è divenuta impossibile o inutile la consegna ad esso, il venditore può consegnare la cosa ad un altro vettore. In generale

Il mancato rispetto della modalità per il trasporto determina da parte del venditore, inesatto adempimento della propria obbligazione con responsabilità per i danni subiti dal compratore. Il venditore deve provvedere alla consegna del bene al vettore con tutte le cautele richieste e nei termini stabiliti nel contratto: ogni ritardo, omissione determina la sua responsabilità contrattuale. Col contratto di spedizione lo spedizioniere è considerato ausiliario del venditore perciò responsabile per l'inadempimento colposo dello spedizioniere. Né il vettore né lo spedizioniere sono tenuti a controllare il bene loro consegnato al fine di verificare l'esatto adempimento dell'alienante.

Denunzia dei vizi e difetti. Il Codice Civile dispone che il termine per la denunzia dei vizi e dei difetti di qualità decorre dal giorno del ricevimento della cosa. Per vizi apparenti devono intendersi non quei vizi riconoscibili bene.

quelli riconoscibili con l'ordinaria diligenza mentre per quelli non apparenti si intendono quelli che si verificano utilizzando l'oggetto. La denunzia non è più possibile per il compratore se quest'ultimo è stato in grado di esaminare la cosa prima della sua consegna da parte del vettore, facendo riferimento al termine ordinario di otto giorni. Il vettore non essendo un rappresentante non è tenuto né ha il potere di verificare l'esattezza dell'adempimento per conto di quello: egli potrà effettuare una verifica ma unicamente per tutelarsi ai fini della propria responsabilità per le perdite subite dal carico.

Le spese. Il Codice Civile pone a carico del compratore le spese di trasporto, comprensive anche di ogni altra spesa necessaria (imballaggio, compenso al vettore, ecc). Il venditore ha diritto al rimborso delle spese anche nel caso in cui si sia servito di ausiliari per il trasporto. La pratica commerciale

Introduzione

Ho introdotto una serie di clausole che inserite nel contratto di vendita con trasporto determinano l'assunzione delle spese da parte del venditore interamente o parzialmente. Le clausole:

  • franco luogo partenza
  • franco vagone stazione
  • franco vagone partenza
  • franco stazione partenza
  • franco autocarro partenza

Pongono a carico del venditore le spese di trasporto fino al luogo indicato. Se compare il termine "vagone", il venditore è obbligato anche a caricarvi la merce. Invece, per la clausola "franco serbatoio partenza", il compratore deve sopportare le spese di carico e trasporto di cose liquide.

La clausola "consegna all'arrivo" addossa al venditore le spese e tutti i rischi del trasporto, liberandosi dall'obbligo di consegna solo con l'arrivo del bene al compratore e rispondendo dell'operato del vettore. Mentre nella clausola "franco destino", il venditore assume l'obbligo di stipulare il contratto di trasporto, garantendone l'esecuzione ed assumendone i.

rischi. Sono generalmente a carico del compratore le spese di dogana, i dazi, e i pedaggi al contrario con la clausola merce franca di dazio la spesa è addossata al venditore. Il pagamento del prezzo dell'acquirente va effettuato al momento della consegna del bene al vettore mentre nel caso della clausola contro assegno il prezzo viene corrisposto al vettore al momento della riconsegna del bene al vettore è attribuito l'onere di esigere il pagamento. La clausola FOB (franco bordo) pone a carico del venditore le spese di imbarco della merce sulla nave mentre il trasporto successivo è interamente a carico del compratore, compresa l'eventuale assicurazione, invece la clausola FAS e FB lasciano ricadere sul compratore le spese di carico. Infine con la clausola CIF il venditore deve provvedere al pagamento delle spese di trasporto e all'assicurazione del carico per i rischi del viaggio. L'inadempimento dell'obbligo di assicurare la merce

determina in capo al compratore una pretesa al risarcimento dei danni subiti in caso di sinistro. Viaggio e soggiorno organizzato Intermediario e organizzazione. Fondamentale è la distinzione fra organizzazione e intermediario di viaggi. Nel primo vanno comprese le agenzie che offrono un viaggio od un soggiorno integralmente predisposti nei suoi aspetti sia ideativi che operativi, nel secondo invece quelle che si limitano ad una mera funzione di intermediazione fra turista-passeggero e fornitore dei diversi servizi. Le agenzie di viaggio e turismo rientrano infatti nella nuova definizione di imprese turistiche, quelle che esercitano attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi tra cui gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi e come tali sono tenute all'iscrizione nel registro delle imprese. L'organizzatore di viaggi (tour operator) assume l'obbligo diprocurare un insieme di servizi turistici nell'ambito di un rapporto contrattuale come appalto di servizi. L'intermediario-venditore (travel agent) invece attività economicamente qualificabile come intermediazione riconducibile al tipo contrattuale mandato, ovvero si obbliga al compimento di atti giuridici in nome e per conto del turista finalizzato alla stipulazione del contratto di viaggio. Sostanzialmente sono due le violazioni sanzionate: a) l'esercizio di una attività di organizzazione ed intermediazione turistica senza il possesso dell'autorizzazione richiesta; b) la violazione da parte del soggetto pur titolare della autorizzazione amministrativa delle prescrizioni imposte dalla Pubblica amministrazione. Le sanzioni pecuniarie sono le medesime, il pagamento di una somma di denaro, diverso è invece il provvedimento comminato dalla Pubblica Amministrazione, nel caso a) verrà ordinata la cessazione dell'attività enell'ipotesi b) invece la sospensione per un periodo non superiore a tre mesi dell'attività autorizzata. Il contravventore che non osservi l'ordine sarà punito ai sensi del Codice penale con l'arresto fino a tre mesi o con un ammenda. Autonomia contrattuale. La ripartizione dei rischi del viaggio o soggiorno fra tour operator e viaggiatore risulta inderogabile, la libertà delle parti di determinare il contenuto del contratto sembra compressa alle regole di responsabilità per l'adempimento dell'obbligazione contrattuale, le altre disposizioni sono invece derogabili anche a favore dell'organizzatore o venditore. Il carattere inderogabile della normativa è riferito soprattutto riguardo alla nullità di deroghe contrattuali sui limiti di risarcimento per danni subiti dal consumatore. Funzione. Contratto di intermediazione. Viene definito dalla C.C.V. come il contratto mediante il quale un soggetto (intermediario)

Si obbliga a procurare ad un altro soggetto (viaggiatore) dietro pagamento di corrispettivo un contratto di organizzazione di viaggio oppure uno dei servizi separati che permettono di effettuare un viaggio o un soggiorno.

Contratto di organizzazione.

Consiste secondo la C.C.V. nel contratto mediante il quale un soggetto (organizzatore) si obbliga a procurare ad un altro soggetto (viaggiatore) dietro pagamento di un corrispettivo globale un insieme di prestazioni comprendenti il trasporto, il soggiorno separato dal trasporto o qualunque altro servizio.

Natura.

Contratto di intermediazione.

Il rapporto fra turista ed intermediario di viaggi viene inquadrato nell'ambito del contratto di mandato, con o senza rappresentanza. L'agente di viaggio si limita a svolgere un'attività di cooperazione esterna dato che essa si esaurisce nel compito di stipulare per conto e in nome del turista una serie di contratti attinenti alla prestazione dei servizi indispensabili alla realizzazione del viaggio.

L'agenzia di viaggi assume la posizione contrattuale di mandataria retribuita, ovvero di procurare il biglietto del viaggio e prenotare una camera d'albergo. Contratto di organizzazione. L'agenzia di viaggio non si limita a svolgere la funzione di tramite fra utente e prestatore di servizi turistici ma provvede ad ideare e a realizzare il viaggio, bensì riguarda un insieme più ampio ed articolato di prestazioni. Questi stipula i contratti tra turista ed impresa che effettua le prestazioni necessarie alla realizzazione del viaggio o soggiorno e li offre nel suo insieme, in sintesi promette al cliente il fatto dei vari fornitori di servizi. Viene definito un pacchetto turistico, cioè quei viaggi, vacanze "tutto compreso" risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due dei seguenti servizi turistici:

  1. trasporto
  2. alloggio
  3. servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio

La durata del viaggio deve essere superiore a

i a diversi aspetti: 1. Consegna del prodotto: il venditore ha l'obbligo di consegnare il prodotto al cliente entro il termine stabilito o, in mancanza di un termine specifico, entro un tempo ragionevole. 2. Conformità del prodotto: il venditore è tenuto a fornire un prodotto conforme a quanto stabilito nel contratto di vendita. Il prodotto deve essere privo di difetti e idoneo all'uso previsto. 3. Garanzia legale: il venditore è responsabile per eventuali difetti o vizi del prodotto che si manifestano entro un determinato periodo di tempo. In caso di difetto, il cliente ha diritto alla riparazione, sostituzione o al rimborso del prodotto. 4. Informazioni corrette: il venditore deve fornire al cliente tutte le informazioni necessarie sul prodotto, come ad esempio le caratteristiche, le modalità di utilizzo e le istruzioni per la manutenzione. 5. Risarcimento dei danni: se il venditore non adempie ai propri obblighi, il cliente ha diritto a richiedere un risarcimento per i danni subiti a causa del mancato adempimento. È importante sottolineare che, in caso di acquisto tramite un intermediario, quest'ultimo assume il ruolo di venditore e quindi ha gli stessi obblighi e responsabilità del venditore diretto.
Dettagli
A.A. 2012-2013
17 pagine
2 download
SSD Scienze giuridiche IUS/06 Diritto della navigazione

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher lucettamarino85 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dei trasporti e della logistica e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Sassari o del prof Benelli Gianfranco.