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Diritto dei trasporti

Trasporto stradale

Nozione di trasporto

Il trasporto viene definito dal Codice Civile come il contratto dove un soggetto, detto vettore, si obbliga verso corrispettivo a trasferire persone o cose da un luogo ad un altro. Ha carattere unitario comprendendo ogni forma di trasferimento indipendente dall'oggetto del trasporto (persone o cose) e dal mezzo tecnico usato (terrestre, acqueo o aereo). L'oggetto del contratto, individuato nella prestazione del vettore è appunto l'esecuzione del servizio di trasferire persone o cose da un luogo ad un altro.

Forma del contratto

Il soggetto che effettua il trasporto deve provvedere all'annotazione, nella copia del contratto da consegnare al committente, i dati relativi agli estremi dell'attestazione di iscrizione all'albo nazionale degli autotrasportatori ed all'autorizzazione al trasporto di merci strada per conto di terzi. Il contratto di autotrasporto di merci su strada deve ora considerarsi un contratto a forma libera, ovvero la forma scritta è consigliata per favorire la correttezza e la trasparenza dei rapporti fra i contraenti, tuttavia le parti rimangono libere di stipulare il contratto di trasporto verbalmente o per iscritto.

Gli elementi essenziali del contratto in forma scritta sono:

  • Nome e sede del vettore e del committente e se diverso del caricatore
  • Numero di iscrizione del vettore all'Albo nazionale degli autotrasportatori
  • Tipologia e quantità della merce oggetto del trasporto
  • Corrispettivo del servizio di trasporto e modalità di pagamento
  • Luoghi di presa in consegna della merce da parte del vettore e di riconsegna della stessa al destinatario

Dal punto di vista legislativo, in assenza di contratto scritto il vettore e committente vengono considerati responsabili per le violazioni relative al superamento dei limiti di velocità e per la mancata osservanza dei tempi di guida e di riposo imposti dal codice, qualora non siano in grado di dimostrare mediante la produzione idonea di documentazione e fornire la prova liberatoria. Invece attraverso contratto scritto sarà più facile dimostrare l'assenza di colpa essendo sufficiente una verifica delle istruzioni contenute nel contratto.

I soggetti

Il debitore della prestazione di trasporto sia di persone che di cose è il vettore: il soggetto cioè che si assume l'obbligo del risultato del trasporto indipendentemente dal carattere professionale od occasionale. Creditore della prestazione nel trasporto di persone è il passeggero, mentre nel trasporto di cose la relativa figura può scindersi nel mittente e nel destinatario. La struttura trilaterale è data dal vettore, mittente e destinatario, accanto alle figure tradizionali abbiamo il caricatore della merce, l'impresa o la persona che consegna la merce al vettore e il proprietario della merce, cioè l'impresa o la persona giuridica che ha la proprietà delle cose oggetto di autotrasporto.

Gli ausiliari

Sia vettore che mittente sempre più spesso sono affiancati da ausiliari specializzati in prestazioni connesse alle singole fasi del trasporto, la figura più nota è quella dello spedizioniere nella sua duplice veste di spedizioniere-commissionario e spedizioniere-vettore. Da non confondere è quella dello spedizioniere doganale, limitata alla presentazione delle dichiarazioni doganali (visita merci, pagamento..). Una figura particolare è quella del recapiti sta, al quale viene affidato dal vettore il principale incarico di raccogliere e ricevere dal mittente le merci di cui è richiesto il trasporto e di custodirle nei suoi magazzini finché il vettore non venga a ritirarle. Infine, figura di intermediario è stata riconosciuta all'interno della realtà dell'autotrasporto l'agenzia per il procacciamento di traffici agli autotrasportatori, la cui funzionalità consiste nel mettere in contatto il committente con il vettore da lui scelto.

Trasporto con pluralità di vettori

L'intervento di più vettori nell'esecuzione del contratto si concretizza in una delle seguenti fattispecie:

  • Trasporto con sub-trasporto, il vettore si assume l'obbligo del trasporto fino al luogo di destinazione mediante l'opera di vettori successivi (sub-vettori)
  • Trasporto con rispedizione, il vettore assume l'impegno ed il rischio del trasporto soltanto per una prima fase del tragitto, obbligandosi a stipulare per conto del mittente un secondo contratto di trasporto con altro vettore per la prosecuzione della merce. Egli pertanto è vettore per una prima fase del trasporto e spedizioniere per quella successiva
  • Trasporto cumulativo, un vincolo diretto fra caricatore e vettori successivi attraverso la stipulazione di un unico contratto

Trasporto oneroso, gratuito ed amichevole

La prestazione dovuta dal creditore, chiamata corrispettivo, non è elemento essenziale del contratto di trasporto, infatti può mancare del tutto come avviene nel trasporto gratuito. Sotto il punto di vista giuridico si fa riferimento alla donazione o al contratto atipico che determina l'estensione a carico del vettore gratuito delle stesse responsabilità del vettore oneroso. Il carattere contrattuale ed obbligatorio del trasporto gratuito costituisce il criterio di distinzione tra questa fattispecie e il trasporto amichevole o di cortesia avente invece carattere extracontrattuale e non obbligatorio. Elemento caratterizzante è infatti l'assoluta assenza di un obbligo in chi esegue il trasporto, adempimento spontaneo di un dovere di natura sociale o di un gesto di cortesia senza nessun obbligo giuridico.

La conclusione del contratto

Il contratto di trasporto si perfeziona con la semplice prestazione del consenso, la consegna della merce da trasportare quindi non attiene al momento di perfezione ma bensi si inserisce soltanto nella sua fase esecutiva. Il contratto di trasporto di persone sui mezzi pubblici si intende concluso nel momento in cui il passeggero manifesti il consenso alla costituzione di un rapporto contrattuale con il vettore. Nel trasporto di cose, il mittente rilascia una lettera di vettura con le indicazioni e a sua volta il vettore rilascia un duplicato della lettera di vettura o una ricevuta di carico.

Gli obblighi del vettore

Trasporto di persone

Obbligazione fondamentale è trasportare, trasferire integro a destinazione l'oggetto trasportato, inteso come obbligo di vigilanza e di protezione dell'incolumità del passeggero. Per quanto riguarda il carattere essenziale del compito del vettore è l'imposizione nell'adottare tutte le misure idonee in base al principio della normale diligenza. Principale prestazione accessoria del vettore è il trasporto del bagaglio nelle distinte forme del bagaglio a mano di cui il viaggiatore conserva la custodia, di quello consegnato che è affidato alla custodia del vettore, oppure di bagaglio con pagamento di nolo o in franchigia.

Trasporto di cose

Normalmente è presente la presa in consegna (conseguente l'assunzione dell'obbligo di custodire il carico) delle cose oggetto del trasporto. Le operazioni di carico e di stivaggio sono generalmente di competenza del vettore, o al caricatore (se presente). Connessa alla fondamentale prestazione del trasporto è l'obbligazione del vettore di effettuare la riconsegna delle merci al destinatario, si adempie in 3 diversi tipi di prestazione:

  • L'obbligo di avvisare il destinatario dell'arrivo delle merci
  • L'obbligo di mettere le cose trasportate a disposizione del destinatario nel luogo, nel termine e con le modalità indicate nel contratto, il momento in cui può considerarsi effettuata la riconsegna è nel passaggio dal vettore al destinatario della detenzione materiale delle cose trasportate, anche le operazioni di scarico rientrano nella nozione di "riconsegna"
  • L'obbligo di esibire la lettera di vettura se rilasciata dal mittente al fine di consentire al destinatario di controllare la provenienza, l'oggetto e le condizioni di trasporto

Vicende del rapporto contrattuale

Trasporto di persone

Il viaggiatore ha facoltà di recesso unilaterale, sia prima del viaggio, sia durante la sua effettuazione purché tenga indenne il vettore delle spese sostenute per le attività già svolte e del mancato guadagno. Se l'esecuzione del trasporto è divenuta impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti, il vettore ha diritto ad un compenso ma solo nei limiti in cui l'attività da lui svolta sia utile al viaggiatore.

Trasporto di cose

Nel caso in cui l'inizio o la continuazione del trasporto siano impediti o ritardati per cause non imputabili al vettore la risoluzione del contratto non si verifica automaticamente ma soltanto in relazione alla volontà unilaterale del mittente. Di qui abbiamo 2 obblighi a carico del vettore:

  1. Chiedere istruzioni al mittente
  2. Provvedere nel frattempo alla custodia delle merci

Qualora il contratto si risolva il vettore potrà liberarsi dalla responsabilità per custodia venendo al deposito o in caso di deteriorabilità alla vendita delle cose previa informazione del mittente. A carico del mittente, salvo che le cose siano andate perse per caso fortuito, rientrano il rimborso delle spese sostenute dal vettore e il pagamento del corrispettivo in proporzione al percorso compiuto. Le circostanze che rendono impossibile l'adempimento dell'obbligazione di riconsegna sono suddivise in 2 categorie:

  • Impedimenti che precedono nel tempo l'acquisto del diritto del destinatario (sua irreperibilità, rifiuto o ritardo), la norma impone al vettore l'obbligo di chiedere istruzioni al mittente
  • Il trasferimento dei diritti dal mittente al destinatario: controversie fra più destinatari o ritardo nel ritiro delle cose trasportate. Il vettore permane responsabile per perdita od avaria del carico. Il mittente mantiene un ampio potere di disposizione sulle merci sino al momento in cui, il diritto di contrordine, passa al destinatario: nel momento in cui arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine entro il quale sarebbero dovute arrivare il destinatario ne richiede la riconsegna al vettore

Obblighi ed oneri del creditore

Trasporto di persone

Il passeggero ha il principale e tipico obbligo a pagare il corrispettivo dovuto al vettore, spesso facendo riferimento alle tariffe ed agli usi esistenti o alla pronuncia del giudice.

Trasporto di cose

La consegna del carico costituisce il principale atto di cooperazione del mittente, consiste nel trasferimento della detenzione del carico al vettore pur restando al mittente il possesso delle merci. Fra gli atti di cooperazione dovuti dal mittente rientra l'emissione della lettera di vettura, tuttavia l'obbligazione principale che sorge a carico del mittente è il pagamento del prezzo (nolo o porto). A seconda del momento il porto si distingue in affrancato (quando è a carico del mittente) ed assegnato (quando deve essere pagato al destinatario). I mezzi di tutela del vettore in caso di mancata corresponsione del prezzo, oltre che rifiutarsi di eseguire la propria prestazione, il vettore ha un privilegio e un diritto di ritenzione sulle cose trasportate finché queste rimangono presso di lui con facoltà di alienarle attraverso la vendita.

La responsabilità del vettore

Per danni alla persona del passeggero e mancata esecuzione del trasporto

La responsabilità del vettore si può considerare tutto il tempo durante il quale il passeggero affida la propria persona al vettore il quale risponde per sinistri verificatisi a causa del difettoso funzionamento della sua attività organizzativa ed esecutiva, sussisterà tuttavia anche per i sinistri che si verificano nel corso delle operazioni preparatorie od accessorie (es: salita, discesa dalle vetture). Quanto alla ripartizione dell'onere probatorio spetti al passeggero dimostrare il rapporto contrattuale e la dipendenza del danno da un sinistro, mentre il contenuto della prova liberatoria a carico del vettore (che lo libera da qualsiasi responsabilità) deve provare di aver adottato tutte le misure atte ad evitare il danno, non soltanto alle norme di sicurezza ma dovrà identificare la causa specifica del danno in tutti i suoi aspetti.

Perdita od avaria del bagaglio

Riguardo alla perdita od avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé il vettore è responsabile se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.

Mancata esecuzione del trasporto di cose

Diversa è la responsabilità del vettore per l'inadempimento dell'obbligazione di custodia da quella per la mancata esecuzione totale e parziale del trasporto e per il ritardo nella riconsegna. A carico del vettore è posto il rischio della perdita od avaria per cause equivoche.

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher lucettamarino85 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dei trasporti e della logistica e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Sassari o del prof Benelli Gianfranco.
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