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VENDITORI DI BIGLIETTI DEVONO FORNIRE (Parte I: Informazioni prima del viaggio: c)
Condizioni generali applicabili al contratto
Orari e condizioni per il viaggio più veloce
Orari e condizioni per la tariffa più bassa
Accessibilità e condizioni di accesso e disponibilità a bordo di infrastrutture per le persone con disabilità e a mobilità ridotta
Accessibilità e condizioni di accesso per le biciclette
Disponibilità di posti in scompartimenti per fumatori/non fumatori, prima e seconda classe, carrozze letto e cuccette
Attività che potrebbero interrompere o ritardare il servizio di trasporto
Disponibilità di servizi a bordo
Procedure per il recupero dei bagagli smarriti
Procedure per la presentazione di reclami
Parte II: Informazioni durante il viaggio: Servizi a bordo, Prossima fermata, Ritardi, Principali coincidenze, Questioni relative alla sicurezza tecnica e dei passeggeri. Articolo 37 (regolamento) Entrata in vigore: Il presente regolamento entra in vigore 24 mesi dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.RICERCA ATTI COMUNITARI (breve parentesi) Dove si cercano gli atti comunitari? L'unione ha un sito che si chiama Europa.eusu questosito nella sezione Diritto dell'Ue ed in particolare andando sulla voce Accesso alla Legislazione si trova un sito (il diritto all'Unione Europea EUR-Lex) che porta alla banca dati riguardante tutti gli atti dell'UE (proposte, direttive, regolamenti, trattati, ecc...). DIRETTIVA 2009/16 È una direttiva un po' datata ma di fondamentale importanza che è stata recepita più o meno da tutti gli stati membri dell'Unione. Tale direttiva riguarda i porti e le ispezioni che vengono effettuate dagli ispettori sulle navi che accedano e attraccano all'interno dei porti dei diversi stati membri. Considerando La Comunità è seriamente preoccupata per il numero di sinistri marittimi e l'inquinamento dei mari e delle coste degli Stati membri. Per migliorare tali questioni di sicurezza. Obiettivo (articolo 1) La presente direttiva ha l'obiettivo di contribuire a ridurre drasticamente il trasporto marittimo inferiore alle norme nelle.acque soggette alla giurisdizione degli Stati membri:
- migliorando l'osservanza della legislazione internazionale e comunitaria pertinente in materia di sicurezza marittima, tutela dell'ambiente marino e condizioni di vita e di lavoro a bordo delle navi battenti tutte le bandiere;
- definendo criteri comuni per il controllo delle navi da parte dello Stato di approdo e armonizzando le procedure di ispezione e fermo, partendo dalle conoscenze specialistiche e dalle esperienze acquisite nell'ambito del MOU di Parigi (un particolare ufficio);
- applicando all'interno della Comunità un sistema di controllo da parte dello Stato di approdo basato su ispezioni effettuate all'interno della Comunità e della regione del MOU di Parigi, che punti ad ispezionare tutte le navi con una frequenza legata al profilo di rischio, per cui le navi che presentano un rischio più elevato siano sottoposte a ispezioni più dettagliate con maggiore frequenza.
iniziale» la visita a bordo di una nave da parte di un ispettore, per verificare la conformità alle pertinenti convenzioni e regolamenti, che include almeno i controlli previsti all’articolo 13
«ispezione più dettagliata» l’ispezione durante la quale la nave, le relative dotazioni e l’equipaggio sono sottoposti interamente o, se necessario, parzialmente ad un esame accurato (nei casi specificati all’articolo 13, paragrafo 3) concernente la costruzione della nave, le relative dotazioni, l’equipaggio, le condizioni di vita e di lavoro e il rispetto delle procedure operative di bordo;
«ispezione estesa» un’ispezione che riguarda come minimo le voci elencate all’allegato VII. Un’ispezione estesa può comprendere un’ispezione più dettagliata quando sussistano fondati motivi (quando emergono elementi che fanno dubitare della sicurezza della nave) ai sensi dell’articolo 13, paragrafo
Ambito di applicazione (articolo 3)
La presente direttiva si applica alle navi e relativi equipaggi che fanno scalo o ancoraggio in un porto di uno Stato membro per effettuare un'attività di interfaccia nave/porto. È chiaro quindi che si tratta di una direttiva che vuole estendere il più possibile il proprio raggio di azione e che vuole quindi ispezionare il più possibile.
Poteri di ispezione (articolo 4)
Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per poter svolgere legalmente le ispezioni previste dalla presente direttiva a bordo di navi straniere, in conformità del diritto internazionale.
Il trasporto marittimo a differenza delle altre modalità di trasporto ha un problema di giurisdizione, cioè di potere di intervento: ci sono le acque internazionali, le acque sulle quali su cui ha competenza uno stato membro (acque nazionali), le navi su cui ha competenza uno stato membro e poi navi straniere per le quali vi sono convenzioni che
dicono come ispezionare navistraniere (per questo nell'articolo 4 si evidenzia che le ispezioni devono essere condotto inconformità al diritto internazionale).
Possiamo quindi chiederci qual è il sistema di ispezione che è possibile adottare? E' possibile avere ispezioni standard annuali o ispezioni random in presenza di particolari circostanze. In particolare a parlarci del sistema di ispezione è il seguente articolo:
Sistema di ispezione e impegno di ispezione annuale (articolo 5)
- Gli Stati membri effettuano ispezioni conformemente al regime di selezione descritto all'articolo 12 e al disposto dell'allegato I.
- Per rispettare il proprio impegno di ispezione annuale, ciascuno Stato membro:
- ispeziona tutte le navi di priorità I (le navi sono classificate come più pericoloso e meno pericoloso), di cui all'articolo 12, lettera a), che fanno scalo nei suoi porti e ancoraggi; e
- effettua ogni anno un numero totale di
ispezioni su navi di priorità I e II, di cui all’articolo 12, lettere a) e b), corrispondente almeno alla sua percentuale di ispezioni rispetto al numero totale da effettuare ogni anno all’interno della Comunità e della regione del MOU di Parigi. La percentuale di ispezioni di ciascuno Stato membro è basata sul numero di singole navi che fanno scalo in porti dello Stato membro interessato in rapporto alla somma del numero di singole navi che fanno scalo in porti di ciascuno Stato all’interno della Comunità e della regione del MOU di Parigi.
Con questo articolo si impone quindi a ciascun stato membro un obbligo numerico di ispezione (ogni stato membro ha un obbligo annuo di un certo numero di ispezioni che è tenuto a rispettare).
Frequenza delle ispezioni (articolo 11)
Le navi che fanno scalo nei porti o negli ancoraggi comunitari sono sottoposte a ispezioni periodiche o a ispezioni supplementari come segue:
a) le navi sono sottoposte a ispezioni
periodiche, in caso di eventi o incidenti che possano influire sulla sicurezza della nave o sul suo ambiente marino;c) le navi sono soggette a ispezioni straordinarie, in caso di modifiche significative alla nave o al suo equipaggiamento, o in caso di cambiamenti nella sua operatività che possano influire sulla sicurezza;d) le navi sono sottoposte a ispezioni a sorpresa, al fine di verificare il rispetto delle norme di sicurezza e di prevenzione degli inquinamenti marini.