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CAP.X DAL REDDITO MINIMO DI INSERIMENTO AL REDDITO DI INCLUSIONE

Norma fatta dalla legge

– – –

Reddito di cittadinanza livelli essenziali Sostegno al reddito reddito minimo (art.328 del 2000)

sull’economia dell’Italia, sui suoi marginati e di situazioni critiche, venne fatta una fotografia di

Ricerca

come potesse essere la situazione e quali potessero essere le possibili soluzioni. La dottrina anglosassone ha

individuato due modelli definiti “tendenziali”: il modello residuale-selettivo e il modello istituzionale

universale. alla povertà e all’esclusione

1. Modello residuale-selettivo: convinto che i problemi sociali legati

possano essere risolti grazie alla crescita economica e ai meccanismi di mercato. Ciascun individuo

deve farsi carico dei rispetti bisogni partecipando personalmente alla crescita economica e mettendo

le proprie capacità al servizio del mercato.

2. Modello istituzionale-universale: è caratterizzato dalla consapevolezza che lo sviluppo economico

possa cagionare, come contropartita, fenomeni di disagio di emarginazione. Lo Stato deve

provvedere a garantire standard minimi di vita per tutti i cittadini, assegnando ai servizi sociali il

rango di istituti fondamentali e non meramente residuali. Nascono così i tentativi di introdurre nel

nostro ordinamento una misura di sostegno al reddito (denominata Reddito minimo di inserimento

oppure Reddito garantito o di cittadinanza).

Nasce però un dibattito sulle proposte di Welfare State. Impostazione selettiva o impostazione

universale?!

Nel modello selettivo lo Stato eroga prestazioni, previo esperimento della prova dei mezzi, soltanto a

“criticità”.

colore che si trovano al di sotto della soglia di

Nel modello universalistico invece, lo Stato eroga prestazioni sociali alla generalità dei cittadini al

fine di garantire loro un tenore di vita adeguato.

in “un reddito corrisposto a tutti su base individuale

Il reddito di cittadinanza consiste e in modo

livello di ricchezza e dell’occupazione”. Quindi questa

incondizionato, a prescindere da verifiche del

misura corrisponde ai criteri del modello universalistico che appunto si basa su un reddito di base

garantita a tutti i cittadini, indipendentemente dalla condizione economica.

Una possibile soluzione: prevedere una misura di sostegno al reddito che però non sia legata a quel

e anche all’ASSISTENZIALISMO

meccanismo a pioggia che ha regnato in Italia fino a quel momento,

(forma di sussidio, ti vengo incontro per un momento temporaneo). Deve avere anche una parte rieducativa

per farli acquisire una professionalità per tirarmi fuori dalla situazione di povertà.

ISTITUTO REDDITO MINIMO DI INSERIMENTO, ha calcato le scene del panorama italiano nel 1995,

povertà e sull’emarginazione. I destinatari erano i

grazie ad uno studio dalla Commissione di indagine sulla

cittadini residenti privi di reddito o con reddito insufficiente compresi i beneficiari delle pensioni sociali e di

invalidità civile: “ i membri della famiglia bisognosi di attività di cura, i giovani con bassi titoli di studio, gli

adulti privi di lavoro, i soggetti da inserire nei programmi di utilità collettiva o in situazione di grave

emarginazione per dipendenze da droghe o da alcool.”

Possiamo individuare una duplice via:

1. Componente erogazione economica 21

2. Componente reinserimento nella società, ovvero insegnare un lavoro attraverso professionalizzati

un lavoro e non ce l’ha più, cercare di inserirlo di nuovo in

oppure per coloro che già hanno fatto

quel campo.

Questo esperimento però fallì.

- ma nel 2002 l’Italia archiviò

Portogallo, Grecia, Italia si utilizzò il reddito minimo di inserimento

definitivamente questa figura.

- Questo sperimento ebbe più prologhi:

• Assegnazione di 800 mila lire ovvero i 800 euro di ora, che furono dati dai comuni i quali

gestiscono i servizi sociali (secondo decreto), ma alla fine del periodo di prova di

professionalizzazione dovevano passare due anni per inserirli nel mondo del lavoro.

• Problema: quando il Ministero delle Politiche Sociali chiesero se avesse funzionato o meno,

i risultati non erano andati a buon fine dato che la gente prendeva i soldi ma non si

dove c’erano i monitoraggi come per

presentava ai corsi. Però il progetto ha funzionato

esempio in Trentino, da parte del comune.

“favorire il superamento dell’emarginazione dei singoli e 2 delle famiglie attraverso la

Lo scopo era quello di

promozione delle capacità individuali e dell’autonomia economica delle persone” (art.9)

In seguito all’esito fallimentare del RMI fu previsto il REDDITO DI ULTIMA ISTANZA (RUI), il quale

“era caratterizzato da elementi solidaristici e finanziato dalla fiscalità generale (…) da realizzare e

cofinanziare in modo coordinato con il sistema regionale locale, attraverso programmi che distinguono in

modo finalizzato le carenze reddituali derivanti esclusivamente da mancanza i opportunità lavorativa (da

affrontare attraverso politiche attive del lavoro che evitano l’istaurarsi di percorsi di cronicità e dipendenza

assistenziale) e carenze tipiche della fragilità e marginalità sociali che necessitano di misure di integrazione

sociali e reddituali”:

*fiscalità tasse

*tasse regionali le nostre.

nel Patto per l’Italia furono recepite nell’art.3, commi 101 e 102 della legge

2003: finalità contenute il 2004), che disciplinò il Reddito di ultima istanza, definendolo, “quale

n.350/2003 (legge finanziaria per “consiste in un accompagnamento

misura inserita in un contesto esclusivamente locale di sicurezza sociale”,

economico ai programmi di reinserimento sociale, destinato ai nuclei familiari a rischio di esclusione sociale

ed i cui componenti non siano beneficiari di ammortizzatori sociali destinati a soggetti privi di lavoro”

- Eliminava il reinserimento, unico mezzo di inclusione universalistica in grado di consentire l’accesso

al mercato del lavoro ed il recupero scolastico e professionale ai soggetti ai margini della società

ritenendo preferibile “puntare su una sinergia finanziaria Stato-Regione, in modo che siano queste

ultime, pure con autorizzazione centrale, a garantire un reddito essenziale ai cittadini non assistiti da

al reddito.”

altre misure di integrazione

Ultima istanza su base regionale, da ciò derivò l’ampia discrezionalità nell’identificazione dei soggetti

destinatari nell’elaborazione dei criteri di accesso dei singoli strumenti, rimessi alle scelte autonome del

livello regionale/locale. Apparve anche un mutamento sui beneficiari della misura: dal singolo individuo ai

nuclei familiari.

Si parla anche dei soggetti coinvolti, nella legge 350/2003 comma 101 art.3: “ lo Stato concorre al

finanziamento delle Regioni che istituiscono il Reddito di ultima istanza quale strumento di

accompagnamento economico ai programmi di inserimento sociale, destinato ai nuclei familiari a rischio di

esclusione sociale e i cui componenti non siano beneficiari di ammortizzatori sociali destinati a soggetti privi

lavoro” →

di In pratica, quindi, il RUI sarà realizzato e co-finanziato al 50% con le Regioni ed i Comuni,

attraverso programmi che tengano conto delle diverse cause che hanno prodotto lo stato di povertà. Intorno

alla delega del finanziamento di questa garanzia sul reddito alle regioni e ai comuni si è presto aperto un

dibattito: si teme infatti che in questo modo si creino delle forti differenze a livello locale; che solo le regioni

più ricche potranno introdurre il RUI; che proprio le regioni più bisognose avranno le maggiori difficoltà

visto la loro bassa capacità impositiva. 22

RAGIONI DEGLI INSUCCESSI DEL REDDITO MINIMO DI INSERIMENTO E LE DISCIPLINE

REGIONALI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ

Insuccessi delle sperimentazioni attuato sino al 2006 e che hanno portato alla sconfitta del RMI.

Principali criticità sono:

• I contesti socio-economici (dove il reddito RMI è stato sperimentato)

• Evoluzione della sperimentazione (tempi e modalità di chiusura e apertura e le intenzioni del

comune riguardo a all’eventuale progetto)

• economica (il calcolo del reddito per l’accesso all’istituto, procedure si

Erogazione

accertamento, risorse economiche)

• Gestione organizzativa e professionale della misura (ruoli, competenze e riorganizzazione

degli assetti operativi)

• dai comuni, a causa dell’obliterazione degli strumenti di

Mancanza di interesse dimostrata

monitoraggio.

• Vi è stata una grave omissione in merito alla raccolta di dati relativi alla partecipazione alla

frequentazione del programma di inserimento ai motivi di uscita dalla misura da parte di

coloro che ne avevano beneficiato.

PROGRAMMA DI INSERIMENTO, il suo scopo primario era quello di una tutela del reddito finalizzata

problemi di povertà tramite l’attivazione di un processo di reinserimento

primariamente alla soluzione dei

sociale, non necessariamente coincidente con quello lavorativo.

Alcune regioni si sono dotate di proprie leggi regionali (post Titolo V) tra cui leggi sull’assistenza:

• con la legge regionale 10 febbraio 2004, n.2 “Istituzione in via sperimentale

La Campania

del reddito di cittadinanza” – ha dettato un’autonoma disciplina per rendere la misura

effettivamente operativa.

• – di “Istituzione

Friuli Venezia Giulia, legge regionale 31 marzo 2006, nr.6 del sistema

la tutela di cittadinanza sociale “ –

integrato di interventi e sevizi per la promozione e via

sperimentale solo un anno, forma di reddito base composta da erogazione monetaria, servizi

e prestazioni, destinata su base individuale ai residenti in condizione di povertà e di

esclusione sociale.

• con la legge regionale 19 gennaio 2005 n.3 “Promozione della cittadinanza

La Basilicata,

sociale

• Lazio, con la legge regionale 20 marzo 2009 n.4 “Istituzione del reddito minimo garantito.

Sostegno al reddito in favore dei disoccupati, inoccupati e precariamente occupati via

sperimentale

• – 2009 “Il Reddito Garantito” e Bolzano

Le province autonome di Trento

• – regionale “per

La regione Puglia, con la legge 14 marzo 2016 n.3 reddito di dignità il

sostegno economico e l’inclusione sociale attiva delle persone e dei rispettivi nuclei familiari

la cui situazione economica non consente di disporre mezzi sufficienti a una vita dignitosa

no sperimentale ma universale patto tra beneficiario e ambito

Dettagli
Publisher
A.A. 2019-2020
41 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher commi.commi di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dei servizi sociali e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Siena o del prof Gualdoni Annalisa.