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CAP.X DAL REDDITO MINIMO DI INSERIMENTO AL REDDITO DI INCLUSIONE
–
Norma fatta dalla legge
– – –
Reddito di cittadinanza livelli essenziali Sostegno al reddito reddito minimo (art.328 del 2000)
sull’economia dell’Italia, sui suoi marginati e di situazioni critiche, venne fatta una fotografia di
Ricerca
come potesse essere la situazione e quali potessero essere le possibili soluzioni. La dottrina anglosassone ha
individuato due modelli definiti “tendenziali”: il modello residuale-selettivo e il modello istituzionale
universale. alla povertà e all’esclusione
1. Modello residuale-selettivo: convinto che i problemi sociali legati
possano essere risolti grazie alla crescita economica e ai meccanismi di mercato. Ciascun individuo
deve farsi carico dei rispetti bisogni partecipando personalmente alla crescita economica e mettendo
le proprie capacità al servizio del mercato.
2. Modello istituzionale-universale: è caratterizzato dalla consapevolezza che lo sviluppo economico
possa cagionare, come contropartita, fenomeni di disagio di emarginazione. Lo Stato deve
provvedere a garantire standard minimi di vita per tutti i cittadini, assegnando ai servizi sociali il
rango di istituti fondamentali e non meramente residuali. Nascono così i tentativi di introdurre nel
nostro ordinamento una misura di sostegno al reddito (denominata Reddito minimo di inserimento
oppure Reddito garantito o di cittadinanza).
Nasce però un dibattito sulle proposte di Welfare State. Impostazione selettiva o impostazione
universale?!
Nel modello selettivo lo Stato eroga prestazioni, previo esperimento della prova dei mezzi, soltanto a
“criticità”.
colore che si trovano al di sotto della soglia di
Nel modello universalistico invece, lo Stato eroga prestazioni sociali alla generalità dei cittadini al
fine di garantire loro un tenore di vita adeguato.
in “un reddito corrisposto a tutti su base individuale
Il reddito di cittadinanza consiste e in modo
livello di ricchezza e dell’occupazione”. Quindi questa
incondizionato, a prescindere da verifiche del
misura corrisponde ai criteri del modello universalistico che appunto si basa su un reddito di base
garantita a tutti i cittadini, indipendentemente dalla condizione economica.
Una possibile soluzione: prevedere una misura di sostegno al reddito che però non sia legata a quel
e anche all’ASSISTENZIALISMO
meccanismo a pioggia che ha regnato in Italia fino a quel momento,
(forma di sussidio, ti vengo incontro per un momento temporaneo). Deve avere anche una parte rieducativa
per farli acquisire una professionalità per tirarmi fuori dalla situazione di povertà.
ISTITUTO REDDITO MINIMO DI INSERIMENTO, ha calcato le scene del panorama italiano nel 1995,
povertà e sull’emarginazione. I destinatari erano i
grazie ad uno studio dalla Commissione di indagine sulla
cittadini residenti privi di reddito o con reddito insufficiente compresi i beneficiari delle pensioni sociali e di
invalidità civile: “ i membri della famiglia bisognosi di attività di cura, i giovani con bassi titoli di studio, gli
adulti privi di lavoro, i soggetti da inserire nei programmi di utilità collettiva o in situazione di grave
emarginazione per dipendenze da droghe o da alcool.”
Possiamo individuare una duplice via:
1. Componente erogazione economica 21
2. Componente reinserimento nella società, ovvero insegnare un lavoro attraverso professionalizzati
un lavoro e non ce l’ha più, cercare di inserirlo di nuovo in
oppure per coloro che già hanno fatto
quel campo.
Questo esperimento però fallì.
- ma nel 2002 l’Italia archiviò
Portogallo, Grecia, Italia si utilizzò il reddito minimo di inserimento
definitivamente questa figura.
- Questo sperimento ebbe più prologhi:
• Assegnazione di 800 mila lire ovvero i 800 euro di ora, che furono dati dai comuni i quali
gestiscono i servizi sociali (secondo decreto), ma alla fine del periodo di prova di
professionalizzazione dovevano passare due anni per inserirli nel mondo del lavoro.
• Problema: quando il Ministero delle Politiche Sociali chiesero se avesse funzionato o meno,
i risultati non erano andati a buon fine dato che la gente prendeva i soldi ma non si
dove c’erano i monitoraggi come per
presentava ai corsi. Però il progetto ha funzionato
esempio in Trentino, da parte del comune.
“favorire il superamento dell’emarginazione dei singoli e 2 delle famiglie attraverso la
Lo scopo era quello di
promozione delle capacità individuali e dell’autonomia economica delle persone” (art.9)
In seguito all’esito fallimentare del RMI fu previsto il REDDITO DI ULTIMA ISTANZA (RUI), il quale
“era caratterizzato da elementi solidaristici e finanziato dalla fiscalità generale (…) da realizzare e
cofinanziare in modo coordinato con il sistema regionale locale, attraverso programmi che distinguono in
modo finalizzato le carenze reddituali derivanti esclusivamente da mancanza i opportunità lavorativa (da
affrontare attraverso politiche attive del lavoro che evitano l’istaurarsi di percorsi di cronicità e dipendenza
assistenziale) e carenze tipiche della fragilità e marginalità sociali che necessitano di misure di integrazione
sociali e reddituali”:
–
*fiscalità tasse
–
*tasse regionali le nostre.
nel Patto per l’Italia furono recepite nell’art.3, commi 101 e 102 della legge
2003: finalità contenute il 2004), che disciplinò il Reddito di ultima istanza, definendolo, “quale
n.350/2003 (legge finanziaria per “consiste in un accompagnamento
misura inserita in un contesto esclusivamente locale di sicurezza sociale”,
economico ai programmi di reinserimento sociale, destinato ai nuclei familiari a rischio di esclusione sociale
ed i cui componenti non siano beneficiari di ammortizzatori sociali destinati a soggetti privi di lavoro”
- Eliminava il reinserimento, unico mezzo di inclusione universalistica in grado di consentire l’accesso
al mercato del lavoro ed il recupero scolastico e professionale ai soggetti ai margini della società
ritenendo preferibile “puntare su una sinergia finanziaria Stato-Regione, in modo che siano queste
ultime, pure con autorizzazione centrale, a garantire un reddito essenziale ai cittadini non assistiti da
al reddito.”
altre misure di integrazione
Ultima istanza su base regionale, da ciò derivò l’ampia discrezionalità nell’identificazione dei soggetti
destinatari nell’elaborazione dei criteri di accesso dei singoli strumenti, rimessi alle scelte autonome del
livello regionale/locale. Apparve anche un mutamento sui beneficiari della misura: dal singolo individuo ai
nuclei familiari.
Si parla anche dei soggetti coinvolti, nella legge 350/2003 comma 101 art.3: “ lo Stato concorre al
finanziamento delle Regioni che istituiscono il Reddito di ultima istanza quale strumento di
accompagnamento economico ai programmi di inserimento sociale, destinato ai nuclei familiari a rischio di
esclusione sociale e i cui componenti non siano beneficiari di ammortizzatori sociali destinati a soggetti privi
lavoro” →
di In pratica, quindi, il RUI sarà realizzato e co-finanziato al 50% con le Regioni ed i Comuni,
attraverso programmi che tengano conto delle diverse cause che hanno prodotto lo stato di povertà. Intorno
alla delega del finanziamento di questa garanzia sul reddito alle regioni e ai comuni si è presto aperto un
dibattito: si teme infatti che in questo modo si creino delle forti differenze a livello locale; che solo le regioni
più ricche potranno introdurre il RUI; che proprio le regioni più bisognose avranno le maggiori difficoltà
visto la loro bassa capacità impositiva. 22
RAGIONI DEGLI INSUCCESSI DEL REDDITO MINIMO DI INSERIMENTO E LE DISCIPLINE
REGIONALI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ
Insuccessi delle sperimentazioni attuato sino al 2006 e che hanno portato alla sconfitta del RMI.
Principali criticità sono:
• I contesti socio-economici (dove il reddito RMI è stato sperimentato)
• Evoluzione della sperimentazione (tempi e modalità di chiusura e apertura e le intenzioni del
comune riguardo a all’eventuale progetto)
• economica (il calcolo del reddito per l’accesso all’istituto, procedure si
Erogazione
accertamento, risorse economiche)
• Gestione organizzativa e professionale della misura (ruoli, competenze e riorganizzazione
degli assetti operativi)
• dai comuni, a causa dell’obliterazione degli strumenti di
Mancanza di interesse dimostrata
monitoraggio.
• Vi è stata una grave omissione in merito alla raccolta di dati relativi alla partecipazione alla
frequentazione del programma di inserimento ai motivi di uscita dalla misura da parte di
coloro che ne avevano beneficiato.
PROGRAMMA DI INSERIMENTO, il suo scopo primario era quello di una tutela del reddito finalizzata
problemi di povertà tramite l’attivazione di un processo di reinserimento
primariamente alla soluzione dei
sociale, non necessariamente coincidente con quello lavorativo.
Alcune regioni si sono dotate di proprie leggi regionali (post Titolo V) tra cui leggi sull’assistenza:
• con la legge regionale 10 febbraio 2004, n.2 “Istituzione in via sperimentale
La Campania
del reddito di cittadinanza” – ha dettato un’autonoma disciplina per rendere la misura
effettivamente operativa.
• – di “Istituzione
Friuli Venezia Giulia, legge regionale 31 marzo 2006, nr.6 del sistema
la tutela di cittadinanza sociale “ –
integrato di interventi e sevizi per la promozione e via
sperimentale solo un anno, forma di reddito base composta da erogazione monetaria, servizi
e prestazioni, destinata su base individuale ai residenti in condizione di povertà e di
esclusione sociale.
• con la legge regionale 19 gennaio 2005 n.3 “Promozione della cittadinanza
La Basilicata,
sociale
• Lazio, con la legge regionale 20 marzo 2009 n.4 “Istituzione del reddito minimo garantito.
–
Sostegno al reddito in favore dei disoccupati, inoccupati e precariamente occupati via
sperimentale
• – 2009 “Il Reddito Garantito” e Bolzano
Le province autonome di Trento
• – regionale “per
La regione Puglia, con la legge 14 marzo 2016 n.3 reddito di dignità il
sostegno economico e l’inclusione sociale attiva delle persone e dei rispettivi nuclei familiari
–
la cui situazione economica non consente di disporre mezzi sufficienti a una vita dignitosa
–
no sperimentale ma universale patto tra beneficiario e ambito