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BANDO DI GARA (ESEMPIO DI BANDO DI GARA)
Gli oneri di sicurezza sono esclusi dal ribasso, per evitare che si risparmi sulla
sicurezza dei lavoratori.
Nel disciplinare di gara si individua:
-VALIDAZIONE;
-Responsabile del procedimento:
a) MODULISTICA: di cui fa parte il PATTO D’INTEGRITA’;
b) OGGETTO APPALTO, IMPORTO: indicando l’importo sul quale effettuare il
ribasso, FONTE DEL FINANZIAMENTO, METODO DI PAGAMETO (corpo o misura),
ANTICIPAZIONE.
Inoltre il contratto è soggetto ad OBBLIGO DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI
FINANZIARI.
Individuazione SOGGETTI AMMESSI alla gara e delle CAUSE DI ESCLUSIONE dalla
gara {ad esempio sono esclusi i soggetti inseriti nella BLACK LIST che indicano i paesi
in cui ci sono i PARADISI FISCALI}
I soggetti devono effettuare il Sopralluogo del posto in cui vengono effettuati i
lavori, se ciò non avviene la penalità è l’esclusione.
In caso di mancanza di documento d’identità, questo può essere inserito facendo
ricorso al Soccorso Istruttorio, sanando la mancanza in 10 giorni.
Le parti da subappaltare devono essere obbligatoriamente indicate. In mancanza di
queste indicazioni il subappalto decade.
CAUZIONE E GARANZIE
La documentazione deve presentare una cauzione, ai sensi della legge, anche
attraverso fideiussione o con deposizione di titoli.
La cauzione provvisoria è legata all’avvalimento del soccorso istruttorio, cioè se chiedi
il soccorso istruttorio per ottemperare la mancanza, la stazione appaltante preleva
dalla cauzione alla quale vengano applicati gli oneri. Se, però, voglio uscire dalla gara e
non mi avvalgo del soccorso istruttorio l’appaltatore non deve pagare gli oneri sulla
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cauzione provvisoria, che deve essere rilasciata, cioè non è trattenuta dalla stazione.
Ad ogni SAL (Stato avanzamento lavori) la cauzione viene rilasciata, cioè svincolata, in
modo tale che la cauzione è proporzionale all’avanzamento dei lavori, se ne trattiene
solo il 25% alla fine dei lavori e questa viene svincolata solo al COLLAUDO avvenuto.
La mancata presentazione di cauzione o non conforme alla legge può essere sanata in
10 giorni con il soccorso istruttorio.
Il soccorso istruttorio è necessario affinché le cause di esclusione siano diverse da
quelle previste dalla legge.
In caso di contratto di avvalimento bisogna indicare sia gli strumenti che la
manodopera necessaria agli strumenti oggetto di avvalimento. Anche le cave e le
discariche autorizzate e a disposizione devono essere indicate nel contratto in fase di
gara.
CONTRATTI SOTTO SOGLIA
Art.122: Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia
L’avviso di preinformazione è riportato sul profilo del committente. Se >500.000 € la
visibilità è maggiore e viene inserito su più profili.
Comma 1: Ai contratti di lavori pubblici sotto soglia comunitaria non si applicano le
• norme del presente codice che prevedono obblighi di pubblicità e di comunicazione
in ambito sovranazionale.
Comma 2: L’avviso di preinformazione di cui all’articolo 63, è facoltativo ed è
• pubblicato sul profilo di committente, ove istituito, e sui siti informatici di cui
all’articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste.
Comma 3: L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, di cui all’articolo
• 65 è pubblicato sul profilo di committente, ove istituito, e sui siti informatici di cui
all’articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste.
Comma 4: I bandi e gli inviti non contengono le indicazioni che attengono ad
• obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sopranazionale.
Comma 5: Gli avvisi di cui al comma 3 ed i bandi relativi a contratti di importo pari
• o superiore a cinquecentomila euro sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati, non oltre cinque
giorni lavorativi dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per estratto, a scelta
della stazione appaltante, su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione
nazionale e su almeno uno dei quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove
si eseguono i lavori. I bandi e gli avvisi di cui al comma 3 relativi a contratti di
importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell’albo pretorio del
Comune ove si eseguono i lavori e nell’albo della stazione appaltante; gli effetti
giuridici connessi alla pubblicazione decorrono dalla pubblicazione nell’albo pretorio
del Comune.
Comma 6:
• a) nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente
dalla pubblicazione del bando sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana per i
contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro, e dalla pubblicazione
del bando nell’albo pretorio del Comune in cui si esegue il contratto per i contratti
di importo inferiore a cinquecentomila euro non può essere inferiore a ventisei
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giorni;
b) nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate previa pubblicazione di un
bando di gara, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle domande
di partecipazione, avente la decorrenza di cui alla lettera a), non può essere
inferiore a quindici giorni;
d) nelle procedure negoziate, con o senza bando, e nel dialogo competitivo, il
termine per la ricezione delle offerte viene stabilito dalle stazioni appaltanti nel
rispetto del comma 1 dell’Art.70 e, ove non vi siano specifiche ragioni di urgenza,
non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell’invito;
e) in tutte le procedure, quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione
esecutiva, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a
quaranta giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara o di invio dell’invito;
quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione definitiva, il termine per
la ricezione delle offerte non può essere inferiore a sessanta giorni con le
medesime decorrenze;
g) nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un
bando di gara, quando l’urgenza rende impossibile rispettare i termini minimi
previsti dal presente articolo, le stazioni appaltanti, purché indichino nel bando di
gara le ragioni dell’urgenza, possono stabilire un termine per la ricezione delle
domande di partecipazione, non inferiore a quindici giorni dalla data di
pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana; e,
nelle procedure ristrette, un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a
dieci giorni, ovvero non inferiore a trenta giorni se l’offerta ha per oggetto anche
il progetto esecutivo, decorrente dalla data di invio dell’invito a presentare
offerte. Tale previsione non si applica al termine per la ricezione delle offerte, se
queste hanno per oggetto anche la progettazione definitiva.
Comma 7: minimo 10 soggetti > 100.000 €
• Comma 7 bis: massimo 5 soggetti < 500.000 €
• Comma 9: Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso,
•
la stazione appaltante può prevedere nel bando l’esclusione automatica dalla gara
delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia
in tal caso non si applica l’Art.86,
di anomalia individuata ai sensi dell’Art.86;
comma 5. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il
numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque; in tal caso si applica l’Art.86,
comma 3.
Art.123 PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA
Comma 1: l’amministrazione fa un elenco, nel quale i 20 concorrenti che possono
• partecipare vengono estratti a rotazione.
Comma 2: i lavori che le stazioni appaltanti intendono affidare con la procedura di
• cui al comma 1, vanno resi noti mediante avviso, pubblicato con le modalità previste
per l’avviso di preinformazione, entro il trenta novembre di ogni anno.
Comma 3: scadenze domande.
• Comma 4: limitazione iscrizione negli elenchi -> maggiore affidabilità.
• Comma 5: gli altri operatori economici possono essere iscritti in un numero
• massimo di elenchi, per ciascun anno, pari a trenta. Moho95
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Comma 6: è fatto divieto di chiedere l’iscrizione in un dato elenco sia in forma
• individuale che in forma di componente di un raggruppamento o consorzio, ovvero
come componente di più di un raggruppamento temporaneo o più di un consorzio,
ovvero come componente sia di un raggruppamento temporaneo che di un consorzio.
Comma 7: nel caso di stazioni appaltanti di dimensione nazionale la cui struttura
• organizzativa è articolata in sedi locali, le domande e i relativi elenchi si
riferiscono alle singole articolazioni territoriali.
Comma 8: ogni domanda di iscrizione deve essere corredata da
• un’autocertificazione, ai sensi della normativa vigente, con cui il richiedente
afferma di essere in possesso dei requisiti di qualificazione necessari e di non
trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previsti per l’esecuzione di lavori di
pari importo con procedure aperte o ristrette.
Comma 9: le stazioni appaltanti formano l’elenco entro il trenta dicembre,
• iscrivendovi tutti i soggetti la cui domanda sia regolare e corredata
dell’autocertificazione di cui al comma 8.
Comma 10: l’ordine di iscrizione, tra i soggetti aventi titolo, è stabilito mediante
• sorteggio pubblico, la cui data è indicata nell’avviso di cui al comma 2.
Comma 11: le stazioni appaltanti applicano l’Art.48.
• Comma 12: gli operatori inseriti nell’elenco sono invitati secondo l’ordine di
• iscrizione, sempre che in possesso dei requisiti di qualificazione necessari in
relazione all’oggetto dell’appalto, e possono ricevere ulteriori inviti dopo che sono
stati invitati tutti i soggetti inseriti nell’elenco, in possesso dei necessari requisiti
di qualificazione.
Comma 13: gli elenchi sono trasmessi all’Osservatorio che verifica (comma 14),
• quindi si ha la pubblicità e la trasparenza.
Comma 14: l’Osservatorio verifica, mediante adeguato programma informatico, il
• rispetto del numero massimo di iscrizioni e comunica il superamento del numero
massimo alle stazioni appaltanti che hanno proceduto alle iscrizioni che, secondo un
ordine cronologico, eccedono il numero massimo.
Art.125 LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA
Comma 1:
• Amministrazione diretta
&bu