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Art.139 OBBLIGHI IN CASO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Comma 1: Nei casi di risoluzione del contratto di appalto disposta dalla stazione
appaltante ai sensi degli articoli 135, 136, 137, 138, l 'appaltatore deve
provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di
lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione
appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione
appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese.
La stazione appaltante, in alternativa all’esecuzione di eventuali provvedimenti
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giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che
inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro
e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore
dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le
modalità di cui all'Art.113, comma 2, pari all'uno per cento del valore del contratto.
Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.
Art.141 COLLAUDO
Comma 1: termini collaudo (min: 6 mesi, max: 1 anno). Per i lavori meno complessi si
fa un certificato di esecuzione dei lavori con termine di max: 3 mesi; anziché il
collaudo. Il collaudo non fa fatto da chi ha progettato. Il collaudo può essere fatto
anche in corso d’opera (Comma 7). Anche nel caso di concezione è sempre
l’amministrazione a scegliere il collaudatore, non lo sceglie il concessionario.
Comma 2: il regolamento definisce altresì il divieto di affidare i collaudi a
magistrati ordinari, amministrativi e contabili.
Comma 3: per tutti i lavori oggetto del codice è redatto un certificato di collaudo
secondo le modalità previste dal regolamento. Il certificato di collaudo ha
carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione
del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato
ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla
scadenza del medesimo termine. Nel caso di lavori di importo sino a 500.000 euro il
certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori di
importo superiore, ma non eccedente il milione di euro, è in facoltà del soggetto
appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione.
Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla
data di ultimazione dei lavori.
Comma 4: per le operazioni di collaudo, le stazioni appaltanti nominano da uno a tre
tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori, alla
loro complessità e all'importo degli stessi. Possono fare parte delle commissioni di
collaudo, limitatamente ad un solo componente, i funzionari amministrativi che
abbiano prestato servizio per almeno cinque anni in uffici pubblici.
Comma 5: il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono
avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di
progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al
collaudo. Essi non devono avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di
consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti
della commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che
abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali.
Comma 7: fermo quanto previsto dal comma 3, è obbligatorio il collaudo in corso
d'opera nei seguenti casi:
a) Quando la direzione dei lavori sia effettuata ai sensi dell'Art.130, comma 2,
lettere b) e c);
b) In caso di opere di particolare complessità;
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c) In caso di affidamento dei lavori in concessione;
d) In altri casi individuati nel regolamento.
Comma 9: il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria,
deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del
certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e
non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'Art.1666,
comma 2, del codice civile.
Comma 10: salvo quanto disposto dall'Art.1669 del codice civile, l'appaltatore
risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché
denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma
carattere definitivo.
Art.143 CARATTERISTICHE CONCESSIONI LAVORI PUBBLICI
Concessioni (sviluppate negli anni ’90 grazie alla comunità europea)
Durata: massimo 30 anni
Gli elementi che caratterizzano la concessione sono il trasferimento del rischio di
gestione ed il diritto di sfruttare economicamente l’opera
L’elemento che contraddistingue la concessione di lavori da un appalto pubblico
risiede, principalmente, nel diritto di gestire l’opera realizzata come contropartita
della costruzione effettuata. La presenza del rischio di gestione, legato
all’investimento realizzato, è determinante ai fini della distinzione tra i due istituti in
quanto comporta il trasferimento della responsabilità di gestione dal concedente al
concessionario, responsabilità che copre al tempo stesso gli aspetti tecnici, finanziari
e gestionali dell’opera. Il Codice dei contratti pubblici dedica un intero Capo alla
disciplina delle concessioni di lavori pubblici ed agli appalti di lavori affidati a terzi dai
concessionari di lavori pubblici.
Art.144 PROCEDURE DI AFFIDAMENTO E PUBBLICAZIONE DEL BANDO
RELATIVO ALLE CONCESSIONI DI LAVORI PUBBLICI
Il criterio di affidamento delle concessioni è quello dell’offerta più vantaggiosa. In
questa fase c’è il connubio tra ente finanziatore e appaltatore. La procedura è legata
alla esistenza della certificazione di finanziamento, senza che decade il contratto. Al
concessionario possono anche essere affidati i lavori complementari (Art.147).
Art.147 AFFIDAMENTI AL CONCESSIONARIO DI LAVORI COMPLEMENTARI
(aggiuntivo)
Comma 1: possono essere affidati al concessionario in via diretta, senza
l’osservanza delle procedure previste dal presente codice, i lavori complementari
che non figurano nel progetto inizialmente previsto della concessione né nel
contratto iniziale e che sono divenuti necessari, a seguito di una circostanza
imprevista, per l’esecuzione dell’opera quale ivi descritta, a condizione che
l’affidamento avvenga a favore dell’operatore economico che esegue l’opera, nelle
seguenti ipotesi:
a) quando i lavori complementari non possono essere tecnicamente o
economicamente separati dall’appalto iniziale senza gravi inconvenienti per la
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stazione appaltante, oppure
b) quando i lavori, quantunque separabili dall’esecuzione dell’appalto iniziale, sono
strettamente necessari al suo perfezionamento.
Comma 2: in ogni caso l’importo cumulato degli appalti aggiudicati per i lavori
complementari non deve superare il cinquanta per cento dell’importo dell’opera
iniziale oggetto della concessione.
Art.152 DISCIPLINA COMUNE APPLICABILE
Comma 1: alle procedure di affidamento di cui al presente capo si applicano le
disposizioni:
- della parte I (principi e disposizioni comuni e contratti esclusi in tutto o in parte
dall’ambito di applicazione del codice);
- della parte II, titolo III, capo I (programmazione, direzione ed esecuzione dei
lavori);
- della parte IV (contenzioso);
- della parte V (disposizioni di coordinamento, finali e transitorie).
Comma 2: si applicano inoltre, in quanto non incompatibili con le previsioni del
presente capo, le disposizioni del titolo I (contratti di rilevanza comunitaria)
ovvero del titolo II (contratti sotto soglia comunitaria) della parte II (contratti
pubblici relativi a lavori, servizi, forniture nei settori ordinari), a seconda che
l’importo dei lavori sia pari o superiore alla soglia di cui all’Art.28, ovvero inferiore.
Comma 3: le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, anche
ai servizi, con le modalità fissate dal regolamento.
FINANZA DI PROGETTO Art.152
La finanza di progetto è un’alternativa alle concessioni
Comma 1: cosa deve contenere l’offerta in caso di finanza di progetto?
Per la realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, inseriti nella
programmazione triennale e nell’elenco annuale di cui all'Art.128, ovvero negli
strumenti di programmazione formalmente approvati dall'amministrazione
aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, finanziabili in tutto o in parte con
capitali privati, le amministrazioni aggiudicatrici possono, in alternativa
all’affidamento mediante concessione ai sensi dell’ Art.143, affidare una
concessione ponendo a base di gara uno studio di fattibilità, mediante
pubblicazione di un bando finalizzato alla presentazione di offerte che contemplino
l'utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti proponenti.
Comma 7: il disciplinare di gara, richiamato espressamente nel bando, indica, in
particolare, l’ubicazione e la descrizione dell’intervento da realizzare, la
destinazione urbanistica, la consistenza, le tipologie del servizio da gestire, in
modo da consentire che le proposte siano presentate secondo presupposti
omogenei.
Comma 9: le offerte devono contenere un progetto preliminare, una bozza di
convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da una banca nonché la
specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione; il regolamento
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detta indicazioni per chiarire e agevolare le attività di asseverazione ai fini della
valutazione degli elementi economici e finanziari. Il piano economico-finanziario
comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte,
comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'Art.2578 del codice
civile. Tale importo, non può superare il 2,5% del valore dell'investimento, come
desumibile dallo studio di fattibilità posto a base di gara.
I servizi poi vengono gestiti dal procuoter finanziario, poiché il procuoter ha
anticipato i fondi economici.
Nel caso di finanza di progetto, il singolo organizza una SOCIETA’ DI PROGETTO.
Art.156 SOCIETA’ DI PROGETTO (LAVORI) ≠beni e servizi
Comma 1: si costituisce per la gestione del progetto di finanza. La società di
progetto si sostituisce al singolo aggiudicatario nelle relazioni con
l’amministrazione.
Comma 3: le quote possono essere cedute dopo il collaudo.