Codice dei contratti
Competenza legislativa di Stato, regioni e province autonome
Il codice affronta il problema delle competenze legislative di Stato, regioni e province autonome, dedicandosi l'Art.4. Tale disposizione non solo conferma la competenza esclusiva dello Stato a disciplinare i contratti relativi alla tutela dei beni culturali, i contratti nel settore della difesa, i contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza ma ascrive alla competenza esclusiva dello Stato tutta la disciplina relativa all'affidamento dei contratti pubblici, ivi inclusa la disciplina della qualificazione e selezione dei concorrenti, quella relativa ai criteri di aggiudicazione e quelle riguardante la stipulazione dei contratti, nonché la disciplina del contenzioso, lasciando fuori da tale competenza esclusiva soltanto i profili di organizzazione amministrativa attinenti alle procedure di affidamento.
Articolo 1: Lavori, servizi e forniture
Art.1: regola i lavori, servizi e forniture.
Principi comunitari e attività contrattuale pubblica
Art.2 Comma 1: principi comunitari (Libera Concorrenza, Par condicio, Trasparenza, Pubblicità, Affidamento). Il codice esplicita i principi sui quali deve fondarsi l'attività contrattuale pubblica e, quindi, anche la fase della contrattazione. Seguendo le direttive comunitarie il codice fa riferimento sia al mercato che alle esigenze dell'amministrazione, dichiarando che l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; l'affidamento deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità.
Nel rapporto con i soggetti in gara, essi devono essere trattati in condizione di par condicio, in collegamento con il principio di trasparenza. Quindi si assicurano condizioni di Par Condicio, Equità e Legalità.
Disciplina comunitaria e suddivisione dei lavori
Comma 1b/5: ratifica la disciplina comunitaria, dando la possibilità agli enti appaltanti di suddividere i lavori secondo il lotto funzionale, cioè dividere un grande lavoro in lotti, cioè parti, totalmente autonomi, collegati da "presecutio" tra loro. Specificare, nel caso, il motivo per cui non si suddivide in lotti. I criteri di partecipazione devono essere tali da non escludere piccole e medie imprese (ANAC). Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi.
Comma 1ter: coinvolgimento piccole e medie imprese (comm 1 bis). Le stazioni appaltanti possono accedere alle banche dati per verificare i requisiti delle imprese partecipanti. Il cittadino non può farlo necessita di autorizzazione. INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) e INAIL (Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) possono accedere direttamente come le amministrazioni.
Principi generali del codice dei contratti
Art.3: fissa i principi generali del codice dei contratti. Comma 4: individua i settori. Comma 5: settori speciali (gas, luce, etc.) sono disciplinati da titoli specifici e sono regolati da norme meno rigide e formali. Comma 6: ad una gara i soggetti possono partecipare sia come imprese sia come associazioni di imprese come consorzi o cooperative. Comma 7: il codice dice la tipologia di gara e la progettazione. PRELIMINARE- DEFINITIVA- ESECUTIVA.
Il contenzioso è il progetto, per valutare se è esecutivo solo sulla carta o nella realtà. ESECUTIVO= da relazione a progetto fino al dettaglio, il progetto poi validato dal RUP con verifica dei presupposti previsti nelle norme.
Concessioni e accordi quadro
Comma 8: opera (insieme di lavori). Comma 11: concessione--> realizzazione e gestione dell'opera. Il privato partecipante attivamente per realizzazione e gestione per recuperare. Comma 12-13: concessione servizi e accordo quadro, usato dagli operatori dei settori esclusivi per le forniture, impegna le imprese e permettono di avere un quadro complessivo delle spese e budget.
Comma 15 bis: origine estere, poco sviluppata in Italia. Il contraente generale non fa gare per gli appalti e i tecnici per la verifica sono scelti dallo stesso contraente generale.
Comma 16: stabilisce la soglia. Comma 19: GEIE all'estero, non si sono costituite in Italia. IMPRESA COOPTATA= possono eseguire al 20% dei lavori anche se non hanno qualificazioni specifiche nel lavoro in questione. Questo va in aiuto delle nuove imprese che non hanno qualifica.
Soggetti e applicazione del codice dei contratti
Comma 25: soggetti tenuti ad applicare codice dei contratti. Comma 34: CONSIP = centrale di committenza, affida appalti o fa acquisti con sconti. Comma 36: l'amministrazione può affidare la progettazione all'estero. Il concorso idee non implica l'utilizzo dall'amministrazione.
Comma 37-38: procedure aperte o ristrette, presenti (le ultime) in amministrazioni che hanno l'albo delle imprese di fiducia. La stazione appaltante invita un numero di imprese.
Comma 40: TRATTATIVA PRIVATA (discrezioni entro limiti). Comma 44: AUTORITA' VIGILANZA---> ANAC. Comma 45: OSSERVATORIO= banca dati regionale a disposizione dell'ANAC (ex autorità).
Regioni, province autonome e appalti
ART.4 REGIONI, PROVINCE AUTONOME con legislazione per appalti diversi (leggere soltanto basta i concetti generali). Comma 1: le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la potestà normativa nelle materie oggetto del presente codice nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e delle disposizioni relative a materie di competenza esclusiva dello Stato. Comma 2: relativamente alle materie oggetto di competenza concorrente, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la potestà normativa nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nelle norme del presente codice, in particolare, in tema di programmazione di lavori pubblici, approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi, organizzazione amministrativa, compiti e requisiti del responsabile del procedimento, sicurezza del lavoro.
Comma 3: le Regioni, nel rispetto dell'Art.117, comma secondo, della Costituzione, non possono prevedere una disciplina diversa da quella del presente codice in relazione: alla qualificazione e selezione dei concorrenti; alle procedure di affidamento, esclusi i profili di organizzazione amministrativa; ai criteri di aggiudicazione; al subappalto; ai poteri di vigilanza sul mercato degli appalti affidati all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; alle attività di progettazione e ai piani di sicurezza; alla stipulazione e all'esecuzione dei contratti, ivi compresi direzione dell'esecuzione, direzione dei lavori, contabilità e collaudo, ad eccezione dei profili di organizzazione e contabilità amministrative; al contenzioso. Resta ferma la competenza esclusiva dello Stato a disciplinare i contratti relativi alla tutela dei beni culturali, i contratti nel settore della difesa, i contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza relativi a lavori, servizi, forniture.
Comma 4: nelle materie di competenza normativa regionale, concorrente o esclusiva, le disposizioni del presente codice si applicano alle Regioni nelle quali non sia ancora in vigore la normativa di attuazione e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione.
Comma 5: le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione.
Anomalia dell'offerta
L'offerta più bassa va giustificata dall'impresa che ha effettuato il ribasso. Quale che sia il criterio di aggiudicazione, quello del prezzo più basso o quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prima di procedere alla aggiudicazione provvisoria vanno preliminarmente escluse della sezione le offerte che risultano anormalmente basse. Ai fini dell'individuazione dell'offerta sospetta di essere "anormalmente bassa" il codice, oltre a prevedere meccanismi automatici, conferma espressamente la facoltà discrezionale della stazione appaltante di sottoporre a valutazione di congruità ogni altra offerta che, pur non rientrando tra le "sospette" in base al parametro automatico, tuttavia, "...in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa".
Nel caso del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, le stazioni appaltanti devono sottoporre a valutazione di congruità le offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10%, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media. La stazione appaltante deve:
- Prendere in considerazione i ribassi di tutte le offerte ammesse;
- Escludere 10% rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso;
- Calcolare la media aritmetica dei ribassi delle offerte residue dopo il taglio delle ali;
- Incrementare tale media dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.
Regolamento e capitolati
Art.5 REGOLAMENTO E CAPITOLATI Regolamento di attuazione (207/2015) regola i comportamenti dell'amministrazione. COSTI STANDARDIZZATI = omogeneità nazionale per avere gli stessi prezzi standard a livello nazionale.
Autorità di vigilanza
Art.6 AUTORITA' VIGILANZA.
Sportello contratti pubblici
Art.9 SPORTELLO CONTRATTI PUBBLICI
Comma 1: le stazioni appaltanti possono istituire un ufficio, denominato <<sportello dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture>>, con il compito di:
- Fornire ai candidati e agli offerenti, e ai soggetti che intendono presentare una candidatura o un’offerta, informazioni relative alle norme vigenti nel luogo di affidamento e di esecuzione del contratto, inerenti agli obblighi fiscali, alla tutela dell’ambiente, alle disposizioni in materia di sicurezza e condizioni di lavoro, nonché a tutte le altre norme che devono essere rispettate nell’esecuzione del contratto;
- Fornire ai candidati la documentazione utile per la presentazione delle candidature e delle offerte, in conformità alle norme del presente codice.
Comma 2: le informazioni possono essere fornite anche per via telematica in conformità alle norme vigenti che disciplinano l’uso delle tecnologie informatiche da parte delle amministrazioni aggiudicatrici. Per i soggetti pubblici tenuti all’osservanza del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell’amministrazione digitale) il funzionamento telematico dello sportello è disciplinato nel rispetto delle previsioni di tali atti legislativi e successive modificazioni, e delle relative norme di attuazione ed esecuzione.
Comma 3: l’istituzione di detto sportello avviene senza oneri aggiuntivi per il bilancio delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che sono soggetti pubblici.
Comma 4: i compiti dello sportello possono anche essere affidati ad un ufficio già esistente, sempre nel rispetto del comma 2.
Comma 5: le informazioni di cui al comma 1 vengono fornite verso un corrispettivo destinato a coprire il costo del servizio fornito dallo sportello, e che viene fissato dai soggetti che istituiscono lo sportello medesimo.
Comma 6: le stazioni appaltanti che abbiano istituito lo sportello di cui al comma 1 o ne abbiano attribuito i compiti ad un ufficio già esistente indicano nel bando o nel capitolato lo sportello o l’ufficio a cui possono essere chieste le informazioni di cui al comma 1, precisando altresì il costo del servizio.
L'affidamento dei lavori pubblici, servizi e forniture
Art.10 CODICE DEI CONTRATTI: responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
Il RUP (RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO) in particolare:
- Cura il controllo dei livelli di prestazione, qualità e prezzo;
- Cura il corretto svolgimento delle procedure;
- Segnala eventuali disfunzioni, impedimenti e ritardi;
- Accerta la disponibilità di aree e immobili necessari;
- Propone l'indizione della conferenza dei servizi.
Comma 5: il responsabile sarà un tecnico e verrà scelto tra i dipendenti dall'amministrazione aggiudicatrice.
Comma 8: chi sottoscrive il bando è sempre il responsabile del procedimento. Il responsabile del procedimento deve possedere titolo di studio e competenza adeguati in relazione ai compiti per cui è nominato, Nei lavori pubblici deve essere un tecnico, abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un funzionario tecnico, anche di qualifica non dirigenziale, con anzianità di servizio non inferiore a cinque anni (Art.9, comma 4, reg, citato prima).
Il nominativo responsabile del procedimento va indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto i lavori, servizi forniture, ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nell'invito a presentare un'offerta. Le stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni e enti pubblici devono individuare, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile del procedimento.
Regolamento 207/2015 (Regolamento di attuazione)
Art.10: funzioni e compiti del responsabile del procedimento.
Fasi delle procedure di affidamento
Art.11 FASI DELLE PROCEURE DI AFFIDAMENTO (codice dei contratti) Programmazione: ciascun concorrente può presentare una sola offerta.
Art.12: controlli sugli atti delle procedure di affidamento.
Art.13: accesso agli atti e divieti di divulgazione.
Art.14: contratti misti.
Contratti fuori codice
Art.16 CONTRATTI FUORI CODICI Vengono utilizzati dal Ministero della Difesa. Il minimo dei partecipanti alla gara sono 5 operatori.
Contratti servizi esclusi
Art.19 CONTRATTI SERVIZI ESCLUSI
- Acquisti o locazione;
- Contratti di lavoro;
- Contratti di ricerca.
Principi dei contratti esclusi
Art.27 PRINCIPI DEI CONTRATTI ESLCUSI Rispettano i principi generali con affidamento dopo gara con minimo 5 concorrenti. Si stabilisce se è ammesso il subappalto, se le amministrazioni aggiudicatrici consentono applicano l'Art.118.
Importi delle soglie di contratti pubblici di rilevanza comunitaria
Art.28: importi delle soglie di contratti pubblici di rilevanza comunitaria, si definiscono gli importi al netto dell'IVA.
Concessione di servizi
Art.30 CONCESSIONE DI SERVIZI Il codice non si applica ai servizi. La scelta del concessionario deve rispettare i principi e nella concessione si dà unicamente il diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio.
Contratti nei settori speciali
Art.31: Contratti nei settori speciali (capitolo VI libro).
Amministrazioni aggiudicatrici e enti aggiudicati
Art.32: Amministrazioni aggiudicatrici e enti aggiudicati.
Appalti pubblici e accordi quadro
Art.33: appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori facendo ricorso alle centrali di committenza che devono rispettare il codice, anche associarsi. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la funzione di stazione appaltante di lavori pubblici ai SIIT o alle amministrazioni provinciali.
Requisiti dei partecipanti alle procedure di affidamento
Art.34: soggetti a cui possono essere affidati i contratti:
- Imprenditori individuali, artigiani, società commerciali e società cooperative;
- Consorzi stabili anche in forma di società;
- Raggruppamenti temporanei di concorrenti e GEIE.
Art.35: requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare. I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria dell'art.34 devono essere comprovati dagli stessi soggetti.
Consorzi stabili
Art.36 CONSORZI STABILI I consorzi stabili sono quelli che rispondono agli Art.34-35 e devono essere formati da non meno di tre consorziati che hanno scelto di operare insieme nel settore dei contratti pubblici istituendo la struttura di impresa. Il regolamento pone le condizioni e i limiti alla facoltà del consorzio di eseguire prestazioni e stabilire i requisiti economici da attribuire ai consorziati maturati a favore del consorzio nel caso di scioglimento non oltre 6 anni dalla costituzione. Ai consorziati è vietato partecipare alle gare sia singolarmente che come consorzio ed è vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Il consorzio stabile si qualifica in base alle qualifiche dei singoli consorziati.
Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti
Art.37: raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti.
a) Caso lavori: Raggruppamento temporaneo:
- VERTICALE: (distinte responsabilità) riunione di concorrenti in cui ognuno realizza i lavori della categoria prevalente;
- SCORPORABILI: non appartengono alla categoria prevalente;
- ORIZZONTALE: riunione di concorrenti con realizzazione di lavori della stessa categoria. Permettendo di nominare il livello di qualifica.
Per raggruppamenti temporanei di tipo verticale aventi ad oggetto appalti di lavori, i requisiti di qualificazione, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; mentre ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori scorporati che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo. Per i raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale aventi di ad oggetto appalti di lavori, il regolamento (Art.92, comma...
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