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FORME CONVENZIONALI
ART. 1352: “Se le parti hanno convenuto x iscritto di adottare una determinata forma x la futura conclusione di un contratto si presume che la forma sia stata voluta per la validità di questo“.
FORME CONVENZIONALI significa Accordo fra le parti sulla forma di un futuro contratto. Si desume dall‘art. 1352 che tale accordo deve essere fatto x iscritto. Se viene fatto scritto allora avrà effetto di vincolare le parti al rispetto della forma concordata! Attenzione però non vincola le partiu a stipulare un contratto futuro, ma solo a rispettare la forma. Quindi qualora le parti stipulano il contratto in una forma diversa da qui concordata tale contratto non sarà valido “In quanto appunto si presume che le parti l'abbiano voluta x la validità”.
Ma cosa si intende x Validità? La violazione dell’accordo determinerebbe la Nullità o l’inefficacia del contratto?
La giurisprudenza si è abbattuta su qst aspetto!
Parte della dottrina ritiene che determini Nullità
Per altra dottrina NON determina nullità’ in quanto qst è una sanzione di esclusiva prerogativa del legislatore, cioè la Nullità e una sanzione che solo la legge in via diretta avrebbe il potere di comminare. Ciò significherebbe altrimenti rimettere alle parti la possibilità di introdurre nuove ipotesi di nullità e ciò non è auspicabile. Secondo tale dottrina comporterebbe la sola Inefficacia.