Forme convenzionali
Art. 1352: "Se le parti hanno convenuto x iscritto di adottare una determinata forma x la futura conclusione di un contratto si presume che la forma sia stata voluta per la 'validità' di questo."
Forme convenzionali significa accordo fra le parti sulla forma di un futuro contratto... Si desume dall'art. 1352 che tale accordo deve essere fatto x iscritto. Se viene fatto scritto allora avrà "effetto di vincolare le parti al rispetto della forma concordata."
Attenzione però non vincola le parti a stipulare un contratto futuro, ma solo a rispettare la forma... Quindi qualora le parti stipulano il contratto in una forma diversa da qui concordata tale contratto non sarà valido... "in quanto appunto si presume che le parti l'abbiano voluta x la validità."
Validità, nullità o inefficacia
Ma cosa si intende x validità? La violazione dell'accordo determinerebbe la nullità o l'inefficacia del contratto?
La giurisprudenza si è dibattuta su qst aspetto! Parte della dottrina ritiene che determini nullità. Per altra dottrina non determina nullità in quanto qst è una sanzione di esclusiva prerogativa del legislatore. Cioè la nullità è una sanzione che solo la legge in via diretta avrebbe il potere di comminare. Ciò significherebbe altrimenti rimettere alle parti la possibilità di introdurre nuove ipotesi di nullità e ciò non è ascrivibile secondo tale dottrina comporterebbe la sola inefficacia.
Forme convenzionali
Art. 1352: "Se le parti hanno convenuto x iscritto di adottare una determinata forma x la futura conclusione di un contratto si presume che la forma sia stata voluta per la validità di questo."
Forme convenzionali significa accordo fra le parti sulla forma di un futuro contratto... Si desume dall'art. 1352 che tale accordo deve essere fatto x iscritto. Se viene fatto scritto allora avrà "effetto di vincolare le parti al rispetto della forma concordata". Attenzione però non vincola le parti a stipulare un contratto futuro, ma solo a rispettare la forma... Quindi qualora le parti stipulano il contratto in una forma diversa da qui concordata tale contratto non sarà valido... "In quanto appunto si presume che le parti l'abbiano voluta x la validità".
Ma cosa si intende x validità? La violazione dell'accordo determinerebbe la nullità o l'inefficacia del contratto?
La giurisprudenza si è dibattuta su qst aspetto! Parte della dottrina ritiene che determini nullità. Per altra dottrina non determina nullità in quanto qst è una sanzione di esclusiva prerogativa del legislatore. Cioè la nullità è una sanzione che solo la legge in via diretta avrebbe il potere di comminare. Ciò significherebbe altrimenti rimettere alle parti la possibilità di introdurre nuove ipotesi di nullità e ciò non è ascrivibile; secondo tale dottrina comporterebbe la sola inefficacia.
In effetti però il discorso che la nullità possa essere prevista dal solo legislatore non è in contrasto con l'art. 1352... Quando l'art dice "le parti possono stabilire solo pena di nullità.", è lo stesso legislatore che lo stabilisce e quindi è sempre il legislatore che prevede questa sanzione sia pure in maniera indiretta.
Quindi dire che non si potrebbe parlare di nullità xchè sarebbe una prerogativa esclusiva del legislatore e non dell'autonomia privata è un discorso che non sta in piedi xchè qui il potere all'autonomia privata glielo riconosce proprio il legislatore.
Cosa significa "si presume"?
Sembrerebbe far riferimento all'istituto della presunzione, mezzo di prova, "conseguenza che si trae da un fatto ad un fatto noto".
In realtà non è una presunzione ma il legislatore vede dire un'altra cosa... ci sta dando una regola legale di interpretazione oggettiva del contratto.
Criteri di interpretazione
- Soggettivi
Tendono a restituire il commento del contratto dal punto di vista di entrambe le parti.
- Oggettivi
Tendono ad attribuire all'atto un significato anche a prescindere dalla possibilità di restituire la comune intenzione.
Una regola oggettiva dice che se dalla volontà delle parti non risulta un'altra comune intenzione di volontà io legislatore attribuisco a questa previsione tale finalità e (?*questa caratteristica incide sulla validità del contratto (?).
Per contro, un'altra ragione x ritenere che il patto di forma violato comporterebbe non nullità bensì inefficacia in senso stretto è data dal fatto che tale patto di forma a cui le parti convengono non obbedirebbe a tutela di un interesse generale ma di un interesse individuale delle parti... manca dunque la connotazione tipica della nullità!
Questo significa che le parti potrebbero decidere di dare esecuzione al contratto stipulato in una forma ≠ da quella convenuta ... è rimesso alla loro volontà e nessuno può dire nulla!
Se le parti concordamente stipulano un contratto in una forma ≠ questo attribuirebbe al contratto xchè opererebbe come una sorta di riattribuzione di efficacia al contratto e di privazione di efficacia all'accordo precedente.
Secondo qst tesi dunque è più corretto intendere il termine validità sinonimo di efficacia, ma attenzione non si parla di inefficacia di vizio che è un'ipotesi particolarissima di inefficacia in senso stretto.
T/ Nonostante l’accordo sulla forma stipulato x iserito | le parti. Se sono entrambi d’accordo, possono stipulare un contratto in una forma diversa e qst. avrebbe validità ... Ma se una delle parti non è d’accordo allora può far valere _ _ _ _ i suoi diritti, rendendo il contratto si considera inefficace!!!