Estratto del documento

Diritto dei consumi: profili introduttivi

La pietra miliare del diritto dei consumatori a livello comunitario è rappresentata dalla Risoluzione dei diritti dei consumatori approvata nel 1975. È però con l'Atto Unico Europeo (1987) che si ha un espresso riferimento alla "protezione dei consumatori". Solo col Trattato di Maastricht viene innalzata la politica a tutela dei consumatori, con l'introduzione di azioni concretamente e direttamente mirate alla protezione del consumatore.

L'art. 169 del Trattato sul Funzionamento dell'UE (TFUE) ribadisce che per promuovere gli interessi dei consumatori e proteggerli, l'UE ne tutela salute, sicurezza, interessi economici e li promuove il diritto all'informazione, educazione, ecc.

Inizialmente il consumatore è stato tutelato nella sua individualità; successivamente, riconoscendo agli interessi di cui è portatore autonoma rilevanza, il legislatore si è concentrato sull'analisi della struttura dell'atto di consumo. Oggi qualsiasi attività svolta nell'ambito comunitario non può prescindere dalla tutela degli "interessi economici dei consumatori". Per questo obiettivo prioritario è la costruzione di un mercato unico che abbia come suo perno "il mercato dei consumatori".

Fasi dell'evoluzione delle politiche a tutela dei consumatori

  • Fase 1: Carta europea di protezione dei consumatori (1973). Interventi specifici e circoscritti predispongono una tutela individuale.
  • Fase 2: Nuove disposizioni dell'UE riguardano pubblicità, informazione, qualità, rimedi e tutela del "contraente debole". La direttiva 93/13/CEE sulle clausole abusive nei contratti con i consumatori introduce il criterio di armonizzazione minima. Gli stati membri sono liberi di modificare le direttive europee.
  • Fase 3: Non guarda solo all'atto del consumo ma anche ai comportamenti dei soggetti del contratto. Viene adottata la direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali e introdotta come essenziale un'armonizzazione massima delle diverse legislazioni nazionali. Gli stati membri non possono adottare disposizioni divergenti da quelle fissate dalla direttiva.
  • Fase 4: (attuale) Caratterizzata da un continuo dilatarsi degli obiettivi che hanno sempre contrassegnato il diritto dei consumi. Da un lato si guarda al contratto come strumento di regolazione del mercato con attenzione sul contesto nel quale le soluzioni si sciolgono; dall'altro si attribuisce una più ampia valenza ad alcuni principi che distinguono il contratto di soggetti deboli.

Fonti del diritto del consumo

Il ruolo del consumatore viene di solito considerato tenendo conto del principio dell'articolo 2. Il primo riferimento resta la Costituzione. Quella italiana, a differenza di altri stati dell'UE, non contiene norme che riguardano espressamente il consumatore. In Italia, le leggi che hanno recepito le direttive sono confluite nel Codice del Consumo.

Il passaggio dal diritto dei consumatori al diritto del consumo fa sì che occorra tener conto anche di altre normative. Si è venuto a creare per province e comuni un vero e proprio diritto amministrativo dei consumi. Il Codice del Consumo è un codice "aperto" che è suscettibile di continue integrazioni e modificazioni. È privo di innovazioni sostanziali poiché è destinato solo a riprendere la disciplina vigente, apportando le modifiche imposte dall'adesione all'UE. Il codice si compone di 6 parti:

  • Parte 1: "Disposizioni generali"
  • Parte 2: "Educazione, informazione, pratiche commerciali, pubblicità" (4 titoli)
  • Parte 3: "Il rapporto di consumo" (5 titoli)
  • Parte 4: "Sicurezza e qualità" (3 titoli)
  • Parte 5: "Associazioni dei consumatori e accesso alla giustizia" (2 titoli)
  • Parte 6: "Disposizioni finali" (non titoli)

Nota Bene: La ricostruzione di un sistema unitario interno alla dinamica dell'atto di consumo supera la dimensione del soggetto astratto propria del codice civile, in un'ottica attenta alle esigenze di uguaglianza non formale ma sostanziale.

I soggetti

La definizione di consumatore è fondamentale perché segna l'ambito di applicazione di una disciplina che ruota intorno a questa figura soggettiva. Si intende per consumatore o utente la persona fisica (Art. 3 Codice del Consumo) che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. Lo scopo dovrà coincidere con il soddisfacimento di un bisogno della sfera privata personale o familiare del soggetto.

Novità

Alla figura del consumatore viene affiancata quella dell'utente. Il consumatore non è solo la persona fisica che consuma un bene ma anche l'utente che usufruisce di un servizio (pubblico o privato che sia). Lo scopo va inteso in senso oggettivo in ragione del contenuto, oggetto e circostanze nelle quali è stato concluso. Uso promiscuo: quando il bene può essere utilizzato sia a scopo personale che professionale. In questo caso si può fare ricorso al criterio della prevalenza (si applica la disciplina a tutela del consumatore se il bene o il servizio è fornito ad uso privato di una percentuale non inferiore al 51%).

Col recepimento della direttiva 2005/29 è entrata nel codice del consumo la figura del consumatore medio (Art. 20 Codice del Consumo). Questo non è un soggetto reale ma un soggetto virtuale da utilizzare come parametro di valutazione di una pratica commerciale. Il vocabolo "professionista" si presenta come sinonimo di "fornitore e venditore".

Il professionista, a differenza del consumatore, non è solo la persona fisica, bensì "la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, professionale".

In ambito di riferimento è dunque molto ampio: in esso rientrano tutte le controparti del consumatore. Intermediario: colui che pur non operando in nome e per conto del professionista, opera comunque nel suo interesse. Il criterio risulta di difficile applicazione. Oggi interviene la Corte Europea di Giustizia che si occupa di verificare che l'uso professionale sia "marginale" rispetto al contesto del contratto. Grava sul soggetto interessato l'onere di provare che l'uso extraprofessionale è del tutto irrilevante.

La tesi della cd competenza rispetto all'atto distingue:

  • Atti della professione: impediscono la qualificazione del soggetto come consumatore; il soggetto può utilizzare le sue competenze professionali.
  • Atti relativi alla professione: per cui opera il Codice del Consumo e le altre norme protettive previdenziali dall'ordinamento. A tutela del consumatore non sono in grado di usare la mia competenza tecnica.

Contratti del consumatore in generale

Il contratto costituisce lo strumento fondamentale dell'autonomia privata (potere riconosciuto ai privati di definire le regole per risolvere i conflitti di interessi nei quali sono coinvolti). Vi sono però circostanze che possono incidere sull'effettiva libertà di autodeterminazione di uno dei soggetti del rapporto, dando luogo a contratti che hanno un contenuto squilibrato a danno di una parte dotata di minore potere di scelta, i CD contratti asimmetrici. Questi possono dare luogo a:

  • Squilibrio economico tra il valore delle prestazioni a carico di una parte rispetto all'altra.
  • Squilibrio normativo tra i diritti e gli obblighi posti a carico delle parti.

Nei contratti conclusi tra consumatore e professionista il pericolo della asimmetria deriva dalla migliore organizzazione e maggiori conoscenze dell'operatore professionale rispetto al consumatore. Nonché dal carattere seriale della domanda che sopravanza l'offerta.

Clausole abusive

Il legislatore comunitario negli anni '90 ha introdotto la direttiva 93/13/CE per tale disciplina nei contratti dei consumatori e stabilito che una clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale, si considera abusiva se, malgrado la buona fede, determina a danno del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. L'abuso del potere contrattuale dell'operatore professionale va inteso come l'uso obiettivamente scorretto del suo maggiore potere contrattuale, reso possibile dalla obiettiva condizione di debolezza della controparte contrattuale.

L'art. 33 Codice del Consumo dispone che le clausole che determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti da contratto sono considerate non abusive, bensì vessatorie. Una protezione del contraente debole era già offerta nel nostro ordinamento nazionale dagli articoli 1341/42 del Codice Civile, in base ai quali sono in grande inefficaci le condizioni contrattuali che stabiliscono:

  • In favore di colui che le ha predisposte taluni specifici e tassativi vantaggi normativi in particolare:
    • Limitazioni della responsabilità
    • Diritto di recesso
    • Facoltà di sospendere l'esecuzione del contratto
  • Sanciscono a carico dell'aderente alcuni specifici e tassativi svantaggi normativi, in particolare:
    • Decadenza
    • Limitazione alla facoltà di opporre eccezione
    • Restrizione delle libertà nei rapporti con i terzi
    • Tacita proroga o rinnovamento del contratto
    • Clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria

Nota Bene: La disciplina generale dei contratti sulle clausole vessatorie e quella contenuta nel Codice del Consumo sono diverse e complementari. Pertanto, ove ve ne siano i presupposti, si applicano entrambe.

Differenze tra le due normative:

  1. La disciplina degli art. 1341 (c.1) e 42 (c.2) si applica indipendentemente dalla natura dell'attività nell'ambito della quale agiscono i contraenti, mentre gli articoli 33 Codice del Consumo si applicano solo se il predisponente è un professionista e l'aderente è un consumatore.
  2. La lista delle clausole vessatorie contemplata dal Codice Civile è ritenuta una lista chiusa; invece la lista del Codice del Consumo non ha carattere tassativo.
  3. Il Codice del Consumo chiarisce che la valutazione del carattere vessatorio della clausola in positivo deve tenere conto degli elementi di cui all'art. 34 c.1. In negativo il giudizio di vessatorietà non attiene art. 34 c.2.
  4. La disciplina degli art. 1341/42 contempla solo i contratti in cui il contenuto è definito mediante condizioni generali di contratto. Invece, nell'ambito dei contratti dei consumatori, tale limitazione vale solo riguardo alla tutela collettiva, giurisdizionale, amministrativa. La tutela individuale è invece riconosciuta al consumatore in qualsiasi ipotesi di contratto predisposto.

Nullità di protezione: (diverso art. 469 c.c clausola inefficace sostituito col termine nulla) non può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ma opera solo a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. La nullità di singole clausole non travolge l'intero contratto. Nemmeno qualora risulti che l'operatore professionale non lo avrebbe concluso senza quella parte colpita da nullità (carattere necessariamente parziale della nullità), questo opera solo a vantaggio del consumatore.

Se la nullità della clausola comporta la nullità dell'intero contratto può comunque operare la regola sulla conversione del contratto nullo (il contratto può produrre gli effetti di un contratto diverso, del quale contenga i requisiti di sostanza e forma). È controverso se la nullità di protezione sia o meno soggetta a convalida. Ad eccezione che:

  1. La clausola riguarda un elemento essenziale del contratto.
  2. Risulta che il consumatore non lo avrebbe stipulato senza la parte colpita da nullità.

Oltre alla tutela individuale, sono previste anche due forme di tutela collettiva: una in via giurisdizionale, l'altra in via amministrativa. Le due tutele servono a contrastare o impedire l'uso delle condizioni generali di contratto considerate in senso proprio.

Tutela collettiva giurisdizionale:

Il giudice competente può inibire l'uso delle condizioni delle quali accerti il carattere abusivo (azione inibitoria). L'esercizio dell'azione (legittimazione attiva) è riservato a:

  • Le associazioni rappresentative dei consumatori
  • Le associazioni rappresentative dei professionisti
  • Le camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura

L'azione può essere esercitata (legittimazione passiva) nei confronti di:

  • Operatori professionali
  • Associazioni di operatori professionali

Tutela collettiva amministrativa:

Anche l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può dichiarare la vessatorietà delle clausole inserite nei contratti tra professionisti e consumatori che si concludono mediante adesione a condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di moduli, modelli o formulari.

Onere della prova del giudizio di vessatorietà:

  • Prove a carico del consumatore: il consumatore che vuole fare valere la nullità delle clausole vessatorie, deve provare che le stesse determinano un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Deve produrre copia del contratto o provare la stipulazione mediante qualsiasi mezzo di prova.
Anteprima
Vedrai una selezione di 4 pagine su 12
Diritto dei consumi Pag. 1 Diritto dei consumi Pag. 2
Anteprima di 4 pagg. su 12.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto dei consumi Pag. 6
Anteprima di 4 pagg. su 12.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto dei consumi Pag. 11
1 su 12
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher annab91 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dei consumi e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Brescia o del prof Rabbiti Maddalena.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community