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DIRITTO DI RECESSO
Potere di scogliere UNILATERALMENTE il rapporto contrattuale
REVOCA: dichiarazione volta a rendere inefficace una dichiarazione unilaterale a carattere
prenegoziale. Se giunge al destinatario prima della dichiarazione da rendere inefficace si chiama
RITIRO. Il "ius poenitendi" può essere esercitato senza alcuna penalità e senza specificare il motivo
con l'invio di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla sede del professionista . Può
essere esercitato anche nel caso di PROPOSTE CONTRATTUALI . DI REGOLA IL DIRITTO può
ESSERE ESERCITTO ENTRO 10 GIORNI LAVORATIVI PER LA COMMERCIALIZZAZIONE
A DISTANZA DI SERVIZI FINANZIARI il termine è 14gg nell'ambito delle vendite aggressive e
per gli schemi pensionistici indivduali 30 gg
N.B Se il professionista non ha soddisfatto gli obblighi di informazione sull'esistenza e le modalità
del recesso, il termine è di 60 gg per i contratti negoziati fuori dai locali commerciali a 90 gg per i
contratti a distanza più effetti 79: vendite di BENI eff.reale retroattiva vendite di beni servizi non ha
effetto retroattivo .
FUNZIONI :
1 Recesso di liberazione : ha la facoltà di sottrarre una delle due parti da un vincolo che
rappresenterebbe una limitazione es c.d tempo indeterminato
2 Recesso di Autotutela : si reagisce alla minaccia contro alcuni interessi contrattuali ed economici .
3 Recesso di Pentimento: è uno strumento di protezione in ragione del quale è consentito cambiare
idea .
DOVRE INFORMATIVO: varia a seconda delle particolari modalità di conclusione del contratto.
1. Modalità di contrattazione tra presenti: ai sensi dell'art 47 cod.cons. l'operatore commerciale ha il
dovere di informare il consumatore del diritto di recesso, specificando: termini modalità condizioni
di contratto cui si riferisce l'informativa, data e luogo in cui viene consegnato il documento
informativo, il soggetto a cui rivolgersi per esercitarlo, soggetto a cui va restituito il bene. Queste
info devono pervenire in forma scritta a carattere leggibili al momento della stipulazione del
contratto.
2. Modalità di contrattazione tra assenti: Il professionista nei contratti a distanza deve informare il
consumatore non solo del esistenza del diritto di recesso e modalità per tempi di restituzione, ma
anche di una serie di condizioni contrattuali (identità del professionista caratteri essenziali del bene,
prezzo del bene o servizio tasse, spese e modalità di pagamento). Nelle vendite per corrispondenza
e imposta la consegna di un documento informativo in tempo utile per la stipulazione del contratto
(nel tele-shopping no) il termine ultimo di consegna del documento e determinato dal principio
della grande MASSIAM EFFICIENZA nella comunicazione delle info dovute al consumatore. Le
conseguenze della violazione del dovere d'informazione a carico del venditore sono 4 :
1. Concessione di un termine più ampio per l'esercizio del diritto di recesso.
2. Sanzione amministrativa pecuniaria (dai 3 ai 18.000 €)
3. Obbligo di risarcire i danni eventualmente cagionati al consumatore.
4. Inefficacia delle clausole predisposte che non siano state comunicate in maniera adeguatamente
efficiente.
LA DIRETTIVA 2011/ 83/UE:
Viene superato l'approccio ad ARMONIZZAZIONE MINIMA, sostituito con un APPROCCIO
MISTO tra l'armonizzazione massima e la possibilità di adattare o mantenere norme nazionali
divergenti riguardo a taluni aspetti. La direttiva si applica a qualsiasi contratto concluso tra
professionista e consumatore ma in caso di conflitto con un diverso atto del UE che disciplini
settori specifici,prevale quest'ultimo. Nuove definizioni:
1. Locali commerciali e contratti negoziati fuori dai locali commerciali: aggiornata la nozione di
locali commerciali che comprende qualsiasi locale IMMOBILE E MOBILE adibito alla vendita al
dettaglio. Si e chiarito che la disciplina dei contratti negoziati fuori dai locali commerciali si
applica: alla presenza fisica e simultanea dell'operatore professionista e del consumatore, ma in
luogo diverso dai locali del primo; oppure se il contratto e stato concluso durante un viaggio
promozionale organizzato dal professionista per vendere beni o servizi al consumatore.
2. Contratti di vendita e quelli di servizi: la categoria dei contratti di vendita comprende tutti i
contratti coi quali il professionista trasferisce la proprietà di beni al consumatore (qualsiasi bene
mobile materiale).
La categoria dei contratti di servizi comprende invece tutti i contratti coi quali un professionista
fornisce un servizio al consumatore. Rientrano nella nozione le forniture: di soli servizi, ai
consumatori, verso un corrispettivo in danaro. La direttiva modifica anche i DOVERI di :
informazione precontrattuale e contrattuale. INFORMAZIONE PRECONTRATTUALE: anche in
caso di contratti negoziati fuori dai locali commerciali, l'informazione precontrattuale deve
riguardare anche profili di specifici dell'oggetto e del rapporto contrattuale. Tali infondevano essere
fornite prima che il consumatore sia vincolato da contratto e in maniera CHIARA E
COMPRENSIBILE CON UN LINGUAGGIO SEMPLICE E LEGGIBILE.
INFORMAZIONE CONTRATTUALE: in ogni caso l'operatore professionista deve fornire al
consumatore un documento di conferma del contratto. DIRITTO DI RECESSO: 14 giorni (sia per
vendite a distanza che fuori dai locali commerciali). In caso di violazione del dovere di
informazione si aggiunge al periodo iniziale un periodo ulteriore pari al massimo di un anno:
vengono meno effetti reali e obbligatori.
PRINCIPALI CONTRATTI DEL CONSUMO
Il cosi detto il contratto di credito consiste di 2 contratti:
contratto compravendita e contratti di finanziamento ( fattispecie unitaria nella sostituzione).
IL CONTRATTO DI CREDITO AI CONSUMATORI
Con l'espressione "credito al consumo" si intende il ricorso, da parte del consumatore interessato
all'acquisto di un bene o di un servizio per uso privato, a forma di FINANZIAMENTO o ad altre
facilitazioni di pagamento messe a disposizione di un soggetto professionale. Il credito al
consumatore si presenta come un operazione trilaterale in cui tutte le parti che partecipano
all'operazione dovrebbero trarre VANTAGGIO:
CONSUMATORE: ha la possibilità di acquistare beni per i quali non ha disponibilità economica
immediata.
FINANZIATORE: valorizza il proprio capitale senza assumere in proprio i rischi della vendita.
FORNITORE: incrementa, vendendo a credito, il proprio volume di affari e sostituisce un debitore
sconosciuto con uno noto e solvibile (ES.BANCA).
E il legislatore europeo (art.1 della direttiva 87/102/ CEE) ha fornire la prima definizione di credito
al consumo, ispirandosi ad esperienze preesistenti in altri art. europei con la direttiva 2008/48/ CE
si allarga la protezione offerta al consumatore ampliando gli obblighi informativi a carico del
finanziatore, inoltre si semplifica la gestione del rapporto in caso di inadempimento del
finanziatore, si introduce un diritto di recesso dal contratto e si attengono i rischi di un eccessivo
indebitamento del consumatore. Il legislatore europeo pone rimedio al eccessiva frammentazione
normativa dei singoli articoli nazionali con una disciplina di ARMONIZZAZIONE COMPLETA,
vietando agli stati membri di introdurre o mantenere disposizioni in contrasto con le nuove regole.
Il legislatore ha trasferito per intero le previsioni della direttiva all'interno del TESTO UNICO
BANCARIO. All'interno del TUB il nuovo art. 121 si apre con un lungo elenco di definizione , tra
queste quella di contratto di credito inteso come quello con cui " un finanziatore concede o si
impegna a concedere ad un consumatore un credito sottoforma di dilazione di pagamento,di prestito
o di altra facilitazione finanziaria". Segue la definizione di " contratto di credito collegato" con cui
si indica il contratto di credito finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la
prestazione di un servizio specifico. Tra le definizioni ha una particolare importanza quella di tasso
annuo effettivo globale ( TAEG) che indica il costo globale del credito per il consumatore, espresso
in percentuale annua sull'importo totale del credito. Questo valore include anche tutte le spese
ulteriori connesse al contratto. Se e omessa l'indicazione del TAEG, questo equivale al tasso
nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari, emessi nei 12 mesi precedenti
alla conclusione del contratto. In assenza di una clausola la durata del credito e di 36 mesi. L'art.123
del TUB nel disciplinare il regime dalla pubblicità nella materia del credito al consumo stabilisce
che gli annunci riguardanti il tasso di interesse devono indicare: se il tasso di interesse se e fisso o
variabile le spese comprese, l'importo totale del credito, il TAEG, durata del contratto, eventuali
servizi accessori e l'importo totale dovuto dal consumatore.
Il legislatore europeo prevede che i doveri informativi dei professionisti siano oltre che chiari e
comprensibili anche illustrati tramite un CASO CONCRETO. Vi sono poi obblighi precontrattuali
stabiliti dall' art 124 TUB secondo l'articolo 125-bis TUB, i contratti di credito sono realizzati in
forma scritta su supporto cartaceo. La mancata osservanza della forma detta nullità dell'intero
contratto. Più obbligo di documentazione e allegazione; più art.117 /118. Con il nuovo art. 125-ter
TUB si introduce anche un autonoma facoltà di recedere espressamente prevista per il contratto
di credito indipendentemente dal fatto che il contratto sia stato negoziato fuori dai locali
commerciali o a distanza. Va detto che il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi
maturati non costituiscono una condizione di efficacia del recesso. Il consumatore che si avvale
dello " ius paenitendi" dopo che il contratto di credito ha avuto inizio di esecuzione e obbligato a
restituire il capitale riscosso e versare gli interessi maturati su di essi. Non è prevista alcuna
limitazione nell'ambito delle obbligazioni restitutorie che gravano sul consumatore nel caso di
assenza di alcune informazioni obbligatorie. Una rilevante garanzia per il consumatore e data
dall'art. 125-Quater TUB secondo cui qual'ora il consumatore abbia stipulato un contratto a tempo
indeterminato ha la facoltà di liberarsi dal vincolo " in ogni momento" senza dover pagare penalità
o spese. Una delle situazioni più frequenti nelle controversie tra professionisti e consumatori e il
caso del così detto inadempimento del fornitore a causa della dinamica trilaterale del rapporto, il
consumatore (es. mancata consegna del bene o difetti) può trovarsi a fronteggiare un contenzioso
con il venditore. Può accadere che il fornitore insista nel chiedere al consumatore il puntuale
pagamento delle rate. La riforma del 2010 riferendosi ai &quo