Anteprima
Vedrai una selezione di 1 pagina su 3
Diritto d'autore e della pubblicità - relazione evoluzione del diritto d'autore Pag. 1
1 su 3
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

2. la seconda fase ha inizio nel momento in cui è stata creata la composizione, cioè quando

l’autore è libero di mettere in circolazione il frutto del suo ingegno, attribuendo all’autore

una totale padronanza su tutti i processi che l’autore intende compiere.

Questa libertà dell’autore si suddivide in tanti diritti soggettivi, un’unica libertà quindi

frazionabile in tante cose diverse. Questa molteplicità nonché eterogeneità di diritti implica

il fatto che se l’autore li cede non è detto che conceda l’utilità dell’opera; se ad esempio

Caio compra da Tizio un quadro molto costoso e dopo qualche mese il quadro viene notato

da un fotografo che intende metterlo nella copertina di una rivista, Tizio può opporsi alle

intenzioni del fotografo, nonostante quest’ultimo abbia trattato con Caio. Ciò perché il

pittore ha si venduto il quadro a Caio ma non il diritto di pubblicazione, di riproduzione, e

se si ricorre in giudizio su questa questione, che può essere definita morale, la ragione

l’avrà Tizio, il pittore, che preclude al fotografo di utilizzare riproduzioni dell’opera.

Tutti i diritti che spettano al creatore dell’opera gli forniscono un ampia sorveglianza sul

frutto del suo ingegno.

Abbiamo parlato in generale di tanti diritti che spettano all’autore dell’opera, ma è il caso, per

esaminare il diritto d’autore più nello specifico, di racchiuderli in due macrocategorie:

Ø Diritti patrimoniali: sono tutti i diritti legati allo sfruttamento economico dell’opera (diritto

di prestito, di noleggio, di prescrizione,ecc….) e che si ricollegano alla possibilità che ha

l’autore di gestire il cammino delle sue creazioni.

I diritti patrimoniali sono alienabili, cioè possono essere ceduti, e prescrittibili, non sono

eterni ma sono sfruttabili dopo un certo periodo di tempo, più precisamente, allo scadere

del 70° anno dopo la morte dell’autore; trascorso tale periodo l’opera cade in pubblico

dominio (durante il periodo che va dalla morte dell’autore al 70°anno di celebrazione di

quest’ultimo i soldi ricavati dalle vendite delle opere vanno agli eredi).Nel caso di opere in

collaborazione il termine si calcola con riferimento al coautore che muore per ultimo.

Ø Diritti morali: sono così definiti poiché non hanno come diretto oggetto gli interessi

patrimoniali dell’autore, ma mirano a tutelare in via immediata la sua personalità e l’attività

in cui si materializza la sua creatività, il suo estro, il suo modo di essere.

I diritti morali sono eterni, cioè non sono trasmissibili e sono imprescrittibili, non sono

soggetti a termine; inoltre si distinguono per una serie di altre facoltà: diritto alla paternità

su un’opera, cioè l’essere riconosciuto come l’artefice; diritto all’integrità di un’opera, cioè

l’opera non può subire modifiche se non con il consenso dell’autore; diritto di inedito, cioè

può impedire la prima pubblicazione dell’opera; diritto di inalienabilità della paternità

sull’opera (il cosiddetto diritto di pentimento), cioè il potere che ha l’autore, in casi

specifici, di ritirare l’opera dal commercio.

A questo proposito il presidente SIAE ha citato un esempio tutto italiano: il tribunale ha sovvertito

lo status anagrafico di ' O sole mio, la canzone italiana più famosa nel mondo, assegnandole un

nuovo genitore: Alfredo Mazzucchi, compositore vesuviano nato nel 1878 e morto nel 1972. Per il

giudice non ci sono dubbi: fu lui, insieme a Eduardo Di Capua (padre storico del brano), a tessere la

melodia su cui il poeta Giovanni Capurro ricamò i celebri versi che accompagnarono milioni di

emigranti. Di Capua, dunque, non fu il solo autore, il verdetto rinnova la durata dei diritti; gli eredi

di Alfredo Mazzucchi, morto nel 1972 possono ora rivendicare la loro parte per altri 20 anni

dall’udienza e in questo modo anche l' editore incasserà ancora.

La SIAE,società amministrata da una fitta ed espansa rete di organi sociali eletti da loro e tra loro

stessi, ha appunto la cosiddetta funzione istituzionale di tutelare il diritto d’autore. La SIAE

amministra le opere di tutti gli aderenti a questa società, facendo sì che per ogni sfruttamento di

un’opera sia corrisposto all’autore e all’editore un adeguato compenso. In un mondo sempre più

dominato dall’immaterialità, una delle materie più attuali è forse proprio quella della costante

diffusione delle opere d’ingegno, di qualsiasi genere, soprattutto quando si parla di computer, un

ambito in cui tutto si astrae. Anche in questo campo l’obbiettivo principale della società italiana

degli autori e degli editori rimane quello di assicurare il pagamento dei diritti d’autore a chiunque

crei un’opera, e intenda diffonderla a livello culturale con ogni modalità a sua disposizione. La

Dettagli
Publisher
A.A. 2013-2014
3 pagine
1 download
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher iure notes di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto d'autore e della pubblicità e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia o del prof Vignudelli Aljs.