Diritto industriale
Il diritto industriale è uno degli argomenti cardine del diritto commerciale e si occupa di:
- Marchi, segni distintivi, come il segno con cui un imprenditore si presenta sul mercato e agli altri imprenditori;
- Indicazioni geografiche e denominazioni d’origine, indicazione circa i prodotti alimentari con la funzione di garantire la qualità di un prodotto di appartenenza a una tradizione di un determinato luogo;
- Disegni e modelli, creazioni del design;
- Invenzioni e i modelli di utilità, cioè invenzioni piccole che non hanno i requisiti per ottenere il brevetto;
- Segreti commerciali, informazioni riservate che hanno valore elevato per l’esercizio di determinate attività d’impresa;
- Tutela delle nuove varietà vegetali;
- Diritto d’autore;
- Concorrenza sleale.
Tutti questi rami attribuiscono al soggetto un diritto esclusivo. Hanno in comune quella di avere per oggetto dei beni immateriali: ragionando successo si è iniziato a chiedere se il diritto alla privacy in faccia allora parte anche del diritto industriale poi Kennedy ce ne ha assunto il divieto di usare singoli dati che di per sé non lederebbero la vita privata. Ragionamenti simili si fanno per i diritti della personalità economica come l’immagine e il nome di un personaggio notorio che hanno un forte valore economico.
Fonti
I diritti di proprietà intellettuale sono caratterizzati da una appropriazione territoriale, cioè ogni Stato protegge un bene immateriale solo nel proprio territorio. Il principio di territorialità rappresenta un ostacolo importante alla circolazione delle merci.
Convenzione di Unione di Parigi del 1883 che si occupa di invenzioni, modelli, disegni, marchi, concorrenze, indicazioni geografiche e meglio titolata “convenzione di unione sulla proprietà industriale”. Convenzione di Unione di Berna che riguarda il diritto d’autore poiché inizialmente nel 1886 il diritto d’autore era staccato dal diritto industriale. Le convenzioni di Berna e Parigi non indicano come applicare le regole delle collezioni. Gli argomenti principali delle convenzioni sono parità di trattamento e tutela minima. Nel 1994 si firmano i TRIPS a Marrakech, comprendono sia l’antico diritto industriale sia il diritto d’autore e parlano della proprietà intellettuale, definendo la comprensione sia delle materie contenute nella convenzione di Parigi sia del diritto d’autore: richiamano dunque le condizioni precedenti anche TRIPS si applica la regola seguente: ogni Stato membro deve garantire la tutela minima delle indicazioni degli accordi per tutti i cittadini aderenti; cioè ogni Stato deve trattare i cittadini stranieri come tratta i propri cittadini.
Convenzione sul brevetto europeo o convenzione di Monaco che dice che i singoli Stati devono attribuire un diritto esclusivo sull’invenzione (brevetto) sulla base dei requisiti indicati nella convenzione. Questa disciplina si applica quando è richiesta una protezione in più di uno Stato: quando un cittadino richiede la protezione del diritto in uno Stato si applicano le direttive di quello Stato che devono comunque sottostare alla tutela minima prevista dalla convenzione di Parigi e di Berna. Se invece la protezione è richiesta in più Stati, si devono garantirla basandosi solo sulle direttive della convenzione di Monaco.
Vi sono poi altre fonti che appartengono al diritto comunitario, cioè diritto europeo, in cui si parla della protezione e delle norme della proprietà industriale:
- Carta di Nizza: “la proprietà intellettuale è protetta”
- Diritto costituzionale italiano articolo 9: “lo Stato italiano e lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica”. Questo è l’ancoraggio costituzionale dei diritti industrialisti: sviluppo della cultura uguale diritto d’autore.
- Codice della proprietà industriale che riprende le materie della convenzione di Parigi e di Berna.
- Legge sul diritto d’autore 633 del 1941.
- Codice civile: disciplina della concorrenza sleale dall’articolo 2558 e seguenti, e principi fondamentali in materia regolate dal codice della proprietà industriale e legge sul diritto d’autore.
Il rilievo pratico, da un punto di vista tecnico, è che se si tratta di proprietà civilistica noi possiamo applicare agli istituti del diritto industriale gli istituti del diritto civile. Il dibattito su questo tema ha origini lontane: prima della Rivoluzione francese, il diritto d’autore era conferito con provvedimenti dal sovrano, veniva infatti chiamato “privilegio”, cioè attribuzione al beneficiario del diritto esclusivo di riprodurre una determinata opera. I privilegi nascono con l’età moderna, dal 400-500, poiché prima non esisteva la tutela dell’autore poiché le riproduzioni delle opere erano dispendiose e difficili, da non sentirne l’esigenza. Nell’interesse dell’autore esisteva già solo che il bene immateriale ossia la creazione, rimaneva strettamente legata al bene materiale su cui era stata creata tanto che non si sentiva l’esigenza da parte della legge, perché bastava la tutela della cosa materiale.
Nell’età dell’Illuminismo, sorge una diffidenza dei privilegi dei sovrani, e si inizia a parlare di proprietà delle proprie opere, ma in senso funzionale a marcare la differenza tra il diritto che si vorrebbe e la disciplina dei privilegi. Questa idea dei privilegi ha un ruolo importante nella rivoluzione francese, dopo infatti, si inizierà a riconoscere la proprietà letteraria. E infatti nel 1837 che nello statuto Albertino le creazioni dell’ingegno vengono viste come proprietà del loro autore; ma non si teneva si trattasse di vera proprietà.
Famoso fu il dibattito di Alessandro Manzoni che prese posizione sulla natura del diritto d’autore dicendo che non si trattava di una proprietà perché mancava il bene a cui riferirsi. A questo segue una fase di grandi studi da automatici provenienti in prevalenza dell’area tedesca. Una studiosa nel 1875 inventa la categoria del bene immateriale vedendo come oggetto del diritto d’autore l’opera dell’ingegno che è un bene immateriale. Trova dunque la res del diritto d’autore. I sei studi preparano il terreno sull’oggetto del diritto d’autore.
Negli anni 60 del novecento si apre una nuova fase con teorie radicali sulla teoria del diritto d’autore: Francesca Elli, industrialista di area milanese, scrive una serie di testi in cui sostiene che i beni immateriali non esistano per forza di cose e segue la negazione della natura proprietaria dei relativi diritti. Dagli anni 70 in poi vi è un sostanziale disinteresse circa la natura del diritto d’autore poiché nel frattempo la legislazione legata al diritto industriale era diventata molto precisa. Inoltre, una motivazione del disinteresse è da ricercare nella quantità enorme di studi riguardo il diritto d’autore.
Oggi però il dibattito si è riaperto, in seguito agli sviluppi tecnologici: in taluni casi la legislatura speciale si rivela insufficiente come per le opere prodotte dall’intelligenza artificiale. La legge del diritto d’autore può essere vista come un’insufficiente perché mette al centro la natura fisica dell’autore ma l’intelligenza artificiale sarà probabilmente in grado di creare opere che saranno in grado di poter essere tutelate dal diritto d’autore. Sorge la questione di a chi affidare il diritto in questi casi. Questi sono alcuni pensieri di studiosi.
Convenzioni e proprietà intellettuale
Il concetto di proprietà è accompagnato da alcune attribuzioni:
- Convenzione di Parigi → proprietà industriale
- Convenzione di Berna → proprietà letteraria; artistica
- TRIPS → proprietà intellettuale
Nella prima, si fa riferimento a tutti gli istituti della proprietà industriale tradizionale dell’epoca tralasciando il diritto d’autore e del lavoro. L’espressione “proprietà industriale” si trova anche nell’articolo 36 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea che viene riferito a tutti gli istituti della proprietà industriale, visione onnicomprensiva compresa anche del diritto d’autore. Il codice italiano tiene fuori sia il diritto d’autore sia la concorrenza ed è stato per questo molto criticato. L’espressione “proprietà intellettuale” nasce dalla dottrina e si riferisce oggi a tutto il diritto industriale, visione onnicomprensiva. L’espressione “proprietà letteraria“ si riferisce soltanto al diritto d’autore.
Diritto d’autore
Il diritto esclusivo di utilizzazione dell’autore della sua creazione. L’oggetto è individuato dagli articoli uno e due della legge sul diritto d’autore (633 del 1941) ma adeguata al passare dei tempi con interventi di modifica (stratificazione normativa).
Articolo 1: “sono protette le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, musica, arti figurative, architettura, teatro, cinema e fotografia” omma 2 “protetti anche i programmi per elaboratore, software, e le banche dati”.
Articolo 2: comprende 10 punti i primi cinque le opere tradizionali che si trovano nell’articolo uno gli altri riguardano opere rese possibili dalla tecnologia. Queste norme sono circoscritte e, per quanto riguarda l’articolo due esso è esemplificativo, infatti i giudici possono dare protezione anche ad altre categorie al di fuori dell’elenco. Nell’articolo uno si discute se esso sia tassativo o esemplificativo, l’opinione prevale sulla prima parte, ma comunque si riesce a far entrare molto nelle categorie: ad esempio prima che venisse introdotto il comma due, il codice sorgente veniva visto come opera letteraria.
Ma cos’è l’opera dell’ingegno? Dagli esempi si ricava il concetto generale: il diritto d’autore a percepito ogni creazione idonea a comunicare informazioni di qualsiasi natura. Nel diritto comunitario sembra fermarsi l’idea che l’opera dell’ingegno è qualsiasi creazione creativa: questo sembra svalutare il concetto di ingegno e assorbirlo in quello di creatività. Questa tesi concorda che gli elenchi hanno carattere esemplificativo (elenchi degli articoli 1 e 2).
Si dice che il diritto d’autore non tuteli le idee, ma i contenuti, a forma espressiva. Questa definizione va bene sul concetto di idea, nel senso di immagine immateriale della creazione. È tutelato solo il modo di esprimere l’opera: es, della poesia “San Martino” di Carducci, non è tutelabile a l’informazione meteorologica che il poeta esprime, ma solo la poesia che lo esprime. In alcuni casi è meno specifico distinguere ciò che è informazione e il modo di esprimere: la trama di un romanzo è essa stessa forma, vista come “forma interna”, o ad esempio il format televisivo che viene ritenuto proteggibile poiché la struttura della trasmissione è solitamente unica e descrittiva del programma, in modo sufficiente particolareggiato.
La distinzione tra forma e contenuto è più labile in materia di software. Questa distinzione è alla base della diversità tra il diritto d’autore e il brevetto di invenzione: quest’ultimo attribuisce il diritto esclusivo di attuare una determinata invenzione o di attuare un nuovo procedimento, e non è rilevante il modo in cui è espresso. Per esempio, lo studente che nella tesi di laurea utilizza scritti cambiando completamente le parole e non cita la fonte non commette nessun illecito poiché non ne riproduce la forma espressiva. Il diritto d’autore reale dura invece per tutta la durata della vita dell’autore e 70 anni dopo la sua morte.
Carattere creativo
L’opera dell’ingegno ha carattere creativo quando è espressione della personalità dell’autore, poiché iv potrebbero essere delle controindicazioni. Opere che non esprimono la personalità dell’autore ma promuovono la cultura e vanno dunque anch’esse protette. Bisognerebbe partire dall’opera e vedere se è degna di tutela, vedendo a sua volta se contribuisce al progresso culturale. In concreto, anche tramite questo criterio si può avere controindicazione poiché vi sono opere via via culturalmente meno importanti. Per vedere se un’opera si svolge allora il test di discrezionalità, se l’oggetto che è espresso nell’opera dell’ingegno avrebbe potuto essere espresso in un altro modo, in particolare se vi era un numero sufficientemente ampio di altri modi per esprimere quell’oggetto. Esso ci consente di escludere dalla protezione le frasi più banali, le espressioni più comuni; il test di discrezionalità risente però del modo di vedere/pensare di chi lo applica.
La giurisprudenza, in campo letterario, tende a tutelare e proteggere la maggior parte delle opere, e indaga in modo puntuale i format televisivi. Quest’ampio modo di concedere la protezione è inopportuno (secondo il prof) poiché lede il diritto d’autore stesso. Il giudizio è rigoroso quando si parla di opere che sono protette da altre tutele, oltre al diritto d’autore, che hanno durata più breve; in questi casi si è più accorti per mantenere spazio per tutele circoscritte, ad esempio le opere d’architettura (tutelate dalle leggi di ingegneria), in questo caso si tratta di un diritto a compenso dove il progettista non può opporsi alla realizzazione del progetto, se dura 20 anni; oltre, anche per le opere fotografiche tutelate dalla teoria del diritto d’autore per le foto creative.
Sono vari i criteri adottati per giudicare la creatività, tra cui uno molto utilizzato dalla giurisprudenza per giudicare le fotografie la verifica se il fotografo ha disposto in modo particolare gli oggetti fotografati, o usato la luce in modo particolare. Altri casi in cui il giudizio è rigoroso sono il Design (disegno industriale): per disegno industriale, dal punto di vista della legge, si intendono quelle opere destinate alla progettazione industriale. La legge richiede, nell’art. 2.10, che le opere del disegno industriale siano protette solo se presentano di per sé un carattere creativo e valore artistico, altrimenti sarà garantita una tutela minore, non contenuta nella legge, ma contenuta nel codice della proprietà industriale, che dura solo 5 anni rinnovabili fino a un massimo di 25.
Il requisito richiesto per accedere al diritto d’autore nel campo del design è visto sotto varie versioni: alcuni pensano che il valore artistico sussista in un valore di mercato, ma non è corretto escludere il valore artistico a quelle opere che non vengono vendute sul mercato dell’arte. Un’altra visione è quella di giudicare se l’oggetto è venduto sul mercato a un prezzo maggiore del suo semplice valore d’uso. Un altro criterio adoperato è quello di distinguere le opere del design ordinarie da quelle di fascia alta, concedendo la tutela del diritto solo a quelle di fascia alta: per deliberare a che tipologia appartengono vi sono degli indizi, come l’esistenza di particolari riconoscimenti culturali, tra cui quello principe è quello proveniente dai musei: il che significa che un’opera ha un valore artistico elevato qualora venga esposta nei musei. Questi criteri sono applicati con tutela, poiché le opere del design producono molta concorrenza sul mercato.
Creatività e novità
È necessario che l’opera dell’ingegno, oltre a essere creativa, sia anche nuova? Se un individuo, senza copiare, dipinge un quadro identico alla Gioconda, va protetto o no? Esso è comunque creativo, ma esistendo già, qual è l’interesse a tutelare un’altra opera uguale, non copiata? Non vi sarà tutela nei paesi Europei, nella Gran Bretagna invece si tutela lo stesso la creatività e il lavoro. Viene portato questo esempio poiché la Gioconda non è più protetta dal diritto d’autore, altrimenti sarebbe subito valso il primo diritto elargito. È possibile provare che l’autore non sia a conoscenza di un’altra opera uguale alla sua quando l’opera originale è poco nota, creata in luoghi e ambiti lontani dal secondo autore. L’innovazione è un requisito da ricavare poiché non è espressamente previsto dalla legge.
Alcuni pensatori ritengano che venga tutelata anche l’opera ritenuta illecita, poiché essendo una lunga tutela che va anche oltre i 70 anni dalla morte del detentore del diritto, è possibile che diventi opera lecita venendo meno il carattere di illiceità.
L’opera collettiva, doppia creatività: una al singolo creatore di contenuti, e una al direttore. In questo caso la legge assegna il diritto d’autore al direttore. Se esso è rappresentato da più persone, il caso che si ripete è quello dell’opera con più creatori ma senza un curatore. Più autori, senza un coordinamento apicale, collaborano alla creazione di un’opera: se i contributi di più autori sono inscindibili, il diritto va a comunione agli autori, il valore deve essere presunto uguale salvo accordo scritto che indichi diversamente. Ciò vale sia per più creatori, sia per più direttori (come giornale) di una stessa opera.
Le opere composte, secondo la legge, sono quelle opere che formano un tutt’uno ma appartengono a generi diversi. Un’opera composta da musica e parole. Non si applica semplicemente la disciplina della comunione, ma la legge attribuisce espressamente un valore diverso a entrambe le parti: nel caso 1/3 va concesso alla parte letteraria, 2/3 a quella musicale.
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Appunti secondo parziale di Diritto commerciale
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Mappe concettuali Diritto commerciale 1
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Diritto commerciale, parte finale
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Diritto Commerciale