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Riforma amministrativa a sfondo federalista durante la XIII Legislatura
SSANI NIredatta durante la XIII Legislatura. Con questa normativa delegata, lo Stato assegnava al Governo il compito principale di emanare uno o più decreti legislativi volti a conferire funzioni statali a Regioni, Province e Comuni, nel rispetto del principio secondo cui la generalità delle funzioni amministrative è attribuita agli enti locali, con eccezione di quelle necessariamente esercitate a livello regionale.
Tuttavia, è importante sottolineare come questa "riforma amministrativa a sfondo federalista" avrebbe operato solo a livello di legislazione ordinaria, senza incidere a livello modificativo sull'assetto istituzionale e organizzativo dell'epoca; affinché ciò potesse realizzarsi, si è giunti alla redazione e conseguente entrata in vigore della Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, quale definitiva modifica del TITOLO V della parte seconda della Costituzione.
Inevitabilmente, la profonda e
La problematica modifica di sistema si è scontrata non solo con la tardiva istituzione delle Regioni ordinarie (già prevista nel '48, ma attuata solamente nel '70), ma anche con una realtà di fatto ancora strettamente polarizzata su uno stato accentratore, quale rigida garanzia costituzionale avversa alle possibili tendenze decentranti degli enti locali.
Di conseguenza, essendosi evidenziata una nettissima difficoltà d'attuazione, il Parlamento ha ritenuto ragionevole e necessario individuare concretamente i problemi ancora aperti e dettare espressamente le possibili indicazioni risolutive nella Legge 5 giugno 2003, n. 131 (più comunemente conosciuta come Legge "La Loggia"); per questo motivo, detta normativa è stata formalmente approvata da una grandissima maggioranza nella Camera e nel Senato (raggiungendo l'80-85% dei voti favorevoli), mentre, sostanzialmente, è stata condivisa all'unanimità da Regioni.
enti territoriali e dal Sistema delle Conferenze.Il secondo comma dell'art. 1 disciplina in modo uniforme il Sistema degli enti locali, regolando gli aspetti trattati nell'ART.117.2 lettera p), quali materie di competenza esclusiva dello Stato (legislazione elettorale, organi di governo, funzioni fondamentali).
Questa è stata una scelta voluta, ma non necessaria, che rende possibile un'unità di disciplina legislativa su tutto il territorio nazionale, pur non eliminando le particolarità legate ad ogni specifico ente locale.
Di sicuro, la parte più delicata dell'art. riguarda il "nucleo duro" delle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane, rese più incisive nel sistema, perché lo Stato è chiamato ad individuarle con legge ordinaria, ma è compito degli enti locali esercitarle.
senza alcuna possibilità per il legislatore regionale (ed in teoria anche statale) di partecipare attivamente all'attuazione. Solo in questo modo, è stato possibile delle Regioni nell'ambito del ruolo di Comuni, limitare la tendenza invasiva dello Stato, Province e Città metropolitane, creando a loro nome una riserva amministrativa costituzionalmente garantita. Per capire l'importanza di quest'ultimo profilo, bisogna tener conto dei limiti posti dall'ART.2 della Legge "La Loggia" all'ART.118 della Costituzione, in cui si stabilisce che è il legislatore statale, o regionale, a determinare l'amministrazione idonea all'applicazione della legge (con il vincolo del rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione), mentre, nel caso delle funzioni fondamentali in capo a Comuni, Province e Città metropolitane, il legislatore statale restringe l'ambito di applicazione.dell'ART.118, non potendone scegliere un'amministrazione a lui congeniale. 3Inoltre, altro aspetto di cui tener conto è la garanzia costituzionale dell'autonomia regolamentare degli enti locali, "in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite" (ex ART.117.6). Tuttavia, risolto il problema dell'attribuzione delle funzioni fondamentali, rimane ancora evidente, al di là del contributo innovativo della Legge "La Loggia", la difficoltà di individuarle esplicitamente, essendo coinvolti un gran numero di interessi istituzionali. Ulteriori problematiche di attuazione sorgono da una sottodelega dell'ART.2, riguardante l'adeguamento del procedimento di istituzione delle Città metropolitane all'ART.114 della Costituzione. In primo luogo, la realizzazione di questo progetto andrà a declassare la Provincia ad un ruolo istituzionale di semplice ente rurale,
poiché l'area urbana rimarrà riservata alle Città metropolitane; in secondo luogo, sarà indispensabile adeguare la legislazione comunale e provinciale, contenuta entro il Decreto Legislativo Ottobre (più comunemente conosciuto come "TUEL"), alla riforma entrata in vigore. Infine, con ogni probabilità, il potere delle Città metropolitane andrà ad incidere troppo sul potere delle Regioni e viceversa, il che comporterà l'immediata necessità di individuare specifici limiti di competenza nelle materie di entrambi. Tradizionalmente, un problema italiano è stato quello di avere un forte sistema di enti locali, il cui responsabile è sempre stato l'amato-odiato Ministro degli Interni. Con l'istituzione negli anni '70 delle Regioni ordinarie, si è posto il problema di quale fosse il loroposto nel sistema; di conseguenza, in seguito ad una richiesta insistentemente avanzata dalle Regioni e ad un acceso scontro dottrinale tra enti locali e ministro proponente, si è ritenuto indispensabile istituire una nuova figura ad hoc: il Ministro per gli Affari Regionali.
Parallelamente a quanto sopra riferito, si instaura la cosiddetta "dicotomia": nel conflitto tra Regioni ed enti territoriali, lo Stato assume il ruolo centrale di arbitro.
Lo stesso dualismo si riflette in questa legge di delega, che separa la realizzazione di un decreto delegato per dare attuazione al potere legislativo delle Regioni (ART.1) da un altro concernente l'individuazione delle funzioni fondamentali degli enti locali (ART.2). Più precisamente, li separa e li incardina in due riferimenti governativi diversi: il Ministro degli Interni, quale referente istituzionale del rapporto tra gli enti locali ed il Ministro per gli Affari regionali, quale referente istituzionale del rapporto con
le Regioni. Inoltre sono previsti due procedimenti attuativi differenti, che trovano nel Sistema delle Conferenze altri due diversi interlocutori: la Conferenza Stato/Regioni per la realizzazione dell'ART.1 e la Conferenza unificata per il confronto diretto tra Regioni ed enti locali per realizzare l'ART.2. Nel primo, Regioni e Stato, essendo gerarchicamente parificate, coordinano le loro specifiche materie di competenza, mentre, nel secondo, Regioni ed enti locali, essendo le prime gerarchicamente sovraordinate ai secondi, collaborano nella progettazione di vicendevoli limiti di competenza (tipico esempio di Governance). In entrambi i casi, gli schemi dei decreti legislativi, realizzati in sede di Governo nazionale dopo l'acquisizione di pareri preventivi a nome della Conferenza, sono inviati alle Camere per la lettura conoscitiva da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Acquisiti tali pareri, il Governo nazionale, apportate eventuali modifiche a suo nome,ritrasmette i testi normativi alle Conferenze e alle Camere per ottenere il parere definitivo.Nei tratti essenziali, le tematiche trattate nell'ART.1 e nell'ART.2 sono significative. È importante sottolineare come tutti gli altri articoli della Legge "La Loggia", pur conservando una propria razionalità e funzionalità entro il testo normativo complessivo, siano inerenti ad ambiti di disciplina specifici, già contenuti a priori nei primi due articoli. A questo proposito, l'ART.3 e l'ART.4 riprendono ed integrano, in un impianto legislativo omogeneo, rispettivamente l'ART.1.4 e l'ART.2.
Raccordando gli ARTT.1.4 e 3, il Governo è stato delegato ad una duplice operazione ricognitivo - compilativa, in base a due deleghe caratterizzate da limiti di tempo e criteri direttivi diversi, per sintetizzare un sistema di norme legislative garante di
un'attentissima certezza di diritto, relativamente alla ripartizione delle materie legislative tra competenze regionali e statali.