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Diritto costituzionale - principi della Costituzione - Appunti Pag. 1
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Principi fondamentali della Costituzione italiana

Art.1: “L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.”

Principio repubblicano, ribadito inoltre dall’art.139 (non modificabilità della forma repubblicana).

Principio democratico: ognuno ha eguale diritto di prendere parte, in condizione di parità con gli altri, alla vita politica e sociale.

Principio laburistico, ribadito dall’art.4.

La sovranità appartiene al popolo. “Nelle forme e nei limiti della Cost.”: Stato di diritto (assoggettamento alle norme giuridiche di tutti gli individui che vivono sul territorio e di tutti gli organi presenti nell’ordinamento).

Art.2: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di

solidarietà politica, economica e sociale.”
Copertura costituzionale dei diritti inviolabili dell’uomo (art.13 e segg.): prende atto di diritti che già esistono. Nessun legislatore può modificarli, sono coessenziali alla natura dell’uomo.
Questi diritti sono garantiti sia al singolo sia alle formazioni sociali dove egli… : Possibilità di scelta.
Garanzia al singolo: principio personalista, la persona è al vertice dei valori riconosciuti.
Principio solidaristico: impone ai cittadini una serie di prestazioni e comportamenti necessari per il benessere della comunità come il difendere la patria o contribuire alle spese pubbliche.
Art.3: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che,
limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese."

Principio di uguaglianza: in particolare, pari dignità sociale. Comprende anche l'uguaglianza di fronte alla legge. Tale principio non si traduce in assoluta parità di trattamento: non sarebbe giusto trattare allo stesso modo situazioni obiettivamente differenti. Si richiama alla ragionevolezza.

L'art. 3 sancisce un principio di uguaglianza formale (uguaglianza dinanzi alla legge e uguaglianza nella legge), ma anche sostanziale, giacché la Costituzione affida alla Repubblica il compito di intervenire per rimuovere le disparità esistenti.

Art.4: "La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere,

secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società."

Principio laburistico. Il diritto al lavoro non va inteso quale pretesa dell'individuo di ottenere dallo Stato un posto di lavoro, ma come divieto per lo Stato di prevedere norme che limitino la libertà di esercitare qualsiasi attività lavorativa e l'impegno sempre dello Stato di farsi carico di una serie di obiettivi volti all'affermazione di questo principio.

Il lavoro è anche un dovere del cittadino. Ritroviamo il principio solidaristico.

Art.5: "La Repubblica, una ed indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'automomia e del decentramento."

Principio dell'unità dello

stato: indivisibilità della Repubblica, che discosta dal modello dello Stato Federale.

Principio autonomistico: la comunità locali hanno il diritto di regolamentare in maniera autonoma determinate materie.

Richiamo: principio di sussidiarietà, art.118. Art.114-133.

Art.6: “La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.”

In linea con il principio di uguaglianza e quello pluralista, vieta qualsiasi discriminazione basata sulla diversità linguistica e tutela il patrimonio linguistico e culturale delle minoranze.

Art.7: “Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. Il loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni del Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.”

Principio concordatario: i rapporti con le confessioni religiose si gestiscono tramite concordati.

Separatismo Stato/Chiesa.

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A.A. 2009-2010
2 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher trick-master di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Granara Daniele.