Parte generale
La supremazia costituzionale afferma il carattere normativo della Costituzione che pertanto prevale sulle norme di grado inferiore che non possono contraddirla. Infatti, lo Stato legale (supremazia della legge e quindi del Parlamento), divenuto Stato di diritto (principio di legalità, gli atti amministrativi devono essere conformi alla legge), si è trasformato in Stato costituzionale (necessaria conformità alla costituzione).
Il principio di legittimità costituzionale è ravvisabile fin nel pensiero di Grozio e Locke in relazione all’esistenza di un “diritto superiore”. Tuttavia, i grandi padri del Costituzionalismo furono John Adams, Alexander Hamilton e James Madison che nei “Federalist Papers” definirono il principio della Costituzione come: “norma giuridica fondamentale, protetta da un meccanismo aggravato di revisione”.
Rigidità costituzionale
Nello Stato liberale, oggetto di protezione erano territorio e sovranità (interna ed esterna) dello Stato. Con l’avvento dello Stato socialista, nazionalsocialista e fascista (XX sec), tale concetto è stato estremizzato verso una visione totalizzante dello Stato-Partito. A seguito della Seconda Guerra Mondiale si è optato per un modello di democrazia protetta contro le minacce dei partiti volte a sovvertire l’ordinamento fondamentale. Si arriva in questa fase a proteggere non “territorio e sovranità” come valori emblematici, bensì la stessa Costituzione materiale dell’ordinamento.
Prendendo come oggetto di protezione la stessa Costituzione, se ne rileva modalità di protezione sia sul versante dello Stato-apparato (e quindi nella separazione dei poteri), sia sul versante dello Stato-ordinamento (creazione di più livelli di governo); funzionalmente collegati alla salvaguardia tramite controlli sugli organi e sugli atti.
Con riferimento al controllo sugli atti, tali suddetti controlli possono essere finalizzati alla verifica della compatibilità degli atti amministrativi:
- Alla Legge: Controllo di legalità;
- Alla Costituzione: Controllo di costituzionalità.
Questo può avvenire ad opera di:
- Organi costituzionali che svolgono la funzione d’indirizzo: Controllo politico;
- Organi terzi ed imparziali: Controllo giurisdizionale.
Il controllo giurisdizionale (preferito dall’ordinamento italiano) di costituzionalità delle leggi è affidato ad organi ad hoc (Corti o Tribunali costituzionali) nel caso di controllo di tipo accentrato, ai singoli giudici in caso di controllo diffuso.
Controllo politico e giurisdizionale
Ipotesi di controllo politico erano previste negli ordinamenti socialisti in omaggio al principio di “unità del potere statale”. Tuttavia, anche nell’ordinamento italiano il controllo politico di costituzionalità non è ignoto:
- Regolamenti parlamentari prevedono un’ipotesi di controllo preventivo di costituzionalità da parte delle commissioni parlamentari permanenti relativo alla sussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza contemplati dall’Art. 77 Cost., ai fini della conversione in legge dei decreti-legge, nonché con riferimento alla proposta ed approvazione della pregiudiziale di costituzionalità, che motiva la richiesta di non discutere un testo avuto riguardo alla sua incostituzionalità;
- Istituto del rinvio presidenziale delle leggi (Art. 74 Cost.), all’autorizzazione presidenziale alla presentazione dei disegni di legge governativi (Art. 87 Cost.) ed alla emanazione dei decreti legislativi e regolamenti governativi da parte del Presidente della Repubblica (legge 400/1988, Art. 87 Cost.).
Il controllo politico ed il controllo giurisdizionale (accentrato o diffuso) di legittimità costituzionale delle leggi formano i due strumenti principali (ancorché non esclusivi) che la giustizia costituzionale preordina alla protezione della Costituzione.
Le manifestazioni della giustizia costituzionale
M. Cappelletti: conferiva alla giustizia costituzionale altre manifestazioni, diverse dal controllo di costituzionalità: tutela dei diritti fondamentali, controllo sulla legittimità costituzionale dei partiti politici, giudizio sulle accuse presidenziali e ministeriali, giudizio sui conflitti di attribuzione. La giustizia costituzionale è un muro ideale di difesa che l’uomo libero ha eretto contro il pericolo del ritorno ad un'epoca di terrore.
R. Marcic: individua sette funzioni fondamentali della giurisprudenza costituzionale, quali:
- La tutela dei diritti e delle libertà fondamentali;
- Garanzia della pace interna e dell’unità politica;
- Tutela della comunità statale;
- Garanzia della democrazia;
- Verifica in via preventiva della illegittimità costituzionale di progetti di legge ed emanazione di pareri in merito (funzione consultiva);
- Funzioni di istanza giurisdizionale di grado supremo;
- Funzione nomofilattica di guardiano della legge, custode della Costituzione, garante dell’ordinamento costituzionale oggettivo e del sistema gerarchico delle fonti adottato dal medesimo, defensor et sponsor iuris in senso lato.
Successivamente gli autori si sono cimentati nell’analisi del diritto processuale costituzionale individuandone 3 aspetti:
- Giurisdizione costituzionale della libertà;
- Giurisdizione costituzionale organica;
- Giurisdizione transazionale.
Per quanto riguarda il punto 1) ci si riferisce agli strumenti creati nella maggior parte degli Stati europei al fine di offrire protezione giuridica ai diritti umani. H. Fix-Zamudio annovera tra tali strumenti:
- L’Habeas corpus di matrice britannica;
- Il Judicial review di origine nordamericana;
- Il Derecho de amparo di origine messicana;
- Il Mandado de segurança di matrice brasiliana;
- Il Ricorso diretto di costituzionalità;
- La Prokuratura di matrice socialista;
- L’Ombudsman di matrice scandinava.
Per quanto riguarda il punto 2), si riferisce ad uno strumento finalizzato alla tutela diretta delle disposizioni e dei principi costituzionali che disciplinano le attribuzioni dei diversi organi o soggetti che formano l’assetto costituzionale. In particolare:
- Controllo astratto di costituzionalità delle leggi;
- Risoluzione dei conflitti di attribuzione interorganici e intersoggettivi.
Il punto 3) invece rappresenta la proiezione internazionale e comunitaria delle funzioni degli organi di giustizia costituzionale intervenuta in seguito alla incorporazione delle norme di diritto internazionale consuetudinario e al riconoscimento della sua superiorità rispetto al diritto interno. A questi tre aspetti E. Ferrer MacGregor ne ha ipotizzato un altro:
- Diritto processuale costituzionale locale
Questo comprende i diversi strumenti per la tutela di ordinamenti, Costituzioni o statuti, dei soggetti che compongono uno Stato-ordinamento. L. Favoreu e P. Haberle effettuano una sistematizzazione delle manifestazioni della giustizia costituzionale. Favoreu distingue poi le forme di contenzioso più importanti da quelle meno frequenti. Fra le materie principali:
- Vigilare sull’autenticità delle manifestazioni della volontà del popolo sovrano;
- Controllare il rispetto delle norme costituzionali relative al riparto orizzontale e verticale dei poteri;
- Garantire la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali.
Fra le altre funzioni:
- L’esercizio della giustizia politica;
- Controllo ideologico dei partiti;
- Il controllo del mandato parlamentare.
A. Ramos Tavares ha individuato sei funzioni fondamentali della giustizia costituzionale, identificate alla luce della generale distinzione assunta dal costituzionalista brasiliano tra funzioni strutturali (proprie) e funzioni improprie dei tribunali o delle corti costituzionali: le prime appartengono agli organi di giustizia costituzionale per natura, le seconde sono attribuite alle corti o tribunali costituzionali in seno alle singole esperienze costituzionali ignorandone la natura e la posizione e tali da rivelarsi incompatibili con la funzione di garanti della Costituzione che gli organi medesimi sono chiamati a svolgere.
La categoria delle funzioni strutturali viene ulteriormente articolata in:
- Funzioni originarie e recenti;
- Funzioni emancipate (o dirette);
- Funzioni aggregate.
Le funzioni strutturali devono identificarsi nella funzione interpretativa, nella funzione di governo, nella funzione strutturante, nella funzione arbitrale, nella funzione legislativa e nella funzione comunitaria. La funzione interpretativa e di enunciazione costituzionale assume un peculiare peso specifico con riferimento a norme costituzionali di carattere aperto, ove si traduca in una interpretazione evolutiva e in quanto funga da interpretazione attuativa delle libertà fondamentali.
La funzione strutturante consiste nella manutenzione dell’edificio giuridico-normativo in conformità alle linee direttive di funzionamento del medesimo rinvenibili in seno alla Costituzione. Si tratta della calibrazione del sistema, da realizzarsi mediante la eliminazione degli elementi normativi incongruenti, nonché delle prassi ed omissioni inconciliabili con i precetti costituzionali. La funzione arbitrale, a differenza della strutturante, non concerne profili tecnici di natura gerarchica rivolti alla normalizzazione del sistema normativo, ma di competenza. Oggetto del sindacato degli organi di giustizia costituzionale è in questi casi l’azione normativa o materiale dei “poteri” e l’obiettivo della funzione consiste nella risoluzione dei conflitti che eventualmente insorgano tra i medesimi e nel superamento dell’attrito intervenuto tra organi o soggetti costituzionali. La funzione legislativa degli organi di giustizia costituzionale si traduce nella elaborazione ed approvazione, da parte dei medesimi, di norme regolamentari.