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La classificazione dei modelli di giustizia costituzionale
La tipologia proposta da P. Calamandrei (Anni '50) è il primo tentativo di sistematizzazione organica dei modelli di sindacato di costituzionalità. I vari sistemi di sindacato di legittimità sulle leggi possono distinguersi secondo diversi aspetti e caratteri, di cui i più importanti sono i seguenti:
- Oggetto: cioè per la natura dei vizi che formano l'oggetto del sindacato. L'oggetto si distingue in formale e materiale, secondo che verta sulle irregolarità procedurali intervenute nel procedimento formativo della legge, formalmente regolare;
- Organo che lo esercita: questo si può distinguere in giudiziario o autonomo (si potrebbe anche dire diffuso o accentrato) secondo che ad esercitarlo siano chiamati tutti gli organi dell'autorità giudiziaria, ovvero un unico ed apposito organo costituzionale;
- Legittimati attivi: in tale ambito si distingue
- Estensione degli effetti: Si distingue in generale o speciale, secondo che l'accertamento dell'illegittimità porti ad invalidare la legge erga omnes ovvero a negarne l'applicazione al caso concreto con effetti limitati alla sola specie decisa.
- Natura degli effetti: Si distingue tra dichiarativo o costitutivo, secondo che la pronuncia d'illegittimità operi come accertamento retroattivo di una nullità preesistente (ex tunc), ovvero come annullamento o inefficacia ex nunc, che
Vale per il futuro ma rispetta per il passato la validità della legge illegittima.
La Tipologia proposta da M. Cappelletti
La classificazione delineata da Calamandrei è stata sviluppata ed affinata in epoca immediatamente successiva da Cappelletti. L'analisi strutturale-comparativa dei moderni metodi di controllo giurisdizionale di costituzionalità delle leggi viene condotta dall'Autore sotto tre diversi profili:
- Profilo soggettivo;
- Profilo modale;
- Profilo degli effetti delle pronunce.
Richiamando la terminologia impiegata da Calamandre, l'Autore ritiene in primo luogo che si possano distinguere, sotto il profilo soggettivo od organico, due grandi tipi di sistemi di controllo giudiziario della legittimità costituzionale delle leggi:
- Il sistema diffuso Quello nel quale il potere di controllo spetta a tutti gli organi giudiziari di un dato ordinamento giuridico, che lo esercitano incidentalmente, in occasione della decisione delle cause.
più il ragionamento di Hamilton e di Marshall che risolveva il problema della legge incostituzionale e del suo controllo giudiziario in chiave di mera interpretazione e di conseguente applicazione o disapplicazione della legge. Al posto di tale ragionamento, vale qui piuttosto la dottrina della supremazia della legge e/o della netta separazione dei poteri, con l’esclusione di un potere di controllo della legge ad opera dei giudici comuni. In tale sistema, infatti, l’incostituzionalità non può essere accertata e valutata da qualunque giudice: i giudici comuni devono sempre prendere per buone le leggi esistenti, salvo semmai il potere di sospendere il processo innanzi ad esse pendente al fine di sollevare davanti al Tribunale speciale costituzionale la questione di costituzionalità sorta in tale processo.
Accanto al sistema diffuso ed al sistema accentrato, l’Autore individua sistemi che, come quello francese, escludono un tipo propriamente
“giurisdizionale” di controllo di costituzionalità delleleggi, ammettendo invece soltanto un tipo di controllo di carattere puramente politico. Tre ordini diragioni si trovano alla base della scelta francese (Conseil Constitutionnel):
- Ragioni storiche Connesse alla figura dei giudici in relazione agli abusi da questieffettuati fin dall’epoca precedente la Rivoluzione del 1789;
- Ragioni ideologiche Connesse alla dottrina di separazione dei poteri e della primaziadel potere legislativo, visto come la diretta manifestazione delpotere popolare;
- Ragioni pratiche Derivanti dall’esigenza di garantire una tutela contro la illegalità e gliabusi del potere esecutivo giudiziario.
Emerge dunque una netta giustapposizione tra le due concezioni, francese e nordamericana, delcontrollo di legittimità costituzionale (fondata quella francese su un sistema di controllo nongiudiziario, meramente politico e preventivo, basata l’altra, quella statunitense,
su un sistema di controllo giudiziario e diffuso): la soluzione intermedia risulta adottata in seno a quelle esperienze (italiana, tedesca e austriaca) che contemplano un sistema di controllo giudiziario, ma accentrato di costituzionalità, realizzando un compromesso fra le sue contrapposte e tradizionali soluzioni. In relazione al profilo modale, ossia relativamente alle modalità con cui le questioni di costituzionalità delle leggi possono venir sollevate davanti ai giudici competenti a deciderle ed alle modalità di decisione da parte dei medesimi. Anche sotto tale profilo emerge una marcata differenza fra il sistema nordamericano ed il sistema "austriaco": al controllo in via incidentale esercitato in seno al primo si contrappone il controllo esercitato in via principale tipico del secondo. Agli antipodi del sistema americano si collocava il sistema austriaco nella sua formulazione originaria (precedente alle riforme del 1929 e 1975): la competenzaesclusiva adecidere le questioni di costituzionalità veniva accentrata presso la Corte di giustizia costituzionale,VIIIil cui potere di controllo doveva essere attivato mediante una speciale domanda ossia l’esercizio diuna speciale azione da parte di taluni organi politici.L’estensione in Austria della legittimazione ad instaurare il processo di controllo davanti alla Cortedi giustizia costituzionale a favore della Corte di Cassazione e della Corte di giustiziaamministrativa, apportata dalla revisione costituzionale del 1929, nonché l’ampliamentodell’accesso ai giudici di secondo grado apportato nel 1975, hanno dato vita ad un sistema dicontrollo di costituzionalità di carattere ibrido, venendosi a realizzare, sotto il profilo modale, unnotevole avvicinamento al sistema americano della judicial review.Tuttavia a questa legittimazione dei giudici si aggiunge la legittimazione di altri organi nongiudiziari, i quali possono agire direttamente,
giudiziariodella costituzionalità non ha efficacia erga omnes, ma soltanto inter partes, e cioè nel caso concreto.“in via principale” (ossia “in via d’azione”) davantialle Corti costituzionali di Italia e Germania.Infine sotto il profilo degli effetti esplicati dalla decisione giudiziale, Cappelletti rileva l’ulteriorecontrapposizione tra sistema nordamericano e sistema austriaco.Nel primo la legge incostituzionale contraria ad una norma superior è ritenuta assolutamente nulla eperciò inefficace; nel sistema austriaco la Corte non dichiara una nullità ma annulla una legge che,fino a momento della pronuncia, è valida ed efficace anche se incostituzionale.Ulteriore elemento di differenziazione riguarda l’efficacia della pronuncia:
- Sistema austriaco: La pronuncia pone in essere un annullamento che, sia pure con efficacia non retroattiva ma ex nunc (o pro futuro), opera ergaomnes;
- Sistema nordamericano (il contrario): Il giudice deve limitarsi a disapplicare a legge incostituzionale nel caso concreto; il controllo
- Sistema italo-germanico (soluzione intermedia) la sentenza ha efficacia erga omnes, ma si esclude che le sentenze di incostituzionalità esplichino la loro efficacia soltanto ex nunc o pro futuro (come in Austria) e si afferma che l'efficacia operi ex tunc ossia anche per il passato.
- Sacralizzazione della legge: Dalla Rivoluzione francese in poi e fino agli albori del XX sec. si impone il dogma rousseauiano della infallibilità della legge e la stretta identificazione del diritto con la legge parlamentare: negli USA la Costituzione è considerata sacra; in Europa ad essere considerata sacra è la legge del Parlamento;
- Inapplicabilità del giudice ordinario di e