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La magistratura

Funzione e indipendenza

La magistratura ha la funzione di applicare e interpretare le fattispecie normative astratte ai casi concreti, sia nell'ambito contenzioso sia in ambito amministrativo (giurisdizione volontaria). La funzione giudicante, un tempo componente della sovranità, oggi viene esercitata da soggetti facenti parte di un'organizzazione separata, circondati da particolari garanzie di indipendenza dal potere politico; l'attività di interpretazione è creativa. La soluzione del giudice si impone alle parti non come "verità" ma come statuizione di un soggetto terzo e imparziale, giuridicamente preparato e responsabile del suo operare.

Affinché il giudice possa essere autonomo, indipendente e imparziale, il nostro costituente ha avuto premura di inserire particolari garanzie nella costituzione:

  • Per l'autonomia esterna: è stato istituito un organo apposito, il CSM, eletto per 2/3 dai magistrati, che decide riguardo lo status e la carriera dei magistrati, ruolo prima spettante all'esecutivo, e quello di raccordo con gli altri poteri dello stato; inoltre è stato progressivamente limitato il potere del ministro della giustizia.
  • Per l'autonomia interna: fa capo l'art 107, 3 comma, per cui i magistrati si distinguono solo per funzioni.
  • Per l'imparzialità: l'art 25 della costituzione stabilisce il principio del giudice naturale, ovvero del giudice costituito per legge; in realtà questo principio è stato inserito nell'art 111 della costituzione (ogni processo si svolge davanti a un giudice terzo e imparziale) con la riforma del '99 poiché prima si ricavava dall'art 3.

Modelli di giurisdizione in occidente

  • Modello anglosassone: si basa su una casta di giurisperiti che operano come dei legislatori, essendo operante il principio dello stare decisis.
  • Modello francese: deriva dalla reazione post rivoluzionaria ai parlaments dell’ancien regime i quali operavano come legislatori; i giudici sono stati trasformati in meri applicatori della legge, divisi gerarchicamente e responsabili davanti al governo e in parte al ministro della giustizia.
  • Modello italiano: i costituenti hanno cercato di evitare il ripetersi delle ingerenze del governo come era successo col fascismo, talché si cercò di fare della magistratura un ordine autonomo e indipendente dai poteri tradizionali, mantenendolo però nei ranghi classici, non separandolo totalmente da questi. La necessità di far coincidere le due cose ha portato a delle contraddizioni all'interno della costituzione, si parla di unicità della giurisdizione e giudici speciali, di giudici diversi solo per funzioni e poi di promozioni, rimane infine ambigua la posizione del pm e delle garanzie a lui spettanti.

Peculiarità del modello italiano

Peculiarità del modello italiano sono anche l'obbligatorietà dell'azione penale, il controllo di costituzionalità delle leggi come accentrato ma ad iniziativa diffusa. Il costituente era consapevole che era necessaria una disciplina organica che si sostituisse all'ordinamento Grandi del 1941, e per questo inserì la settima disposizione transitoria e finale in cui diceva che finché non sarebbe entrato in vigore un nuovo giudiziario sarebbe rimasto in vigore quello vigente, pur talvolta in contrasto con la costituzione.

Garanzie costituzionali e autonomia

L'art 104 della costituzione dice che la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere, il che ha sollevato non poche questioni perché la parola "altro" suggerisce che la magistratura è un potere; essa è sì un potere ma diffuso, in capo ad ogni singolo giudice. La nozione di potere non si presta bene a definire la magistratura perché essa non si contrappone come blocco monolitico agli altri due poteri dello stato, ma è, come sosteneva Silvestri, uno strumento di garanzia dello stato costituzionale nel suo complesso e non parte che si contrappone alle altre, e non partecipa alla conservazione dell'equilibrio politico generale, ma anzi spesso lo rompe. La magistratura è riconducibile ad unità solo per quanto riguarda lo status dei giudici e il riconoscimento di una propria competenza.

Come forma di garanzia verso il governo, l'art 108 stabilisce una riserva di legge in materia di ordinamento giudiziario; ora, poiché molto è già disciplinato in costituzione i principi cardine non sono nelle mani di un legislatore ordinario, tuttavia la riforma dell'art 117 apre la possibilità per le regioni di legiferare sui giudici di pace.

Rapporti con il parlamento

L'art 101 dispone che i giudici sono soggetti soltanto alla legge, quindi non al parlamento ma al suo prodotto; problemi si sono posti in merito alle leggi provvedimento e alle leggi di interpretazione autentica, per le quali (aventi effetto retroattivo) i giudici hanno lamentato un'invasione di competenza. La corte costituzionale nel '98 ha invece dichiarato che non esiste un potere esclusivo dei giudici di interpretare le leggi, ma che anzi il parlamento può dare qualsiasi contenuto alla legge.

Altro problema è sorto sul caso dei pianisti, per cui ci si chiese chi doveva essere competente a giudicare delle responsabilità dei parlamentari; la corte costituzionale ha stabilito la competenza del parlamento con la condizione del nesso di funzionalità, e poi se il giudice non si trova d'accordo in merito alla decisione può sollevare un conflitto di attribuzioni tra poteri dello stato.

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Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher dreamgirl:) di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Volpe Giuseppe.
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