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Art. 111.
→ La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.
→ Ogni processo si svolge nel contradditorio tra le parti, in condizioni di parità davanti ad un giudice terszo ed
imparziale; la legge ne asscura la ragionevole durata.
→ Nel processo penale la legge si assicura che la persona accusata di un reato sia nel minor tempo possibile, informata
riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico in modo tale che disponga del tempo e delle
condizioni necessarie per preparare la sua difesa. La persona idagata deve avere la possibilità davanti al giudice di
interrogare o fare interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione di persone
che rendono dichiarazioni a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova
suo favore inoltre, essa deve essere assistita da un interprete se non comprende o parla la lingua usata nel processo.
→ Il processo penale è regolato dal principio del contradditorio nella formazione della prova. La colpevolezza
dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sottratto
volontariamente dall'interrogatorio da parte dell'imputato o dal suo difensore.
→ La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contradditorio per consenso dell'imputato, per
accerta impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.
→ Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
→ Contro le sentenze e contro i provvediementi sulla libertà personale pronunciati da organi giurisdizionali ordinari o
speciali è sempre ammesso il ricorso in cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma solo per le
sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.
→ Contro le sentenze del Consiglio di Stato o della Corte dei Conti il consiglio in cassazione è ammesso solo per
motivi inerenti alla giurisdizione.
Organizzazione.
La costituzione presuppone l'esistenza di un ordinamento giudiziario ma essa affida al legislatore il compito di
organizzare l'ordinamento→ riserva di legge = art. 108. Ai sensi dell'art. 108 compete alla legge assicurare
l'indipendenza dei giudici ordinari e delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero e degli estrei che partecipano
all'amministrazione della giustizia.
Art. 102→ la funzione giurisdizionale è esercitata dai magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento
giudiziario. Non possono essere istituiti giudici straordinari o speciali ma possono soltato istituirsi presso gli organi
giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei
alla magistura. La legge regola i casi e le forme di partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.
All'art. 102 troviamo una deroga, infatti l'art. 103 prevede l'esistenza di giurisdizioni speciali→ giudici amministrativi =
consiglio di stato, tribunale amministrativo regionale; giudici contabili = corte dei conti; giudici militari = tribunali
militari; giudici tributari.
Giurisdizione ordinaria.
All'interno della giurisdizione ordinaria possiamo distinguere→ giurisdizione civile = tutela dei diritti soggettivi e
risoluzione generale delle controversi tra privati; giurisdizione penale = repressione dei reati, cioè degli illeciti penali,
mira a verificare se l'imputato ha commessoil reato per il quale è statoo sottoposto a processo e in caso l'abbia
commesso lo condanna alla pena prevista dalla legge. La giurisdizione può essere contenziosa o volontaria; la funzione
del giudice può essere requirente o decidiente e il giudizio può essere di merito o di legittimità.
Caratteri della magistratura.
Al centro del sistema giurisidizionale si pone la persona alla quale deve essere riconosciuto il diritto di difesa→ art. 24,
e la presunzione di innocenza→ art. 27
Art. 101→ la giustizia è amministrata in nome del popolo, i giudici sono soggetti solo alla legge = autonomia dei
giudici verso gli altri organi, non sono subordinati a nessun altro potere e tale disposizione è sia una garanzia che un
limite; i giudici possono interpretare liberamente le norme e applicarle al caso concreto senza avere condizionamenti ne
interni e ne esterni, la loro attività deve rispettare però le leggi e quindi non può essere arbitraria.
Art. 104, 1 comma→ la magistratura è un organo autonomo ed indipendente da ogni altro potere = ll'autonomia è uno
strumento che essa deve utilizzare per offrire ai singoli magistarti le condizioni organizzative ottimali per esercitare in
modo indipendente la loro funzione.
Art. 106 1 comma→ le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso = principio del magistrato professionale.
Art. 106, 2 comma→ la legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva di magistrati
onorari per tutte le funzioni attribuite ai singoli giudici.
Garanzie magistrati.
Tra le garanzie una grande importanza assumono i principi di autonomia ed indipendenza. Un'altra garanzia molto
importante è quella di inamovibilità→ art. 107 = i magistrati sono inamovibili, non possono essere diapensati, sospesi
dal servizio, destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del csm adottata per motivi e con le garanzie
stabilite dall'ordinemento o per il loro consenso. La legge consente il trasferimento nei casi di→ incompatibilità,
soppressione dell'ufficio giudiziario, riduzione dell'organico di un ufficio, assegnazione a nuove funzioni in seguito ad
una promozione.