Art. 111
La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contradditorio tra le parti, in condizioni di parità davanti a un giudice terzo e imparziale; la legge ne assicura la ragionevole durata.
Processo penale
Nel processo penale, la legge si assicura che la persona accusata di un reato sia, nel minor tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico in modo tale che disponga del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la sua difesa. La persona indagata deve avere la possibilità davanti al giudice di interrogare o fare interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione di persone che rendono dichiarazioni a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore. Inoltre, essa deve essere assistita da un interprete se non comprende o parla la lingua usata nel processo.
Il processo penale è regolato dal principio del contradditorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sottratto volontariamente dall'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.
La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contradditorio per consenso dell'imputato, per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.
Provvedimenti giurisdizionali
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati. Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati da organi giurisdizionali ordinari o speciali è sempre ammesso il ricorso in cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma solo per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.
Contro le sentenze del Consiglio di Stato o della Corte dei Conti, il ricorso in cassazione è ammesso solo per motivi inerenti alla giurisdizione.
Organizzazione
La costituzione presuppone l'esistenza di un ordinamento giudiziario, ma essa affida al legislatore il compito di organizzare l'ordinamento. Riserva di legge = art. 108. Ai sensi dell'art. 108, compete alla legge assicurare l'indipendenza dei giudici ordinari e delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.
Art. 102
La funzione giurisdizionale è esercitata dai magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario. Non possono essere istituiti giudici straordinari o speciali, ma possono soltanto istituirsi presso gli organi giudi...
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Diritto costituzionale - Magistratura
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Diritto costituzionale
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Diritto costituzionale
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