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Diritto Costituzionale, la magistratura Pag. 1
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Estratto del documento

Art. 111.

→ La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.

→ Ogni processo si svolge nel contradditorio tra le parti, in condizioni di parità davanti ad un giudice terszo ed

imparziale; la legge ne asscura la ragionevole durata.

→ Nel processo penale la legge si assicura che la persona accusata di un reato sia nel minor tempo possibile, informata

riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico in modo tale che disponga del tempo e delle

condizioni necessarie per preparare la sua difesa. La persona idagata deve avere la possibilità davanti al giudice di

interrogare o fare interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione di persone

che rendono dichiarazioni a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova

suo favore inoltre, essa deve essere assistita da un interprete se non comprende o parla la lingua usata nel processo.

→ Il processo penale è regolato dal principio del contradditorio nella formazione della prova. La colpevolezza

dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sottratto

volontariamente dall'interrogatorio da parte dell'imputato o dal suo difensore.

→ La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contradditorio per consenso dell'imputato, per

accerta impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.

→ Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

→ Contro le sentenze e contro i provvediementi sulla libertà personale pronunciati da organi giurisdizionali ordinari o

speciali è sempre ammesso il ricorso in cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma solo per le

sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.

→ Contro le sentenze del Consiglio di Stato o della Corte dei Conti il consiglio in cassazione è ammesso solo per

motivi inerenti alla giurisdizione.

Organizzazione.

La costituzione presuppone l'esistenza di un ordinamento giudiziario ma essa affida al legislatore il compito di

organizzare l'ordinamento→ riserva di legge = art. 108. Ai sensi dell'art. 108 compete alla legge assicurare

l'indipendenza dei giudici ordinari e delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero e degli estrei che partecipano

all'amministrazione della giustizia.

Art. 102→ la funzione giurisdizionale è esercitata dai magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento

giudiziario. Non possono essere istituiti giudici straordinari o speciali ma possono soltato istituirsi presso gli organi

giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei

alla magistura. La legge regola i casi e le forme di partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

All'art. 102 troviamo una deroga, infatti l'art. 103 prevede l'esistenza di giurisdizioni speciali→ giudici amministrativi =

consiglio di stato, tribunale amministrativo regionale; giudici contabili = corte dei conti; giudici militari = tribunali

militari; giudici tributari.

Giurisdizione ordinaria.

All'interno della giurisdizione ordinaria possiamo distinguere→ giurisdizione civile = tutela dei diritti soggettivi e

risoluzione generale delle controversi tra privati; giurisdizione penale = repressione dei reati, cioè degli illeciti penali,

mira a verificare se l'imputato ha commessoil reato per il quale è statoo sottoposto a processo e in caso l'abbia

commesso lo condanna alla pena prevista dalla legge. La giurisdizione può essere contenziosa o volontaria; la funzione

del giudice può essere requirente o decidiente e il giudizio può essere di merito o di legittimità.

Caratteri della magistratura.

Al centro del sistema giurisidizionale si pone la persona alla quale deve essere riconosciuto il diritto di difesa→ art. 24,

e la presunzione di innocenza→ art. 27

Art. 101→ la giustizia è amministrata in nome del popolo, i giudici sono soggetti solo alla legge = autonomia dei

giudici verso gli altri organi, non sono subordinati a nessun altro potere e tale disposizione è sia una garanzia che un

limite; i giudici possono interpretare liberamente le norme e applicarle al caso concreto senza avere condizionamenti ne

interni e ne esterni, la loro attività deve rispettare però le leggi e quindi non può essere arbitraria.

Art. 104, 1 comma→ la magistratura è un organo autonomo ed indipendente da ogni altro potere = ll'autonomia è uno

strumento che essa deve utilizzare per offrire ai singoli magistarti le condizioni organizzative ottimali per esercitare in

modo indipendente la loro funzione.

Art. 106 1 comma→ le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso = principio del magistrato professionale.

Art. 106, 2 comma→ la legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva di magistrati

onorari per tutte le funzioni attribuite ai singoli giudici.

Garanzie magistrati.

Tra le garanzie una grande importanza assumono i principi di autonomia ed indipendenza. Un'altra garanzia molto

importante è quella di inamovibilità→ art. 107 = i magistrati sono inamovibili, non possono essere diapensati, sospesi

dal servizio, destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del csm adottata per motivi e con le garanzie

stabilite dall'ordinemento o per il loro consenso. La legge consente il trasferimento nei casi di→ incompatibilità,

soppressione dell'ufficio giudiziario, riduzione dell'organico di un ufficio, assegnazione a nuove funzioni in seguito ad

una promozione.

Dettagli
Publisher
A.A. 2016-2017
2 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher martiitina di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Ceccherini Eleonora.